Operazione Tramonto - Resoconto udienza 22/5/2012

riceviamo e diffondiamo:

Processo contro i compagni arrestati il 12 febbraio 2007 - Resoconto dell’udienza del 22 maggio 2012.               23/5/2012
L’udienza è iniziata con la nomina di un nuovo avvocato d’ufficio per Alfredo Davanzo, in quanto il precedente ha  rinunciato al mandato. È seguita la richiesta della difesa, di non sospendere i termini di custodia cautelare. Richiesta accettata dalla Corte, che invece ha risposto negativamente alla richiesta di scarcerazione degli imputati detenuti per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Il sostituto pg di Milano Laura Barbaini ha svolto il suo intervento non tenendo per nulla in considerazione ne il dispositivo della Cassazione ne tanto meno quanto era già emerso nei gradi precedenti di giudizio, affermando che la finalità di terrorismo del 270 bis per lei era confermata dal 270 sexies, introdotto con le “leggi di guerra”, che recita: “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”. Secondo il pg gli imputati avrebbero perseguito la destabilizzazione del Paese, principalmente con l’intenzione di fare un attentato ad Ichino, dimenticando che la stessa Cassazione non aveva nemmeno ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile dello stesso. Ichino in realtà non ha subito nessun attentato e la difesa ha dimostrato scientificamente nei precedenti gradi di giudizio, con perizie adeguate, che le trascrizioni delle intercettazioni portate a carico degli imputati, sulla questione Ichino erano completamente false e diverse da quello che gli intercettati avevano espresso. Il pg ha concluso chiedendo praticamente la conferma delle pene visto che, a bontà sua, ha decurtato le condanne solo di qualche mese e solo per alcuni imputati.
È seguita l’arringa dell’avv. di parte civile di Ichino, che si è scoperto essere una sua allieva. Più che un’arringa, è stato un panegirico sulla figura “dell'illustre”, in cui è stato esaltato come benefattore dell’umanità e dei lavoratori, impegnato a ricomporre il conflitto per il bene di tutti. L’avv. ha lamentato i danni subiti dal suo assistito. Ci chiediamo quali, visto che l’unico danno concreto che ha subito “l’illustre” è la scorta a cui è stato sottoposto, e lo era da tempo, ben prima dell’inchiesta contro i compagni oggi sotto processo. La colpa della scorta è evidentemente dello Stato e non certo di qualcun altro!
Il processo è proseguito con le arringhe della difesa, che hanno contestato l’impostazione dell’accusa e delle parti civili che non hanno tenuto in conto della materia del processo e cioè del dispositivo della Cassazione, il quale chiedeva di esprimersi giuridicamente sulla finalità di terrorismo. Gli avv. hanno invitato la Corte a non farsi suggestionare dalle arringhe dell’accusa in quanto si sono espresse su fatti già discussi e ritenuti nulli nei precedenti gradi di giudizio. “Fatalmente” ha osservato un avv. il 28 maggio, giorno in cui è prevista questa sentenza, è anche l’anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia il cui processo si è concluso con l’assoluzione. Il vero terrorismo, quello di stato, aggiungiamo noi, si autoassolve.
Tutti gli avvocati hanno respinto non solo il 270 bis e quindi la finalità di terrorismo ma anche il semplice 270, articolo derivato dal codice fascista Rocco ideato per perseguire i comunisti, gli anarchici e tutti gli oppositori. Questo in base a tutti gli atti processuali e alle stesse dichiarazioni e testi degli imputati che nel corso degli anni hanno espresso il loro legame con i lavoratori e tutte le masse popolari e non hanno certo mai intimidito o cercato di intimidire la popolazione e compiuto atti indiscriminati contro di essa, come invece è successo e succede con le stragi di stato, con le morti sul lavoro, con i bombardamenti fatti con i droni sui civili inermi.
Giuridicamente l’applicazione del 270 bis è stata contestata in quanto non sussiste la tipicità del reato: non c’è stato danno indiscriminato verso la popolazione, non si sono costretti i poteri pubblici italiani o internazionali a compiere o ad astenersi da atti, non c’è stata alcuna destabilizzazione. E non c’è nemmeno il 270 in quanto, nella sua ultima modifica attuata nel 2006, è stata introdotta l’idoneità e cioè, un’associazione per essere punita ai sensi dell'art. 270 c.p. deve essere idonea a raggiungere gli scopi, a colpire il bene protetto: lo Stato. Non essendoci idoneità del 270 ciò si riversa anche nel 306 c.p. (banda armata della quale gli stessi compagni sono pure imputati) che per esistere ha la necessità di avere un reato fine, quello contro la personalità dello stato.
La difesa si è poi espressa sul concorso esterno, che l’accusa vorrebbe ripristinare all’imputato Scivoli, citando un testo in cui si parla di “ferocia del diritto” e spiegando come questo reato oggi serva a punire indiscriminatamente e venga applicato finanche alle manifestazioni di massa, pertanto non si può giudicare “ex post” ma solo “ex ante”. Ciò significa che una persona deve essere a conoscenza delle finalità e del metodo dei reati che gli vengono contestati, cosa che evidentemente da tutte le risultanze processuali non vale per Scivoli.
È stata inoltre stata allegata agli atti, con richiesta di attenta lettura da parte della Corte, la sentenza pronunciata dalla Corte di Roma nei confronti dei compagni arrestati nel 2010, con l’accusa di associazione terroristico-eversiva e costituita in banda armata (denominata «per il comunismo Brigate Rosse»), nella quale il reato è stato trasformato in cospirazione politica art 304 c.p.
L’intervento dell’avv. d’ufficio di Vincenzo Sisi è stato ripetutamente interrotto sia da parte dell’imputato che da Davanzo. I due sono stati espulsi dall’aula. Il difensore ha proseguito lamentando il breve tempo concessogli per studiare l’enorme mole di atti, e si è associato all’arringa che l’avv Pelazza aveva appena svolto per gli altri imputati. Finito l’intervento dell’avv. di ufficio gli imputati Sisi e Davanzo sono rientrati in aula.
L’udienza è stata aggiornata in data 28 maggio alle ore 9.00. Invitiamo tutti a presenziare poiché è prevista la sentenza.
In quella data parleranno ancora due avvocati della difesa, uno di fiducia e uno d’ufficio, poi ci sarà la Camera di Consiglio.


Associazione parenti e Amici degli Arrestati il 12/2/2007
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Ven, 25/05/2012 – 13:19
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