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Grosseto: minatori riciclati
by imc toscana on the road Sunday, Oct. 20, 2002 at 3:17 PM mail: toscana@indymedia.it

Primo contributo della prima tappa dell'IndyTour in Toscana. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, specifiche e immagini.

Grosseto: minatori r...
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Il magistrato di Monza Luciano Padula, nella seduta del 2 luglio 1998 alla Commissione d'inchiesta del Parlamento, riferisce di aver sequestrato stoccaggi di batterie esauste e frantumate,raccolte da ENI Risorse spa a Paderno Dugnano in Lombardia, in quanto rifiuti pericolosi che, stoccati a cielo aperto e senza protezione, avevano inquinato la falda acquifera.
Viene anche riferito che la ditta Ecodeco aveva poi ricevuto incarico da ENI Risorse di miscelare in modo illegale le batterie frantumate con altre plastiche per confondere la natura tossica del rifiuto, riducendo i costi di smaltimento per l'ENI.
Il magistrato racconta che presso le citate ditte vi era stata invece adeguata attenzione nei confronti della salute dei lavoratori, occupati nel ciclo di lavorazione e che, dopo i sequestri, si erano mobilitati in vertenze sindacali per la difesa del posto di lavoro, ottenendo la ripresa delle attività, seppure con prescrizioni per l'uso dei rifiuti.
Ottenuto il dissequestro dei rifiuti, l'Eni Risorse dirotta le batterie a Fenice Capanne, in Maremma, in una area già inquinata da precedenti attività minerarie, dove viene costruita con contributi pubblici la Polytecne, per dare un lavoro a minatori nel frattempo licenziati da altra ditta ENI.
Ma in Maremma, oltre a ripetere lo stoccaggio a cielo aperto e senza protezione dei rifiuti, contribuendo a peggiorare l'inquinando delle falde, non vengono realizzati gli opportuni impianti per proteggere la salute dei lavoratori, i quali, dopo due anni, risultano avvelenati da piombo nel sangue e rischiano di perdere ancora il lavoro.
Rimaniamo increduli che amministratori locali e sindacati non sapessero nulla delle vicende delle batterie dell'ENI.

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ancora polyteckne
by imc toscana on the road Sunday, Oct. 20, 2002 at 3:17 PM mail: toscana@indymedia.it

ancora polyteckne...
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ingresso della fabbbrica costruita con finanziamenti pubblici sopra una vecchia discarica mineraria a Fenice Capanne

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ancora polyteckne
by imc toscana on the road Sunday, Oct. 20, 2002 at 3:17 PM mail: toscana@indymedia.it

ancora polyteckne...
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particolare dello stoccaggio di batterie per auto frantumate, provenienti da ENI Risorse, già sequestrate in Lombardia e oggi di nuovo sequestrate in Maremma. Dove le ritroveremo la prossima volta?

Da notare che i teloni che dovrebbero proteggere il rifiuti tossici dalle pioggie sono in piu' punti strappati!!!

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W i disobbedienti
by liberi tutti Friday, Oct. 25, 2002 at 7:12 PM mail:

Disobbedire alla Polytekne e naturale disobbedire è ora

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polytechne
by Modiana Pasquinelli Monday, Nov. 04, 2002 at 12:37 PM mail: modiana@lettere.unige.it

Mi sento di precisare che i teloni strappati (che non adempiono percio' al loro compito) sono in verita' una novita' recente, un anno fa, prima dello scandalo che ha portato ad una chiusura temporanea della fabbrica, lo stoccaggio era a cielo aperto e nei giorni di vento i detriti volteggiavano e ricadevano nei boschi intorno.
Che non si dica che non e' stato fatto niente ....

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le responsabilità di ENIRISORSE
by Barocci Roberto Tuesday, May. 13, 2003 at 7:23 PM mail:

Quella che segue è la ricostruzione dettagliata delle responsabilità di dirigenti di ENIRISORSE e di dirigenti dell’Amministrazione provinciale di Grosseto nell’avvelenamento di 40 ex minatori ENI, convertiti in operai nella fabbrica POLYTECKNE, realizzata con finanziamenti pubblici allo scopo di smaltire illegalmente rifiuti tossici e nocivi.
***
L’autorizzazione per la costruzione dell’impianto della Polyteckne srl a Fenice Capanne è stata rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 73 del 26.02.98 (all.2), in conformità con la legislazione nazionale (ex art.27 del D.Lgl 22/97) e regionale in materia di rifiuti, che delega alle province l’emanazione degli atti autorizzativi degli impianti finalizzati al recupero dei rifiuti. Nella suddetta autorizzazione si fa riferimento genericamente al recupero di materiali plastici post-consumo, provenienti dall’industria e dalla raccolta differenziata. Tali rifiuti, non individuati con codice CEE, non essendo altrimenti specificati, sono da considerarsi non pericolosi.
Tuttavia va segnalato che la suddetta Deliberazione 73/98:
a) dettava una prescrizione che non è stata mai ottemperata dalla ditta: quella di stoccare il materiale di scarto in attesa di smaltimento in luogo coperto e confezionato in balle. Tutt’oggi il materiale è stoccato all’aperto.
b) prendeva atto dell’esistenza, tra i documenti prodotti e già acquisiti dalla stessa Amministrazione Provinciale, del nulla osta del Corpo delle Miniere Distretto di Grosseto per lo svincolo delle pertinenze minerarie, nulla osta in realtà mai concesso (all.3). Tale mancanza di vincoli veniva anche falsamente documentata nell’atto di compravendita dell’area (all.4), stipulato tra la Campiano Mineraria spa (ENI) e la soc. Polyteckne, rispettivamente, nelle persone del dott. Alessandro Ciancio, già Dirigente di ENIrisorse, e Domenico Mandica, in data 26.5.98.

Alla suddetta autorizzazione sarebbe dovuta seguire l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (ex art.28 del D.Lgl. 22/97) contestualmente alla certificazione di collaudo e di conformità dell’impianto realizzato, rilasciata dalla Amministrazione Provinciale dopo sopralluogo, che sarebbe dovuto essere documentato da relativo verbale.

Nel frattempo però la ditta Polyteckne (nella persona di Giuseppe Mandica), dopo aver ricevuto, in data 07.04.98, precise indicazioni dal dott. Alessandro Ciancio (all.5) per conto dell’ENIrisorse, in merito alla caratterizzazione (codice CEE) dei rifiuti da riportare nelle autorizzazioni della Provincia e alle nuove procedure usabili a seguito dell’emanazione del D.M. 05.02.98, avvia anche una procedura semplificata e comunica alla Amministrazione Provinciale di Grosseto, in data 16.04.98, l’inizio di attività dell’impianto, limitatamente alla messa in riserva del mix di ebanite. A tale scopo si utilizzano le procedure semplificate (ex art.33 del D.Lgl. 22/97) nel frattempo rese operative dal D.M. 05.02.98, che, stranamente, elenca il mix di ebanite tra i rifiuti non pericolosi, pur non escludendone la loro pericolosità da verificare analiticamente. Successivamente la stessa ditta, in data 04.05.98, trasmette (all.6) all’ENIrisorse (nella persona del dott. Alessandro Ciancio) la disponibilità a ricevere il mix di ebanite proveniente da Marcianise, che tuttavia non è ancora nelle disponibilità di ENIrisorse (all.7). Nella Relazione allegata alla comunicazione del 16.04.1998 di inizio attività e di messa in riserva dei rifiuti, inviata alla Provincia di Grosseto, la ditta Polyteckne allega un certificato di analisi del materiale, secondo cui si desume che il rifiuto è invece pericoloso e tossico e nocivo per l’elevata concentrazione del piombo (all.8). Pertanto, si sarebbe dovuto richiedere una caratterizzazione del rifiuto al fine di verificare le condizioni previste dall’art.1 comma 3 del D.M.05.02.98. Tali verifiche non vengono richieste e l’Amministrazione Provinciale rilascia, a firma dell’ing. Talocchini, la nota di accertamento prot. n° 818/TR del 12.05.98 (all.9), con la quale si certifica la verifica del rispetto delle norme tecniche attuate per le operazioni di recupero.
I CT nominati dalla Procura di Grosseto, alle pagine19-23 della loro Relazione (all.10), hanno già messo in evidenza come l’Amministrazione Provinciale non avrebbe potuto rilasciare la suddetta certificazione prot. n° 818/TR del 12.05.98:
· per difformità dell’impianto realizzato rispetto a quello autorizzato;
· per l’impossibilità dell’impianto al rispetto delle condizioni di sicurezza dello stoccaggio (volume coperto disponibile per la messa in riserva);
· per l’impossibilità dell’impianto al rispetto delle condizioni di sicurezza nel corso delle lavorazioni (mancanza di filtri e impianti cattura polveri);
· per la mancata verifica sulla pericolosità del rifiuto trattato.

Lo stesso dott. Alessandro Ciancio, che nell’aprile del ‘98 aveva puntualmente suggerito alla Polyteckne la procedura autorizzativa sopra esposta e che dal 29.04.98 aveva formalmente assunto l’incarico di Dirigente Responsabile dello smaltimento dei materiali del gruppo ENIrisorse (all.11), era a quella data consapevole della natura tossico-nociva del rifiuto, in quanto:

1. il mix di ebanite era stato posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria sia a Marcianise (CS), sia a Paderno Dugnano (MI) fin dal 16.03.98 (all.12);
2. il 26.03 98 la Regione Lombardia aveva comunicato ad ENIrisorse che le attività di smaltimento del mix di ebanite a Paderno Dugnano dovevano configurarsi quali trattamento di rifiuti speciali tossico nocivi (all.13).;
3. i dirigenti di ENIrisorse erano consapevoli degli accertamenti compiuti sulla pericolosità di tali rifiuti dall’Autorità Giudiziaria, che aveva confermato il sequestro ordinato dal PM dott. Luciano Padula, il quale in data 10.04.98, si oppose alle istanze di dissequestro presentate da ENIrisorse con una dettagliata memoria (all.14). Dalla stessa memoria del dott. Padula si evince anche che l’Autorità Giudiziaria di Caserta aveva convalidato il sequestro del rifiuto stoccato a Marcianise, confermando anch’essa la pericolosità del materiale;
4. nei contratti interni, stipulati tra le varie società ENI che nel ’97 trasferiscono ad ENIrisorse il rifiuto, il mix di ebanite veniva chiaramente classificato come pericoloso (all.15)
5. la documentazione analitica prodotta sul mix di ebanite dalla AUSL di Milano 1 (all.16), realizzata nel marzo/giugno ’98 e presentata dal dott. Padula non lasciava equivoci di sorta, obbligando lo smaltimento del mix di ebanite in discariche controllate del tipo 2C.

Ciò nonostante, la certificazione prot. n° 818/TR rilasciata il 12.5.98 dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, viene utilizzata da ENIrisorse per chiedere ancora alla Autorità Giudiziaria il dissequestro del materiale. Tramite l’avv. Giuseppe Carboni tale certificazione viene inoltrata in data 07.07.98 al P.M. dott. Padula di Monza a testimonianza di un vantato corretto smaltimento del rifiuto in località Fenice Capanne (all.17). Secondo i CT della Procura di Grosseto tale certificazione, avrebbe attestato l’esistenza di un impianto diverso da quello approvato dalla Provincia, mai costruito e, comunque, sia quello approvato, sia quello effettivamente realizzato non sarebbe stato in grado di trattare il mix di ebanite (pag.19 della Consulenza Tecnica in all.10).
Ovviamente le autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, che avrebbero potuto consentire fin da allora il trasferimento del mix di ebanite a Fenice Capanne e di aggirare la legislazione qualora tale rifiuto non fosse stato nel frattempo già caratterizzato dalla AUSL Milano 1 come pericoloso, tossico e nocivo, non vengono accolte dall’autorità Giudiziaria di Monza.

Si arriva così al Decreto Dirigenziale n°390/TR a firma dell’arch. Pettini del 25.03.99, che supera le procedure semplificate e che costituisce l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (all.18), che sarebbe dovuto essere conforme a quello precedentemente autorizzato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione 73/98.
Tale Decreto per vari motivi, già evidenziati dai CT incaricati dalla Procura di Grosseto (all.10) appare illegittimo perchè l’impianto è:
· diverso da quello autorizzato dalla Giunta provinciale nel ‘98 per la tecnologia attuata;
· collocato in parte al di fuori dei terreni di proprietà della ditta, in area vincolata e da bonificare;
· privo della certificazione del Direttore dei Lavori;
· impossibilitato a svolgere l’intera attività al coperto, come prescritto;
· privo delle autorizzazioni allo scarico delle acque;
· privo di autorizzazioni alla emissioni delle polveri;
· e soprattutto, privo della documentazione attestante le caratteristiche del rifiuto da trattare con le relative norme di sicurezza dei lavoratori.
Il piombo ritrovato nel sangue dei lavoratori dello stabilimento ne è una conferma molto preoccupante.

Ma nello stesso mese di marzo del 1999 il Dirigente di ENIrisorse dott. Alessandro Ciancio, a Milano e a seguito di accordi con il P.M. dott. Padula, il quale aveva delegato la Regione Lombardia a valutare la correttezza del programma presentato da ENIrisorse per l’evacuazione del materiale posto sotto sequestro a Paderno Dugnano, chiede all’ing. Mille della Regione Lombardia un incontro. Segue l’invio in data 26.03.99 di un dettagliato programma di smaltimento (all.20), che prevede diverse possibili destinazioni ai rifiuti e che pone al primo posto, per quantità di materiale da avviare al recupero, l’impianto Polyteckne di Fenice Capanne. Viene allegata l’autorizzazione all’esercizio, la Determinazione dirigenziale 390/TR del 25.3.99, rilasciata il giorno prima dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto.
La Regione Lombardia, mentre reputa possibile lo smaltimento dei rifiuti proposto presso gli impianti di Vasto (CH), in Austria e in Germania, tutti smaltimenti molto più costosi, trattandosi di discarica 2C o di smaltimento finale in inceneritori ad elevate temperature, ritiene l’autorizzazione dell’impianto Polyteckne di Fenice Capanne non conforme alla legge. In particolare, trattandosi di lavorazioni tendenti a ridurre la pericolosità dei rifiuti al fine di poterli collocare in discariche tipo 2B, chiede le autorizzazioni di legge necessarie e attestanti la fattibilità del processo (all.20) Tali autorizzazioni non ci sono.
Ciò nonostante il dott. Alessandro Ciancio compie un ulteriore tentativo in data 10.06.99, tendente ad ottenere il via libera per Fenice Capanne, che viene indicata dallo stesso Dirigente come la soluzione prioritaria per ENIrisorse (all.21), rispetto alle altre destinazioni proposte ( tutte più costose), ma il PM dott. Padula dispone in data 16.07.99 il dissequestro del mix di ebanite al solo fine di essere smaltito nei tre impianti già giudicati capaci e conformi alle norme dalla Regione Lombardia, negando così la possibilità del trasferimento del mix di ebanite a Fenice Capanne (all.22).
E’ così che circa 10.000 t del rifiuto viene smaltito in Austria (all.22) con alti costi per la società e l’impianto Polyteckne di Fenice Capanne rimane a fine 1999 senza il materiale per il cui smaltimento sembra essere stato costruito, così come si evince da una relazione (all.23) della stessa società, datata 28.10.98 e così come emerge anche da una ennesima istanza di dissequestro,già presentata l’11.9.98 dall’Avv. Carboni, per conto di ENIrisorse, dove si legge (all.24): “Giova ricordare, inoltre, che per consentire la soluzione del problema ENIrisorse già da tempo aveva favorito anche in termini economici la costituzione e la ristrutturazione di numerose società specializzate nel trattamento e recupero delle plastiche (es. Polyteckne di Pomezia)…”.
Abbiamo già detto sopra che per favorire la realizzazione dell’impianto di Fenice Capanne il dirigente dott. Ciancio aveva per conto dell’ENI venduto un’area dichiarandola priva di vincoli sulle pertinenze minerarie.

I C.T. incaricati dalla Procura di Grosseto nelle pag.27-31 della loro Relazione (all.10) mettono chiaramente in evidenza come la Polyteckne, per sbloccare la situazione, abbia chiesto alla Provincia una dichiarazione autentica che esplicitamente certificasse che tale società era autorizzata non solo allo stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali, ma anche alla lavorazione in sicurezza di rifiuti pericolosi. Per rilasciare una tale certificazione sarebbe stata necessaria una nuova procedura a partire da una nuova Delibera di Giunta Provinciale per l’autorizzazione alla costruzione di un impianto diverso da quello realizzato; sarebbero stati necessari nuovi progetti, una valutazione di impatto ambientale, collaudi, fideiussione, ecc. ecc. La nuova procedura avrebbe potuto avere un esito negativo, vista la presenza di un vicino centro abitato e le nuove norme dettate dalla Regione Toscana in fatto di localizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi (all.25) e, comunque, avrebbe richiesto la realizzazione di adeguati impianti capaci di depurare le acque di sgrondo, abbattere le polveri prodotte, dannose non solo ai lavoratori ma anche ai residenti, come già documentato a Paderno Dugnano (all.26).
Nella suddetta Relazione di CT sono chiaramente documentate le procedure concordate tra l’Amministrazione Provinciale di Grosseto e la Polyteckne, la quale suggerisce via fax come modificare gli atti già rilasciati dalla Provincia per arrivare ad una autorizzazione che fosse spendibile presso la Procura di Monza e ottenere che i rifiuti di Dugnano Paderno fossero trasferibili anche a Fenice Capanne.
L’atto, che appare apertamente illegittimo per gli stessi motivi indicati sopra a proposito della Determinazione 390/TR del ‘99, è la Determinazione Dirigenziale n°589/TR del 28.3.2000 a firma dell’arch. Pettini, che autorizza l’esercizio di un impianto esplicitamente attrezzato per il trattamento di rifiuti pericolosi (all.27). Tale determinazione viene presentata all’Autorità Giudiziaria di Monza dai Dirigenti di ENIrisorse (all.28) per dirottare, con tre anni di ritardo rispetto ai programmi iniziali, il mix di ebanite a Fenice Capanne, risparmiando comunque diverse decine di miliardi di vecchie lire (all.14) e facendo naufragare un progetto di investimenti pubblici per assicurare agli ex minatori un’occupazione, con danni alla loro salute e all’ambiente.

Roberto Barocci.

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