XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 174
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI
" Norme per la prevenzione e la cura delle malattie mentali "
Presentata il 30 maggio 2001
PROGETTO DI LEGGE - N. 174
Art. 1.
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono abrogati.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge secondo i princìpi e i criteri ivi stabiliti.
2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono effettuate attraverso il
dipartimento di salute mentale (DSM).
3. I DSM attuano la prevenzione e la cura della malattia mentale sul territorio o su parte
del territorio di una azienda sanitaria locale (ASL), e hanno la responsabilità della
cura del malato e del suo recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del
DSM deve essere un medico psichiatra con esperienza o capacità direttive ed è nominato
dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e contrattuali, previo
parere, non vincolante, di appositi organismi rappresentativi dell'utenza. I DSM
comprendono le seguenti strutture, di cui almeno una per ogni tipo:
a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità del
malato in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge attività anche di
urgenza, ha una apertura parziale 24 ore su 24 e deve essere articolato su tutto il
territorio nazionale. In particolare ha il compito di:
1) curare il malato al suo domicilio;
2) assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale compatibile
con le sue possibilità;
3) assicurare una adeguata attività di day-hospital, anche attraverso convenzioni,
comprendenti attività ricreative e lavorative. I day-hospital devono essere dotati
di almeno 10 posti ogni 100 mila abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore
settimanali;
4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario od obbligatorio,
del malato nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dal malato o dai suoi
familiari, anche se non facenti parte del territorio di competenza del DSM;
5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture,
tenendone informati i familiari o i conviventi;
6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul suo stato
fisico di salute, oltre agli esami preliminari volti ad escludere eventuali fattori
organici della malattia;
7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il
servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24 per le
situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare;
b) struttura residenziale con assistenza continuata (SRA): è
destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari
od obbligatori, non erogabili a domicilio o nei day-hospital. Tali strutture devono
essere dotate di adeguati spazi verdi e di ricreazione. Le strutture per giovani e per
adulti devono assicurare al malato, per almeno quattro ore al giorno, attività
lavorative, ricreative e di attività fisica. Deve essere assicurato, tra strutture
pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondenti ad almeno 80 ogni 100 mila
abitanti. Ogni struttura non può avere più di 50 ospiti. In ogni regione devono essere
organizzate almeno tre SRA per accogliere i malati più gravi, pericolosi per sé e per
gli altri o che rifiutino l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati
all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in tali strutture regionali. Le SRA sono suddivise in tre gruppi:
1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo l'accoglibilità per i
giovani dai 14 ai 22 anni;
2) per adulti;
3) per anziani con autosufficienza limitata o non autosufficienti.
4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono essere
raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo realizzi una migliore
efficacia nella continuità dei trattamenti terapeutici.
5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorità scolastiche per compiti di
prevenzione della malattia mentale e di informazione al corpo insegnante.
6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si possono dotare di un reparto
psichiatrico con compiti di terapia dei malati in fase acuta o in situazione di emergenza,
nonché per l'effettuazione di esami clinici dei malati che richiedano la degenza
ospedaliera.
7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato di un servizio di pronto
soccorso psichiatrico, in cui è assicurata la presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
8. Al personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di cui al comma 7 è fatto
obbligo, al momento del ricovero del paziente, di richiedere immediatamente informazioni e
cartella clinica al CSM di appartenenza, tenere informato il CSM delle terapie effettuate,
avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le modalità con cui
sarà assicurata la continuità delle terapie al paziente.
Art. 3.
1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere
effettuato dopo che sia stato attuato ogni valido tentativo per ottenere il consenso del
malato.
2. Il TSO può essere:
a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne abbia
interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante la professione. Ha
validità massima di 72 ore e deve essere effettuato negli ospedali generali o nelle
cliniche psichiatriche sedi dei reparti di psichiatria. Non è rinnovabile. Deve essere
effettuato solo se esistano alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al
malato o a terzi. Può essere effettuato anche in caso di patologie fisiche che il malato
rifiuta di curare. I medici del reparto possono interrompere il ricovero, avvisando
tempestivamente il medico curante, i familiari ed il CSM;
b) TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o presso
il CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri presso le strutture
residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed in genere in trattamenti diagnostici da
effettuare presso gli ospedali dotati di reparti di psichiatria. Ha una durata massima di
due mesi, rinnovabile. Può essere richiesto dai familiari, da operatori sociali che
abbiano in cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM.
3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno
dipendente da una struttura pubblica, che abbiano visitato il malato e che certifichino
con motivazione scritta la loro decisione.
4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri può essere protratto oltre le 72
ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di trovare strutture alternative e, comunque,
non è rinnovabile allo scadere dei due mesi.
5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura o dal medico
curante, se si tratta di prescrizione di farmaci, qualora siano venuti meno i motivi del
trattamento e con motivazione scritta e dopo essersi assicurati della possibilità di
continuità del trattamento terapeutico.
6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, omissione di soccorso.
7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e nel massimo rispetto delle
relazioni sociali e della personalità del malato. Solo in caso di evidente pericolosità
può essere richiesto l'intervento della forza pubblica.
8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture residenziali od ospedaliere, è
effettuato nelle strutture indicate dal malato, o dai familiari e dagli operatori sociali
che l'hanno in cura, o dove opera il medico curante.
9. Il responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con la massima sollecitudine,
e comunque non oltre le 24 ore, alla commissione per i diritti del malato di mente di cui
al comma 10, con indicazione della motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO di
urgenza, notifica del TSO, degli obiettivi del trattamento nonché della sua presumibile
durata. Deve altresì inoltrare con le stesse caratteristiche di urgenza alla citata
commissione i ricorsi dei malati avverso il TSO.
10. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una commissione per i diritti del
malato di mente con funzioni ispettive e di controllo.
11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un giudice tutelare ed è composta
dal giudice stesso, da uno psichiatra con almeno dieci anni di attività professionale in
strutture pubbliche o convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei
familiari presenti sul territorio. I membri aggiunti, fino a tre unità, della
commissione, di cui al comma 10, durano in carica tre anni e la loro attività è
remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici. I
membri della commissione devono dare la massima garanzia di moralità pubblica; sono
estratti a sorte da un elenco di dieci candidati indicati rispettivamente dalla
associazione professionale e dalle associazioni di familiari.
12. La commissione di cui al comma 10, che può avvalersi dell'opera di consulenti
aggiunti, nel numero massimo di tre, decide in merito a:
a) la convalida dei TSO;
b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di chiunque
ne abbia interesse;
c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul
funzionamento delle strutture che effettuano TSO operanti sul territorio, per gli
eventuali opportuni procedimenti a carattere civile o penale.
13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in
qualsiasi momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento od una
modifica dei termini del TSO.
14. Il ricorso di cui al comma 13 non può essere presentato più di una volta durante la
durata del TSO. La commissione di cui al comma 10 ha l'obbligo di comunicare per scritto
le sue decisioni entro una settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del malato e delle decisioni della
commissione di cui al comma 10, configura, salvo che non esistano gli estremi per un reato
più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o chi ne abbia interesse, può
proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dalla commissione di cui al comma 10. Nel processo davanti al tribunale, le
parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore o farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può
essere presentato al tribunale mediante semplice lettera scritta. Il presidente fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del
tribunale decide entro dieci giorni, sentite le parti ed il pubblico ministero. I ricorsi
ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo
non è soggetta a registrazione.
Art. 4.
1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua alterazione
mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve essere comunque sempre cercato il suo
consenso e le cure farmacologiche devono essere intraprese dopo una attenta valutazione
del rapporto tra costi e benefìci, tenendo conto anche degli inconvenienti, sia fisici
sia relativi alla vita di relazione, dovuti agli effetti collaterali della cura stessa.
2. I malati di mente devono essere inseriti nelle liste di collocamento obbligatorio per
portatori di handicap. Le strutture curative hanno l'obbligo di supportare
l'attività lavorativa del malato in modo che sia di utilità alla azienda in cui è
inserito. Quando venga meno la capacità del malato ad un lavoro in una struttura normale,
gli deve essere proposto un lavoro in una delle strutture protette allo scopo costituite.
3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un emolumento corrispondente al
valore economico del lavoro effettivamente svolto. Da tale emolumento possono essere
detratte le spese per gli operatori adibiti alla cura del malato e per le strutture
protette costituite ai sensi del comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato non meno
di un quarto degli emolumenti di sua competenza.
4. Il malato di mente ha diritto al rispetto della propria personalità. La sua situazione
di abbandono non costituisce motivo di un inserimento coatto in una struttura protetta, a
meno che il proseguimento della sua vita abituale non comporti un serio pericolo per la
sua salute o per le sue capacità intellettive o il malato stesso non costituisca pericolo
per altri. La difesa degli interessi del malato può essere demandata a persone allo scopo
nominate.
5. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur nel rispetto delle regole di
vita comunitaria, almeno quattro ore giornaliere di libera uscita, nonché permessi
prolungati per viaggi o per visite presso familiari o amici, se da questi esplicitamente
accettati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di TSO.
6. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con malati di mente
maggiorenni. Devono essere proposte forme di sussidio ai familiari disponibili a mantenere
in famiglia il malato; il CSM deve adoperarsi al fine di incentivare la convivenza e
garantire ai familiari i necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa.
7. Il malato di mente, o i familiari, ha diritto di scegliere liberamente il medico
curante e le eventuali strutture di ricovero e di supporto. Le strutture del territorio di
appartenenza possono essere adeguatamente proposte ma non possono essere fatte oggetto di
scelta coatta.
8. Il malato di mente ed i familiari devono essere incentivati a costituire associazioni,
per la tutela dei loro interessi. Le associazioni devono essere preliminarmente e
primariamente ascoltate dalle strutture del DSM in tutte le decisioni relative alla
politica psichiatrica sul territorio.
Art. 5.
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o privata.
Devono essere a diretta gestione pubblica il CSM, salvo per quanto riguarda le emergenze
ed il day-hospital, ed almeno una struttura residenziale per tipo e per ASL. Le
strutture incaricate dell'ispezione, ai sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. La regione controlla, tramite i suoi ispettori, la conformità delle strutture del DSM,
sia pubbliche che private, alle disposizioni della presente legge e di eventuali leggi
regionali ed ai princìpi di un corretto e umano trattamento dei malati di mente. Le
ispezioni devono essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di
avviso.
3. La regione stipula convenzioni con le strutture sanitarie esistenti sul proprio
territorio, abilitandole al trattamento delle malattie mentali e tenendo presente il
parere dei responsabili del DSM e dell'utenza, e, in maniera prioritaria, il risultato
delle ispezioni di cui al comma 2. Tali convenzioni danno alle strutture stesse la
possibilità di essere utilizzate dalle ASL come parte integrante della organizzazione del
DSM, mediante contratti allo scopo stipulati, qualora l'ASL non ritenga di dover
utilizzare esclusivamente strutture proprie. Nella utilizzazione di strutture private è
data la precedenza alle strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro,
anche parziale, di malati di mente.
Art. 6.
1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanità, le regioni hanno
l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive, di stimolo e di
indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati epidemiologici.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di effettuare le ispezioni
biennali su tutte le strutture pubbliche e private esistenti sul territorio regionale, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo devono essere ascoltati le associazioni
dei familiari e adeguati campioni dell'utenza.
3. Gli uffici di cui al presente articolo hanno altresì il compito di valutare
l'efficienza delle iniziative di socializzazione e di riabilitazione intraprese a favore
dei malati di mente; di controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture
pubbliche e private, nonché il livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di
promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione di
cooperative dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento professionale degli operatori
psichiatrici e a promuovere i necessari corsi di formazione, in collaborazione con
l'università e con le strutture riabilitative delle ASL.
5. I gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti in materia di malattie mentali
devono prevedere una adeguata rappresentanza dell'utenza.
Art. 7.
1. Presso il Ministero della sanità, è istituito, nei limiti
delle dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha il compito di:
a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di
controllare l'attuazione e la conformità alle disposizioni della presente legge;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla
diffusione e alle caratteristiche delle malattie di mente, allo stato delle strutture ed
al grado di attuazione della presente legge;
c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri Paesi, in
particolare dell'Unione europea;
d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e
organizzativo, di intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Presso il Ministero della sanità è istituita la Commissione
centrale di psichiatria, di seguito denominata "Commissione", organo di
consulenza scientifica ed organizzativa formato da:
a) un rappresentante per ogni commissione regionale di
psichiatria istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di cui al
comma 1;
c) due professori di università specializzati in psichiatria;
d) due responsabili di unità operative di psichiatria;
e) due rappresentanti delle associazioni di familiari dei malati di mente a
carattere almeno regionale.
3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di psichiatria
di cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche sull'attuazione della presente legge,
sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e su eventuali proposte da
sottoporre al Ministero della sanità. I suoi membri durano in carica cinque anni.
Art. 8.
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono
utilizzati per la realizzazione di strutture a favore dei malati di mente. Qualora la loro
ubicazione e le loro caratteristiche non li rendano adatti alla trasformazione nelle nuove
strutture previste dalla presente legge, può esserne disposta l'alienazione, purché il
ricavato sia destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di mente o per
il loro funzionamento.
2. L'attività ed il personale dei reparti ospedalieri e delle comunità situate negli ex
ospedali psichiatrici devono essere integrati nelle strutture dei DSM all'atto della loro
istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di una durata almeno ventennale, con
decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio
dello Stato, al fine di destinarli alle attività dei DSM.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono
concedere in uso gratuito agli enti ed alle associazioni convenzionati e del privato
sociale beni di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione,
recupero e reinserimento, anche lavorativo, del malato di mente.
Art. 9.
1. Le università nelle quali siano istituite scuole di
specializzazione di psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e,
nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni tra università e regioni di
cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno la responsabilità di
reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1 possono, altresì, provvedere alla gestione di un DSM.
Per le sedi universitarie dislocate in più poli di insegnamento, è garantito che ad ogni
polo sia affidata la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale e regionale,
attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per
patologie di mente particolari.
4. Le università si attengono ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti dalla
presente legge e dalle leggi regionali.
5. Sono assicurate in ogni caso alle università l'autonomia direzionale e gestionale dei
servizi di cui al presente articolo e la possibilità di organizzare gli stessi, in modo
confacente alle esigenze dell'attività didattica, di formazione e specializzazione
professionale e di ricerca scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i diritti
del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la ricerca e la
didattica in maniera compatibile con i parametri regionali. Alle attività di ricerca e di
studio svolte nell'ambito delle convenzioni partecipano secondo le qualifiche e le
competenze gli operatori del DSM indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art. 10.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le strutture a gestione
pubblica previsti dalla presente legge. Il personale può essere reperito anche in deroga
alle norme vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve
inoltre porre ogni cura nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il
completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al comma 1, su
richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali o regionali, anche
mediante requisizione di edifici pubblici o privati, che rispondano, almeno
provvisoriamente, ai requisiti previsti dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine di cui al comma
1, il presidente della giunta regionale esonera dal servizio il responsabile della ASL e
nomina un commissario ad acta, con lo specifico compito di organizzare il DSM e di
reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il
presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta
ai sensi del comma 3, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
Art. 11.
1. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate
con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati,
in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.