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e adesso un po' d'aria
by scarceranda Tuesday, Feb. 04, 2003 at 2:49 PM mail:

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E ADESSO UN PO' D'ARIA...

Art. 16
1.
Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.
2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.
3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.
4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

LAVORO

Art. 48 - Lavoro esterno (Articolo 21)
1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.
16. I controlli di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

QUALCHE SPAZIO DI LIBERTA' PERMESSI LAVORO ALL'ESTERNO SEMILIBERTA' PERMESSI PREMIO
La Legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 30-ter tratta i Permessi premio -
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non supe-riore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; Si chiamano comunemente "PERMESSI" I permessi premio, introdotti dalla legge 10.10.1986 detta "Legge Gozzini". L'attuale regolamento non porta modifiche rilevanti.
Per ottenere i "permessi premio" il detenuto/a deve fare una "istanza" o domanda (col contributo dello scrivano se ne ha bisogno), il direttore correda questa domanda con il suo parere, avvalendosi delle valutazioni dell'equipe che pratica la cosiddetta "osservazione scientifica" del detenuto/a (educatore, psicologo, personale di custodia e lo stesso direttore). Quindi la prima cosa che devi fare, quando vedi avvicinarsi il periodo di maturazione dei termini per accedere ai "permessi", chiedi un colloquio con l'educatore o educatrice presente nel reparto dove sei recluso/a: in questo modo inizi quella "osservazione scientifica" o anche detto "trattamento" ossia un'osservazione del tuo comportamento attraverso una serie di colloqui con l'educatore e con lo psicologo. Questo percorso è necessario per accedere ai permessi, ma anche al "lavoro all'esterno" ed alla "semilibertà". Dopo il parere del Direttore, la tua domanda viene inoltrata al Magistrato di Sorveglianza e, solo dop! o la sua firma, il permesso torna al carcere e puoi godertelo. I permessi vengono concessi per un totale di 45 giorni l'anno, in genere a distanza di un mese e mezzo e ciascun permesso non può superare i 15 giorni di durata. Il primo permesso che ti danno in genere è di pochi giorni e spesso con la misura degli "arresti domiciliari", ossia vai a casa e ci devi restare fino al giorno in cui devi rientrare in carcere. Poi, con i permessi successivi ti verranno concesse delle fasce orarie durante le quali ti potrai muovere nella città; fasce che si amplieranno via via che ottieni altri permessi. Per i "minori" di anni 18, la durata complessiva dei permessi è di 60 giorni l'anno e ogni permesso non può superare la durata di 20 giorni.

SCHEMA DI DOMANDA:
Al Magistrato di Sorveglianza dei … (città) …..
Io sottoscritto (cognome e nome) nato il … a …, detenuto dal …. attualmente ristretto nella Casa Circondariale (Casa di Reclusione) di… in espiazione della condanna a …(anni, mesi), avendo raggiunto i termini previsti per usufruire dei "permessi premio", chiede che gli venga-no concessi … giorni a partire dal (anno, mese, giorno), da trascorrere presso il domicilio (proprio, oppure: dei propri familiari) sito in Via (Piazza)….; (va messo il nome del titolare dell'appartamento in cui chiede di recarsi)…
Data e firma

Il Nuovo Regolamento a tal riguardo afferma
Art. 65
1.
Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al Magistrato di Sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

LICENZE
Per i detenuti/e che si trovano già in "semilibertà" i permessi si chia-mano "licenze" e sono più o meno la stessa cosa dei permessi. L'orario di uscita dal domicilio è fisso: dalle ore 6 di mattina alle 11 di sera. Il totale dei giorni ogni anno sono ugualmente 45, e il massimo di giorni per ciascuna licenza è sempre 15 giorni; non c'è però la distanza di un mese e mezzo tra una e l'altra, si può chiedere una licenza anche una setti-mana dopo la precedente. (In realtà l'interpretazione originaria delle licenze era quella di ag-giungerle ai permessi-premio, cosicché il periodo da trascorrere fuori dal carcere diventava 45+45= 90 giorni; poiché le licenze dovrebbero servire, in piccole dosi, per le necessità della vita quotidiana, mentre i permessi per trascorrere le vacanze. Questa interpretazione fu messa in pratica quando Gozzini e Margara (gli estensori della legge di riforma carceraria del 1986) dirigevano l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze. Poi, qualcuno, impose un'interpretazione più restrittiva.

Art. 102
1.
Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE
La legge 26 luglio1975, n. 354 all' Articolo 47, tratta dell' Affidamento in prova al servizio sociale.
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. -
L'Art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, afferma: Affidamento in prova in casi particolari- 1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati.

Art. 96 - Istanza
1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

Art. 97 - Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva… a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale.
8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.

Art. 98 - Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale
1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari.

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