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270 c.p. - Dalla relazione ministeriale, 1930
by Alessandro Saturday, Nov. 16, 2002 at 8:49 PM mail:

Ho trovato in rete la citazione del seguente passaggio tratto dalla relazione ministeriale all'entrata in vigore del Codice Penale "Rocco", ne 1930, in pieno fascismo... lo posto perchè mi pare interessante

Codice Penale (Codice “Rocco”, 1930)
Art. 270. Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe
sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

"È agevole dedurre, dalla prima parte dell'articolo in esame, il riferimento alle associazioni comuniste o bolsceviche, il cui programma è diretto precisamente a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ecc. Tanto l'una quanto l'altra categoria di associazioni , essendo dirette a sostituire ai modi attuali di ripartizione della ricchezza quelli che nella dottrina sono definiti comunemente i modi socialisti di tale ripartizione, hanno un obiettivo comune, la distruzione della proprietà individuale, e altresì un metodo comune di lotta, la violenza. Di ambedue codesti elementi comuni tengono conto le citate disposizioni.. La prima parte dell'articolo, facendo menzione degli ordinamenti economici costituiti nello Stato, intende precisamente riferirsi all'istituto della proprietà individuale, il cui ordinamento è bensì giuridico, ma ha contenuto economico." (Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, p. 52).

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