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colloqui
by scarceranda Sunday, Feb. 02, 2003 at 9:26 PM mail:

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COLLOQUI - PACCO VIVERI E INDUMENTI
Appena arrivato/a, chiedi in che giorni e orari si fanno i colloqui con i familiari. Poi devi andare dallo "scrivano" e riempire un modulo dove ci scrivi nome e cognome e grado di parentela dei familiari con i quali intendi fare colloqui; per i colloqui telefonici devi indicare anche il n. di telefono e a chi e' intestato; non si puo' telefonare a telefonio cellulari.
Chiedi anche alle tue compagne di detenzione quali generi alimentari possono essere portati dai familiari in quel carcere e la quantita' (vi sono differenze tra carcere e carcere), se ci sono limitazioni per il vestiario e per altri oggetti.

Art. 37
1.
I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio chi tiene un comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a cio' destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori.
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorita' giudiziaria che procede.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di eta' inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Art. 14 Ricezione acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari
5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.
6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalita' stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

COLLOQUI TELEFONICI

Art. 39
1.
In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche' ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo' essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di eta' inferiore a dieci anni, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa e' efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalita' tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica e' di dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

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