[Radiodimassa] Sanatoria 15 Settembre – Emergiamo!

Guida alla “sanatoria” 2012

Per evitare il rischio di una TRUFFA, prima di fidarti di qualcuno,    INFORMATI!

Chi può presentare domanda di emersione?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in   vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (ovvero dal 9 agosto 2012) occupano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012),lavoratori stranieri.
Possono presentare la domanda:
-          Datori di lavoro italiani;
-          Datori di lavoro comunitari
-          Datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo         periodo.

I datori di lavoro possono presentare domanda dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 solo per via telematica sul sito del Ministero dell’ Interno.

Per i datori di lavoro il reddito minimo per poter accedere alla regolarizzazione è da definirsi con Decreto interministeriale.

ATTENZIONE!

NON POSSONO accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi :

1.all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998)
2.all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale),
3. al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
4.allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

NON POSSONO presentare domanda di emersione:

quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione e Flussi senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero.

Chi può essere regolarizzato?

La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di

lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.

Il lavoratore  quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione dovrà presentare la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza ininterrota in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011( modalità da definirsi con decreto interministeriale, in via di adozione)

ATTENZIONE!!!

NON POSSONO accedere alla “sanatoria”i lavoratori stranieri che:

1.risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo;
2.risultano segnalati anche a livello internazionale come non ammissibile in Italia;
3.sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.
4.gli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale),  per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale  prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.
5.I cittadini stranieri non presenti sul territorio italiano

Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?

Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno,
ed il lavoro domestico e di assistenza alla persona non inferiore alle 20 ore settimanali.

Quale è l’importo da pagare per poter accedere alla procedura di emersione?
La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata previo pagamento, con le modalità che verranno previste dal successivo  decreto interministeriale, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore regolarizzato.
A tale somma dovrà aggiungersi  la somma dovuta dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi  dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico :
1. Lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Verrà chiesto al datore di lavoro di  esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale.
3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

Documento, redatto a cura dell’associazione Garibaldi 101

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4 risposte a [Radiodimassa] Sanatoria 15 Settembre – Emergiamo!

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