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L'attestazione di rivedibilità sul certificato medico dell'A.S.L.
by Unams-scuola Federaz. Nazionale Gilda/Unams Friday, Jul. 21, 2006 at 9:46 PM mail: gildaunams@tiscali.it

della situazione di handicap del familiare non inficia il diritto di precedenza ex L. 104/92. Vittoria di una docente presso l'ufficio di conciliazione del Centro Servizio Amministrativi di BARI. di Unams-scuola 21.7.2006

Il giorno 3.7.2006 si è tenuta presso il C.S.A. di BARI la conciliazione per l'impugnazione di una mancata valutazione di una domanda di trasferimento interprovinciale.
La docente interessata assistita su delega del SAB in sede di Conciliazione dal Segretario Provinciale e Regionale UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) per la Puglia prof. BARTOLO DANZI , aveva prodotto nei modi e termini di cui al CCNI del 21.12.2005 sulla mobilità provinciale ed interprovinciale domanda al C.S.A. di Bari , comprensiva degli allegati certificativi, al fine di ottenere sia la sede definitiva in Bari e sia il trasferimento interprovinciale per la provincia di Cosenza e continuare a prestare assistenza continuativa alla madre diversamente abile, appartenente al medesimo nucleo familiare.
Detta assistenza era stata interrotta per l'instaurazione del rapporto di lavoro a T. indeterminato con il CSA di Bari con decorrenza 1.9.2005. Nel presentare la domanda di trasferimento la ricorrente allegava la certificazione e documentazione prevista dall'art. 9 del CCNI del 21.1.2.2005, necessaria per ottenere il diritto di precedenza.
La documentazione comprendeva il certificato medico dell'azienda sanitaria attestante la siuazione di handicap della madre, la dichiarazione degli altri fratelli dalle quali risultava l'impossibilità oggettiva di prestare assistenza alla madre.
Il C.S.A. di Bari nel mentre valutava la prima relativa alla sede definitiva in Bari, non disponeva alcunché su quella interprovinciale.
L'ottenimento del trasferimento interprovinciale a cui ambiva la ricorrente in modo prioritario, per evidenti necessità di assistenza alla madre, fa venir meno la domanda di trasferimento provinciale.
In data 21.3.2006 il C.S.A. di Bari notificava alla ricorrente la nota prot. 129/1 del 13.3.2006 contenente le ragioni per cui non le era stato riconosciuto il diritto di precedenza e precisamente per una presunta mancanza del carattere permanente della situazione di handicap.
Avverso tale provvedimento la docente presentava reclamo nel termine di 5 giorni, come prescritto dall'O.M. 94 del 29.12.2005, che -invero- non otteneva alcun riscontro.
Va precisato in questa sede che la ricorrente per assumere il servizio in data 1.9.2005 ha di fatto interrotto la propria assistenza continuativa alla madre . L'art. 7 punto V del CCNI del 21.12.2005, per l'appunto dispone una precedenza nei trasferimenti interprovinciali nei confronti di soggetti che obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente sulla base della domanda prodotta e della certificazione allegata aveva dunque diritto ad ottenere il riconoscimento della precedenza ad essa spettante sulla base dell'art. 33 della L. 104/92.
Tale diritto è stato ampiamente provato attraverso la certificazione rilasciata dalla Commissione ex art. 4 L. 104/92 in occasione della Commissione ex art. 4 L. 104/92 in occasione della visita effettuata dalla madre della ricorrente in data 29.6.2004.
In tal certificazione è dato leggere espressamente che sussistono le condizioni di cui all' art. 3 L. 104/92 comma 1-3.
All'art. 7 comma 1 punto V del C.C.D.I. del 21.12.2005 trasmesso con l'O.M. n. 94 del 29.1.2.2005 è specificato che " Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92....la precedenza....al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona handicappata in situazione di gravità".
Al cospetto di una norma così chiara davvero risulta difficile comprendere come il CSA di Bari abbia pretermesso un diritto di precedenza a chi ha documentato di essere unico figlio in grado di prestare assistenza a persona riconosciuta portatore di handicap dalla commissione all'uopo preposta.
L'unica motivazione emergente dalla scarna nota del CSA di Bari del 21.3.2006 è quella relativa ad una certificazione attestante una situazione di handicap in cui si dice "rivedibile tra tre anni". Tale motivazione è del tutto destituita di ogni fondamento giuridico. L'art. 9 del CCNI rubricato come "Documentazione e certificazioni" - si riferisce ad una certificazione medica senza alcuna indicazione della sua definitività ovvero temporaneità.
Manifesto appare l'errore in cui è incorso l'Ufficio confondendo il termine"permamente" riferito alla situazione di handicap con la certificazione medica che lo attesta . Difatti si sa ed è ben noto che le certificazioni mediche rilasciate dalle strutture pubbliche hanno una validità triennale.
Infatti nel mentre l'art. 7 prevede che "la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere il carattere permanente", l'art. 9 lettera a) nel disciplinare la presentazione della certificazione attestante la situazione di handicap non richiede alcuna dicitura particolare e, soprattutto, la definitività della stessa. Il diritto alla precedenza, viceversa discende direttamente all'avvenuto riconoscimento , della situazione di handicap, e costituisce in capo al richiedente una situazione giuridica perfetta.
Tanto è dimostrato dall'analisi complessiva dell'art. 9 sopra citato, nel mentre consente di certificare in via provvisoria la situazione di handicap senza che ancora ci sia stata una decisione della Commissione, dall'altra escluderebbe proprio chi il riconoscimento lo ha già avuto e, a distanza di 3 anni, soltanto previa richiesta dell'Ufficio, dovrebbe sottoporsi a verifica.
La permanenza, poi sarebbe riferita alla patologia e non alla certificazione. Quindi il diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92 non è sottoposto ad alcuna condizione temporale.
L'unico aspetto, quindi, che rileva è la sussistenza della particolare condizione di cui all'art. 3 L. 104/92 e non anche la qualità della certificazione, non potendo le esigenze organizzative delle Aziende sanitarie (sottoposizione a visita periodica) incidere , paradossalmente , sui diritti sanciti dalla L. 104/92.

Il C.S.A. di Bari sulla base delle argomentazioni addotte da parte ricorrente conciliava speditamente riconoscendo ogni diritto alla medesima.

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