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Legislazione Italiana (attuale) sulle Sostanze Stupefacenti
by da marijuana.it Tuesday, Dec. 06, 2005 at 12:56 AM mail:

Marijuana & Legge: Legislazione Italiana sulle Sostanze Stupefacenti

La legislazione italiana in materia di supefacenti è regolata dal D.P.R. 309/90 e dalle successive modifiche ad esso introdotte dopo il referendum abrogativo del 1993 tramite il D.P.R. 171/93. I principi cardine del sistema legislativo possono riassumersi come segue:
Illiceità della detenzione per uso personale e del consumo di tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope;
Perseguibilità del consumatore solo con sanzioni di natura amministrativa;
Sostegno ed incentivi anche economici a tutte le strutture impegnate nella cura e nel recupero degli assuntori e dei tossicodipendenti.



Prevenzione e recupero
(Segnalazione al Prefetto)
Fonte sito web Ministero dell'Interno
http://www.interno.it/

Il procedimento dell'art.75
L'art.75 del T.U. 309/90 attribuisce al Prefetto un ruolo di grande importanza e delicatezza nell'ambito dell'azione di prevenzione e recupero.
Tale ruolo è stato ancor più accentuato dall'abrogazione, in seguito al referendum del 1993, delle norme che prevedevano sanzioni penali a carico del tossicodipendente che rifiutasse di sottoporsi al trattamento terapeutico-riabilitativo.
Pertanto, in seguito alla depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti, l'unico referente del soggetto tossicodipendente è divenuto il Prefetto, affiancato dal personale del Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze (N.O.T.) e, in particolar modo, dagli assistenti sociali coordinatori.
Il procedimento previsto dall'art.75 ha avvio con la segnalazione, da parte delle Forze dell'ordine, del soggetto trovato in possesso di stupefacenti per uso personale.
Il segnalato viene quindi convocato presso l'Ufficio Territoriale del Governo per sostenere un colloquio (condotto generalmente dall'assistente sociale del N.O.T.), volto ad accertare le ragioni che hanno spinto il soggetto a far uso di sostanze stupefacenti e ad individuare gli accorgimenti utili per prevenire analoghi comportamenti in futuro.
Nel caso di prima segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti leggere (hashish, marijuana, ecc.), il procedimento può concludersi con un formale invito a non fare più uso di tali sostanze. Lo stesso accade nel caso in cui il segnalato sia un minorenne.
Nel caso di detenzione di sostanze pesanti (eroina, cocaina, ecstasy, ecc.), se durante il colloquio il soggetto dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a un programma terapeutico, il N.O.T. invia l'interessato al Servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.t.) e sospende il procedimento in attesa di conoscere l'esito di tale programma.
Se l'interessato porta a termine il programma, il procedimento si conclude con l'archiviazione.
Se, invece, durante il colloquio non emergono elementi sufficienti per l'invio al Ser.t. oppure se il programma socio-riabilitativo viene interrotto più volte, il procedimento viene riaperto e l'interessato viene sottoposto ad una sanzione amministrativa (sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, se si tratta di uno straniero, o divieto di conseguire tali documenti).
Risulta evidente dalle fasi del procedimento amministrativo ora delineate, nel corso delle quali il N.O.T. e il Ser.t. mantengono rapporti di stretta collaborazione, che l'attività svolta dal Prefetto attraverso il N.O.T. si caratterizza come prevenzione secondaria, ossia quel tipo di prevenzione che viene promossa nei confronti di soggetti che manifestino alti livelli di rischio.


I progetti di prevenzione
Il D.P.R.309/90 (art.127, comma 5, come modificato dalla legge 45/99) individua le amministrazioni centrali - Ministero dell'interno, della Giustizia, della Difesa, della Pubblica Istruzione, della Sanità e del Lavoro - che possono beneficiare del 25% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali.
I finanziamenti concessi dal Dipartimento per gli Affari Sociali al Ministero dell'Interno sono destinati all'esecuzione di progetti presentati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Direzione Centrale della Documentazione e la Statistica del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dagli Uffici territoriali del governo.


Che cosa fa il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dedica ampio spazio al tema della lotta alla droga, operando su tre differenti direzioni:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure previste dall'art.75 del D.P.R. n.309/1990 e riorganizzazione dei Nuclei Operativi per le Tossicodipendenze (N.O.T.) costituiti con il compito di informare gli interessati, di incoraggiare la riflessione sulla propria condizione e di stimolarne il senso di responsabilità, per avviarli ad un programma terapeutico di riabilitazione.
E' stata pubblicata nel 1997 una ricerca effettuata sull'argomento da un gruppo di assistenti sociali in servizio presso le prefetture dal titolo "I Nuclei Operativi Tossicodipendenti presso le Prefetture - Aspetti e modelli organizzativi";
b) elaborazione di progetti da finanziare sul Fondo nazionale per la lotta alla droga;
c) partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che si occupano del fenomeno della tossicodipendenza.



Le sanzioni penali
il grande traffico o la produzione illecita sono puniti con la reclusione da 8 a 20 anni e la multa da 50 milioni a 500 milioni di lire per le droghe "pesanti"; con la reclusione da 2 a sei anni e la multa da 10 milioni a 150 milioni di lire per le "leggere";
Per il traffico di minore entità la reclusione é da 1 a 6 anni per le droghe "pesanti" e da 6 mesi a 4 anni per quelle "leggere";
Ulteriori riduzioni, da metà a due terzi, sono previste a favore di chi collabora con l'autorità giudiziaria o di polizia; aggravanti sono previste per gli appartenenti ad associazioni criminali.



Le sanzioni amministrative
Il tossicodipendente trovato in possesso di stupefacenti per il suo uso é sottoposto dal Prefetto a sanzioni amministrative (sospensione della patente di guida, del porto d’arma, del passaporto o del documento equipollente per l’espatrio per un periodo da 2 a 4 mesi, se si tratta di droghe "pesanti", da 1 a 3 mesi per quelle "leggere".
In alternativa l’assuntore può accettare di essere sottoposto ad un programma terapeutico.
Invece, quando si accerta, per la prima volta, un uso occasionale, il Prefetto può ammonire il consumatore di droghe leggere a non farne più uso, archiviando così il caso.




Orientamento Legislativo
in materia di coltivazione
(fonte http://www.fuoriluogo.it)
In materia di coltivazione non esiste una normativa di riferimento precisa che separi coltivazione per uso personale dalla coltivazione ai fini di spaccio, anzi, la possibilità di coltivare ad uso personale non è neppure presa in considerazione.
Tuttavia a partire dal 1994 una serie di sentenze ha definito un "orientamento legislativo" che considera ben separati i due tipi di coltivazione.
Leggi l'orientamento giuridico su Fuoriluogo
http://www.fuoriluogo.it/assistenza/coltivazione.htm



Dose media giornaliera
Dopo il referendum abrogartivo del 1993 è sparito il concetto di "Dose media giornaliera" per cui non esiste più una quantità massima consentita al di sopra della quale si viene automaticamente considerati spacciatori (era 1,5 gr) ma il caso andrà valutato di volta in volta dal Pubblico Ministero.



Indici rilevatori della destinazione a terzi
(fonte http://www.fuoriluogo.it)
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti, si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata a terzi; pertanto spetterà all'accusa dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.



IL D.P.R. 309 1990
(testo unico in materia di droghe e modifiche apportate dal D.P.R. 171/93 )
leggi ( http://www.mariuana.it/altrisiti/dpr_309_90.htm ) - scarica (http://www.mariuana.it/altrisiti/dpr_309_90.zip )


Legge n°45 1999
leggi (http://www.mariuana.it/altrisiti/legge_45_1999.htm ) - scarica (http://www.mariuana.it/altrisiti/legge_45_1999.zip )

Tabella sostanze psicotrope
Leggi (http://www.mariuana.it/altrisiti/tabella_sostanze_psicotrope.htm ) - scarica (http://www.mariuana.it/altrisiti/tabella_sostanze_psicotrope.zip )


Marijuana e Patente, nemici inconciliabili per lo stato italiano


Le sanzioni amministrative previste per i consumatori di sostanze stupefacenti consistono in sospensione della patente di guida, del porto d'armi, del passaporto. E spesso riottenere questi documenti è tutt'altro che semplice....
Marijuana e Patente ( http://www.mariuana.it/patente.html )



Fonte: http://www.mariuana.it/modules.php?name=News&file=article&sid=137

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