Reintegrata la cassiera dell’Iper

Seriate – E’ stata reintegrata la lavoratrice dell’Iper di Seriate licenziata a giugno 2012 con l’accusa di aver rubato. La cassiera E.B., con 20 anni di anzianità lavorativa, era stata accusata di aver sottratto delle monete dal fondo cassa e l’azienda sosteneva che dietro a questi ammanchi ci fosse la volontà di ottenere un illecito profitto.

Da notare però la differenza, sempre e solo di pochi euro, era sì in difetto, ma succedeva altrettanto spesso che il fondo cassa risultasse maggiore del dovuto di qualche euro.

Il giudice si è espresso a favore della lavoratrice: “(…)Deve ribadirsi che non è logicamente sostenibile la tesi del furto di denaro perpetrato dalla lavoratrice, la quale se avesse voluto ricavare un ingiusto profitto impossessandosi del denaro (…), lo avrebbe sempre e solo sottratto dal fondo cassa, e mai aggiunto” si legge nella sentenza del 21 novembre. Si chiude cosi la vicenda, fatta salva la possibilità di ricorrere in appello per l’azienda.

In questo caso l’interpretazione del Giudice ha fatto rientrare la lavoratrice in azienda, ma se il giudice avesse interpretato diversamente gli ammanchi, per la lavoratrice ci sarebbe stata anche la beffa di una possibile denuncia penale per furto.

Il Giudice chiamato a valutare questa situazione si è però trovato nella situazione di valutare le intenzioni di un gesto.

Come se non bastasse, l’asticella di difficoltà si alza ulteriormente qualora il giudice chiami dei testimoni. Chi se la sentirebbe di dire la verità sapendo che sulla propria testa pende la stessa scure che ha colpito gli “scellerati” cassieri?

Questo episodio è frutto della modifica all’articolo 18 introdotta dalla riforma Fornero.

L’articolo 18, oggetto 10 anni fa di una dura battaglia, è stato modificato recentemente e di certo non c’è stato un miglioramento a favore dei lavoratori. Se fino alla riforma Fornero il lavoratore illegittimamente licenziato aveva sempre diritto al reintegro nel posto di lavoro – qualora l’azienda superasse i 15 dipendenti- oggi ciò non è piu possibile. Il reintegro avviene solo in due casi: se il licenziamento è discriminatorio, o se il fatto contestato non sussiste.

Cosa è quindi discriminatorio? Quando il fatto è talmente lieve da essere interpretato come “insussistente”?

Fece scalpore la prima sentenza del “regime Fornero” a Bologna.  Il lavoratore in questione venne licenziato perchèscrisse via mail al suo capo: “discutere di organizzazione con lei è come discutere di psicologia con i maiali”. Il tribunale di Bologna reintegrò il lavoratore perchè l’insubordinazione non sussiste. In questo specifico caso il lavoratore è potuto rientrare al suo posto di lavoro,ma non sarebbe stato possibile se il Giudice avesse interpretato il fatto come un insubordinazione.

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