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XIV LEGISLATURA Atto parlamentare: 4493
"Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi" (4493)
Scheda lavori preparatori
CAMERA DEI DEPUTATI N. 4493 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) DAL MINISTRO DELL’INTERNO (PISANU) DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) DAL MINISTRO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE (MARZANO) E DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (MATTEOLI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (SIRCHIA) E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI (LA LOGGIA) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi Presentato il 18 novembre 2003
ONOREVOLI DEPUTATI ! — La sicurezza delle scorie radioattive esistenti in Italia non solo delle centrali e degli impianti del ciclo del combustibile, ma anche delle industrie petrolchimiche e siderurgiche, degli ospedali e degli istituti di ricerca universitari e non, presenta inaccettabili condizioni di pericolosità . Sono possibili eventi catastrofici, nonché atti terroristici che potrebbero utilizzare per « bombe sporche » o radiologiche materiali sottratti ai circa 150 siti dispersi sul territorio nazionale, in condizioni di controllo e di sicurezza spesso precari, talché vaste zone del territorio nazionale potrebbero risultarne contaminate e inabitabili anche per lunghi periodi. Il pericolo di atti terroristici, poi, è quanto mai attuale in relazione alla diffusa crisi internazionale. L’unica misura che possa eliminare tali rischi consiste nel controllo e nello stoccaggio centralizzato e in sicurezza in deposito adeguato di tutti i materiali radioattivi esistenti in Italia o di proprietà nazionale conservati temporaneamente all’estero. Tale deposito è indispensabile anche per poter procedere allo smantellamento degli impianti. Il rischio è transnazionale e ciò ha indotto la Commissione europea ad approntare un testo normativo che prevede che tutti gli Stati dell’Unione provvedano a dotarsi di un deposito ingegneristico (300 anni per il rilascio) entro il 2013 e di uno geologico (migliaia di anni per il rilascio) entro il 2018. In tale deposito vanno stoccati i materiali radioattivi opportunamente condizionati, anche per garantirne il trasporto. Il problema è all’attenzione delle Autorità di Governo che già hanno provveduto alle prime indispensabili iniziative con il Commissario delegato alla sicurezza del nucleare (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2003) e hanno avuto l’incarico di concordare con i presidenti delle regioni metodologie, criteri e documentazione cartografica e statistica per l’individuazione di un sito definitivo per i materiali di bassa e media attività e provvisorio per quelli ad alta attività . Sono state incontrate le peraltro comprensibili difficoltà di adottare al livello regionale e locale un provvedimento, che chiaramente rientra nella difesa nazionale. Infatti è volto a salvaguardare la vita dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Va altresì ricordato che nel marzo del corrente anno, la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, al termine di una indagine conoscitiva, ha fortemente sollecitato il Governo a provvedere alla rapida costruzione di un deposito. L’argomento è anche oggetto di una specifica norma nell’articolo 30 del disegno di legge atto Camera n. 3297 già approvato dalla Camera dei deputati e di cui il presente decreto-legge richiama i princîpi. Da un’indagine relativa ai siti suscettibili di essere utilizzati per i materiali radioattivi a bassa, media ed alta attività (2a e 3a categoria), effettuata dal Servizio geologico nazionale (ora confluito nell’APAT) e trasmessa alla Commissione europea è risultata evidente la possibilità di provvedere allo stoccaggio definitivo di tutti i materiali radioattivi di pertinenza dell’Italia nei giacimenti salini di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Approfondimenti effettuati da esperti SOGIN, da università italiane e straniere hanno concluso che il sito prescelto presenta condizioni ottimali sotto ogni punto di vista. La costruzione di tale deposito profondo consentirà di custodire i rifiuti a bassa e media attività con le stesse misure di sicurezza previste per quelli ad alta attività. Il Governo ha adottato tale soluzione, ancorché più impegnativa in termini finanziari e temporali, per un principio etico nei riguardi delle future generazioni, che altrimenti dovrebbero provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla nostra. Beninteso, tale soluzione va valicata sotto il profilo geologico, idrologico e geomeccanico, avvalendosi anche dell’esperienza dei progettisti che hanno proceduto alla costruzione di siti geologicamente analoghi in Paesi stranieri. Va sottolineato che la tecnologia e le esperienze accumulate nella costruzione dei circa 100 depositi esistenti nel mondo garantiscono la completa tutela della salute e dell’ambiente. Solo l’Italia fra i grandi Paesi non ne dispone. Il Governo ha altresì deciso di provvedere allo stoccaggio temporaneo dei materiali che si trovano in condizioni di maggiore criticità per la salute e l’ambiente, mediante lo stoccaggio in sicurezza in un deposito provvisorio situato sullo stesso sito di quello definitivo. Essi verranno poi sistemati nel sito definitivo una volta che lo stesso sarà realizzato. Per realizzare tale programma è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvarrà come soggetto attuatore della SOGIN Spa. Gli oneri sono sostenuti dalla SOGIN Spa attraverso i proventi per il conferimento dei materiali radioattivi. Il deposito è qualificato « opera di difesa militare » ed è di proprietà dello Stato. Esso verrà costruito nell’area del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. L’articolo 1 prevede al comma 1 la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico. Al comma 2 si dispone che la Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provveda alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile e urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 3 prevede che per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio. Il comma 4 dispone che la validazione del sito, l’esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all’articolo 2 sono finanziate dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale, mentre si precisa che la gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione. L’articolo 2 detta speciali procedure per l’attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, prevedendo che esse siano affidate ad un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, indicando, in particolare, i compiti affidatigli: a) la validazione del sito individuato ai sensi dell’articolo 1; b) la messa in sicurezza, di intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze; c) l’approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera e i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della concessione; d) l’affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale; e) le procedure espropriative; f) l’approvazione dei progetti del Deposito nazionale; g) l’affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale. In considerazione della complessità degli adempimenti e della urgenza della realizzazione dell’opera, al predetto Commissario straordinario sono attribuiti gli speciali poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Sono fatte salve le competenze tecniche dell’APAT che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il comma 3 dispone infine che per l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto e della commissione tecnico-scientifica di cui all’ordinanza n. 3267 del 2003. L’articolo 3 prevede che nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria e il combustibile irraggiato e che il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. E` comunque riconosciuta la possibilità di effettuare il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. L’articolo 4 prevede misure compensative e una campagna di informazione. In particolare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso. Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che la Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario di cui all’articolo 2, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. L’articolo 5 reca disposizioni di carattere finanziario e la relativa copertura. In particolare, per l’avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l’informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2003, e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
RELAZIONE TECNICA (Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni). Il decreto-legge prevede la sistemazione in sicurezza di tutti i tipi di rifiuti radioattivi in un apposito sito. Articolo 1. L’acquisizione del sito e la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito, di cui è prevista la proprietà statale, saranno finanziate dagli utilizzatori del deposito attraverso i prezzi o le tariffe per il conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso. Articolo 2, comma 3. L’autorizzazione di spesa riguarda sia il compenso del Commissario straordinario che l’onere della relativa struttura di supporto ed è quantificata in 50.000 euro per l’anno 2003 e in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Tali somme affluiranno sulla contabilità speciale del Commissario straordinario che provvede alle proprie spese. L’onere è quantificato come segue: Compenso annuo del Commissario straordinario 65.000 euro Struttura di supporto: n. 2 impiegati pubblici Area C costo annuo: 30.000 euro x 2 = 60.000 euro n. 3 esperti costo annuo: 45.000 euro x 3 = 135.000 euro spese di funzionamento (compreso il trattamento di missione) costo annuo: 40.000 euro Totale 300.000 euro La struttura di supporto verrà individuata con apposito decreto interministeriale. A detti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Con riferimento alla commissione tecnico-scientifica si precisa che la stessa è già istituita con l’ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 ed il contributo che potrà dare al Commissario straordinario non è oneroso. Articolo 5, comma 1. Autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2003 e di 2.250.000 euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per le seguenti principali attività: 1) lo svolgimento di una campagna nazionale di informazione, con particolare riferimento al territorio regionale coinvolto dal deposito, sui temi relativi all’uscita dal nucleare che offra conoscenza della dimensione dei problemi sottesi e delle soluzioni per farvi fronte, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti e che si produrranno in Italia in rapporto ai livelli di tutela delle popolazioni e dell’ambiente. Particolare risalto dovrà essere dato al percorso di realizzazione del deposito nazionale e di disattivazione degli impianti nucleari in termini di trasparenza, pubblicità e partecipazione, per un importo pari a circa 2.000.000 di euro; 2) partecipazione alle attività internazionali di cooperazione nella gestione dei rifiuti radioattivi, per un importo di 100.000 euro; 3) l’attivazione delle prime misure di accompagno per la migliore integrazione territoriale del deposito nazionale sul territorio, per un importo pari a 2.900.000 euro. Le predette somme affluiranno sulla contabilità speciale del Commissario straordinario che provvede alla gestione delle attività in parola. A detti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
DISEGNO DI LEGGE
ART. 1. 1. E` convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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