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CTP e costituzione
by una simpatica ragazza Monday, Dec. 02, 2002 at 4:07 PM mail:

Profili di incostituzionalita' della Turco-Napolitano in relazione all'istituzione dei c.p.t.

I "centri di raccolta e di smistamento" (come il legislatore li chiama!!!) si pongono in netto contrasto con: il principio di separazione dei poteri, il principio di legalita', l'art.13 Cost. (diritto alla liberta' personale), alla difesa (art.24), alla salute (art.32), all'asilo (art.10).
La liberta' personale e' un diritto inviolabile che puo' essere limitato solo "per atto motivato dell'autorita' giudiziaria E nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art.13).Il fatto che il costituente abbia scritto _e_ significa che sono necessari entrambi gli elementi e che la presenza di uno solo dei 2 nn si ritiene sufficiente.Ora, per essere sottoposti a misura limitativa della liberta' personale bisogna essere stati giudicati colpevoli (con sentenza passata in giudicato) per aver commesso un reato per il quale e' prevista una pena superiore ai 3 anni.Il trattenimento nei c.p.t. invece, in chiaro contrasto con la normativa costituzionale, viene disposto dal questore, che e' organo amministrativo e nn giudiziario. Sottolineo che l'amministrazione pubblica e' per sua stessa natura caratterizzata da discrezionalita', efficienza, efficacia, economicita', speditezza e nn e' vincolata all'osservanza di una norma che ne precisi la condotta.Queste caratteristiche evidentemente nn assicurano le garanzie fondamentali sancite dalla nostra Costituzione per i cittadini. Si genera poi una confusione tra poteri dello Stato: la tripartizione e' infatti stravolta, un organo amministrativo viene ad acquisire poteri tipici ed esclusivi di un organo giudiziario. Il legislatore ha evitato l'uso di termini penalistici ma e' chiaro che il
trattenimento nel centro e' una misura limitativa della liberta' personale; ha creato cosi' un monstrum giuridico: la detenzione amministrativa. Si tratta di una contraddizione in termini in quanto la detenzione deve
essere disposta a seguito della commissione di un reato e della successiva condanna penale definitiva e nn in base ad una disposizione amministrativa. I soggetti "ospitati" infatti nn hanno commesso reati ne' sono stati sottoposti a procedimento penale ne' hanno riportato condanna definitiva, ma hanno commesso un'irregolarita' amministrativa in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno. Il giudice deve convalidare il trattenimento disposto dall'autorita' amministrativa senza pero' poterne ridurre la durata in relazione alle concrete esigenze. Non potra' quindi valutare il provvedimento, ma si limitera' ad una convalida.
E' riconosciuto il diritto alla difesa e al gratuito patrocinio, ma sono pochissimi i casi finora in cui lo straniero sia stato assistito in sede di convalida da parte del giudice del provvedimento del questore. La Turco-Napolitano poi si pone in contrasto con l'art 10 Cost. sul diritto d'asilo, con norme di diritto internazionale quali le Convenzioni di Schengen e Dublino e con l'art.3 della Cost. in quanto nn riconosce allo straniero pari dignita' sociale.

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incostituzionalità
by lisa Monday, Dec. 02, 2002 at 4:14 PM mail:

ciao simpatica ragazza.
il fatto è che un ricorso già è stato fatto alla Corte costituzionale, che ha risposto, in maniera pilatesca ma ha risposto, che i cpt si possono fare e usare.
vi ricordate quando un paio di giudici di milano si rifiutarono di far trasferire a via corelli un paio di "irregolari"? successe credo ormai più di un anno fa se non di più (vado a memoria, potrei trovare più informazioni ma non adesso).
ora le questioni di costituzionalità sono state poste sull'impianto della bossi fini (ha cominciato la procura di bologna, poi si sono aggiunte quelle, credo, di roma e torino. anche qui, dovrei avere un po' di tempo per recuperare le informazioni).

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domanda
by ugo Monday, Dec. 02, 2002 at 4:38 PM mail:

Sbaglio o l'articolo 13 della costituzione è inserito nel capitolo: diritti e doveri dei CITTADINI?

La costituzione in alcune parti si applica a tutti gli "uomini", in altre ai "cittadini" italiani. Magari per qualcuno la distinzione è superflua, per il legislatore è fondamentale (reminescenze del corso di diritto).

Saluti

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x Ugo
by Trimalcione Monday, Dec. 02, 2002 at 11:52 PM mail:

SACROSANTA OSSERVAZIONE IL DISTINGUO COSTITUZIONALE..
PECCATO CHE MOLTI CHE CITANO LA COSTITUZIONE IN OKKASIONE
D'OGNI PISCIATA DI CANE NON L'ABBIANO MAI LETTA...!!!

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risposta all'ignoranza
by Sara Friday, Dec. 06, 2002 at 9:52 PM mail:

Caro Ugo, il titolo nn e' per te, ma per quell'ignorante di Trimalcione, che dimostra la sua ignoranza nel gettare merda sul lavoro altrui e si copre di ridicolo perche', pur nn sapendo, invece di tacere, cosa che sarebbe estramente piu' consona al suo stato, parla e, ovviamente parla a sproposito.
Cmq io la Costituzione l'ho letta e l'ho letta piu' e piu' volte, dato che e' quello che faccio nella vita.
Forse nel tuo corso di diritto non ti avranno detto che per quanto gli articoli siano rubricati "Diritti e Doveri dei cittadini" alcuni articoli sono estesi di diritto anche gli stranieri, in quanto considerati "diritti inviolabili dell'uomo", l'uomo inteso come essere libero, senza che vi sia quindi alcuna discriminazione a danno degli stranieri. Questa estensione si fa alla luce dell'art.2 della Cost. (oltre ovviamente all'estensione automatica ex art. 3) e in base alle garanzie riconosciute in base ai trattati internazionali.
La Corte, quindi, afferma il principio per cui la garanzia dei diritti inviolabili si estende allo straniero anche laddove la Cost. li attribuisca ai soli cittadini.
Questo, pero', solo per quanto riguarda i diritti inviolabili, altrimenti continuera' ad operare l'art.16 delle Preleggi che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino solo a condizione di reciprocita'.
Per un ulteriore integrazione, leggetevi il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e suo regolamento di attuazione d.P.R. 31 agosto 1999 n.394.
Sottolineo che i diritti fondamentali sono riconosciuti OVVIAMENTE allo straniero anche se clandestino, in quanto diritti fondamentali della persona umana.
Mi dispiace quindi dovervi fare notare che alla luce di queste ulteriori precisazioni le mie precedenti analisi in merito ai profili di incostituzionalita' dei centri di permanenza temporanea sono tutte corrette. Si, perche' sono io la "simpatica ragazza".
Forse ora un po' meno simpatica.
Beata ignoranza, fino a quando tace e nn si copre essa stessa di ridicolo.
Saluti.

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