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[Processo Sud Ribelle] Trascrizione X Udienza
by Supportolegale Friday, Oct. 28, 2005 at 1:57 AM mail:

UDIENZA DEL 17 OTTOBRE 2005

ESAME TESTIMONE ISPETTORE CAPO AIELLO FRANCESCO
[P= Presidente; D= difesa; A= accusa; C=difesa di parte civile; R= teste]

P: [Fa l’appello]

[durante la costituzione delle parti la Corte si ritira per una breve pausa in attesa di un avvocato]

P: – Stavo dicendo che vi è istanza di rinvio dell’Avvocato Aurora D’Agostino, dimessa il giorno 14 ottobre dall’Ospedale di Padova, credo… di Padova… e chiede il rinvio per l’odierna udienza perché impegnata a Venezia nel procedimento penale a carico di B. G.; dice di non poter nominare sostituti processuali per la delicatezza dell’odierno processo. Di ufficio per C., l’Avvocato Nucci… immediatamente reperibile e iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio presso questo Tribunale. Sull’istanza di rinvio dell’Avvocato D’Agostino… l’Avvocato Nucci e il Pubblico Ministero… e la Parte Civile… prego!
D: (Nucci) – Penso prima il Pubblico Ministero…
P: – Lei non vuole dire niente?
D: (Nucci) – … sì, insisto perché venga accolta. In realtà il procedimento era stato rinviato poiché era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, e ritengo che la collega oggi volesse discutere sulla utilizzabilità o meno di alcuni atti. Non so se è motivata l’istanza di rinvio…
P: – Le istanze di rinvio… ve le ho dette sinteticamente, sono a vostra disposizione, potete prenderne visione…
D: (Nucci) – … presumo di sì, anche le condizioni di salute in realtà potrebbero essere di ostacolo alla partecipazione, vista e considerata la distanza tra Padova e Cosenza; per cui insisto affinché…
P: – Però c’è questo concorrente impegno professionale a Venezia… questa è la motivazione. Insiste il difensore. Pubblico Ministero? A: – Il Pubblico Ministero si oppone, in quanto viene presentata solo oggi questa istanza e non vi sono dati per valutare la tempestività dell’istanza medesima, atteso che non sappiamo quando… da quanto tempo era a conoscenza l’avvocato dell’impegno concomitante presso un Giudice a Venezia in un procedimento penale. In ogni caso… mentre le condizioni di salute senz’altro non sono ostative oggi alla sua presenza qui, essendo stata dimessa già da tre giorni. Quanto… in via subordinata, il Pubblico Ministero insiste fermamente, Signor Presidente… perché stiamo tenendo udienza da un anno… e molti mesi, in questo procedimento, li abbiamo persi proprio sulle richieste poi rilevatesi infondate dell’Avvocato D’Agostino… e in quanto l’articolo 18 del Codice di rito stabilisce che la separazione dei processi è disposta, salvo che il Giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. E qui, tra i casi, alla lettera d) prevede che se uno o più difensori non è comparso per legittimo impedimento. Ora, io insisto – ripeto – fermamente affinché venga celebrata l’odierna udienza e quindi anche poi le udienze successive, in quanto la posizione dell’assistito dell’Avvocato D’Agostino è ricostruibile quasi esclusivamente, se non esclusivamente, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche tra C. e C. Quindi queste sono… è la posizione di C. Ben poco dovranno dire i testimoni in ordine alla posizione processuale sostanziale del C. medesimo. Quindi la valutazione che deve fare la Corte oggi in ordine a quella assoluta necessità per l’accertamento dei fatti, è una valutazione che deve anche essere riferita in modo diretto imputato per imputato, posizione per posizione, e quindi già in questo senso si può concludere per una momentanea separazione della posizione… d’altronde oggi avremmo sentito, se la Corte li ammetterà, i testi del… che dovranno riferire… la Digos che dovranno riferire… Digos di Cosenza, su quanto è avvenuto a Cosenza, su come si è organizzata questa struttura cosentina soprattutto, di persone… alla quale poi dopo alla fine, con quelle telefonate, tra C. e C., si è agganciato, dando un contributo, il C. Questi sono i fatti e le mie richieste.
P: – La Parte Civile?
C: (Matarrese) – La Parte Civile aderisce alle richieste del Pubblico Ministero per il rigetto dell’istanza perché non la ritiene motivata e ritiene possibile la nomina di un sostituto, e aderisce anche alla richiesta subordinata di separazione della posizione del C. in quanto l’accertamento dei fatti è ben possibile rispetto agli imputati oggi presenti, o comunque patrocinati, perché il C. entra solamente in un momento successivo all’associazione già istituita ed operante, e non è necessaria la sua presenza in questo momento e si può stralciare la sua posizione.
P: – La Corte rigetta la richiesta di legittimo impedimento del difensore di L. C., poiché l’istanza è intempestiva, poiché è apodittica quanto alla mancata nomina di un sostituto processuale. E’ stato nominato di ufficio un difensore delegato, tra l’altro, a sostituto di altre posizioni processuali, pertanto dispone procedersi oltre. Sulla questione di legittimità costituzionale, la stessa Avvocato D’Agostino presentò memoria scritta illustrata dall’Avvocato D’Addabbo che oggi è sostituito dall’Avvocato… proprio dall’Avvocato Nucci. Dispone, pertanto, procedersi oltre. C’erano gli altri difensori che volevano interloquire sulla richiesta di ammissione alle prove. Prego, Avvocato Crisci!
D: (Crisci) – Vorrei… prima di chiedere … (parola incomprensibile)… nostre prove, perché…
P: – Aspetti un attimo, che non so se la sentiamo bene…
D: (Crisci) – … Ma è acceso?
P: – E’ acceso?
D: (Crisci) – … Si sente?
P: – Sì.
D: (Crisci) – Credo che quanto è stato detto finora, anche dai colleghi che hanno contestato, hanno chiesto la non ammissibilità delle prove richieste dal Pubblico Ministero, sia stata una disquisizione molto interessante, proprio perché… e in questo momento parlo per i Giudici popolari… anzi, parlerò per i Giudici Popolari soprattutto… è stata molto interessante la discussione fatta il 13 aprile dai colleghi che si sono opposti alle prove richieste dal Pubblico Ministero perché ha dato un’idea di come non si deve fare un processo; perché il nostro Codice prevede degli strumenti, che ha il Pubblico Ministero, ma anche quelli che hanno gli imputati e i difensori… per poter fare in modo che Voi possiate giudicare l’oggetto del… del processo… possiate giudicare se una persona è colpevole o innocente, dovete avere degli elementi che vi danno sia gli imputati che i Pubblici Ministeri. Il Pubblico Ministero qui ha presentato una serie di elementi che non sono assolutamente acquisiti e quindi trovati nelle indagini fatte dal Pubblico Ministero in modo così com’è previsto dal Codice, per cui gli avvocati si sono opposti all’acquisizione di questi elementi. Ora, non vi farò un elenco specifico delle cose chieste dal Pubblico Ministero, però in generale dirò alcune regole che sono previste per tutelare tutte le parti del processo. Le parti del processo principali sono l’Accusa, il Pubblico Ministero, e la Difesa, che sono gli imputati e i loro avvocati. Che cosa succede quando durante le indagini la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero che la dirige trovano degli elementi che possono essere poi di accusa? Devono metterli nel loro fascicolo, se è stato trovato – per esempio – il coltello con del san… sporco ancora di sangue, in un omicidio; però questo coltello non è che voi lo possiate vedere, se non viene sequestrato… se non viene fatta una perizia sul sangue che ci si trova per vedere… e oggi si fanno le prove del DNA… per vedere se è il sangue dell’imputato o della vittima di quel delitto! E’ un esempio di come il Codice prevede che anche il coltello o la pistola, che si presume che il Pubblico Ministero pensa che possa essere stata usata per un delitto, deve entrare nel processo Ci sono delle regole! E ci sono regole non solo per i coltelli! e le pistole! Ci sono regole anche per dei pezzi di carta che possano essere utili per le indagini o utili per decidere. Allora sono queste le regole che noi riteniamo che non sono state rispettate nell’acquisizione, nell’apprensione di queste che il Pubblico Ministero vuol fare entrare nel processo. Nei vecchi processi c’erano, per esempio, le… le prove che venivano assunte dall’Accusa e potevano essere inserite… anzi, il Giudice aveva tutto il fascicolo del processo. Adesso ogni cosa deve avere una regola, perché bisogna tutelare gli imputati, perché chiunque potrebbe essere imputato ingiustamente e deve poter provare la propria innocenza. Per provare l’innocenza, bisogna che tutte le prove che il Pubblico Ministero vuol fare entrare e sottoporre al vostro giudizio, devono essere state portate davanti a voi dopo che le ho potute vedere anche come imputato o difensore! Devo sapere su che cosa si basa l’accusa! E non basta portarla davanti a Voi perché io la sappia! Prima che arrivi davanti a Voi, deve essere appresa o acquisita dal Pubblico Ministero con delle regole. Allora, noi ci troviamo di fronte alle richieste di prove… diciamo, dopo tre anni di acquisizione di elementi, perché questo processo nascerà il 2001, 2002… il Pubblico Ministero ha avuto anni, mesi e mesi per poter trovare delle prove; e invece ci troviamo a una richiesta di acquisizione di prove trovate all’ultimo momento, tra il novembre e il gennaio del… tra il novembre del 2004 e il gennaio 2005! Ma allora, fino a quella data, non c’erano prove? No… perché evidentemente l’accusa che ci vede qui davanti a Voi imputati ha pensato che forse quelle prove che avevano non bastavano, e allora ne ha cercate altre, che – secondo noi – non basterebbero neanche queste… comunque… per l’accusa che ci viene mossa. E’ molto grave… l’accusa di cospirazione politica contro lo Stato vuol dire che Voi stareste giudicando una banda di persone che si sono messe insieme per rivoltare questo Stato, per rivoltare il nostro sistema… e veramente dovreste avere delle prove tangibili, delle cose che veramente appena viste si dica “Mamma mia… io avrei paura se non le avessero fermate queste persone!”… Questo non lo troverete in nessuna parte di questo processo. Però andiamo a vedere quali sono le prove che il Pubblico Ministero dice che sono valide per l’Accusa, forse valide per la condanna. Allora… diciamo che i documenti cartacei, le carte che Voi potete esaminare per vedere se qualcuno ha detto “disponiamoci e andiamo a fare una riunione in quella sede perché vogliamo organizzare – come dice l’Accusa – la rivolta, per esempio, a Genova…”… e fino ad oggi non è stata ancora considerata una rivolta che voleva scardinare lo Stato… è stata considerata come una protesta, che ha avuto delle conseguenze eccezionali… purtroppo non per l’operato degli imputati, ma per operato di chi ha ucciso un ragazzo in quella manifestazione… altrimenti forse non sarebbe neanche passata alla storia; però questa manifestazione di Genova doveva avere dei caratteri per rivoltare uno Stato, e questa cosa non è stata accertata, neanche sarà accertata mai e nessun accusato, neanche gli imputati di Genova sono stati accusati di sovversione o di cospirazione politica! Nessuna delle persone imputate a Genova per quei fatti è accusata di un reato così grave! Abbiamo dei documenti cartacei… per esempio, l’Ordinanza di custodia cautelare, il cosiddetto mandato di cattura, emesso da un Giudice di Taranto nei confronti di uno… o di alcuni degli imputati di questo processo… sicuramente di uno… non di altri che sono stati comunque prosciolti in istruttoria; è stata fatta un’Ordinanza di custodia cautelare a Taranto simile a quella che è stata fatta a Cosenza, ma prima di questa del processo che trattiamo noi qui. E’ un’ordinanza di custodia cautelare, in un processo che poi ancora non è definito… anzi, il 20 ci sarà l’udienza preliminare; ma è un processo dove le persone sono ancora… devono essere giudicate! Allora che valore potrebbe avere per Voi? Ma il Codice lo sa che non ha nessun valore, perché finchè una persona non viene condannata, qualsiasi atto o qualsiasi accusa abbia, non ha un valore addirittura in un altro processo! C’è un articolo del Codice che dice che gli atti di altri processi non definiti non possono passare nel processo… a meno chè non sono… devono essere riuniti i due processi; e su questo può essere anche che poteva essere fatta una richiesta di riunire i processi… ma non è stata fatta! I processi non stanno nella stessa fase! Come facciamo ad acquisire degli atti, che non sono definitivi, di un altro processo per dimostrare un’accusa in un processo che già addirittura sta in una fase più avanzata? E’ vietato dal Codice, non si possono acquisire atti di altri processi, se questi non sono definiti. Quindi riteniamo che in questo caso quell’Ordinanza che… di cui si è chiesta l’acquisizione, non possa essere acquisita. Abbiamo altre richieste… che sono comunque richieste di atti che vengono da altri processi, quindi non le nomino, ma il principio è lo stesso: se un processo non è definita, per cui una persona definitivamente è stata condannata, l’accusa non può chiedere di acquisire pezzi di carta che vengono da questo altro processo. E quindi, per tutte le richieste in questo senso, noi abbiamo chiesto di non acquisirle, perché anche se fossero acquisite, non potrebbero essere utilizzate, perché ci sono cose che a volte vengono anche acquisite, però poi voi non le dovete… non ne dovete tenere conto quando fate il giudizio; quel giudizio che verrà fuori dopo avere esaminato tutte queste carte, aver sentito tutti i testimoni, esservi veramente addolorati perché sarà un processo abbastanza già pesante, non so chi diceva che ci sono ottanta chili di carta in questo processo… non vogliamo aumentare ancora di più. Abbiamo altri documenti cartacei, che non sono però mandati di cattura o atti scritti da un Giudice… abbiamo addirittura delle… degli scritti di qualcuno degli imputati, che se fossero scritti manoscritti dell’imputato, forse potrebbero darvi anche un’idea, se l’imputato ha scritto personalmente delle cose, avrebbero potuto dare anche un’idea… comunque invece no, sono degli scritti tratti dalle e.mail o dall’hard disk di computer. Ora qui deve essere chiaro che i computer degli imputati sono stati sequestrati; allora, se l’Accusa doveva dire che quei computer in sé erano una prova, anche voi lo capite, che non potevano essere una prova! La legge dice che quando si estrae da un computer uno scritto o un’attività tecnica che sta dentro il computer, tipo lo scaricamento di una posta, e questo ricordatevelo, perché tra un po’ vi spiegherò un’altra cosa… bisogna che il Pubblico Ministero nomini un consulente, oppure faccia una perizia per dire “ho estratto da questo strumento, tecnicamente…”… perché voi da soli… qualcuno potrebbe… c’è un collega che ha detto che non sa neanche aprire la mail… quindi ci sarebbe bisogno di un perito tecnico che estragga questi documenti che vi vogliono essere sottoposti e vogliono che entrino in questo processo. Ma per fare questo, doveva avvisare gli avvocati, dare il diritto a nominare un proprio perito e vedere personalmente da dove venivano estratti… ossia quale operazione veniva fatta, per poterla contestare, per vedere da dove veniva a sua volta quel documento che era finito nella mail di uno degli imputati! E questo perché? Perché il Codice prevede che quando si fa un’attività del genere, su cose che poi non si possono più trovare, è un’attività di un atto che si dice “irripetibile”! Perché… avrete sentito in questi giorni che vogliono fare una nuova norma per conservare tutte le mail che rien… che passano per i computer, perché quando voi andate su outlook, la mail non viene più conservata nel computer, se viene scaricata come posta; se invece la prendete dal portale, che significa aprire… per esempio, uno ha la mail su Libero, apre prima il portale e poi va sulla posta… quando la prendete dal portale, rimane sei mesi questa posta, se l’avete presa dal portale… mentre, invece, se la prendete da outlook che è il sistema veloce di scaricamento della posta, quello che sta in basso nel computer, allora viene cancellata immediatamente dal computer questa memoria. Allora noi come facciamo a sapere quel documento se è stato preso, se è stato scaricato, se veniva da un’altra posta? E’ un atto che una volta eliminato il computer… e sono stati eliminati in pratica, perché sono stati restituiti… quei computer che il nostro Pubblico Ministero aveva sequestrato, sono stati restituiti… quindi nessuno, né Voi, né noi possiamo più vedere come è stata estratta quella lettera… se era veramente su quel computer, da dove era arrivata, dove è stata rimandata! E quindi, questo ci impone che non potete usarla come capo d’accusa, non potete usarla come prova d’accusa! Qualsiasi cosa ci sia scritta, anche se c’è scritto “io domani uccido il Presidente della Corte d’Assise”… non vale!
P: – E perché proprio me? Uno a…
D: (Crisci) – Perché è la persona che mi sta davanti…
P: – … ah…
D: (Crisci) – … ed è la cosa più grave che potrebbero pensare i giurati! Quindi, per dimostrare che quell’atto fatto dal perito, e poi vedremo, non nelle forme della perizia, ma di consulenza, perché le carte… le consulenze si possono fare sulle carte… la consulenza come entra nel processo? Indicando la persona che ha fatto la consulenza come testimone, il quale viene qua e Vi dice “Io ho aperto il computer, ho fatto questo, ho trovato questo…”… se bastasse avere il consulente… e poi dice “Ecco, Vi deposito quello che ho fatto materialmente”. Invece qui abbiamo una richiesta di passaggio direttamente nel Vostro fascicolo, diciamo, senza che si sappia chi è che ha fatto questa cosa, con quale perizia… perché non abbiamo mai avuto avviso di queste perizie. Si è fatta questione sugli articoli… il 430, che è l’articolo che prevede che si dia comunicazione ai difensori e agli imputati che è stata fatta un’attività integrativa di indagine, e questo avviso – che il Pubblico Ministero giustamente ha detto “non c’è una forma precisa, non è un avviso… noi l’abbiamo fatto fare tramite il Cancelliere…”… ma era un avviso dei consulenti, non del Pubblico Ministero… che dichiaravano che avevano espletato l’incarico che gli era stato dato nel luglio-agosto del 2004. Questo avviso di questo incarico espletato vuol dire che i difensori avevano diritto ad andarsi a trascrivere, a fare le copie, a guardare, solo a leggere il lavoro che avevano fatto i consulenti su ordine del Pubblico Ministero, e quindi anche la visione di filmati che loro avevano poi tradotto in un filmato. Invece no… noi non dovevamo andare a vedere questo! Quando… quando è stato comunicato, è stato comunicato che bisognava andare a vedere questa consulenza, ma era stata fatta non sulle cose trovate fino a luglio 2004, ma su cose trovate dopo, a novembre del 2004, e quindi poi a gennaio 2005, senza che ci fosse stato avviso che si sarebbero usate quelle… quelle cose, quei filmati, quei documenti trovati dopo l’avviso ad andare a vedere il lavoro dei consulenti… che era fatto su altre cose trovate fino a luglio 2004. Significa che tutte le cose trovate fino a luglio 2004 sono entrate nel vostro fascicolo perchè anche il Giudice dell’udienza preliminare le ha esaminate insieme ai nostri periti e a quelli del Pubblico Ministero, hanno stralciato le telefonate, hanno trovato quelle che voi potete esaminare… ma queste altre cose trovate nel novembre, prese da altri processi e riportati anche al gennaio 2005, noi non le avevamo… non sapevamo che erano comprese in quelle trovate fino a luglio… ossia… non so… forse è poco chiaro, però l’avviso che era stato fatto era per cose trovate fino a luglio 2004. Se non c’è l’avviso per le altre cose, e non è stato dato modo ai difensori di partecipare a una eventuale perizia, che poi non è stata considerata così… ossia il Pubblico Ministero, tutte le cose le ha considerate come utili al processo, ma non ha seguito le procedure previste dal Codice! E allora, siccome queste procedure hanno inficiato il nostro potere e dovere come difensori, e potere è diritto degli imputati di potere assistere e di potere avere un proprio consulente o perito per estrapolare, per vedere queste cose ritrovate dal Pubblico Ministero, non possiamo farle entrare in processo. E su queste cose abbiamo anche il fatto che qualunque carta e qualunque fosse la prova che il Pubblico Ministero avesse trovato, doveva farla entrare nel processo per farla giudicare a voi almeno con un sequestro. Il Pubblico Ministero è andato nei sotterranei, come dice lui, del Tribunale di Genova, ha visionato dei filmati, ha estrapolato quelli che gli sembravano interessanti e poi li vuole far entrare nel processo. Chi li ha sequestrati quei filmati? Il nostro Pubblico Ministero li ha sequestrati ad un altro Pubblico Ministero? Non lo sappiamo. Il Pubblico Ministero che glieli ha fatti visionare, se era un Pubblico Ministero o un Tribunale non lo sappiamo… come sono stati acquisiti quei filmati che oggi vogliono essere portati davanti a Voi e fatti esaminare da voi? Non lo sappiamo. E questo è in violazione di tutte le norme che prevedono la parità tra l’accusa e la difesa, per dire in parole povere. Noi non abbiamo avuto questa parità, non c’è stata, né voi potete verificare se quei documenti sono stati sequestrati o sono stati estrapolati da altre perizie fatte regolarmente, o acquisiti con qualche incidente probatorio, che è la forma con cui il giudice delle indagini preliminari acquisisce delle prove portate appunto a conoscenza anche dei difensori, oltre che dell’accusa. Quindi tutte queste cose di cui ho parlato fino adesso, non possono trovare ingresso in questo processo, soprattutto quelle estratte dai computer, ripeto, perché è una questione veramente… dovevano essere fatte le perizie, i computer sono stati in possesso dell’Accusa parecchi mesi e potevano essere benissimo convocati i difensori, fatte delle perizie; perché, in effetti, sono state fatte delle attività tecniche, che poi sono state considerate… dovevano essere considerate non ripetibili, e quindi dovevano essere fatte in modo che prima che diventassero irreperibili… irripetibili, dovessero essere esaminati da tutti, dai Difensori e dalla Pubblica Accusa. Perché… è stato già citato dal collega Petitto più volte… ci sono delle cose che hanno il potere di diventare proprie o elementi di prova soltanto con la nomina di un consulente, ma altre cose che possono deperirsi e che si sono deperite non per casi eccezionali… non è che i computer che erano stati sequestrati sono andati distrutti da un evento esterno… sono stati restituiti, quindi potevano rimanere ancora in possesso dell’Accusa, il tempo necessario a convocare i difensori, a far nominare i periti con la forma della perizia, oppure anche con una consulenza, però non distruggere o togliere questi computer dalle stanze dove stavano… perché, essendo stati restituiti, noi non possiamo più controllare, e non lo potete fare neanche voi, da dove sono state estratte le documentazioni che il Pubblico Ministero vuole che entrino nel processo. Poi ci sono… al punto 4 delle richieste del Pubblico Ministero, un… il comunicato emesso dai grandi della terra, diciamo coloro che hanno partecipato, i governi che hanno partecipato al famoso G 8 di Genova del 2001. E’ stato emesso un comunicato finale, è stato su tutti i giornali, chi se lo è voluto leggere se l’è letto… non credo che sia rilevante per un processo come il nostro, perché è un atto che viene non dagli imputati, né da un’attività di indagine; quindi è indifferente proprio ai fini del decidere questo processo, per cui non ha nessuna motivazione per essere introdotto. Poi abbiamo una dichiarazione del Dottor De Gennaro fatta all’interno di un… le audizioni che sono state fatte al Parlamento immediatamente dopo i fatti di Genova. Non sappiamo che valore vuole dare l’Accusa a queste dichiarazioni, però senza il consenso dell’imputato, se la dichiarazione per l’Accusa è una dichiarazione che può andare contro gli imputati, noi non diamo il consenso… ma sempre per lo stesso discorso, aprite “Parlamento” e se la legge chiunque questa dichiarazione, perché si può scaricare da qualsiasi sito; però non accettiamo che venga utilizzata nei confronti degli imputati come elemento di accusa. Poi ci sono altri documenti che vengono da altri processi. Il discorso è sempre lo stesso, che non è assolutamente ammissibile che si producano elementi di prova provenienti da altri processi, perché non è verificabile, così come sono stati presentati, in quale modo sono stati acquisiti, se con atti di sequestro, se attraverso perizie o incidente probatorio… non ci risulta che ce ne siano stati, per cui non riteniamo che siano… che possano essere acquisiti… così i manuali del blec bloch - che qui, in questo caso - non vedo neanche la rilevanza, e comunque sono libri in vendita in tutte le librerie, e non sono stati scritti apposta, diciamo, per fare d’accusa ai nostri imputati, però non hanno niente a chè vedere, e comunque non sono stati acquisiti neanche questi con qualche atto di sequestro o simili. Poi c’è una lettera attribuita all’imputato, che però non è stato stabilito con nessuna perizia che sia una lettera scritta dall’imputato o arrivata solamente all’imputato C. … e quindi riteniamo che non possa essere acquisita neanche questa. Altrimenti, le altre acquisizioni chieste dal Pubblico Ministero, che sono relative ad annotazioni di Polizia Giudiziaria in altri processi, assolutamente, se questi agenti non sono stati indicati come testi dal Pubblico Ministero, non possiamo acquisire le annotazioni… per di più di altri processi… anche le annotazioni di polizia di questo processo, non sono acquisite dai Giudici; sentiamo l’agente che ha fatto le indagini, ci dice che cosa ha fatto, ci racconta sicuramente quello che ha scritto nell’annotazione, ma per regola viene sentito come teste. E quindi non è possibile acquisire le annotazioni di servizio di nessun processo, come non vennero acquisite quelle di questo processo. Chi ha fatto le indagini deve venire qui a dirci che cosa ha fatto. Gli agenti dovranno venire qui, gli ufficiali di polizia giudiziaria, a dirci quale indagine hanno fatto e quali fatti hanno visto con i loro occhi. Non possono raccontarci cose assunte in altre indagini, oppure sentite dire… ecco, perché ognuno dovrà riferire come testimone quello che ha fatto personalmente, anche se sono atti di indagini e non solo cose che hanno visto personalmente. E su questo riteniamo che anche… non trovo il nome del perito, quello che il Pubblico Ministero chiama consulente, e noi chiamiamo perito, appunto… perché come teste, una parte dell’attività del perito Trodico… come si chiama?
P: – Tradico.
D: (Crisci) – … Tradico… è stata fatta con un consulente. Ora qualsiasi perito nominato da un Giudice può chiedere di essere autorizzato a servirsi di persone che lo aiutano. Per esempio, se deve fare delle trascrizioni, può chiedere di avvalersi di un tecnico che gli gira l’apparecchio tecnico… ecco! Se non lo chiede, non è autorizzato, non può avvalersi di questo supporto, di una persona che lo aiuti. In questo caso, questo Dottor Tradico, non è stato autorizzato a servirsi di un ausilio, di una persona che lo aiutava. Ebbene, questo è provato anche dal fatto… e quindi riteniamo che tutta la perizia si è inficiata qualora sia stata fatta, quella che è perizia o consulenza, se è stata fatta con l’aiuto di un ausiliario non autorizzato; e che questo la Presidenza o la Corte stessa, anche in sede di liquidazione di un incarico peritale in questo processo, non ha liquidato quanto chiesto dal consulente del perito perché il perito non era stato autorizzato ad avvalersi di quel consulente. Ciò significa, a maggior ragione, che una perizia… e qui lo dovrete valutare… e qui parlo ai Giudici Togati… se quella perizia del Dottor Tradico può valere un valore di prova nel momento in cui la consulenza… in cui è stata coadiuvata, e non siamo… non sappiamo in quale misura, da persona non autorizzata. Questo è un problema che viene posto; comunque tutte le consulenze non possono entrare, e qui parliamo del filmato, ad esempio, di cui il Pubblico Ministero ha chiesto di vedere… di avere la visione prima ancora dell’assunzione dei testimoni… delle prove, perché quando c’è un filmato o delle fotografie che devono essere assunte come poi prova o valutata come prova, bisogna sentire chi le ha fatte, o sentire chi ha girato il filmato, e poi potrebbe essere depositato l’elemento tecnico, che è il filmato o la fotografia. Qui invece abbiamo un rivoltamento dell’assunzione della prova quando si chiede prima di vedere un filmato e poi di sentire eventualmente chi l’ha girato. Tra l’altro qui abbiamo un filmato che, a detta del Pubblico Ministero, non è un filmato acquisito con sequestro, qual la settimana Incom, diciamo, che era una casa che faceva i filmati con i documenti… con i giornali radio di una volta… non è’ stato sequestrato dalla Dear Film, un filmato sequestrato e poi periziato anche dagli avvocati, e vedere se è un filmato veritiero o è… è stato preso… questo filmato è stato creato dalla capacità tecnica del consulente del perito. Quindi, facendo delle valutazioni di quali parti di altri filmati prelevare e quali altri non utilizzare. Questa è una perizia, non è una consulenza, non è un aiuto al Pubblico Ministero a capire un filmato sequestrato… no! E’ un’opera d’arte, diciamo, tecnica fatta da una persona appositamente nominata, ma che ha fatto una perizia. Allora, dovevamo essere avvisati, dovevamo avere un nostro perito, visionare quei diecimila filmati di Genova e tutti avere diritto a prendere un pezzo rispetto a un altro. Questo non è’ avvenuto, quindi Voi non potete dare una valutazione su un elemento, come un filmato, senza che è stato acquisito con queste regole che sono previste per rispettare il diritto di difesa degli imputati. È un’opera creata da altri filmati, quindi non ha nessun valore probatorio perché nel momento in cui sono state scelte le scene che più al perito stavano bene… diciamo, che stavamo bene al Pubblico Ministero, sono state escluse altre scene che noi non sappiamo, che non abbiamo visto e che potevano essere a favore degli imputati. Perché è vero che il Pubblico Ministero deve raccogliere prove contro ma anche a favore degli imputati, e qui non le abbiamo viste quelle raccolte a favore; però presumiamo che se si vuole far introdurre un elemento come prova d’accusa, sia soltanto un filmato che ha estrapolato da altri filmati, senza la forma dell’incidente probatorio, senza la forma delle perizie, ha estrapolato le scene che stavano bene o che piacevano al perito o che piacevano al Pubblico Ministero. Quindi, non può essere un elemento neutro dal quale Voi potete desumere se questo filmato è a favore o contro gli imputati. E quindi riteniamo che non possa avere ingresso come prova o come elemento di prova in questo processo. Poi abbiamo alcuni documenti che sono dei volantini, diciamo, eccetera… che non sono stati messi sotto sequestro, quindi secondo noi non possono entrare, come quello… come quello che dice “Dichiarazione di guerra” il 26 maggio 2001… come altre… altri atti dove le Difese non hanno potuto verificare niente su come questi documenti sono stati acquisiti, dove erano gli originali, senza ordini di sequestro o perizie… vale questa regola generale, che ho già spiegato, e non possono essere acquisiti. Anche le notizie di reato, senza sentire i testi… come testimoni coloro che le hanno redatte, non possiamo farle… farne avere ingresso in questo processo. Non parliamo dei danneggiamenti della cartina di Genova, perché le cartine di Genova le avrete dove volete… io Vi invito sempre ad andare in internet, perché troverete forse pure la sentenza già fatta, non lo so… però… è vero che non è possibile che chiediamo l’acquisizione, per esempio, di un giornale… e qui parlo del mio assistito, uno dei miei assistiti, il giornale di Liberazione, che forse l’avevate già letto o l’avete visto, dove ci sono delle persone mascherate, dove - secondo il Pubblico Ministero, quindi valutazione autonoma del magistrato - forse uno di questi potrebbe essere travisato C. F. Mah… credo che questo proprio non c’entri niente col processo… io Vi potrei portare altri diecimila giornali con su persone travisate e dire che probabilmente è il Pubblico Ministero Fiordalisi. Non lo so!… Abbiamo una richiesta di prove che è fuori dall’ambito delle regole processuali. Quindi questo assolutamente sarà un altro elemento di prova di cui… ah, E. scusa… la collega mi ricordava che forse E.… va beh, ma quando sono travisati, chiunque può essere. Anche l’avviso di riunione di C., sequestrata ad un ex indagata poi prosciolta… credo che… no credo, sono sicura, non è stato neanche sequestrato… ossia un elemento o una lettera o un documento estratto ancora da un altro computer, di una persona che è stata indagata e poi prosciolta, dobbiamo sentire la persona ai sensi dell’articolo 210, che ci potrà dire se l’ha scritto lei, se l’ha scritto un altro… o solo perchè c’è scritto C. sotto? Non lo sappiamo. Non è possibile che entri nel processo un documento dove non si sa come è stato acquisito, oppure senza sentire il teste al quale è stato ritrovato. Quindi, credo che abbiamo illustrato ampiamente quali sono i motivi per cui non vogliamo che vengano acquisite queste prove. Pensavamo che ci fossero… no, lo sapevamo già che non c’erano altre prove o altri elementi da considerare come prove o no… per noi queste non sono prove, ma non sono neanche elementi da valutare o meno come prove. Ricordo che è vero che le fotografie, i filmati potrebbero essere documenti che poi la Corte può valutare, però comunque devono provenire da una fonte legittima, devono essere individuati coloro che li hanno redatti, devono essere individuate le forme con cui sono stati acquisiti. Quindi riteniamo che nessuno di questi elementi richiesti, se non valutabili comunque perché cose che già appaiono, già sono apparse o sui giornali, o perché uno si è già fatto una sua convinzione… non certo per essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte. Si chiede comunque di rigettare queste richieste del Pubblico Ministero e di accogliere le nostre richieste come difensori, in particolare questo difensore ha una lista testi, dove parte dei testi sono persone che hanno partecipato ai fatti per i quali qui si vuole giudicare la gente dicendo che erano in preparazione per dei fatti che sono avvenuti, persone presenti sia a Napoli che a Genova, che possono testimoniare anche sul contesto di quei giorni, su quello che è avvenuto e su quello che è avvenuto anche a Cosenza… questo per dire che oggi se si riesce a sentire alcuni agenti della Digos, comunque su quello che è avvenuto a Cosenza o quello che è avvenuto a Genova o a Napoli, vanno ambientati in un contesto che credo che alcuni testi da noi indicati possano rappresentare alle Signorie Vostre. Quindi, con queste richieste appunto anche di ammissione prove, finisco il mio intervento.
P: – Avete interloquito tutti, credo, vero?
D: (Nucci) – Sì, soltanto Le deposito una memoria per quanto riguarda F. G., a firma dell’Avvocato D’addabbo, che riguarda l’acquisizione dei filmati video.
P: – Il Pubblico Ministero credo che abbia anche interloquito su tutte queste questioni già…
A: – Sì, volevo solo ribadire una cosa…
P: – … ribadire qualcosa, prego!
D: (Crisci) – Una replica?
P: – … acquisiamo… su qualche elemento…
A: – … no, su qualche elemento che ho aggiunto…
D: (Crisci) – Nuovo?
P: – Su qualche elemento nuovo…
A: – … e allora che devo parlare a fare… se dice che non è nuovo… D: (Crisci) – Il Pubblico Ministero…
P: – …. Delle sue richieste ha parlato…
D: (Crisci) – … noi abbiamo commentato…
P: – … sulle vostre richieste…
D: (Crisci) – … le sue richieste, le nostre sono tutte liste testi, eh… che già erano agli atti.
D: (Petitto) – Chiedo scusa Presidente, il Pubblico Ministero interviene sulle richieste di prova della Difesa, ovviamente… sta controdeducendo…
A: – Io sto intervenendo sull’intervento fatto dall’avvocato…
D: (Crisci) – … Il mio non è un intervento…
D: (Petitto) – Allora, siccome l’Avvocato Crisci è intervenuta…
A: – … che ha formulato meglio alcune… con altri particolari alcuni… alcuni…
D: (Petitto) – … Mi perdoni, forse il mio dire non era chiaro…
A: – … su queste eccezioni volevo … (parola incomprensibile)… poi la Corte…
P: – Sulle eccezioni comunque lei ha già interloquito alla decorsa udienza… sulle eccezioni… se ci sono delle cose nuove sulle eccezioni della Difesa, perché ha detto delle cose imprecise rispetto agli atti depositati, su questo la faccio interloquire. Prego.
A: – Sì Presidente. Dunque, innanzitutto produco il verbale di consulenza tecnica conferito al Professor Tradico, dal quale si evince che non è vero quello che ha appena detto l’avvocato sulla inesistenza di autorizzazione ad avvalersi di ausiliario; è in calce alla… prima della sottoscrizione chi era questa…
P: – Questo lo cercavamo anche noi.
A: – … e questo è il verbale di autorizzazione. Non è vero che esistono soltanto documenti cartacei in ordine a queste… a questi documenti, diciamo, di provenienza informatica, perché esiste copia integrale, immodificabile in Cd, quindi immodificabili, che è stata… che cristallizza proprio il contenuto degli hard disk regolarmente sequestrati. Questi CD sono stati depositati negli atti del Pubblico Ministero, sono stati prodotti anche alla Corte Di Assise dai numeri 44, 45, 46, 47 e 48 dell’elenco documenti che ho prodotto… è la fotocopia fedele di quello che è nei computer, realizzata in modo automatico senza nemmeno aprire e vedere i documenti. Esiste d’altronde nella procedura penale il regime anche della prova atipica; ma nel caso in cui la Corte dovesse ritenere necessario, già ribadisco, la richiesta già formulata di risequestrare anche questi hard disk a C., C., C., O. e A.. Sulla dichiarazione di De Gennaro acquisita, questa non è un atto… una dichiarazione ad un’Autorità Giudiziaria, ma ad un Organo Costituzionale, il Parlamento, e quindi non… e non è vero poi che il manuale dei blak bloc non sia stato sequestrato, vi è un verbale di sequestro già agli atti presso l’abitazione di L. A., con delle sottolineature su questo documento. Il filmato poi si vedrà soltanto alla fine, dopo aver sentito il Professor Tradico che ha soltanto… non scelto i documenti, li ho scelti io personalmente, in mezzo ad altri filmati, che per esteso sono tutti depositati agli atti del Pubblico Ministero, e quindi erano a disposizione da tempo della Difesa e potevano… la Difesa sia chiedere e acquisire altri spezzoni dello stesso filmato di provenienza, sia… nulla impediva ad andare a Genova a chiedere di vedere altri filmati ancora. Infine, quanto al giornale di Liberazione, un documento cartaceo che è oggetto di commento tra padre, madre e figlio, e quindi è senz’altro ammissibile, e la dichiarazione di guerra, anche quello è un documento cartaceo acquisito dalla Digos di Genova, diffuso da C. e non altro.
P: – Mi date gli atti che mi ha detto… la nota dell’Avvocato D’Addabbo e il documento che ci produce adesso il Pubblico Ministero. Ci rititiamo.

[LA CORTE SI RITIRA]

PRESIDENTE – La Corte, sentite le richieste ed eccezioni formulate dalle parti sull’ammissione delle prove nelle udienze del 30 marzo, 13, 14 aprile e 17 ottobre 2005, lettera ordinanza della Corte Costituzionale in data 07 luglio 2005, depositata il 22 luglio successivo, che dichiarava manifestamente inammissibile l’una, vedi quella proposta dal Tribunale di Vercelli, e manifestamente infondata l’altra, quella proposta dal Tribunale di Modena, questione di legittimità costituzionale… osserva: la Corte Costituzionale, con l’Ordinanza citata, esclude che la tardiva iscrizione nel registro degli indagati costituisca fonte di pregiudizio al diritto di difesa e fonte di disparità di trattamento tra indagati tempestivamente iscritti e indagati tardivamente iscritti, così come nella specie nel presente processo lamentava la Difesa di C. L.. Precisa che l’iscrizione nel registro ha una valenza meramente ricognitiva e non già costitutiva dello status di persona sottoposta alle indagini, e che le garanzie difensive che la legge accorda alla Difesa in relazione ai singoli atti compiuti, devono ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell’iscrizione. Inoltre - nell’ipotesi in cui il Pubblico Ministero procrastini indebitamente l’iscrizione nel registro - il problema che può porsi attiene unicamente all’artificiosa dilazione del termine di durata massima delle indagini preliminari… vale a dire, alla possibile elusione della sanzione di utilizzabilità che colpirebbe, ai sensi dell’articolo 407 comma 3 C.P.P. gli atti di indagini collocati temporalmente a valle della scadenza del predetto termine computato a partire dal momento in cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata. Nella specie, a proposito di L. C., questi risulta iscritto in data 09.02.04, il giorno prima della redazione, deposito e invio dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, mentre secondo la Difesa avrebbe dovuto essere iscritto prima del luglio 2003, allorché il Pubblico Ministero menziona il C. e certe intercettazioni in una memoria depositata al TDR di Catanzaro relativa agli altri odierni imputati. In questa fase assai preliminare del dibattimento, la Corte tuttavia ancora ignora quali atti il Pubblico Ministero intenda utilizzare a carico dell’imputato, sicché solo all’esito della presente fase processuale potrà stabilire se e per quali specifici atti applicare la sanzione della inutilizzabilità. Quanto alla produzione documentale: A) devono essere ammessi documenti specificati dal Pubblico Ministero nell’indice depositato all’udienza del 30 marzo 2005, la provenienza e l’attribuibilità personale saranno oggetto di valutazione di merito da parte della Corte all’esito del procedimento. Allo stato non può escludersi la pertinenza e rilevanza degli stessi al tema probandum, così come non può - in assenza di qualsivoglia elemento offerto dalla Difesa e/o risultante agli atti - definirsi illecito o illegittimo e quindi escludersi. In particolare in relazione all’eccezione della Difesa, devono essere ammessi: 1) gli atti indicati ai punti 1 e 2 dell’indice denominato documenti (a) relativamente al dato storico in esso contenuto e quali documenti, vedi ex … (parola incomprensibile)… Cassazione 02.04.01 … (parola incomprensibile)… 05.12.2000… ve la leggete, voi non vi leggo la massima. 2) Gli atti ad estrazione telematica nei documenti (a) e documenti (c) dell’indice, si tratta in vero di prova documentale ex articolo 234 e non rileva la modalità di acquisizione da parte del Pubblico Ministero. L’unico divieto che pone l’articolo 234 relativo all’acquisizione di documenti che contengano informazioni di voci correnti del pubblico e sulla moralità in generale delle parti. L’attività del consulente Professore Tradico che ha effettuato copia integrale dei documenti informatici sequestrati agli imputati, vedi… leggi lista Pubblico Ministero e circostanze oggetto della consulenza, non può di certo qualificarsi attività irripetibile per il solo fatto che le macchine siano state restituite, a parte il fatto che i computer sono stati restituiti, per come dedotto dalla Difesa, proprio a quegli imputati cui vennero … (parola incomprensibile)… sequestrati, ma comunque non risulta e neppure la Difesa lo ha lamentato che il consulente del Pubblico Ministero abbia cancellato i dati di cui ha estratto solo copia. Nessuna lesione al diritto di difesa e dunque è allo stato ravvisabile. Quanto all’attribuibilità dei messaggi internet e delle e.mail agli imputati, nonché alla capacità probatoria di tali iscritti, è questione che attiene al merito. 3) E’ … (parola incomprensibile)… un fatto, quindi documento ai sensi dell’articolo 234 la lettera di C. di cui appunto paar l’indice documenti a), così come i manuali e manualetti di cui al punto 7, la dichiarazione di guerra di cui al punto 9 e l’atto del punto 10. Così gli articoli di stampa numero 40 documenti (c) del taccuino di Roberto Ferrucci, punto 8 il manuale di autodifesa di cui al punto 3 dei documenti (c). Tali atti saranno evidentemente anche oggetto di testimonianza in ordine alla modalità e ai tempi di acquisizione da parte della PG, vedi ad esempio, circostanza del teste numero 13 della lista, Dottor Mortola… ma essendo … (parola incomprensibile)… i fatti costituiscono anche prova documentale. Lamenta ancora la Difesa che taluni di questi atti costituiscano semplicemente libera espressione del pensiero, vedi il taccuino, e tal altri avrebbero dovuto essere oggetto di sequestro, trattandosi di corpo del reato, vedi manuale di autodifesa in relazione al delitto di cui al capo p. Or bene il pensiero scritto è certamente documento in quanto rappresenta un proposito, un progetto, un programma, una rappresentazione umana, e nella specie il taccuino, come pure la lettera, il manuale, eccetera appartengono al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e pertinente al tema probandum. Quanto al mancato sequestro, l’articolo 235 CPP impone l’acquisizione di documenti che costituiscono corpo del reato qualunque sia la persona che li abbia formati e le detenga, quindi indipendentemente dal vincolo reale sul bene. 4) Il giornale o rassegna stampa che dir si voglia, sono documenti così l’atto di cui al punto 12 e 13 dei documenti (a)… tutti i video filmati sono documenti, ai sensi dell’articolo 234, così pure quelli del punto b dell’indice. Assume la Difesa che questi atti dovrebbe essere affetti dalla sanzione della inutilizzabilità perché non oggetto di sequestro, nè di formale acquisizione presso la Polizia di Stato… e però sino a questo momento nè la Difesa lo ha provato, nè … (parola incomprensibile)… elemento in atti che si tratti di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, sicchè se ne debba sancire la inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 C.P.P… e comunque non è questa la fase per declaratorie di inutilizzabilità prodromiche al merito. Non possono essere invece acquisite, devono essere restituiti al Pubblico Ministero: 1) le dichiarazioni di cui al punto 5 dell’indice documento a) che potranno essere oggetto di deposizione testimoniale. 2) l’elenco danneggiamenti del 28.05.02 a firma del Dottor Giuseppe Gonan, di cui al punto 11 dell’indice documenti a) che altro non è che una comunicazione di notizia di reato suo seguito, vedi testualmente, che può essere oggetto di testimonianza e che comunque non può essere acquisita senza il consenso delle parti, allo stato negato. 3) le fotografie di A. L., delle quali il Pubblico Ministero non ha spiegato né la pertinenza né la rilevanza in relazione al tema probandum. 4) il video di sintesi dei filmati acquisiti al procedimento ed effettuati dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, Professore Tradico, per le ragioni spiegate nel prosieguo. B) devono essere ammessi tutti i documenti prodotti dalla Difesa in udienza ai sensi dell’articolo 238 C.P.P. Sulle richieste di prova testimoniale; premesso che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 187 e 194 C.P.P., il testimone può essere esaminato solo sui fatti determinati che si riferiscono all’imputazione e non può esprimere apprezzamenti personali, salvo che in ragione della sua qualifica e della tipologia di fatti che cadono sotto la sua percezione, l’apprezzamento diventi inscindibile dal fatto che la pertinenza, ossia l’inerenza della prova richiesta dal tema decidendum e l’osservanza dei divieti probatori sono limiti coessenziali all’inammissibilità della prova stessa ai sensi dell’articolo 190 primo comma C.P.P…. sicché non possono non essere valutati nell’odierna fase processuale; che l’esclusione della prova articolata, ove essa difetti dei requisiti sopra indicati, è conseguente al legittimo esercizio del potere di valutazione del giudice in conformità dei parametri di ammissibilità enunciati nel citato articolo 190 del Codice di Procedura Penale, senza che ciò comporti alcuna violazione al diritto alla prova delle parti. Dopo avere tanto premesso, e passando ad applicare tale principio, nel caso di specie, ritiene la Corte che:
1) in ordine alla lista del Pubblico Ministero vadano ammessi i testi di cui ai numeri 1,2,5,7,8,9,10,11,13,14,15 della lista sulle circostanze ivi formulate; il teste di cui al numero 3 sulla sesta, sulla nona, sulla tredicesima e sulla sedicesima delle circostanze articolate, nonché sulla quinta, limitatamente alla militanza di C. in Lotta Continua, con esclusione di tutte le altre perché aventi ad oggetto valutazioni degli esiti delle indagini investigative, integranti il concetto di un apprezzamento personale certamente non inscindibile dal fatto. Il teste di cui al numero 4 sulla seconda e terza circostanza, ad esclusione della prima e della quarta perché irrilevanti. I testi di cui al numero 6 su tutte le circostanze formulate, ad eccezione della quinta, sesta, nona, dodicesima, diciassettesima, ventiduesima, ventisettesima, ventottesima, ventinovesima, quarantesima, perché aventi ad oggetto opinioni e valutazioni del teste, la cui acquisizione al processo non è consentita per quanto più sopra esposto. Il teste di cui al numero sedici sulle circostanze formulate, ad eccezione di quella relativa alla formazione del video di sintesi, attività questa che non rientra nel concetto di accertamento tecnico che può essere delegato ad un consulente. È di tutto evidenza che il montaggio di videogrammi, secondo determinate tecniche, così da confezionare un filmato che riproduce una conseguenza logica e cronologia dei fatti, è attività ben diversa dalla formazione di una sintesi, che consiste nella selezione di immagini del filmato attraverso una valutazione di pertinenza dell’immagine selezionanda rispetto all’oggetto del processo… valutazione che non compete alla figura processuale in esame.
2) in ordine alla lista della Difesa di A. D.V. vadano ammessi i testi di cui al numero 1 e 2 limitatamente ai comportamenti concreti tenuti dall’imputato in occasione delle manifestazioni. Numero 3 e 7 limitatamente alle iniziative dell’imputato. Numero 11 limitatamente agli annunci e rivendicazioni alle conferenze stampa circa l’utilizzo della funzione di oggetti nel corso delle manifestazioni, con esclusione di tutti gli altri testi e circostanze poiché riguardanti opinioni e valutazioni.
3) in ordine alla lista della Difesa di F.S. C., vadano ammessi i testi di cui ai numeri 1,2,5,6,10,11,12,13,14,15, nonché il consulente Dottore Ingegnere Lelio Romano, sulle circostanze ivi formulate. I testi di cui ai numeri 3 e 4 sulle circostanze relative ai comportamenti concretamente assunti dall’imputato in occasione delle manifestazioni, il teste di cui al numero 20 limitatamente alle indagini svolte, con esclusione di tutti gli altri testi e circostanze perché riguardanti opinioni e valutazioni.
4) in ordine alla lista della Difesa di C. F. a firma dell’avvocato Branda e Crisci, vadano ammessi i testi di cui ai numeri 11 e 14, sulle circostanze relative alle attività svoltesi presso il Centro Gramna di Cosenza in riferimento alle vicende Marlane di Praia a Mare, numero 15,16, e 17 sulle circostanze ivi articolate, con esclusione di tutti gli altri testi e circostanze poiché riguardanti opinioni o giudizi, ovvero valutazioni di fenomeni di rilevanza socio-politico ed economica inammissibile nel processo penale.
5) in ordine alla lista della difesa di C. F. e di S. S., a firma dell’avvocato Crisci, vadano ammessi i testi 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,25,28,33,34,37,38,39,40,44,4546, sulle circostanze ivi articolate, con esclusione degli altri testi perché chiamati a rispondere su circostanze non direttamente e immediatamente riferibili ai fatti per cui si procede.
6) in ordine alla lista della Difesa di F. G., vadano ammessi i testi di cui ai numeri 4,5,6,13,14,15,16,17 e 18 sulle circostanze ivi articolate, con esclusione di tutti gli altri testi poiché chiamati a rispondere su circostanze non direttamente e immediatamente riferibili ai fatti contestati a F.
7) in ordine alla lista della Difesa di C. D., vadano ammessi i testi di cui ai numeri 2,3,5,6,8,9 sulle circostanze ivi articolate, con esclusione di tutti gli altri testi poiché chiamati a rispondere su circostanze non direttamente e immediatamente riferibili ai fatti contestati a D., ovvero a rendere valutazioni di fenomeni di rilevanza soci-politico ed economiche inammissibili nel processo penale. In ordine alla lista della Difesa di A. C., vadano ammessi i testi indicati, ad eccezione del teste numero 15, poiché chiamato a rendere opinioni e valutazioni di fenomeni di rilevanza socio-politica.
9) in ordine alla lista della Difesa di A. C., vadano ammessi tutti i testi indicati, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 14 e 17 perché chiamati a rendere opinioni e valutazioni dei fenomeni di rilevanza socio-politica.
10) in ordine alla lista della Difesa di C. E., vadano ammessi i testi di cui ai numeri 9,10,11 sulle circostanze ivi articolate, con esclusione di tutti gli altri testi poiché chiamati a rispondere su circostanze non direttamente e immediatamente riferibili ai fatti contestati al C., ovvero a rendere valutazioni di fenomeni di rilevanza socio-politica ed economica inammissibile nel processo penale. In ordine alla lista della Difesa di A. L., vadano ammessi i testi di cui ai numeri 8 e 9 sulle circostanze ivi articolate, con esclusione di tutti gli altri testi poiché chiamati a rispondere su circostanze non direttamente e immediatamente riferibili ai fatti contestati all’imputata, ovvero a rendere valutazione di fenomeni di rilevanza socio-politica ed economica inammissibile nel processo penale. Deve essere ammesso l’esame degli imputati C. F., C. L. e C. F. richiesti dal Pubblico Ministero. Sì?
A: – Sì, sì!
P: – … Va bene… chi chiamiamo?
A: – Ispettore Aiello della Digos di Cosenza…
P: – … Ispettore Aiello… un attimo, volete le copie della… mi dica, avvocato.
D: (Crisci) – Mi scusi Presidente, noi riteniamo… almeno questa Difesa, ritiene che per l’assunzione dei testimoni del Pubblico Ministero, dovremmo essere avvisati almeno due giorni… dico due… due o tre giorni prima…
P: – Però io l’ho detto, la volta scorsa…
D: (Crisci) – … delle persone che devono essere chiamate, dei nomi…
P: – … sì, però io ho detto la volta scorsa che sarebbero stati sentiti i testi del Pubblico Ministero.
D: (Crisci) – Il Pubblico Ministero c’ha comunicato… gli avevamo anche chiesto espressamente di farci sapere i nomi, che avrebbe sentito in questi giorni tutta la Digos di Cosenza. Ora…
P: – E non è della Digos lei?
D: (Crisci) – Allora, ciò non comporta che noi possiamo valutare chi era presente, chi no… lui ci doveva dire i nomi delle persone che oggi venivano ascoltate, per metterci in grado di trovare tutti gli atti a loro firma… qui abbiamo un processo che sono…
P: – Però la volta scorsa noi l’abbiamo detto…
D: (Crisci) – … Infatti la volta scorsa avevamo chiesto al Pubblico Ministero questo…
P: – … i nomi… voi avete detto “ve la vedete voi… ve lo dice il Pubblico Ministero…”… eh, perché poi vi lamentate che le udienze non ci sono…
D: (Crisci) – … no, no Presidente…
P: – … lei ha detto l’altra volta che finiamo a mezzogiorno e per lei è inconcepibile che a Roma si finisce…
D: (Crisci) – … Sì, però avevo al Pubblico Ministero se ci comunicava i nomi di chi veniva chiamato oggi e non abbiamo… e non siamo riusciti a saperlo.
D: (Petitto) – C’è un problema…
P: – Sempre problemi avete voi, eh…
D: (Petitto) – … sono problematico…
P: – … siete molto problematici tutti…
D: (Petitto) – … e va beh… Avvocato Carlo Petitto in difesa di A. C. … sì, c’è un problema preliminare e propedeutico rispetto all’escussione dei testi della Digos di Cosenza; mi spiego: e ovviamente dovremmo verificare… in data 16 febbraio 2005 questo difensore, congiuntamente agli avvocati Giuseppe Mazzotta e Maurizio Nucci, ha depositato presso la Segreteria del Dottor Domenico Fiordalisi una istanza… adesso la mostriamo sia alla Corte che al Procuratore… c’è il “depositato”; dunque, l’istanza aveva ad oggetto la necessità di apprendere realmente il contenuto di alcuni atti processuali… mi spiego in maniera dettagliata: all’interno del faldone numero 3, e non solo il faldone numero 3, cito il faldone numero 3 perché ne ho qui la copia, ovviamente posso ora mostrarlo rapidamente alla Corte… è contenuto un assai rilevante atto di indagine denominato appunto “sull’eversione cosentina”. Questo appunto… e il titolo esatto è “appunto riguardante la storia dell’eversione cosentina” è realizzato dalla Digos di Cosenza… ecco la rilevanza ai fatti di causa di stamani, a firma tra l’altro del Dottor Cantafora. Si da’ rilievo da parte dell’estensore in questa nota, che in realtà questa nota non è altro che la sintesi… viene utilizzata infatti il participio “tratto”… di una più ampia e articolata nota inviata all’Autorità Giudiziaria Cosentina nell’ambito del procedimento penale 355/99. Or bene, atteso che quest’atto è innanzitutto … (parola incomprensibile)… contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero, quindi è ovvio che ne dobbiamo avere come difesa una contezza integrale, ma e soprattutto, è posto alla base di una serie di spunti e risultanze investigative ultronei, tra cui le attività degli Ispettori Aiello, Gifuni… che stamattina sono chiamati a testimoniare… avevamo chiesto, in tempi non sospetti, di… innanzitutto prendere visione della nota integrale, e poi ovviamente di conoscere l’esito del procedimento 355/99…
P: – Che procedimento è questo?
D: (Petitto) – non lo sappiamo! Noi sappiamo… e adesso produrrò alla Corte la copia dell’istanza… vorrei fare emergere, soprattutto per i Giudici Popolari, la lealtà processuale di questa Difesa, che non si trincera dietro questioni tipo, violazione dell’articolo 415 bis perché non tutti i documenti sono stati versati in atti… né perlomeno allo stato invoco una violazione del diritto di difesa ai sensi del 178 lettera c), perché questa Difesa - che il processo vuole celebrare e vuole che sia celebrato - chiede semplicemente di poter adeguatamente controdedurre, ad esempio stamattina, sulle attività investigative operate dalla Digos, che stamattina è chiamata a deporre in questa aula. Ecco quindi la tempestività!… Noi invano abbiamo atteso la risposta, non ci è giunta, non sappiamo se per un problema di coordinamento o altro. In ogni caso, si chiedeva e si chiede di conoscere lo stato del procedimento 355/99 RGNR precisando che non si sa, perché nella nota non viene riportata, se si tratti di un’iscrizione nominativa, quindi a modello 21, o un’iscrizione a registro anonimi, quindi modelli 44… e, ovviamente, lo stato del procedimento. Anche qui vorrei fare emergere la correttezza istituzionale di questa Difesa; in teoria questa attività potrebbe esserci assolutamente dannosa, e scoprire - per esempio - che quest’atto sia stato versato in un fascicolo che ha avuto come esito un procedimento penale definito in maniera positiva per l’Accusa. Ma proprio perché noi non ci stiamo nascondendo dietro un dito, né dietro ottanta chili di carte, come diceva la collega Crisci prima, vogliamo semplicemente apprendere a che punto questo rilevante appunto sulla storia addirittura dell’eversione Cosentina, allo stato non mi soffermo sugli spunti di carattere politico-sociologico che, ovviamente, mi titilla questo tipo di denominazione, però è evidente che ai fini oggi dell’adeguata possibilità di controdedurre e di controinterrogare i testi in controesame… sappiamo né possiamo …(parola incomprensibile per sovrapposizione di voci)……
P: – Sì… abbiamo capito. Mi ripete la parte iniziale dell’eccezione, avvocato, scusi?
D: (Petitto) – Semplicemente, noi vorremmo conoscere l’esito di questa nostra istanza, della quale produco copia alla Corte d’Assise…
P: – Cioè, voi che cosa volevate in questa istanza?
D: (Petitto) – … volevamo conoscere lo stato del procedimento…
P: – … Volevate… lo stato del procedimento numero eccetera, che sappiamo…
D: (Petitto) – Volevamo vedere… volevamo vedere…
P: – … E poi volete che cosa? Copia integrale, di che cosa? Di una comunicazione di notizia di reato che…
D: (Petitto) – No…
P: – … No… di che cosa?
D: (Petitto) – … di una nota… di un atto di indagine, che nel nostro incartamento, nell’incartamento della Procura, è versato in forma di nota tratta, quindi riassunta; volevamo vedere il testo integrale e, ovviamente, sapere l’esito del procedimento penale nel quale questo…
P: – E l’autorità di provenienza di questo atto è la Digos di Cosenza?
D: (Petitto) – … la Digos… Presidente, se Lei mi autorizza, io - ai soli fini divulgativi - faccio vedere anche questa nota, con il permesso ovviamente degli altri difensori… posso avvicinarmi? P: – Sì… anche se io non ho molto capito molto, Avvocato, sinceramente… cioè, voi non avete visto tutte le carte a disposizione del Pubblico Ministero, sulle quali devono essere sentiti gli agenti della Digos… cioè, in… detto così, proprio alla femminile, come i conti alla femminile… in sintesi. Quindi qual è la richiesta? Che depositi atti il Pubblico Ministero… la richiesta com’è? Che il Pubblico Ministero metta a disposizione della Difesa gli atti originari, diciamo, dai quali è stata estrapolata la sintesi… quella che voi sospettate, ritenete…
D: (Petitto) – No, no, lo dice l’estensore, perché parla di… siccome le parole hanno un senso e dobbiamo dare un senso alle parole, Illustre Presidente…
P: – E va bene, questo non sempre, avvocato.
D: (Petitto) – … eh, va bene, soprattutto quando provengono da me probabilmente… ma al di là di questo, ritorno al mio banco… noi chiediamo di vedere la nota integrale, e soprattutto di conoscere l’esito di questo procedimento 355/99 che, come Vostra Eccellenza potrà vedere, è citato proprio dall’estensore della nota.
P: – Che però questa cosa… questa carta qua che mi avete dato… il seguito di questa carta qual è? La firma dov’è?
D: (Crisci) – Mi scusi Presidente, posso adiuvare il collega?
P: – Sì, sì! Come finisce questa qua? Mi dica, avvocato.
D: (Crisci) – I testi della Digos che saranno sentiti…
D: (Petitto) – Volevo segnalare, ovviamente, che l’atto che sto producendo in visione si trova nel faldone numero 3, non solo nel faldone numero 3 ma anche nel faldone numero 3… nel faldone numero 3 del fascicolo del Pubblico Ministero. La firma è del Dottor Cantafora della Digos di Cosenza, il Dirigente… ecco qua!
P: – Ah ecco, è tutto questo, ho capito… va bene… lei vuole aggiungere qualcosa, avvocato?
D: (Crisci) – Sì, in effetti questo si lega a quello che… alle cose che avevo chiesto prima: noi vorremmo sapere, quando vengono interrogati i testi, chi sono per poterci riferire alle loro indagini. Questa di questa mattina del Dottor Cantafora sarebbe soltanto… non un’indagine da lui svolta, ma il riassunto di una nota scritta e della quale noi non sappiamo che domande potremmo fare se non la conosciamo. Questa è il riassunto di un’altra nota, che noi non conosciamo… e quindi non credo che sui riassunti possa essere definito un atto di indagine! Vorremmo sapere che domande dovremmo fare.
P: – Allora…
D: (Nucci) – Brevissimamente… in realtà, quello che noi chiediamo prima di poter proceder al controesame e di verificare se l’esame viene svolto in maniera corretta, è quello di venire a conoscenza dell’integrale nota, della quale si fa riferimento, anche perché mentre noi come Difesa degli imputati possiamo anche tacere gli elementi favorevoli all’Accusa… avremmo gradito che nel corso delle indagini, se c’era un documento madre dal quale è stato estrapolato in sintesi quello del quale parla il Pubblico Ministero, ovviamente il Pubblico Ministero ha l’obbligo anche di mettere a disposizione gli elementi eventualmente favorevoli all’imputato acquisiti all’indagine. Sapere se c’è o meno un procedimento penale, e vi sono degli atti all’interno di quel procedimento penale come elementi di prova ai quali noi avremmo potuto far riferimento per l’acquisizione in questo procedimento qui, e non essendo decaduti, perché il 468 indica i verbali di prova di altri procedimenti dei quali noi potremmo chiedere l’acquisizione, ma non ci impone in maniera preclusiva di inserirlo nelle liste testi, oggi è cosa che ci riguarda in maniera particolare perché ovviamente avremmo interesse che il controesame nei confronti di chi sicuramente ha partecipato alla redazione di quell’atto, potrebbe essere, e anzi, sarà sicuramente esaustivo soltanto nel momento in cui noi saremmo messi in condizione di poter leggere l’integrale documento a cui si fa riferimento in quella nota.
A: – Posso?
P: – Sì!

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