{"id":2833,"date":"2017-12-18T21:47:29","date_gmt":"2017-12-18T20:47:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/?p=2833"},"modified":"2017-12-18T21:47:29","modified_gmt":"2017-12-18T20:47:29","slug":"cosa-ci-stanno-facendo-laquila%e2%80%ad-%e2%80%ac24%e2%80%ad-%e2%80%acnovembreuna-giornata-di-lotta%e2%80%ad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/?p=2833","title":{"rendered":"COSA CI STANNO FACENDO L&#8217;AQUILA,\u202d \u202c24\u202d \u202cNOVEMBRE:UNA GIORNATA DI LOTTA\u202d!"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/appello-2-meglio.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignleft wp-image-2258 size-medium\" src=\"http:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/appello-2-meglio-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/appello-2-meglio-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/appello-2-meglio.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La mobilitazione dello scorso\u202d \u202c24\u202d \u202cnovembre a L&#8217;Aquila,\u202d \u202cin occasione di un processo alla prigioniera delle BR-PCC Nadia Lioce,\u202d \u202cera inserita in un percorso di lotta anti-carceraria\u202d; \u202ctale percorso individua il regime di\u202d \u202c41bis come l&#8217;apice,\u202d \u202cla punta di diamante del sistema di repressione italiano,\u202d \u202cnonch\u00e9\u202d \u202c\u201cscuola\u202d\u201d \u202cper le amministrazioni penitenziarie di tutti gli stati occidentali e non solo\u202d (\u202cpensiamo ad esempio alla Turchia\u202d)\u202c.<\/p>\n<p>Come campagna\u202d \u201c\u202cpagine contro la tortura\u202d\u201d \u202cnell&#8217;ultimo anno e mezzo,\u202d \u202ce come\u202d \u202ccompagni e compagne contro il carcere,\u202d \u202cda una decina di anni a questa parte,\u202d \u202cabbiamo lanciato a pi\u00f9 riprese diversi appuntamenti nel capoluogo abruzzese,\u202d \u202cproprio per la presenza in quel territorio del supercarcere che rinchiude oltre\u202d \u202c100\u202d \u202cpersone,\u202d \u202cquasi tutte ristrette in\u202d \u202c41bis.<\/p>\n<p>Lo scorso\u202d \u202c24\u202d \u202cnovembre ci siamo cos\u00ec recate\/i a L&#8217;Aquila da differenti parti della penisola individuando nel processo a Nadia una doppia occasione:\u202d \u202cpoter solidarizzare con lei,\u202d \u202caccusata per una serie di proteste contro le condizioni di detenzione,\u202d \u202cattuate per mezzo di battiture,\u202d \u202ce per\u202d \u202cribadire che il\u202d \u202c41bis,\u202d \u202cregime detentivo cui la compagna \u00e8 sottoposta da\u202d \u202c12\u202d \u202canni,\u202d \u202c\u00e8 tortura.<\/p>\n<p>Di fronte all\u2019entrata del tribunale,\u202d \u202cun presidio con striscioni e volantini \u00e8 stato partecipato da decine di solidali,\u202d \u202cmentre una cinquantina di persone hanno preteso,\u202d \u202ccon necessaria determinazione,\u202d \u202cdi poter essere presenti in aula\u202d; \u202ce cos\u00ec \u00e8 stato.<br \/>\nPer molti\/e era la prima volta che ci si trovava a un processo con l&#8217;imputata in videoconferenza,\u202d \u202cprassi obbligata per chi come Nadia si trova in\u202d \u202c41bis,\u202d \u202cma negli anni estesa anche ad altra\u202d \u201c\u202ctipologia\u202d\u201d \u202cdi detenuti\/e.<br \/>\nLa videoconferenza \u00e8 solo un esempio di come ci\u00f2 che viene normato per la detenzione speciale,\u202d \u202cdiventi poi\u202d \u201c\u202cnormale\u202d\u201d\u202c,\u202d \u201c\u202cdi normale amministrazione\u202d\u201d \u202cappunto,\u202d \u202cquindi\u202d \u201c\u202caccettabile\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202ccos\u00ec da poter\u202d \u202cpassare agli altri circuiti del sistema carcerario con una certa,\u202d \u202csupposta,\u202d \u202clegittimit\u00e0.<br \/>\nInsomma,\u202d \u202cnoi dall&#8217;altra parte dello schermo abbiamo potuto,\u202d \u202cper ora,\u202d \u202csolo immaginare cosa possa significare essere privati della possibilit\u00e0 di scambiare qualche sguardo complice con i propri affetti,\u202d \u202csentire da vicino la solidariet\u00e0 di chi \u00e8 presente in aula,\u202d \u202cconfrontarsi simultaneamente e non per interposta persona con i propri avvocati,\u202d \u202ceventualmente intervenire rispetto alle cose che vengono dette nel processo che si sta subendo&#8230;\u202d \u202cProprio in questa udienza,\u202d \u202cche ha visto la partecipazione di un&#8217;ispettrice dei G.O.M.\u202d (\u202creparti\u202d \u201c\u202cspecializzati\u202d\u201d \u202cdella polizia penitenziaria operativi nelle sezioni del\u202d \u202c41\u202d) \u202ccome testimone dei fatti imputati alla compagna,\u202d \u202c\u00e8 stato particolarmente difficile non esprimere sdegno.\u202d \u202cLa naturalezza con cui questa guardia riferiva le condizioni di detenzione\u202d (\u202cleggere:\u202d \u202cdi annientamento psico-fisico\u202d) \u202call&#8217;interno delle sezioni a\u202d \u202c41bis,\u202d \u202cimposte dalle regole scritte sull&#8217;ordinamento penitenziario,\u202d \u202ce che\u202d \u202clei\u202d \u201c\u202cdoveva\u202d\u201d \u202crendere esecutive,\u202d \u202cera di-sar-man-te:\u202d \u202cse c&#8217;\u00e8 scritto che vanno fatte\u202d \u202c3\u202d \u202cperquisizioni al giorno,\u202d \u202csi fanno\u202d \u202c3\u202d \u202cperquisizioni al giorno.\u202d \u202cPunto.\u202d \u202cSe vige il divieto assoluto di comunicare tra detenute,\u202d \u202cla diretta conseguenza anche solo di un cenno della testa o di uno sguardo \u00e8 il rapporto disciplinare.\u202d \u202cE cos\u00ec via.\u202d \u202cCandidamente.<\/p>\n<p>D&#8217;altra parte,\u202d \u202cil dato rilevante di questa udienza,\u202d \u202ce che in qualche modo segna una novit\u00e0,\u202d \u202c\u00e8 stata la presa di parola da parte di Nadia,\u202d \u202cche ha presentato alla corte un documento di una decina di pagine in cui ha ritenuto necessario ripercorrere i passaggi della detenzione speciale,\u202d \u202cdall&#8217;art.90\u202d \u202cal\u202d \u202c41bis,\u202d \u202cdescrivendo la natura vessatoria delle condizioni cui si pretende di sottoporre i detenuti e le detenute in\u202d \u202c41bis,\u202d \u202ccontestualizzandole e rendendo chiaro quanto grottesche possano risultare le accuse a lei rivolte in questo processo.\u202d \u202c\u00c8 un documento prezioso e ci sembra evidente che quella sollevata dalla compagna sia una questione di principio,\u202d \u202cposta con la presentazione di questo testo come memoria processuale,\u202d \u202ccos\u00ec da farlo giungere all&#8217;esterno,\u202d \u202ctra le mani di noi tutti\/e.\u202d \u202cNella memoria appunto,\u202d \u202cche pubblichiamo in fondo a questo testo,\u202d \u202cNadia ci consegna la testimonianza diretta di ci\u00f2 che ci stanno facendo.\u202d \u202cE tutte\/i noi abbiamo la responsabilit\u00e0 di farne a nostra volta\u202d \u202cmemoria.\u202d \u202cMemoria viva,\u202d \u202cperch\u00e9 ci\u00f2 che stanno facendo a oltre\u202d \u202c700\u202d \u202cpersone sottoposte in Italia al cosiddetto carcere duro,\u202d \u202c\u00e8 ci\u00f2 che potrebbe in un modo o nell&#8217;altro riguardarne molte altre.\u202d \u202cI paletti della legalit\u00e0 sono nelle mani dello stato,\u202d \u202ce dove vengano di volta in volta piantati dipende dal terreno fertile che trovano.\u202d \u202cUna parte in campo spetta sicuramente a chi ritiene di non potere e volere accettare in silenzio la tortura dell&#8217;isolamento,\u202d \u202ccos\u00ec come le condizioni di sfruttamento,\u202d \u202cimposte,\u202d \u202ctorniamo a dire,\u202d \u202ccandidamente\u202d \u202cdagli stati.\u202d \u202cChe questo terreno diventi quarzo\u202d!<\/p>\n<p>Possiamo senz&#8217;altro dire che non sia stato il silenzio a caratterizzare la giornata del\u202d \u202c24:\u202d \u202carrivati al momento del rinvio alla successiva udienza,\u202d \u202cfissata per il\u202d \u202c4\u202d \u202cmaggio\u202d \u202c2018,\u202d \u202cgrida e cori si sono alzati dalle file dei\/delle solidali in aula,\u202d \u202c\u00e8 stato aperto uno striscione con su scritto\u202d \u202c41BIS\u202d = \u202cTORTURA,\u202d \u202cqualcuno ne ha sottolineato il significato con un discorso estemporaneo&#8230;\u202d \u202cNel frattempo il giudice faceva sgomberare l&#8217;aula,\u202d \u202cma l&#8217;udienza era gi\u00e0 finita e il corteo di solidali,\u202d \u202ccon lo striscione alla testa,\u202d \u202clasciava il tribunale raggiungendo il presidio all&#8217;esterno.<br \/>\nDi fatto non sappiamo se le nostre grida siano giunte fino a Nadia,\u202d \u202cil cui collegamento audio potrebbe essere stato prontamente interrotto\u202d; \u202cd&#8217;altra parte questo dispositivo fa parte del meccanismo perverso di\u202d \u202cannientamento pianificato e applicato.<br \/>\nLasciato il tribunale in un&#8217;ottantina ci si \u00e8 diretti al carcere dove,\u202d \u202ccon un presidio ricco di interventi a\u202d \u202cmicrofono aperto si\u202d \u202c\u00e8 cercato di raccontare la giornata,\u202d \u202crompere la monotonia della vita internata e mandare un messaggio di solidariet\u00e0 a Nadia e a tutti i detenuti\u202d \u202ce le detenute che non abbassano la testa.<\/p>\n<p>Di fronte all&#8217;abominio possiamo alzare le spalle in un gesto di rassegnazione e girare la testa dall&#8217;altra parte,\u202d \u202coppure guardare dritto in avanti e rimboccarci le maniche\u202d! \u202cQuest&#8217;ultima la nostra scelta\u202d!<\/p>\n<p>1\u00b0\u202d \u202cDicembre\u202d \u202c2017<\/p>\n<p>CAMPAGNA\u202d \u201c\u202cPAGINE CONTRO LA TORTURA\u202d\u201d<\/p>\n<p>Di seguito la memoria processuale di Nadia:<\/p>\n<p>Al Tribunale Penale de L&#8217;Aquila<\/p>\n<p>La sottoscritta Nadia Lioce ha presentato opposizione al decreto penale di condanna n.29\/2016\u202d \u202critenendo di poter qualificare le azioni,\u202d \u202caddebitatele come di disturbo delle altre detenute,\u202d \u202ccome tradizionali azioni di protesta verso l\u2019amministrazione penitenziaria\u202d (\u202cbattitura delle sbarre\u202d)\u202c,\u202d \u202ce di poter argomentare come non potesse ritenere di aver arrecato un disturbo alle altre detenute,\u202d \u202cnon avendo udito lamentele\u202d; \u202cn\u00e9 che tali azioni arrecassero un tale disturbo,\u202d \u202cessendo state storicamente accettate e\/o condivise dalle detenute della sezione femminile\u202d \u202c41\u202d \u202cbis dell\u2019istituto de L\u2019Aquila,\u202d \u202ccome in generale lo sono per tutti i detenuti.\u202d<br \/>\n\u202cGli eventi in oggetto\u202d \u2013\u202cdi battitura delle sbarre-\u202d \u202csono quelli del\u202d \u202c25\/08\/2015,\u202d \u202c27\/08\/2015,\u202d \u202c29\/08\/2015,\u202d \u202c31\/08\/2015,\u202d \u202c04\/09\/2015\u202d \u202ce\u202d \u202c07\/09\/2015,\u202d \u202cquali segmento di una protesta durata dal\u202d \u202c27\u202d \u202cmarzo\u202d \u202c2015\u202d \u202cal\u202d \u202c30\u202d \u202csettembre\u202d \u202c2015,\u202d \u202ccon una frequenza analoga a quella citata\u202d (\u202cdocumentata dalle sanzioni irrogate le cui notifiche sono state depositate agli atti\u202d)\u202c,\u202d \u202ce forme identiche\u202d (\u202cbattitura con bottiglietta di plastica del cancello\u202d) \u202ce durata\u202d (\u202cmezz\u2019ora\u202d)\u202c,\u202d \u202cper un totale di episodi superiore alla cinquantina,\u202d \u202cin un regime di prigionia\u202d \u201c\u202cspeciale\u202d\u201d \u202cquale,\u202d \u202cessendo segregativo nella natura e nello scopo \u00e8 ordinariamente ben poco conosciuto.\u202d \u202cEppure per poter contestualizzare i fatti \u00e8 necessario poterne distinguere le caratteristiche,\u202d \u202cper cui la sottoscritta cercher\u00e0 di tratteggiarle per come si sono andate determinando storicamente,\u202d \u202cpur nella consapevolezza che il salto esistente tra la vita civile e le condizioni della prigionia speciale in particolare,\u202d \u202ccomplessificando la rappresentazione in parole della sua concretezza,\u202d \u202cpossa non essere colmato dal proprio tentativo e lasciarne incompleta la comprensione.\u202d<br \/>\n\u202cMa \u00e8 tanto pi\u00f9 necessario quanto pi\u00f9 \u00e8 rilevabile una certa ambiguit\u00e0 aleggiante sulle regole che attengono alla prigionia speciale,\u202d \u202csulla quale si torner\u00e0 in seguito con degli esempi.\u202d<br \/>\n\u202cIl\u202d \u202c41\u202d \u202cbis nasce negli anni\u202d \u2019\u202c90,\u202d \u202cma come antesignano ha quello che si chiamava\u202d \u201c\u202carticolo\u202d \u202c90\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cche veniva applicato ai prigionieri politici,\u202d \u202ce non solo,\u202d \u202ced era parte anche di una pi\u00f9 vasta trasformazione dell\u2019istituzione carceraria in direzione della differenziazione in pi\u00f9 circuiti detentivi\u202d (\u202cbassa,\u202d \u202cmedia,\u202d \u202calta sicurezza\u202d \u2013 \u202cpolitici e non\u202d) \u202ce della normalizzazione di sistemi premiali\u202d; \u202coltre che inquadrato in ragioni politiche la cui trattazione esula da queste precisazioni.\u202d<br \/>\n\u202cEntrambi finalizzati a segregazione dall\u2019esterno e controllo interno della popolazione detenuta,\u202d \u202call\u2019origine concepiti come regimi di prigionia speciale rispondenti ad un\u2019emergenza,\u202d \u202covvero ad una situazione a termine,\u202d \u202cnon strutturale\u202d \u2013 \u202cl\u2019art.\u202d \u202c90\u202d \u202cfu addirittura abrogato una volta ritenuta esaurita l\u2019emergenza rivoluzionaria\u202d \u2013 \u202cche in quelle condizioni politiche lo rendeva compatibile con i principi costituzionali.<br \/>\nIl\u202d \u202c41\u202d \u202cbis conserva\u202d \u2013\u202call\u2019origine\u202d\u2013 \u202cquesta giustificazione nelle forme applicative ma,\u202d \u202cnon sussistendo pi\u00f9 le condizioni politiche generali dei decenni precedenti,\u202d \u202cin se stesso pu\u00f2 nascere per restare come forma di prigionia speciale\u202d \u201c\u202cnormalizzata\u202d\u201d\u202c.<br \/>\nAlmeno in una prima fase viene concretamente gestito con applicazioni di durata limitata della misura che la legge prevedeva potessero essere anche di\u202d \u202c3\u202d \u2013 \u202c6\u202d \u202cmesi e con proroghe non automatiche,\u202d \u202ce sia l\u2019amministrazione che la giurisprudenza le concepiva revocabili\u202d; \u202csuccessivamente la legge aument\u00f2 la durata della singola applicazione a\u202d \u202c1\u202d \u202co\u202d \u202c2\u202d \u202canni e poi ancora,\u202d \u202ccos\u00ec che attualmente la durata della prima applicazione \u00e8 imposta a\u202d \u202c4\u202d \u202canni,\u202d \u202cquasi\u202d \u202c10\u202d \u202cvolte pi\u00f9 che all\u2019origine,\u202d \u202cmentre le proroghe sono di un biennio e sono automatiche nella sostanza.\u202d \u202cSe fino al\u202d \u202c2009\u202d \u202cesisteva una teorica possibilit\u00e0 di revoca della misura,\u202d \u202cin sede ministeriale o giurisdizionale,\u202d \u202cin quanto l\u2019onere di provare la sussistenza di motivi di applicazione era in capo al proponente o al decisore,\u202d \u202ccon le modifiche apportate questa teorica possibilit\u00e0 non esiste pi\u00f9\u202d (\u202cche non significa che non ci sia stata pi\u00f9 alcuna revoca da allora,\u202d \u202cma un conto \u00e8 la regola,\u202d \u202cun altro il caso particolare\u202d)\u202c.\u202d[\u202c1\u202d]<br \/>\nPrecedentemente la detenzione speciale consisteva nella separazione delle sezioni o dei reparti di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis da quelli ordinari\u202d (\u202ccomuni,\u202d \u202cA.S.,\u202d \u202cEIVC\u202d); \u202cnella limitazione dei rapporti con l\u2019esterno ai colloqui con il vetro con familiari entro il\u202d \u202c3\u00b0\u202d \u202cgrado per una o due volte al mese decise dal ministero oppure dal tribunale di sorveglianza territoriale in sede di reclamo,\u202d \u202cquando la competenza a decidere dei reclami al\u202d \u202c41\u202d \u202cbis era dei tribunali di sorveglianza locali\u202d; \u202climitazioni dei\u202d \u201c\u202cpacchi\u202d\u201d \u202cdi vestiario e cibi mensili a\u202d \u202c2\u202d \u202cper\u202d \u202c10\u202d \u202ckg totali\u202d; \u202climitazione delle telefonate a\u202d \u202c1\u202d \u202co\u202d \u202c2\u202d \u202ca familiari\u202d (\u202cche per riceverla devono recarsi al carcere\u202d)\u202c.\u202d \u202cPer quanto riguarda la limitazione dei rapporti all\u2019interno essa consisteva:\u202d \u202cnella frequentazione di\u202d \u202c2\u202d \u202core di passeggi e\u202d \u202c2\u202d \u202core di saletta in gruppi formati al massimo da cinque persone.\u202d<br \/>\n\u202cPer dare un termine di comparazione rispetto all\u2019antesignano:\u202d \u202cl\u2019art.\u202d \u202c90\u202d \u202cnon prevedeva suddivisioni in gruppi,\u202d \u202ccio\u00e8 i\u202d \u201c\u202cgruppi\u202d\u201d \u202cnon esistevano,\u202d \u201c\u202cl\u2019aria\u202d\u201d (\u202co passeggi\u202d) \u202cera frequentata dalla sezione nel suo complesso\u202d; (\u201c\u202cla socialit\u00e0\u202d\u201d \u202cforse al tempo non esisteva\u202d)\u202c.<br \/>\nRispetto agli altri circuiti detentivi:\u202d \u202ctutti i circuiti prevedono che l\u2019aria sia a frequentazione comune,\u202d \u202cdi tutta la sezione o di tutto il reparto.\u202d \u202cNon tutti i reparti utilizzano sale per la socialit\u00e0 che perci\u00f2 pu\u00f2 essere fatta nelle celle in un numero limitato di persone scelte dal detenuto volta per volta.<br \/>\nI detenuti comuni usufruiscono di sei ore mensili di colloquio con un arco pi\u00f9 esteso di familiari,\u202d \u202cquelli in alta sicurezza o del fu EIVC,\u202d \u202cdi quattro ore.<br \/>\nTutti i detenuti di bassa,\u202d \u202cmedia e alta sicurezza possono fare una telefonata settimanale di dieci minuti ai familiari.<br \/>\nIl\u202d \u202c41\u202d \u202cbis prevede inoltre in tutti i casi la censura della corrispondenza che il censore operativo esamina,\u202d \u202ced eventualmente sottopone al giudice competente,\u202d \u202cper la decisione dell\u2019inoltro o meno.\u202d \u202cUna misura applicabile anche a detenuti non in\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cin genere a quelli in A.S.<br \/>\nTutto il resto del trattamento in teoria non avrebbe ragione di differire.<br \/>\nCio\u00e8:\u202d \u202csi potrebbe erroneamente pensare che le altre condizioni di prigionia di detenuti ordinari e in\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cpossano essere le stesse.<br \/>\nIn realt\u00e0 non \u00e8 mai stato cos\u00ec.<br \/>\nInnanzitutto perch\u00e9 la legge nel definire\u202d \u201c\u202cle misure eccezionali\u202d\u201d \u202crispetto all\u2019ordinamento non ha mai citato limiti minimi,\u202d \u202ccon cui di norma si asseriscono le condizioni garantite per ogni condizione della prigionia,\u202d \u202cma solo massimi.<br \/>\nAd esempio:\u202d \u202cle ore di colloquio,\u202d \u202cdi aria,\u202d \u202cdi saletta,\u202d \u202ci chilogrammi e il numero dei pacchi,\u202d \u202ci capi di vestiario e i generi alimentari e di conforto detenibili in cella\u202d\u2026 \u202csono tutti limiti non superabili.\u202d \u202cLe ore all\u2019aperto\u202d \u2013 \u202cuna all\u2019aria,\u202d \u202cl\u2019altra in saletta\u202d \u2013 \u202csono\u202d \u201c\u202cnon superiori a due\u202d\u201d\u202c.\u202d<br \/>\nCio\u00e8,\u202d \u202cmai condizioni garantite,\u202d \u202cproprio perch\u00e9 \u00e8 stato un regime concepito come una eccezione\u202d (\u202ce lo \u00e8\u202d) \u202crispetto ad una normalit\u00e0.<br \/>\nPoi perch\u00e9 il decreto riserva al vertice dell\u2019amministrazione ulteriori specifiche disposizioni,\u202d \u202cindividualizzate e non,\u202d \u202csicch\u00e9 tutto il resto pu\u00f2 anche differire totalmente e ulteriori compressioni delle libert\u00e0 residue ed estensioni delle restrizioni possono colpire ogni aspetto della vita quotidiana,\u202d \u202cche sia per iniziativa del Dipartimento o per iniziativa locale,\u202d \u202cdi interpretazione delle direttive,\u202d \u202co di propositivit\u00e0 di iniziativa.<br \/>\nInfine perch\u00e9 addetti alla custodia dei detenuti al\u202d \u202c41\u202d \u202cbis sono i G.O.M.,\u202d \u202ccio\u00e8 un corpo speciale di polizia penitenziaria,\u202d \u202cforse introdotto nel\u202d \u202c1998\u202d \u202ce dal\u202d \u202c2009\u202d \u202cobbligatoriamente nei reparti di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cche consiste in una sorta di polizia penitenziaria militarizzata\u202d \u202c-finora informalmente-\u202d \u202ccentrata su compiti di contrasto e in grado di praticare questo genere di direttive.\u202d<br \/>\n\u202cQuesta serie di peculiarit\u00e0 incidono su tutti gli aspetti della vita quotidiana:\u202d \u202cda quello delle disponibilit\u00e0 materiali\u202d \u2013 \u202cdetenibilit\u00e0 di materiali in cella,\u202d \u202cdal vestiario,\u202d \u202cal cartaceo,\u202d \u202ca generi alimentari e di conforto o per l\u2019igiene ambientale,\u202d \u202co degli oggetti personali\u202d; \u202ca quello dell\u2019accessibilit\u00e0 all\u2019acquisto di prodotti non inclusi nella lista dei generi acquistabili di\u202d \u201c\u202csopravvitto\u202d\u201d; \u202ca quello delle modalit\u00e0 e frequenza di svolgimento delle perquisizioni personali o della cella.\u202d<br \/>\n\u202cOgnuno di questi aspetti delle necessit\u00e0,\u202d \u202ccondizioni e disponibilit\u00e0 personali pu\u00f2 essere investito,\u202d \u202ce concretamente lo \u00e8 stato e lo \u00e8,\u202d \u202cda un regime ulteriormente restrittivo,\u202d \u202cquando in modo\u202d \u201c\u202cregolamentato\u202d\u201d \u202cquando nella pratica provocatoria e nella finalit\u00e0 vessatoria che voglia essere messa in atto ad arbitrio,\u202d \u202cincidendo in modo significativo sulla vivibilit\u00e0 quotidiana della prigionia,\u202d \u202ccon una tendenza dominante alla generalizzazione delle condizioni pi\u00f9 restrittive e privative,\u202d \u202cper un principio di cosiddetta uguaglianza.<br \/>\nA tutto ci\u00f2 va aggiunto che,\u202d \u202ccon le modifiche legislative introdotte nel\u202d \u202c2009,\u202d \u202cla logica giuridica generale che sopravviveva alla base del\u202d \u202c41\u202d \u202cbis originario viene rovesciata e viene sancita una sostanziale e permanente esternit\u00e0\u202d \u201c\u202cspaziale\u202d\u201d \u202cdel regime speciale all\u2019ordinamento giuridico generale,\u202d \u202cche subentra alla eccezionalit\u00e0 e al suo carattere per cos\u00ec dire temporale.<br \/>\nInnanzitutto,\u202d \u202cappunto,\u202d \u202cesso,\u202d \u202cda misura almeno in teoria circoscritta nel tempo,\u202d \u202cdiventa strutturale per un tipo di persone,\u202d \u202ccio\u00e8 per coloro ai quali fosse stata applicata dal ministero.<br \/>\nL\u2019inversione giuridica attraverso la quale pu\u00f2 concretamente succedere \u00e8 il trasferimento dell\u2019onere della motivazione.\u202d \u202cDa questo momento quella che andr\u00e0 motivata,\u202d \u202cdi fatto,\u202d \u202cnon \u00e8 pi\u00f9 la proroga della misura,\u202d \u202cma la sua revoca.\u202d \u202cDunque l\u2019onere viene trasferito dal proponente o decisore al detenuto in\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cche deve dimostrare:\u202d \u202co che c\u2019\u00e8 stato uno scambio di persona,\u202d \u202cche cio\u00e8 non \u00e8 lui la persona che il Ministero vuole assoggettare alla misura,\u202d \u202coppure di essere un collaboratore,\u202d \u202ccio\u00e8 non il tipo di persona cui la misura \u00e8 destinata.\u202d<br \/>\n\u202cPer un prigioniero che si \u00e8 assunto le sue responsabilit\u00e0 verso un referente politico\u202d \u2013 \u202cl\u2019organizzazione rivoluzionaria d\u2019appartenenza\u202d \u2013 \u202ce sociale\u202d \u2013 \u202cla classe a cui ha rivolto la proposta rivoluzionaria\u202d \u2013 \u202c\u00e8 cio\u00e8 una esplicita richiesta di abiura politica che,\u202d \u202cdi fatto,\u202d \u202cin se stessa abolisce il diaframma giuridico ordinariamente interposto dallo stato nel rapporto col prigioniero politico e politicizza il rapporto stesso,\u202d \u202cfacendo diventare il regime di prigionia speciale uno specifico piano di confronto.\u202d \u202cConfronto nel quale,\u202d \u202cin sostanza e in generale,\u202d \u202cl\u2019interesse del prigioniero ad una prigionia\u202d \u201c\u202cnormale\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cnon segregata,\u202d \u202cviene usato contro lui stesso,\u202d \u202cossia come leva per ottenere la collaborazione,\u202d \u202cpraticamente in modo esplicito.<br \/>\nE,\u202d \u202ca corroborare la coercitivit\u00e0 del regime speciale ai fini della torsione della volont\u00e0 degli assoggettati ad esso,\u202d \u202cviene allargato lo spettro delle misure restrittive fino a quel momento adottate e vengono intensificate quelle gi\u00e0 esistenti,\u202d \u202cin parte con la legge stessa,\u202d \u202cin altra parte tramite ordinanze e circolari dell\u2019amministrazione centrale o locale.<br \/>\nLa sottoscritta approfondir\u00e0 ora le condizioni particolari del regime di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis in cui si sono collocati i fatti in oggetto,\u202d \u202cspecificando cosa siano i gruppi,\u202d \u202cpartendo da quello che sono diventati.\u202d<br \/>\n\u202cLa legge del\u202d \u202c2009\u202d \u202crestringe i\u202d \u201c\u202cgruppi\u202d\u201d\u202c:\u202d \u202cda\u202d \u202c5\u202d \u202ccomponenti\u202d \u2013 \u202cal massimo\u202d \u2013 \u202cli riduce a\u202d \u202c4.<br \/>\nInoltre,\u202d \u202cessa dispone che le carceri per\u202d \u202c41\u202d \u202cbis siano distinte dalle altre,\u202d \u202callocate nelle isole e,\u202d \u202cmentre il Ministero stabilisce la costruzione di apposite strutture carcerarie con sezioni\u202d \u201c\u202cmonogruppo\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cla legge dispone anche che le strutture carcerarie adibite al regime di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cin generale siano attrezzate logisticamente per assicurare che i movimenti degli appartenenti a un gruppo avvengano precludendo la comunicazione con appartenenti a gruppi diversi dal proprio\u202d (\u202cla qual cosa in una sezione\u202d \u201c\u202cplurigruppo\u202d\u201d \u2013 \u202ccome quella dei fatti in oggetto\u202d \u2013 \u202cavviene con l\u2019accostamento dei\u202d \u201c\u202cblindati\u202d\u201d \u202cdelle celle,\u202d \u202cda parte del personale penitenziario,\u202d \u202cdurante il passaggio nel corridoio di un detenuto\u202d)\u202c,\u202d \u202cin quanto stabilisce anche il divieto di comunicare tra appartenenti a gruppi diversi\u202d (\u202ccomunicazione che sarebbe fisicamente possibile nelle sezioni\u202d \u201c\u202cplurigruppo\u202d\u201d)[\u202c2\u202d]\u202c.<br \/>\nCon questa ulteriore stretta segregativa \u00e8 avvenuto che i\u202d \u201c\u202cgruppi\u202d\u201d \u202cnon siano pi\u00f9 stati delimitazioni circoscritte alla frequentazione di passeggi e saletta per una funzione di controllo interno,\u202d \u202cma siano diventati\u202d \u201c\u202cesclusivi\u202d\u201d\u202c.<br \/>\nE\u202d\u2019 \u202cavvenuto cio\u00e8 uno slittamento sostanziale dei paradigmi alla base della legge originaria che gi\u00e0\u202d \u2013 \u202crispetto all\u2019art.\u202d \u202c90-\u202d \u202cintroduceva delimitazioni alla frequentazione comune di aria e socialit\u00e0,\u202d \u202crispetto alle condizioni degli altri circuiti detentivi.<br \/>\nUn\u2019evoluzione della normalizzazione dell\u2019eccezione per il tramite della torsione giuridica,\u202d \u202cche sembra giungere a un momento di inversione del senso giuridico particolare della prigionia speciale,\u202d \u202csancendone una ambigua ma strutturata e strutturale esternit\u00e0 ad un contesto regolamentare sistematico.<br \/>\nIn pratica,\u202d \u202ccon questo slittamento,\u202d \u202ci\u202d \u201c\u202cgruppi\u202d\u201d \u202cdiventano\u202d \u201c\u202cgruppi di segregazione\u202d\u201d \u202cche escludono tutti gli altri.<br \/>\nPrima erano limitati ad un\u2019aggregazione di\u202d \u202c5\u202d \u202cpersone,\u202d \u202cper un\u2019asserita garanzia di controllo,\u202d \u202cora la vita in ogni sua espressione,\u202d \u202canche verbale,\u202d \u202cnon deve fuoriuscire dal gruppo di assegnazione\u202d (\u202cridotto ad un massimo di\u202d \u202c4\u202d \u202cpersone\u202d)\u202c.<br \/>\nNon un\u202d \u201c\u202cbuongiorno\u202d\u201d \u202cpu\u00f2 essere scambiato.<br \/>\nCos\u00ec come effettivamente disposto dalla direzione dell\u2019istituto de L\u2019Aquila in data\u202d \u202c6\u202d \u202cnovembre\u202d \u202c2016.\u202d \u202cUn divieto di scambio di saluto tra detenuti presenti all\u2019interno di una medesima sezione,\u202d \u202cche in concreto interruppe questa sopravvissuta tradizione e che \u00e8 una delle espressioni,\u202d \u202cmaterializzate,\u202d \u202cdi quella ambiguit\u00e0 aleggiante sulle regole del\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cche si genera tra disposizioni di legge gi\u00e0 citate,\u202d \u202cdisposizioni del decreto di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202capparentemente a raggio di azione circoscritto\u202d[\u202c3\u202d]; \u202ce contenuti di giurisprudenza costituzionale\u202d (\u202cesempio:\u202d \u202csent.\u202d \u202cC.Cost.\u202d \u202c122\/2017\u202d) \u202cche,\u202d \u202cdagli asseriti legittimi limiti alla comunicazione dei detenuti appare escludere,\u202d \u202ce con un argomento pesante quale quello dell\u2019inviolabilit\u00e0 della persona,\u202d \u202cla possibilit\u00e0 di precludere comunicazioni tra detenuti compresenti in una sezione,\u202d \u202cin quanto argomenta di limitazioni alla facolt\u00e0 dei detenuti di intrattenere colloqui diretti con persone esterne all\u2019ambiente carcerario\u202d[\u202c4\u202d]\u202c.<br \/>\nUno slittamento che pare essere potuto avvenire in una condizione generale formata da una reiterazione di rappresentazioni pubbliche del carcere come un\u202d \u201c\u202csantuario\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202covvero luogo in cui chi vi si trovi \u00e8 invulnerabile,\u202d \u202cincontrollabile e incoercibile,\u202d \u202copposte alla realt\u00e0 della prigione,\u202d \u202cin cui le libert\u00e0 sono a priori residue,\u202d \u202ce chi vi \u00e8 rinchiuso \u00e8\u202d \u201c\u202ccoatto\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cche hanno sollecitato un\u2019aspettativa pubblica giustificante le scelte politiche alla base della legiferazione.\u202d<br \/>\n\u202cIn ogni caso,\u202d \u202cricostruendo gli avvenimenti,\u202d \u201c\u202cla parola\u202d\u201d \u202csegregata fu in realt\u00e0 introdotta gi\u00e0 da una circolare ministeriale nell\u2019agosto\u202d \u202c2008,\u202d \u202ccio\u00e8 circa\u202d \u202c10\u202d \u202canni fa,\u202d \u202cplausibilmente come sperimentazione della successiva introduzione legislativa.<br \/>\nLa\u202d \u201c\u202cparola\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202covvero quella facolt\u00e0 innata del genere umano che storicamente presso un po\u202d\u2019 \u202ctutte le civilt\u00e0 ne tipicizza la dignit\u00e0 rispetto alle altre specie animali,\u202d \u202cviene criminalizzata in se stessa.\u202d \u202cVerso il detenuto in\u202d \u202c41\u202d \u202cbis che non si auto inibisse,\u202d \u202clo \u00e8 dal\u202d \u202c2008\u202d \u202cin poi con la sanzione disciplinare,\u202d \u202csebbene non prevista come indisciplina specifica dall\u2019ordinamento penitenziario n\u00e9 dal regolamento di esecuzione almeno fino al settembre\u202d \u202c2017,\u202d \u202cma,\u202d \u202csi presume,\u202d \u202csuscettibile di sanzione in quanto inosservanza di un ordine.\u202d \u202cMa verso chiunque altro\u202d \u201c\u202cconsentisse\u202d\u201d \u202cal detenuto in\u202d \u202c41\u202d \u202cbis di\u202d \u201c\u202ccomunicare\u202d\u201d \u202ccon\u202d \u201c\u202cl\u2019esterno\u202d\u201d (\u202cpresumibilmente anche del gruppo\u202d) \u202c-dal personale penitenziario,\u202d \u202call\u2019avvocato,\u202d \u202cal familiare,\u202d \u202ca chiunque solidarizzi-\u202d \u202cla previsione legislativa del\u202d \u202c2009\u202d \u202c\u00e8 l\u2019incriminazione penale.\u202d \u202cE tenuto conto che\u202d \u201c\u202cverba volant\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cche significa che le parole non hanno consistenza materiale,\u202d \u202cn\u00e9 in se stesse potenzialit\u00e0 di effetti materiali,\u202d \u202cintorno a questa criminalizzazione \u00e8 venuto a formarsi un grumo antigiuridico potenzialmente ad alto tasso di criminogenit\u00e0,\u202d \u202cpotendo chiunque essere accusato di qualunque cosa\u202d[\u202c5\u202d]\u202c.<br \/>\nQuesta innovazione legislativa,\u202d \u202cinsieme a quella che andava a creare un regime speciale per il diritto di difesa del detenuto in\u202d \u202c41\u202d \u202cbis limitandone le ore di colloquio e la durata delle telefonate\u202d (\u202cnegli anni arrivate alla consulta e dichiarate incostituzionali\u202d) \u202ce insieme centralizzazione presso un unico Tribunale di Sorveglianza\u202d \u2013 \u202cquello territoriale del Ministero decretante la misura-\u202d \u202cdei reclami contro i decreti di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202candarono ad integrare il nuovo paradigma del\u202d \u201c\u202ccarcere duro\u202d\u201d\u202c.\u202d \u202cUn paradigma la cui specificit\u00e0 rispetto al precedente \u00e8 la capacit\u00e0 di proiezione di conseguenze a largo raggio,\u202d \u202cmolto oltre l\u2019ambito dei suoi\u202d \u201c\u202cristretti\u202d\u201d \u202co dell\u2019intera popolazione detenuta,\u202d \u202cvenendo ad incidere sul ruolo e sull\u2019operativit\u00e0 di tutta la Magistratura di Sorveglianza.<br \/>\nConseguenze al confronto delle quali le tendenze all\u2019inibizione della parola non solo conversazionale,\u202d \u202cma pure funzionale\u202d[\u202c6\u202d] \u202csono solo una deriva parossistica localizzata dentro le mura del\u202d \u202c41\u202d \u202cbis.<br \/>\nA questo punto \u00e8 necessario accennare alla specificit\u00e0 della componente femminile della popolazione detenuta a\u202d \u202c41\u202d \u202cbis.<br \/>\nLa specificit\u00e0 della sezione\u202d \u202c41\u202d \u202cbis femminile dell\u2019Aquila \u00e8 quella di essere stata istituita da zero.\u202d \u202cCio\u00e8 scegliendo:\u202d \u202cubicazione geografica e strutturale,\u202d \u202cpersonale assegnato e sua formazione,\u202d \u202ce il trattamento a cui sottoporre le\u202d \u201c\u202cpolitiche\u202d\u201d \u202cper cui \u00e8 nata.\u202d \u202cE ci\u00f2 potendo contare sul fatto che le prigioniere sottoposte alla misura non avessero un\u2019esperienza pregressa,\u202d \u202cnemmeno storica,\u202d \u202cdel\u202d \u202c41\u202d \u202cbis\u202d (\u202cmisura che viene previsto possa essere applicata anche ai politici nel\u202d \u202c2002\u202d)\u202c.\u202d \u202cInoltre,\u202d \u202cla mancanza di una loro coesione per ragioni di forza maggiore,\u202d \u202cha reso pi\u00f9 praticabile un trattamento di\u202d \u201c\u202cmassimo rigore\u202d\u201d\u202c.<br \/>\nCol passare degli anni,\u202d \u202ce radicato l\u2019insediamento e le sue caratteristiche di fondo,\u202d \u202cla particolarit\u00e0 \u00e8 stata essenzialmente quella di essere poche.<br \/>\nMa \u00e8 necessario fare un passo indietro.<br \/>\nFino al\u202d \u202c2005,\u202d \u202cla sezione\u202d \u202c41\u202d \u202cbis femminile era quella di Rebibbia,\u202d \u202ca Roma,\u202d \u202cdove le restrizioni applicate erano quelle di legge e generali,\u202d \u202ce il personale penitenziario era ordinario.<br \/>\nQuella sezione nel\u202d \u202c2009\u202d \u202cchiuse.<br \/>\nIn quella aquilana,\u202d \u202caperta nell\u2019ottobre\u202d \u202c2005,\u202d \u202cper applicare il\u202d \u201c\u202cmassimo rigore\u202d\u201d \u202cfu adottato l\u2019espediente di elaborare ed affiggere nella saletta della sezione un regolamento apposito per la sezione,\u202d \u202cche voleva dare l\u2019impressione che,\u202d \u202cdata la peculiarit\u00e0 di genere della sezione,\u202d \u202cessendo femminile in un carcere esclusivamente maschile,\u202d \u202cne servisse uno apposta,\u202d \u202caltrimenti esisteva un regolamento di istituto che era vigente a tutti gli effetti.<br \/>\nIn realt\u00e0,\u202d \u202cquando nel\u202d \u202c2006\u202d \u202cfu chiesto di poter acquisire il regolamento d\u2019istituto\u202d \u2013\u202ctutti gli istituti devono averne uno\u202d \u2013 \u202cnon fu opposto un diniego,\u202d \u202cnon sarebbe stato giustificabile,\u202d \u202cma fu affissa una copia del regolamento mancante di alcune pagine iniziali e anche al suo interno.\u202d \u202cSe ne dovette perci\u00f2 reclamare l\u2019affissione nella sua interezza al Magistrato di sorveglianza.\u202d \u202cE infatti cos\u00ec fu fatto quando il magistrato lo ordin\u00f2.<br \/>\nAllora si pot\u00e9 scoprire che,\u202d \u202cquelle mancanti,\u202d \u202cerano pagine concernenti modalit\u00e0 di perquisizione personale,\u202d \u202cquantit\u00e0 e generi alimentari,\u202d \u202cdi vestiario e altro,\u202d \u202cdetenibili in cella.\u202d \u202cAmbiti in cui la prassi nella sezione femminile non osservava il regolamento a scapito delle detenute,\u202d \u202cfino a quel momento ancora poco esperte.<br \/>\nLa sottoscritta far\u00e0 alcuni esempio pratici:\u202d \u202cle\u202d \u201c\u202cperquisizioni personali con denudamento\u202d\u201d \u202cvenivano fatte con denudamento integrale nonostante il regolamento d\u2019istituto prescrivesse che il detenuto restasse con gli indumenti intimi.<br \/>\nUn altro esempio:\u202d \u202cil regolamento d\u2019istituto prevedeva che in cella si potessero detenere\u202d \u202c10\u202d \u202cpacchetti di sigarette.\u202d \u202cQuello di sezione non contemplava l\u2019argomento,\u202d \u202csicch\u00e9 la quantit\u00e0 detenibile veniva comunicata oralmente.\u202d \u202cDiventarono\u202d \u202c8,\u202d \u202cpoi\u202d \u202c6,\u202d \u202cpoi\u202d \u202c4.\u202d \u202cE il momento della decisione di ridurre da\u202d \u202c8\u202d \u202ca\u202d \u202c6\u202d \u202cecc.\u202d \u202cera quello in cui nel corso della perquisizione della cella,\u202d \u202ca quel tempo settimanale,\u202d \u202cse ne trovavano\u202d \u202c7,\u202d \u202cpoi\u202d \u202c5\u202d \u202ce cos\u00ec via.<br \/>\nAlla detenuta veniva contestata la detenzione di un\u202d \u201c\u202ceccesso\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202calla previsa e scontata rimostranza,\u202d \u202cla prima volta c\u2019era l\u2019avvertimento,\u202d \u202cla seconda il rapporto disciplinare.\u202d \u202cE cos\u00ec per ogni variazione in senso restrittivo che potesse\/volesse essere inventata.<br \/>\nA quel tempo,\u202d \u202cfino a tutto il\u202d \u202c2009,\u202d \u202cera un metodo,\u202d \u202cpoi \u00e8 diventato periodico,\u202d \u202cmentre,\u202d \u202cpi\u00f9 in generale,\u202d \u202canche sui generi detenibili in cella il dipartimento ha sussunto molte delle potest\u00e0 prima in capo,\u202d \u202calmeno formalmente,\u202d \u202cai direttori.<br \/>\nCome detto,\u202d \u202cla particolarit\u00e0 della sezione femminile\u202d \u202c41\u202d \u202cbis \u00e8 ora in buona parte dovuta alla scarsit\u00e0 di detenute,\u202d \u202cun dato di fatto che di per s\u00e9 si traduce in una pressione pi\u00f9 elevata,\u202d \u202ce che consente di gestire la frequentazione alternata dei comuni passeggi e della saletta,\u202d \u202canche formando\u202d \u201c\u202cgruppi\u202d\u201d \u202cdi due persone.<br \/>\nE poich\u00e9 come prima opzione l\u2019amministrazione privilegia la composizione di gruppi di numero minimo di persone,\u202d \u202ci\u202d \u201c\u202cgruppi\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202csalvo cause di forza maggiore,\u202d \u202csono sempre di due donne.\u202d<br \/>\n\u202cI gruppi di due persone nella vita civile si chiamano coppie.\u202d \u202cAnche in carcere,\u202d \u202ctempo fa,\u202d \u202cla definizione di\u202d \u201c\u202cgruppo\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202calmeno nelle controversie insorte tra amministrazione,\u202d \u202cdetenuti e magistratura,\u202d \u202crispettava il senso comune.\u202d \u202cIl gruppo,\u202d \u202ccio\u00e8,\u202d \u202cera costituito da un minimo di\u202d \u202c3\u202d \u202cpersone.\u202d<br \/>\n\u202cI gruppi di\u202d \u202c2-3\u202d \u202cpersone,\u202d \u202cinoltre,\u202d \u202cerano limitati alle\u202d \u201c\u202caree riservate\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202ccosi dette perch\u00e9 braccetti separati\u202d \u201c\u202cmonogruppo\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cisolati dagli altri e con un trattamento pi\u00f9 duro,\u202d \u202cfino al\u202d \u202c2009\u202d \u202cpresenti in poche unit\u00e0 per carcere ove fossero ubicate.<br \/>\nTrovate forme di legittimazione,\u202d \u202cdi fatto con la legge del\u202d \u202c2009,\u202d \u201c\u202cl\u2019area riservata\u202d\u201d \u202c\u00e8 diventata il modulo segregativo della popolazione detenuta al\u202d \u202c41\u202d \u202cbis.\u202d \u202cE anche in questo senso,\u202d \u202cla sezione femminile,\u202d \u202cche dall\u2019apertura della sezione de L\u2019Aquila \u00e8 sempre stata un\u2019area riservata per un massimo di\u202d \u202c4\u202d \u202cdetenute\u202d \u2013 \u202cfino al\u202d \u202c2013\u202d \u2013 \u202csi \u00e8 ritrovata ad essere il\u202d \u201c\u202cbenchmark\u202d\u201d \u202ced infine\u202d \u201c\u202cla nuova normalit\u00e0\u202d\u201d\u202c.<br \/>\nCome si pu\u00f2 intuire,\u202d \u202ci mini gruppi di\u202d \u202c2\u202d \u202cpersone sono la composizione a massimo condizionamento reciproco.<br \/>\nAd esempio offrono la possibilit\u00e0 con una sanzione di erogarne informalmente\u202d \u202c2.<br \/>\n\u00c8 quello che sarebbe successo alla sventurata detenuta che fosse capitata nel gruppo con la sottoscritta,\u202d \u202canche dall\u2019aprile\u202d \u202c2015\u202d \u202call\u2019ottobre\u202d \u202c2017,\u202d \u202cquando avrebbe dovuto restare sola al passo delle sanzioni scontate dalla sottoscritta per la protesta effettuata dei fatti di un segmento della quale qui si discute.<br \/>\nE invece non \u00e8 successo perch\u00e9 la sottoscritta,\u202d \u202canche per senso di responsabilit\u00e0 verso le altre detenute,\u202d \u202call\u2019atto del trasferimento in una sezione pi\u00f9 grande in grado di custodire ulteriori detenute sopravvenute,\u202d \u202cha scelto di non condividere gruppi con nessuna,\u202d \u202covvero dal gennaio\u202d \u202c2013\u202d \u202ca tutt\u2019oggi.<br \/>\nIn parole povere,\u202d \u202ccomposizioni di gruppi minimali sono una condizione che genera isolamenti in se stessa perch\u00e9 l\u2019unico altro componente resta solo in casi di:\u202d \u202csanzione,\u202d \u202cmalattia,\u202d \u202ccolloquio,\u202d \u202cudienza,\u202d \u202co semplice,\u202d \u202clegittima,\u202d \u202cmancanza di volont\u00e0 di uscire dalla cella,\u202d \u202co di svolgere le medesime attivit\u00e0 durante l\u2019ora d\u2019aria o di saletta,\u202d \u202cdell\u2019altro.<br \/>\nTutte condizioni concretamente verificatesi centinaia di volte dal\u202d \u202c2005,\u202d \u202cda quando cio\u00e8 L\u2019Aquila apr\u00ec la sezione femminile per\u202d \u201c\u202cle politiche\u202d\u201d\u202c.<br \/>\nDopodich\u00e9 l\u2019essere umano \u00e8 per sua natura sociale,\u202d \u202ccio\u00e8 lo \u00e8 sia interiormente che nelle sue interazioni,\u202d \u202cnon lo \u00e8 solo circostanzialmente,\u202d \u202cperci\u00f2 le circostanze sono ci\u00f2 con cui potenzialit\u00e0 e istanze si misurano e con cui le persone possono maturare,\u202d \u202canzi tanto pi\u00f9 possono aspirare a migliorarsi,\u202d \u202cquanto pi\u00f9 difficili fossero le circostanze che si presentassero.\u202d<br \/>\n\u202cLa sottoscritta,\u202d \u202cnon potendo sapere quale sia l\u2019idea dei presenti sulle comunicazioni nelle sezioni\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cimmaginando che non fossero note n\u00e9 le circostanze derivanti dalla propria condizione di\u202d \u201c\u202csolitudine\u202d\u201d \u202ce dunque di preclusione assoluta delle comunicazioni con altre detenute,\u202d \u202cn\u00e9 che\u202d \u2013 \u202ctra le altre cose\u202d \u2013 \u202call\u2019epoca dei fatti la sottoscritta avesse conosciuto soltanto due delle altre sei detenute presenti nella sezione femminile in quanto gi\u00e0 a L\u2019Aquila dal\u202d \u202c2010\u202d \u2013 \u202c2011,\u202d \u202ce infine immaginando che possa essere ritenuto\u202d \u2013 \u202cerroneamente\u202d \u2013 \u202cche una situazione del genere,\u202d \u202ccontrastando con un principio di inviolabilit\u00e0 della persona,\u202d \u202cnon possa verificarsi in questo paese,\u202d \u202cha preferito dilungarsi a illustrare le condizioni d\u2019esistenza proprie e delle altre detenute,\u202d \u202cnel regime di prigionia di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis,\u202d \u202cprima di entrare nel merito di quanto in oggetto.<br \/>\nPerch\u00e9 in questo contesto di inibizione delle comunicazioni sociali nello spazio comune della sezione in cui i suoni fisicamente si trasmettono,\u202d \u202cche la sottoscritta non ha proprio avuto modo di sapere\/capire di aver arrecato un concreto disturbo ad altre detenute.<br \/>\nPerch\u00e9 battiture delle sbarre sono sempre state fatte collettivamente,\u202d \u202ce non,\u202d \u202cper periodi di mesi e anche di anni e per pi\u00f9 volte al giorno ognuna di\u202d \u202c10-15\u202d \u202cminuti,\u202d \u202cla qual cosa autorizzava a ritenere che ce ne fosse una pacifica accettazione.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la sottoscritta mentre faceva la battitura leggeva,\u202d \u202ccome del resto facevano altre detenute in occasione di altre battiture,\u202d \u202ccio\u00e8 la battitura era compatibile con altre attivit\u00e0,\u202d \u202co,\u202d \u202cquando non lo fosse stata,\u202d \u202cad es.\u202d \u202cdurante la somministrazione di terapie farmacologiche,\u202d \u202cla sottoscritta,\u202d \u202csu richiesta,\u202d \u202cla interrompeva.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 la sottoscritta non ha mai sentito nessuna lamentarsi n\u00e9 avrebbe potuto sapere di una lagnanza per comunicazione da qualche detenuta la cui quiete fosse stata disturbata,\u202d \u202ca causa del divieto di parlarsi di cui sopra,\u202d \u202ccome asserito invece da terzi,\u202d \u202cinteressati perch\u00e9 destinatari della protesta.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 quando la sottoscritta ha letto le contestazioni dei rapporti del\u202d \u202c25\u202d \u202ce del\u202d \u202c27\u202d \u202cagosto\u202d \u202c2015,\u202d \u202crecitanti:\u202d \u201c\u202cdopo la perquisizione ordinaria effettuata nella propria camera detentiva,\u202d \u202cnonostante non le fosse contestato nulla,\u202d \u202clei iniziava a battere con una bottiglia di plastica contro il cancello della sua cella,\u202d \u202cprovocando le lamentele esasperate della restante popolazione detenuta.\u202d \u202cPer quanto sopra,\u202d \u202cle si contesta l\u2019infrazione prevista dall\u2019art.\u202d \u202c77\u202d \u202cpunti\u202d \u202c4\u202d (\u202catteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunit\u00e0\u202d)\u202c,\u202d \u202c19\u202d (\u202cpromozione di disordini o di sommosse\u202d)\u202c,\u202d \u202c21\u202d (\u202cfatti previsti dalla legge come reato commessi in danno di compagni,\u202d \u202cdi operatori penitenziari,\u202d \u202cdi visitatori\u202d)\u201d\u202c,\u202d \u202cla sottoscritta,\u202d \u202cnon avendo udito lamentele esasperate dalla restante popolazione detenuta,\u202d \u202cnon gli ha attribuito rilievo,\u202d \u202cse non ai fini di ipotizzare una volont\u00e0 dell\u2019amministrazione di applicarle anche il regime di\u202d \u202c14\u202d \u202cbis\u202d (\u202cipotesi confermata dagli atti depositati in quanto richiesta fatta da un responsabile GOM\u202d)\u202c,\u202d \u202cper l\u2019inverosimiglianza degli addebiti\u202d (\u202cpunto\u202d \u202c19\u202d) \u202cnella situazione concreta,\u202d \u202coltre che per un\u2019illinearit\u00e0 di interpretazione del\u202d \u201c\u202cfatto battitura\u202d\u201d \u202cche si ripeteva dal\u202d \u202c24\u202d \u202cmarzo\u202d \u202c2015\u202d \u202calmeno due volte alla settimana\u202d \u2013 \u202cin occasione cio\u00e8 delle perquisizioni della sua camera detentiva\u202d (\u202ca seguito della originaria perquisizione nella quale ne venne asportato materiale cartaceo,\u202d \u202ccorrispondenza e atti giudiziari\u202d) \u202ce che sono terminate il\u202d \u202c30\u202d \u202csettembre\u202d \u202c2015\u202d \u202ca seguito della restituzione di gran parte del materiale,\u202d \u202ccon le stesse identiche forme e durate,\u202d \u202ce per l\u2019incoerenza tra gli addebiti al punto\u202d \u202c19\u202d \u202ce\u202d \u202c21.<\/p>\n<p>Oltretutto le sanzioni anche del\u202d \u202c26\u202d \u202ce del\u202d \u202c30\u202d \u202csettembre,\u202d \u202csono per le infrazioni al punto\u202d \u202c4\u202d \u202ce\u202d \u202c21,\u202d \u202cma delle quali,\u202d \u202cdopo due anni,\u202d \u202cnon si ha notizia di denuncia.\u202d \u202cN\u00e9 se ne ha di denunce o di decreti emessi da codesto Tribunale penale per un reato di oltraggio a pubblico ufficiale come asserito a pag.\u202d \u202c11\u202d \u202cdel decreto di proroga del regime speciale,\u202d \u202cnotificato alla sottoscritta il\u202d \u202c6\u202d \u202csettembre\u202d \u202c2017,\u202d \u202ce che si allega agli atti.<\/p>\n<p>\u202d<br \/>\n\u202cNadia Lioce<\/p>\n<p>\u202d<br \/>\n[\u202c1\u202d]\u202c La legge sulla sicurezza del luglio\u202d \u202c2009\u202d \u202csostituisce l\u2019articolo\u202d \u202c41\u202d \u202cbis con un nuovo testo,\u202d \u202ce nel nuovo viene escluso che il\u202d \u201c\u202cmero decorso del tempo\u202d\u201d \u202ccostituisca\u202d \u201c\u202cdi per s\u00e9\u202d\u201d \u202celemento sufficiente per escludere la capacit\u00e0 di mantenere i collegamenti con l\u2019associazione o dimostrare il venir meno della operativit\u00e0 della stessa.\u202d<br \/>\n[\u202c2\u202d]\u202c La legge sulla sicurezza del luglio\u202d \u202c2009,\u202d \u202cgi\u00e0 citata,\u202d \u202capporta modifiche all\u2019art.\u202d \u202c41\u202d \u202cbis co.\u202d \u202c2\u202d \u202cquater lett.\u202d \u202cF,\u202d \u202caggiungendovi:\u202d \u201c\u202csaranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilit\u00e0 di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialit\u00e0,\u202d \u202cscambiare oggetti e cuocere cibi\u202d\u201d\u202c.<\/p>\n<p>\u202d[\u202c3\u202d]\u202c A pag.\u202d \u202c17\u202d \u202cdel decreto di proroga del regime di\u202d \u202c41\u202d \u202cbis alla sottoscritta del\u202d \u202c06\/09\/2017,\u202d \u202call\u2019art.\u202d \u202c2:\u202d \u201c\u202cIl direttore dell\u2019istituto di pena,\u202d \u202cove l\u2019anzidetta detenuta \u00e8 ristretta,\u202d \u202cadotter\u00e0 le misure di elevata sicurezza interna ed esterna,\u202d \u202canche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione necessarie a prevenire contatti con l\u2019organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,\u202d \u202ccontrasti con elementi di sodalizi contrapposti,\u202d \u202cinterazione con altre detenute appartenenti alla medesima associazione ovvero ad altre ad essa alleate,\u202d \u202csecondo le disposizione dell\u2019amministrazione penitenziaria\u202d\u201d\u202c.<\/p>\n<p>\u202d[\u202c4\u202d]\u202c Sent.\u202d \u202c122\/2017\u202d \u202cC.Cost del\u202d \u202c08\/02\/2017\u202d \u202cpag.11\u202d \u201c\u2026 \u202cnon pu\u00f2 che essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte,\u202d \u202csecondo il quale la legittima restrizione della libert\u00e0 personale,\u202d \u202ccui \u00e8 sottoposta la persona detenuta,\u202d \u202cnon annulla affatto la tutela costituzionale dei diritti fondamentali.\u202d \u202cChi si trova in stato di detenzione,\u202d \u202cpur privato della maggior parte della sua libert\u00e0,\u202d \u202cne conserva sempre un residuo,\u202d \u202cche \u00e8 tanto pi\u00f9 prezioso in quanto costituisce l\u2019ultimo ambito nel quale pu\u00f2 espandersi la sua libert\u00e0 individuale\u202d (\u202csentenze n.\u202d \u202c20\u202d \u202cdel\u202d \u202c2017\u202d \u202ce n.\u202d \u202c349\u202d \u202cdel\u202d \u202c1993\u202d)\u202c,\u202d \u202ce il cui esercizio,\u202d \u202cproprio per questo,\u202d \u202cnon pu\u00f2 essere rimesso alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa preposta all\u2019esecuzione della pena detentiva\u202d (\u202csentenze n.\u202d \u202c26\u202d \u202cdel\u202d \u202c1999\u202d \u202ce n.\u202d \u202c212\u202d \u202cdel\u202d \u202c1997\u202d)\u202c.<\/p>\n<p>La tutela dei diritti costituzionali del detenuto opera,\u202d \u202cpur tuttavia,\u202d \u00ab\u202ccon le limitazioni che,\u202d \u202ccome \u00e8 ovvio,\u202d \u202clo stato di detenzione necessariamente comporta\u202d\u00bb (\u202csentenza n.\u202d \u202c349\u202d \u202cdel\u202d \u202c1993\u202d)\u202c.\u202d<\/p>\n<p>La legittima restrizione della libert\u00e0 personale cui il detenuto \u00e8 soggetto,\u202d \u202ce che trova alla sua base un provvedimento giurisdizionale,\u202d \u202csi riverbera inevitabilmente,\u202d \u202cin modo pi\u00f9 o meno significativo,\u202d \u202csulle modalit\u00e0 di esercizio delle altre libert\u00e0 costituzionalmente alla prima collegate.\u202d \u202cCi\u00f2 avviene anche per la libert\u00e0 di comunicazione,\u202d \u202cla quale,\u202d \u202cnel corrente apprezzamento,\u202d \u202crappresenta\u202d \u2013 \u202cal pari della libert\u00e0 di domicilio\u202d (\u202cart.\u202d \u202c14\u202d \u202cCost.\u202d) \u2013 \u202cuna integrazione e una precisazione del fondamentale principio di inviolabilit\u00e0 della persona,\u202d \u202csancito dall\u2019art.\u202d \u202c13\u202d \u202cCost.,\u202d \u202cin quanto espressione della\u202d \u201c\u202csocialit\u00e0\u202d\u201d \u202cdell\u2019essere umano,\u202d \u202cossia della sua naturale aspirazione a collegarsi spiritualmente con i propri simili.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente,\u202d \u202ccos\u00ec,\u202d \u202cche lo stato di detenzione incide in senso limitativo sulla facolt\u00e0 del detenuto di intrattenere colloqui diretti con persone esterne all\u2019ambiente carcerario:\u202d \u202ccolloqui che,\u202d \u202cquali comunicazioni tra presenti,\u202d \u202cricadono certamente nella sfera di protezione dell\u2019art.\u202d \u202c15\u202d \u202cCost.\u202d \u202cDi necessit\u00e0,\u202d \u202ci colloqui personali dei detenuti\u202d \u00ab\u202csono soggetti a contingentamenti e regolazioni da parte dell\u2019ordinamento penitenziario\u202d\u00bb (\u202cartt.\u202d \u202c18\u202d \u202cord.\u202d \u202cpen.\u202d \u202ce\u202d \u202c37\u202d \u202creg.\u202d \u202cesec.\u202d) (\u202csentenza n.\u202d \u202c20\u202d \u202cdel\u202d \u202c2017\u202d) \u202ced \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 penitenziaria che,\u202d \u202cin concreto,\u202d \u202cstabilisce\u202d (\u202cin particolare,\u202d \u202ctramite il regolamento interno dell\u2019istituto:\u202d \u202cart.\u202d \u202c36,\u202d \u202ccomma\u202d \u202c2,\u202d \u202clettera f,\u202d \u202creg.\u202d \u202cesec.\u202d) \u202ci luoghi,\u202d \u202ci giorni e gli orari del loro svolgimento,\u202d \u202csenza che in ci\u00f2 possa scorgersi alcuna violazione della norma costituzionale evocata\u202d\u201d\u202c.<\/p>\n<p>\u202d<br \/>\n[\u202c5\u202d]\u202c La legge sulla sicurezza,\u202d \u202cgi\u00e0 citata in nota\u202d \u202c2:<\/p>\n<p>\u202d\u201c\u202cNel libro II titolo III capo II del codice penale dopo l\u2019art.\u202d \u202c391\u202d \u202c\u00e8 inserito il seguente:\u202d<br \/>\n\u202cArticolo\u202d \u202c391\u202d \u202cbis\u202d (\u202cagevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall\u2019ordinamento penitenziario\u202d) \u202cChiunque consenta a un detenuto,\u202d \u202csottoposto alle restrizioni di cui all\u2019articolo\u202d \u202c41\u202d \u202cbis della Legge\u202d \u202c26\u202d \u202cluglio\u202d \u202c1975\u202d \u202cn.\u202d \u202c354,\u202d \u202cdi comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all\u2019uopo imposte \u00e8 punito con la reclusione da uno a quattro anni.<\/p>\n<p>Se il fatto \u00e8 commesso da un pubblico ufficiale,\u202d \u202cda un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni\u202d\u201d\u202c.<\/p>\n<p>\u202d[\u202c6\u202d]\u202c Il riferimento \u00e8 al tentativo\u202d \u2013 \u202cin pochi giorni rinunciato\u202d \u2013 \u202crisalente al giorno successivo alla visita del garante nazionale dei detenuti,\u202d \u202cche avvenne il\u202d \u202c05\/05\/2017,\u202d \u202cdi vietare lo scambio verbale funzionale tra detenute e\u202d \u201c\u202cportavitto\u202d\u201d\u202c,\u202d \u202cossia la lavorante nell\u2019esercizio della sua funzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; La mobilitazione dello scorso\u202d \u202c24\u202d \u202cnovembre a L&#8217;Aquila,\u202d \u202cin occasione di un processo alla prigioniera delle BR-PCC Nadia Lioce,\u202d \u202cera inserita in un percorso di lotta anti-carceraria\u202d; \u202ctale percorso individua il regime di\u202d \u202c41bis come l&#8217;apice,\u202d \u202cla punta di diamante del sistema di repressione italiano,\u202d \u202cnonch\u00e9\u202d \u202c\u201cscuola\u202d\u201d \u202cper le amministrazioni penitenziarie di tutti <a href='https:\/\/www.inventati.org\/rete_evasioni\/?p=2833' 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