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il diritto canonico e la pedofilia
by HA(A)CKE Friday, Jun. 23, 2006 at 1:20 PM mail:

""chi ha commesso l'atto di pedofilia, non subirà ulteriori sanzioni per aver subito un processo canonico, "" E PUO ESSERE TRASFERITO PER CONTINUARE A MOLESTARE I BAMBINI IN UN ALTRO ORATORIO, HAI CAPITO, CI TENGONO I PRETI A SODDISFARE LA LIBIDINE,NON MANDATE I BAMBINI IN CHIESA, VE LI SFONDATO !!!!!!!!!! KLRO AL KLERO

Il rapporto fra legge statale e diritto canonico
Numerosi sacerdoti e alti prelati del clero cattolico e protestante, in America e in Europa, sono stati soggetti di denunce penali da parte di vittime di abusi sessuali. Il diritto canonico prevede una normativa apposita che teoricamente dovrebbe essere segreta; la parte di codice canonico interessata non è pubblicata insieme al resto delle leggi della Chiesa.

È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati. Quando s'insedia il tribunale, da Roma arriva la normativa che per questo motivo è reperibile senza gravi difficoltà.

Il secondo grado "di appello" è presso l'ex-Santo Uffizio a Roma. Nel caso di confessione o provata colpevolezza, è previsto il trasferimento del sacerdote/prelato ad altra parrocchia o, nei casi più conclamati, ad altra mansione non sacerdotale, che equivale a una sospensione a divinis, evitata formalmente.

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza del diritto canonico da quello penale degli Stati in cui è compiuto il reato: il tribunale non ha il diritto e normalmente non chiede al colpevole di denunciarsi (costituirsi) e subire anche un processo da parte dello Stato.

Gli Stati laici riconoscono in base allo stesso principio l'autonomia del diritto canonico come la legittimità del segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti(sacerdoti e vescovi)erano a conoscenza di pedofilia o altri reati penali e non li hanno denunciati.

Analogamente chi ha commesso l'atto di pedofilia, non subirà ulteriori sanzioni per aver subito un processo canonico, senza essersi costituito presso l'autorità statale. Nè lo Stato pretende provvedimenti nei confronti del reo da parte dell'autorità ecclesiastica nel caso in cui abbiamo confermato in via definitiva (con sentenza di Cassazione) l'esistenza del reato e della colpa.

Per la dottrina la pedofilia è un peccato mortale, che tuttavia può essere perdonato con il sacramento della confessione, senza l'obbligo di istruire un tribunale ecclesiastico. Ciò rende scarsa l'informazione all'interno delle stesse diocesi e difficile il controllo da parte degli alti prelati su simili situazioni.

La legge italiana punisce la pedofilia con il carcere a regime duro secondo il regime previsto dall'art.41/bis. Ormai da 10 anni, viene periodicamente riproposto il tema della castrazione chimica, un trattamento farmacologico che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento.

L'organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra le malattie senza escludere una responsabilità penale nell'atto.

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