UDIENZA DEL 30 MARZO 2005
[P= Presidente; D= difesa; A= accusa;]
P: [Fa l’appello e costituisce le parti]
ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA DEL PUBBLICO MINISTERO: Il Presidente dà la parola al Pubblico Ministero (articolo 493 comma I c.p.p.) ai fini dell'esposizione introduttiva. Il Pubblico Ministero espone i fatti oggetto dell'imputazione nei seguenti termini: A: – Signor Presidente, signori della Corte, il Pubblico Ministero intende provare i fatti di cui al capo d'imputazione mediante le prove che di qui a breve elencherò. Premetto ecco in maniera molto, molto sintetica che già sono illustrati dai dettagliati capi d'imputazione che qui si tratta di un gruppo di persone, un nucleo di persone formato dagli odierni tredici imputati, che nel meridione d'Italia in particolare si sono associate e si sono costituite in associazione formale a Cosenza, un'associazione formalmente costituita a Cosenza, per bloccare il G8. Il G8 è il vertice dei capi di Stato e dei governi più importanti del mondo, i quali assumono ufficialmente una serie di decisioni di importanza vitale per i popoli che rappresentano e a seguito di riunioni ufficiali e quindi l'attività svolta durante il G8 è un'attività di governo [Parola incomprensibile] di politica estera. Sulla base di questa premessa il reato che viene appunto contestato è quello di cospirazione politica mediante associazione, perché più persone hanno deciso di bloccare questa attività del governo italiano in particolare che si svolgeva a Genova il 20 e 21 luglio del 2001 con la violenza, con una serie di delitti di resistenza a pubblico ufficiale. Il procedimento ha già permesso l'acquisizione agli atti del fascicolo del dibattimento delle intercettazione sulla base della perizia già depositata dal perito nominato dal Giudice dell'udienza preliminare. Io chiedo l'escussione dei testi di cui alla lista che ho ritualmente depositato, la acquisizione di documenti e di oggetti che vengono elencati con un apposito indice dettagliato… P: – Che deposita… A: –… che deposito e chiedo la proiezione in aula di un video sintetico redatto dai consulenti del Pubblico Ministero professore Tradigo e Luigi Pecora, che dura circa tre ore ed è un video che riproduce sia i fatti, quindi attiene sia la prova generica di quanto è accaduto a Genova, in particolare nel luglio del 2001, sia di quanto è accaduto a Napoli nel marzo 2001, fatto che precede ma che è propedeutico vedremo nel corso delle testimonianze alla costituzione di questa associazione e sia la prova specifica sul ruolo di alcuni imputati in queste vicende. Chiedo poi l'esame degli imputati C. F., C. F. e C. L. e la trascrizione ecco supplementare di alcune telefonate di L. C. sull'utenza cellulare in suo uso intestato a M. L. come da elenco che ho redatto, la cui rilevanza delle telefonate si può facilmente evincere dalla trascrizione che la Digos di Cosenza ha effettuato su queste telefonate. Si tratta delle telefonate acquisite nel corso di indagini integrative ai sensi dell'articolo 430 nel luglio… fine luglio del 2004 presso la Procura della Repubblica di Genova che ha prestato il consenso scritto alla utilizzazione in questo procedimento in fase dibattimentale. Quindi produco i documenti. P: – I documenti e l'indice… A: –… e l'indice… vi sono… Presidente solo una precisazione… P: – … l'esame degli imputati, mi scusi, è per C. F. … A: – L'esame degli imputati C. F. … P: – … C.… A: – … C. F. e C. L. Qui vi sono anche oggetti appunto indicati elencati nell'elenco e i video diciamo estesi, cioè i video dai quali sono stati estrapolati poi spezzoni di filmato che formano anche il video sintetico, oltre chiaramente il video sintetico, sono quattro CD e poi ci sono i CD riproduttivi dei documenti, fotografie e documenti che erano nei computer di alcuni indagati che sono stati elencati poi i documenti estrapolati da questi computer nell'elenco che ho menzionato poc'anzi, perché formano diciamo la prova informatica della provenienza di questi documenti. P: – La difesa prego. Allora sospende per trenta minuti per la dare alla difesa la possibilità di esaminare tutta la documentazione che produce il Pubblico Ministero, documentazione peraltro conosciuta dalla difesa.
[La Corte si ritira]
P: – Potete interloquire. D: (D'Addabbo) - Vorrei che fosse messa a verbale la presenza del mio assistito F. G. che è appena arrivato. Penso siano arrivati anche altri imputati. D: (Petitto) - E' presente anche A. D.V. Presidente e l'avvocato Petitto in questo momento ne assume la difesa in sostituzione dell'avvocato Annalisa Senese. D: (D'Addabbo) - Mi scusi anche il signor S. è arrivato. P: – Stasi, va bene. Interloquite? D: (Nucci) - signor Presidente, signori Giudici della Corte di Assise, la richiesta dei difensori era quella di poter disporre di un tempo maggiore per poter visionare le produzioni documentali offerte dal Pubblico Ministero, anche in relazione a quello che viene definito in realtà come un collage di immagini che il Pubblico Ministero chiede di poter proiettare in aula e che è interesse della difesa, anche alla luce di alcune emergenze che si è avuto modo di verificare, che praticamente non tutto il materiale contenuto in questo collage in realtà risulterebbe depositato con il 430. Si tratta ovviamente… P: – Si sta riferendo al deposito del dicembre che è indicato nell'indice in questa nota? D: (Nucci) - Del gennaio del 2005. P: (Onorati) – Quanti depositi ci sono stati di attività integrativa? Se mi fate un riassunto su questo un attimo. D: (Nucci) - questo forse… P: (Onorati) – Lo deve fare… D: (Nucci) - … è soggetto legittimato il Pubblico Ministero. P: – va bene, lei vada avanti. Ovviamente trattandosi di particolare settore che è quello delle immagini ed essendo ovviamente anche interesse della difesa chiedere la produzione a sua volta anche di immagini raccolte nel corso delle manifestazioni di Genova e di Napoli, sarebbe opportuno andare a comprendere con precisione quale è la reale portata di questo supporto video che il Pubblico Ministero intenderebbe proiettare in aula, anche al fine di regolarci rispetto alle nostre richiesta di prova. Non è una richiesta dilatoria, è soltanto per poter velocizzare nelle successive udienze quelle che poi saranno le nostre richiesta di prova per poter compiutamente comunque interloquire rispetto alle richieste del Pubblico Ministero. Basterebbe un rinvio che non tenesse conto dell'udienza di domani, in maniera tale che anche per chi oggi opera in qualità di sostituto processuale di altri colleghi, in realtà possa adempiere compiutamente il mandato in qualità di sostituto. D: (D'Addabbo) - l'avvocato D'Addabbo per F. ed anche in sostituzione degli altri colleghi che sostituisco oggi. Io chiaramente mi associo chiaramente alla richiesta appena fatta dall'avvocato Nucci e diciamo a titolo esemplificativo proprio per come dire anche far comprendere esattamente la portata diciamo della difficoltà in cui noi difese ci troviamo rispetto proprio alla produzione del materiale video, faccio appunto questo breve riferimento. in questa lista depositata il 14 gennaio 2005 da cui sarebbe tratto appunto questo DVD che il Pubblico Ministero chiede di acquisire e di visionare qui in aula per esempio vi è un reperto, che è l'ultimo indicato in lista, datato 6 novembre 2004 Digos formato CD. Ora il 6 novembre 2004 era ben oltre i termini chiaramente sia del 415 e d'altra parte non rientra nell'avviso di cui ex articolo 430 codice di procedura penale che c'era stato notificato nel mese di agosto 2004. Di conseguenza questo CD che viene acquisito dalla Procura… appunto dal dottor Fiordalisi presso la Procura della Repubblica di Roma per un procedimento che si è aperto a novembre 2004, di questo deposito per esempio non abbiamo avuto nessun avviso, ne siamo venuti a conoscenza nel momento in cui è stato in data appunto 14 gennaio 2005 depositato questo elenco, per cui io per esempio ho qui la copia della richiesta inoltrata dal dottor Fiordalisi alla Procura della Repubblica di Roma da cui risulta insomma la data certa dell'11/11/2004 in cui è stato effettuata la richiesta e quindi nei giorni successivi anche questo materiale è stato acquisito. Pertanto diciamo questo è soltanto uno come dire delle mancate corrispondenze che ci sono fra gli avvisi notificati a noi difensori ai sensi del 400 codice procedura penale riguardanti questo materiale video, invece il mancato proprio avviso rispetto ad altri materiali che quindi diciamo abbiamo necessità sicuramente di dover visionare con estrema calma, proprio perché si tratta anche di numeroso materiale video e quindi da questo punto di vista insomma se vuole io le produco anche questa documentazione a cui facevo riferimento, ho detto per quanto riguarda quest'unico reperto che è quello che salta più agli occhi, appunto anche per gli altri ci saranno probabilmente gli stessi tipi di problemi e quindi da questo punto di vista insisto con la richiesta di un congruo rinvio per termini a difesa, grazie. P: – gli altri difensori vogliono aggiungere qualcosa? L'avvocato Mazzotta ha richieste? D: (Mazzotta) - Presidente io credo non so se i colleghi lo hanno già detto, per quanto riguarda questo video che il Pubblico Ministero vorrebbe che noi visionassimo, mi sembra che sia una richiesta assolutamente fuori dai limiti dei tempi processuali, questo CD del Pubblico Ministero ci dice lo stesso Pubblico Ministero nasce da un'opera che hanno creato dei suoi consulenti, perché questi suoi consulenti hanno tratto dagli altri CD una parte, non sappiamo scelta come, di immagini per poi raccoglierla in un unico CD. Ora se questo hanno fatto mi pare che si tratti di una vera e propria perizia. Se si tratta di una perizia è chiaro che vanno sentiti prima i consulenti e poi si può visionare il CD, questo è il primo aspetto per il quale io credo non che non sia possibile immaginare di vederlo in questa fase processuale. Se si potrà vedere dopo che saranno stati sentiti i consulenti lo verificheremo al momento opportuno, ma certo non è questo il momento e la fase in cui si può visionare questo CD. Fra l'altro non abbiamo nessuna certezza circa la provenienza delle immagini, non abbiamo nessuna certezza circa la scelta delle immagini in ordine ad un criterio con il quale le stesse sono state estrapolate e raccolte. Tutto questo evidentemente crea un qualcosa di assolutamente equivoco. Noi non sappiamo nulla di questo CD se non il fatto che è stato manipolato da soggetti, manipolato in termini tecnici proprio, è stato manipolato da qualcuno che lo ha raccolto, che lo ha sintetizzato e che oggi ritiene di poterlo propinare alla Corte di Assise. Questo mi sembra assolutamente non possibile ed allora certamente c'è opposizione alla visione del CD. Per quanto riguarda le richieste dei colleghi di avere un congruo termine per valutare e per poter attentamente spulciare tutti i tempi, tutti i passaggi, tutte le varie notifiche mi sembra che la cosa vada da sé e mi associo anche io alla richiesta. D: (Belvedere) - Presidente mi scusi, l'avvocato Belvedere per C. F. e C. E. Io mi associo alla richiesta dei colleghi, quanto appena detto dal collega Mazzotta è assolutamente condivisibile riguardo al video che il Pubblico Ministero vorrebbe far vedere, sottolineo alla Corte che questo mezzo, cioè l'uso di un mezzo telematico o video come il Pubblico Ministero ci ha indicato, sarebbe un mezzo eccessivamente suggestivo non tanto per i Giudici togati, tanto perché esistono Giudici popolari, quindi c'è una netta opposizione da questo punto di vista. Riguardo alla richiesta di un congruo termine Presidente noi chiediamo che venga accolto ai sensi dell'articolo 477 comma secondo del codice di procedura penale, così come indicato peraltro in questo tema cioè di rinvio per un completo esame da parte della difesa di documenti presentati dal Pubblico Ministero, in questo tema è avvenuta persino la Corte Costituzionale con una sentenza del '94 stabilendo che ai sensi del 477 è quasi doveroso ottenere un differimento dell'udienza. P: – Vuole aggiungere qualcosa il Pubblico Ministero? Anche l'avvocato Petitto… D: (Petitto) - l'avvocato Petitto si associa alla richiesta di un congruo termine per la disamina dei documenti prodotti oggi, grazie. P: – Prego il Pubblico Ministero. A: – Presidente il Pubblico Ministero produce documentazione che smentisce quanto affermato dagli avvocati e in particolare e per chiarezza vi sono stati tre gruppi di attività integrative di indagine ai sensi dell'articolo 430 codice di rito. In una prima tornata è stato acquisito il materiale cartaceo ed è stato effettuato un rituale avviso notificato a tutte le parti nell'agosto del 2004; sono poi sopraggiunti come da accordi presi con la Procura di Genova sono sopraggiunti alla Procura di Cosenza i video che erano stati selezionati nei sotterranei del Tribunale di Genova dove sono conservati tutti questi filmati ed è stato dato un rituale avviso alle parti, dopo che… P: – Ci dice la data dei due avvisi, il primo? A: – Nel febbraio del 2005. Dopo che era stato redatto anche il filmato sintetico che raccoglie gli spezzoni dei quattro DVD che sono lì depositati. Tutti gli avvocati sono stati avvisati dal cancelliere della Procura della Repubblica dottor Tuscolano come risulta da questo documento ad uno ad uno indicati ed è stata consegnata anche la descrizione delle caratteristiche tecniche dei filmati acquisiti nel procedimento, oltre alle copie di questi filmati a numerosi avvocati che hanno firmato poi per il ritiro di questo DVD ciascuno in calce a copia della descrizione medesima. E l'ultimo poi avviso e ritengo rituale, perché l'articolo 430 comma due recita la documentazione relativa all'attività indicata nel comma uno immediatamente depositata nella segreteria del Pubblico Ministero con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia, quindi non prescrive delle modalità tipo notifica, comunicazione, basta anche un avviso orale della cancelleria, basta un avviso com'è avvenuto anche nell'udienza scorsa del Pubblico Ministero a tutte le parti ritualmente comunque costituite presenti in udienza, dell'esistenza di ulteriore materiale e qui la terza tornata è costituita dalle bobine appena giunte delle telefonate sull'utenza cellulare di M. L. di cui appunto oggi chiede la trascrizione di alcune telefonate come da separato elenco. Produco pertanto queste firme degli avvocati per il ritiro di questi DVD, tutto materiale in definitiva perfettamente conosciuto dagli avvocati già da mesi, da un mese e più e pertanto un rinvio sarebbe soltanto inutile. D: (Petitto) - Presidente mi perdoni, la difesa può controdedurre in ordine a questa produzione? P: (Onorati) – Certo… D: (Petitto) - allora, noi riteniamo si debba come dire fare un passo indietro per farne due avanti. L'avviso della passata estate dell'agosto 2004 riguarda una ricca serie di attività integrativa di indagine, che al limite il Pubblico Ministero potrebbe anche ai soli fini di illustrare meglio le richieste di tutti produrre, in questa ricca serie di attività ex articolo 430 vi era tra l'altro l'incarico fornito al consulente del Pubblico Ministero di formare un video da proiettare appunto dinanzi alla Corte di Assise, [Pronuncia troppo veloce parole incomprensibili] il fatto che all'atto del deposito della lista testi che è depositata ritualmente al fascicolo del dibattimento alla [Pronuncia troppo veloce parole incomprensibili] numero sedici professor Tradigo uno degli elementi su quali verrà sentito è appunto la formazione di questo video di sintesi e la lista testi viene depositata il primo settembre del 2004. In realtà però l'atto al quale fa riferimento datato 15 febbraio 2005 il Pubblico Ministero oggi, non è un avviso di un'ulteriore attività integrativa di indagine, quindi per esempio di ulteriore attività apprensiva presso altre Procure di documenti, video o altro, si tratta semplicemente di una nota con la quale gli avvocati sono stati telefonicamente peraltro avvisati che in riferimento all'incarico di consulenza tecnica da ella conferitoci in data 9 agosto 2004 nell'ambito del procedimento penale 3997/01 e successive proroghe si espone quanto segue: descrizione delle caratteristiche tecniche dei filmati, quindi i consulenti ci dicono abbiamo realizzato il famoso video di sintesi, ma è riferito ai documenti dei quali sono entrati in possesso e sono i documenti del 430, in data 9 agosto 2004. Quindi non esiste un terzo 430 codice procedura penale. Per cui noi ribadiamo il tema già esposto, vale a dire alcuni uno per tutti il video del novembre 2004 sono evidentemente fuori dalle nuove produzioni, nuove acquisizioni, le nuove indagini disposte dal Pubblico Ministero, perché l'ultimo confine che poi si estende attraverso questo incarico di consulenza tecnica fino ai giorni nostri, l'ultimo confine ex articolo 430 è solo l'agosto del 2004, per cui è quello al quale fa riferimento come colonne d'Ercole oltre i quali non si può andare. Tutto ciò che è stato acquisito fino al 9 agosto 2004 quindi anche i video a Genova e noi abbiamo anche il verbale perché l'abbiamo tratto dal 430 che adesso mi preoccuperò di trovare, ovviamente può essere oggetto di consulenza, tutto ciò che c'è dopo ed ovviamente anche il novembre 2004 è fuori da questo procedimento, non è stato ritualmente dato ai consulenti, ma soprattutto la difesa non è stata ritualmente messa nella disponibilità di esercitare il diritto di difesa, quindi adeguatamente controdedurre. Ribadisco quindi che quello del 15 febbraio 2005 non è un avviso 430, ma è semplicemente una propagine dell'avviso ex articolo 430 dell'agosto 2004 nel quale semplicemente si dice che i consulenti dopo x mesi di lavoro hanno ottenuto appunto questo video di sintesi. P: – Ci ritiriamo. D: (Nucci) - Brevissimamente… sulla valenza da dare a questo documento, è vero dice bene il Pubblico Ministero quando dice l'articolo 430 non prescrive delle particolari formalità relativamente alle comunicazioni da dare ai difensori o che i difensori debbano dare in caso di attività integrativa svoltasi successivamente al decreto che dispone al giudizio, però il 430 indica chi è che deve fornire le indicazioni, non sono i consulenti del Pubblico Ministero che debbano notiziare gli avvocati di un'attività integrativa di indagine espletata, è il Pubblico Ministero che avrebbe dovuto a questo punto con un nuovo 430 dove fosse inserito il documento di novembre del 2004 dare comunicazione agli avvocati. L'unica cosa che è stata notificata agli avvocati in realtà è una sorta di riassunto o meglio di esplicitazione dell'attività che i consulenti hanno svolto. È a firma dei consulenti e non vi è alcuna sottoscrizione che possa far legittimamente presumere che il Pubblico Ministero abbia voluto attraverso questa notifica attivarsi ai fini del 430, cioè dare la possibilità alla difesa di prendere cognizione di nuovi elementi acquisiti al procedimento. Riteniamo che si tratti di un caso di inesistenza e non si possa assolutamente discutere se ci sia o meno un 430 successivo a quello del mese di agosto del 2004. P: (Onorati) – ci ritiriamo.
[La Corte si ritira]
P: – Si dà atto della presenza degli imputati che sono arrivati… ORDINANZA: P: – La Corte accoglie la richiesta di termine della difesa e per la complessità degli atti prodotti non rinvia all'udienza di domani pure fissata in calendario e rinvia ad udienza successiva del calendario che è quella del 13 aprile prossimo venturo, data nella quale però la difesa dovrà formulare compiutamente le sue richieste di prova, così possiamo procedere all'ammissione complessiva delle prove. Sospende il dibattimento, rinvia al 13 aprile dando avviso ai presenti di ricomparire senza ulteriore avviso o citazione scritta. L'udienza è tolta.
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