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Accordi di Ginevra: testo integrale
by gap Thursday, Dec. 11, 2003 at 9:07 AM mail:

testo integrale

ACCORDO DI GINEVRA
Risoluzione per la questione Israelo-Palestinese

Alcuni partecipanti all’incontro:
Delegazione Israeliana: Yossi Beilin, MK Avraham Burg, MK Amram Mitzna, MK Haim Oron, Amos Oz, Giora Inbar - Brig.-Gen. (Res.), Shlomo Brom - Brig. -Gen. (Res.), David Kimche, Prof. Ariel Arnon, Dr. Menachem Klein.

Delegazione Palestinese: Yasser Adeeb Abed Rabbo, Nabeel Issa Kassis, Hisham Ali Hasan Abelrazeq, Khadura Fares, Mohamad Abdelfatah Al-Horani, Jamal Awad Zaqout, Saman Bishara Khouri, Zuheir Al-Manassrah, Radi Jamil Jarai, Ibrahim Mohamed Khrishi, Samih H A Karakra, Bassil Jabir, Nazmi Al Ju'beh.

Bozza di Accordo di Stato Giuridico Stabile

Preambolo

Lo Stato di Israele (di seguito denominato “Israele) e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (di seguito denominate “OLP”, in rappresentanza del popolo Palestinese (da qui in avanti denominate “Parti”):

Riaffermando la loro determinazione a porre fine a decenni di scontri e conflitti, e a vivere una coesistenza pacifica, nel rispetto della mutua dignità e sicurezza basate su una pace giusta, duratura e complessiva e a raggiungere una storica riconciliazione

Riconoscendo che la pace richiede il passaggio dalla logica di guerra e di scontro verso una logica di pace e cooperazione, e che le azioni e le parole caratteristiche dello stato di guerra non sono né appropriate né accettabili in periodo di pace;

Affermando il loro profondo convincimento che la logica di pace richieda un compromesso, e che la sola soluzione percorribile è la soluzione dei due stati, basata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU;

Affermando che quest’accordo segna il riconoscimento del diritto del popolo Ebreo ad avere uno stato e il riconoscimento del diritto del popolo Palestinese ad avere uno stato, senza pregiudizio per i pari diritti dei cittadini d’entrambe le Parti;

Riconoscendo che dopo aver vissuto per anni nel reciproco timore e nell’insicurezza, entrambi i popoli necessitano entrare in un’era di pace, sicurezza e stabilità, ponendo in essere tutte le necessarie iniziative delle parti per garantire la realizzazione di questa era

Riconoscendosi reciprocamente il diritto ad una esistenza pacifica e sicura, all’interno di confine sicuri e riconosciuti, liberi da minacce o atti di forza;

Determinati a stabilire relazioni basati sulla cooperazione e l’impegno a vivere fianco a fianco da buoni vicini, mirando entrambi, separatamente o in concorso, a contribuire al benessere delle loro popolazioni;

Riaffermando il loro obbligo ad agire nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite;

Confermando che quest’Accordo è stato concluso nell’ambito del processo di pace in Medio Oriente iniziato a Madrid nell’Ottobre del 1991, della Dichiarazione dei Principi del 13 Settembre 1993 e i successive accordi, incluso l’Accordo ad Interim del Settembre 1995, il Memorandum di Wye River dell’Ottobre 1998 e il Memorandum di Sharm El Sheikh del 4 settembre 1999, e dei negoziati permanenti, compreso il vertice di Camp David del Luglio 2000, le Proposte Clinton del Dicembre 2000, e I negoziati di Taba del Gennaio 2001;

Ribadendo il loro impegno a rispettare le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 242 e 338 e 1397 e confermando la loro consapevolezza che questo Accordo si basa su, condurrà verso e – attraverso la sua attuazione - costituirà la piena realizzazione di queste risoluzioni e la composizione del conflitto Israelo-Palestinese in tutti I suoi aspetti;

Dichiarando che quest’Accordo costituisce la realizzazione di quella parte dello stato di pace permanente prospettato nel discorso del 24 Giugno 2002 del Presidente Bush e nel processo per la Road map;
Dichiarando che quest’accordo sancisce la storica riconciliazione fra Palestinesi e Israeliani, e prepara la strada alla riconciliazione fra il Mondo Arabo e Israele e l’instaurazione di relazioni normalizzate e pacifiche fra gli stati Arabi e Israele, in accordo a quanto contenuto nella Risoluzione di Beirut della Lega Araba del 28 Marzo 2002, e

Decisi a perseguire l’obiettivo di raggiungere la totale pacificazione della regione, contribuendo così alla stabilità, alla sicurezza, allo sviluppo e alla prosperità dell’intera regione;

Concordano quanto segue:


Articolo 1 – Finalità dell’Accordo di Stato Giuridico Stabile

1. L’accordo di Stato Giuridico Stabile (di seguito “questo Accordo”) pone termine all’era di conflitti e apre la via ad una nuova era basata sulla pace, cooperazione e rapporti di buon vicinato tra le Parti.

2. L’attuazione di questo Accordo regolerà tutte le rivendicazioni delle Parti che derivino da eventi precedenti alla sua sottoscrizione. Nessuna ulteriore rivendicazioni derivante da eventi precedenti a questo Accordo potrà essere avanzata da nessuna delle due Parti.

Articolo 2 – Relazioni fra le Parti

1. Lo stato d’Israele riconoscerà lo stato di Palestina (di seguito “Palestina”) al momento del suo insediamento. Lo stato di Palestina riconoscerà immediatamente lo stato di Israele.

2. Lo stato di Palestina succederà all’OLP in tutti i suoi diritti e obblighi.

3. Israele e Palestina stabiliranno immediatamente rapporti diplomatici e consolari pieni fra di loro, e si scambieranno Ambasciatori entro un mese dal loro reciproco riconoscimento.

4. Le Parti riconoscono Palestina e Israele come territorio delle loro rispettive popolazioni. Ognuna delle due Parti s’impegna a non interferire nelle questioni interne dell’altra.

5. Questo Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi fra le Parti.

6. Senza pregiudizio per gli impegni sottoscritti con questo Accordo, le relazioni tra Israele e Palestina saranno basati sui dettami della Carta delle Nazioni Unite.

7. Al fine di promuovere le relazioni fra i due Stati e i due popoli, Palestina e Israele coopereranno nei settori d’interesse comune. Questi includeranno, ma non saranno limitati a questi, il dialogo fra le loro istituzioni legislative e statuali, la cooperazione fra le competenti autorità locali, la promozione della cooperazione fra organizzazioni non governative all’interno della società civile, programmi comuni e scambi in settori quali quello culturale, dei media, i giovani, la scienza, l’istruzione, l’ambiente, la sanità, l’agricoltura, il turismo e la prevenzione del crimine. Il Comitato per la Cooperazione Israelo-Palestinese sovrintenderà a tale cooperazione secondo quanto previsto nell’Articolo 8.

8. Le Parti coopereranno nelle aree di interesse economico comune, per meglio soddisfare il potenziale umano dei loro rispettivi popoli. A questo proposito, lavoreranno bilateralmente, regionalmente, e con la comunità internazionale per massimizzare i vantaggi derivanti dalla pace per la più ampia parte possibile delle loro rispettive popolazioni. Appositi organismi permanenti verranno istituiti dalle Parti con questa finalità.

9. Le Parti prenderanno decise iniziative per la cooperazione in tema di sicurezza, e s’impegneranno in uno sforzo globale e ininterrotto per porre termine al terrorismo e alla violenza contro le persone, i beni, le istituzioni o il territorio di ciascuna delle Parti. Questo sforzo sarà costante e verrà separato da ogni possibile crisi e da altri aspetti delle relazioni fra le Parti.

10. Israele e Palestina lavoreranno insieme e separatamente con altre parti nella regione per rafforzare e promuovere la cooperazione regionale e il coordinamento in settori di comune interesse.

11. Le Parti costituiranno un Alto Comitato Direttivo Israelo-Palestinese a livello ministeriale per guidare, monitorare e promuovere il processo di attuazione di questo Accordo, bilateralmente e in accordo con le previsioni del successivo articolo 3.

Articolo 3: Gruppo di Attuazione e di Verifica
1.Costituzione e Composizione
(a) Un Gruppo di Attuazione e Verifica (GAV) viene costituito con il presente atto, per facilitare, sostenere, garantire, monitorare e risolvere le controversie legate all’attuazione di questo Accordo.

(b) Il GAV sarà composto da USA, Federazione Russa, Unione Europea, ONU, e altre parti, sia regionali che internazionali, da concordare fra le Parti.

(c) Il GAV opererà in coordinamento con l’Alto Comitato Direttivo Israelo-Palestinese costituito in base al precedente art. 2 c. 11 e di conseguenza, con il Comitato Israelo-Palestinese per la Cooperazione (CIPC) costituito in base al successivo art. 8.

(d) La struttura, le procedure e le modalità del GAV sono fissate di seguito e dettagliate nell’allegato X.

2. Struttura
(a) Un gruppo di contatto di elevato livello politico (Gruppo di Contatto), composto da tutti i membri del GAV costituirà la più alta autorità del GAV stesso.

(b) Il Gruppo di Contatto nominerà, udito il parere delle Parti, un Rappresentante Speciale, che sarà la principale autorità del GAV sul territorio. Il Rappresentante Speciale dirigerà l’operato del GAV e manterrà costanti contatti con le Parti, con l’Alto Comitato Direttivo Israelo-Palestinese e con il Gruppo di Contatto.

(c) Gli Uffici permanenti del GAV e il Segretariato verranno fissati in una sede concordata, a Gerusalemme.

(d) Il GAV costituirà i suoi organismi in riferimento a questo Accordo e organismi aggiuntivi, secondo quanto si valuti necessario. Tali organismi costituiranno parte integrale del GAV e saranno sotto la sua autorità.

(e) La Forza Multinazionale (FM) costituita in base all’art. 5 costituirà parte integrante del GAV. Il Rappresentante Speciale nominerà, previa approvazione delle Parti, il Comandante della FM che sarà responsabile del comando ordinario delle FM. I dettagli relativi al Rappresentante Speciale e al Comandante della Forza Multinazionale sono specificati nell’allegato X.

(f) Il GAV fisserà un meccanismo di composizione delle controversie, in accordo con il successivo Articolo 16.

3. Coordinamento con le Parti
Viene costituito un Comitato Trilaterale composto dal Rappresentante Speciale e dall’Alto Comitato Direttivo Israelo-Palestinese, che si riunirà almeno una volta al mese per valutare l’applicazione di questo Accordo. Il Comitato Trilaterale sarà convocato entro 48 ore, su richiesta di una delle tre parti in esso rappresentate.

4. Funzioni
In aggiunta alle funzioni specificate in altri articoli del presente Accordo, il GAV:
(a) Assumerà le opportune iniziative a partire dai rapporti ricevuti dalla FM,
(b) Assisterà le Parti nell’attuazione dell’Accordo, farà opera di prevenzione e medierà tempestivamente le controversie sul territorio.

5. Durata
Il GAV concluderà le proprie attività negli ambiti sopra menzionati secondo il progredire dell’attuazione del presente Accordo, e una volta portate a compimento le funzioni del mandato specifico. Il GAV continuerà a esistere, a meno di diverso accordo fra le Parti.

Articolo 4 - Territorio
1. I confini Internazionali fra gli Stati di Palestina e Israele.
(a) In osservanza delle Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, i confini tra gli stati di Palestina e Israele saranno basati su quelli de 4 Giugno 1967, con le modifiche reciproche, sulla base del rapporto 1 a 1, come fissati nella Carta n. 1 allegata al presente Accordo.

(b) Le Parti riconoscono i confini, fissati nella allegata Carta 1, come confini internazionali permanenti, sicuri e riconosciuti fra di loro.

2. Sovranità e Inviolabilità.
(a) Le Parti riconoscono e rispettano la rispettiva sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica, così come l’inviolabilità del reciproco territorio, comprese le acque territoriali e lo spazio aereo. Esse rispetteranno tale inviolabilità nel rispetto di questo Accordo, della Carta dell’ONU e delle altre norme di diritto internazionale.

(b) Le Parti riconoscono il reciproco diritto alle loro zone economiche di competenza esclusiva, nel rispetto delle norme di diritto internazionale.

3. Ritiro Israeliano
(a) Israele si ritirerà in accordo con il dettato dell’art. 5.

(b) La Palestina assumerà la responsabilità delle aree dalle quali Israele si sarà ritirata.

(c) I trasferimenti dell’autorità da Israele alla Palestina avverrà in accordo con quanto previsto nell’all. X.

(d) Il GAV monitorerà, verificherà e promuoverà l’attuazione di questo Articolo.

4. Demarcazione
(a) Una Commissione Tecnica di Frontiera Congiunta (Commissione) composta dalle due Parti verrà istaurata per definire la demarcazione tecnica dei confini, in osservanza del presente Articolo. Le procedure che regolano l’operato di questa Commissione sono specificate nell’allegato X.

(b) Ogni diversità di opinione all’interno della Commissione verrà riportata al GAV, secondo quanto previsto nell’allegato X.

(c) La demarcazione fisica dei confini internazionali verrà portata a termine dalla Commissione entro 9 mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo.

5. Insediamenti
(a) Lo stato d’Israele è responsabile trasferimento degli israeliani residenti in territorio Palestinese al di fuori di questo territorio.

(b) Il trasferimento sarà completato in accordo con il piano contenuto nel successivo articolo 5.

(c) Le disposizioni in vigore in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza concernenti i coloni israeliani e gli insediamenti, comprese quelle relative alla loro sicurezza, rimarranno in vigore in ciascuno degli insediamenti fino alla data fissata nel programma per il completamento dell’evacuazione dell’insediamento di competenza.

(d) Le modalità di assunzione del controllo insediamenti da parte della Palestina sono fissate nell’Allegato X. Il GAV dirimerà ogni controversia che insorga nel corso dell’applicazione di questo.

(e) Israele conserverà l’integrità dei beni immobili, delle infrastrutture e delle attrezzature negli insediamenti israeliani che saranno trasferiti sotto la sovranità palestinese. Un inventario concordato sarà redatto dalle Parti insieme al GAV prima del completamento dell’evacuazione e secondo quanto previsto nell’Allegato X.

(f) Lo stato di Palestina avrà la titolarità esclusiva su tutto il territorio, gli edifici, le attrezzature, le infrastrutture e ogni altro bene che rimanga all’interno di ogni insediamento alla data fissata nel programma per il completamento dell’evacuazione dello stesso.

6. Corridoio
(a) Gli Stati di Palestina e Israele fisseranno un corridoio di collegamento fra la Cisgiordania e Gaza. Questo corridoio:
i. Sarà sotto la sovranità israeliana.
ii. Sarà aperto in permanenza.
iii. Sarà affidato all’amministrazione Palestinese in accordo con quanto previsto nell’Allegato X a questo Accordo. Alle persone e alle procedure che si riferiscano al corridoio sarà applicata la legislazione Palestinese.
iv. Non interromperà il sistema di trasporti israeliano né il sistema delle infrastrutture, né costituirà pericolo per l’ambiente, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Ove necessario, per il tramite di sistemi ingegneristici si troveranno soluzioni per evitare tali interruzioni
v. Consentirà l’installazione dei necessari servizi infrastrutturali che permettano di collegare la Cisgiordania alla Striscia di Gaza. I servizi infrastrutturali comprenderanno, inter alia, condutture, sistemi di cablaggio elettrico e per le comunicazioni, e le attrezzature a questi associate, come dettagliate nell’Allegato X. Allow for the establishment of the necessary infrastructural facilities linking the West Bank and the Gaza Strip.
vi. Non sarà usato per contravvenire al presente Accordo.

(b) Verranno installate barriere difensive lungo il corridoio e i Palestinesi non entreranno in Israele attraverso questo corridoio, né gli Israeliani in Palestina dal corridoio stesso

(c) Le Parti cercheranno il contributo della comunità internazionale per porre in sicurezza e finanziare il corridoio.

(d) Il GAV garantirà l’applicazione del presente articolo, in accordo con quanto previsto nell’Allegato X.

(e) Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti riguardo al corridoio sarà risolta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 16.

(f) Gli accordi raggiunti con la presente clausola potranno ritenersi conclusi o potranno essere rivisti con l’accordo di entrambe le Parti.

Articolo 5 - Sicurezza

1. Disposizioni generali di sicurezza.
(a) Le Parti riconoscono che la reciproca comprensione e cooperazione nelle questioni riguardanti la sicurezza formerà una parte significativa delle loro relazioni bilaterali e contribuirà a rafforzare ulteriormente la sicurezza nella regione. Palestina e Israele baseranno le loro relazioni in tema di sicurezza sulla cooperazione, sulla reciproca fiducia, sui rapporti di buon vicinato e sulla protezione degli interessi comuni.

(b) Entrambi gli stati, Palestina e Israele:
i. Riconoscono e rispettano il diritto dell’altro a vivere in pace, all’interno di confini sicuri e riconosciuti, liberi da minacce o atti di guerra, terrorismo e violenza;
ii. Si asterranno dal minacciare o dall’usare la forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dell’altra parte e cercheranno composizione a tutte le controversie fra loro con mezzi pacifici;
iii. Si asterranno dall’associarsi, dal prestare assistenza, promuovere o collaborare con ogni coalizione, organizzazione o alleanza di carattere militare o di sicurezza, che abbia fra gli obiettivi o le attività l’organizzare aggressioni o atti di ostilità verso l’altro;
iv. Si asterranno dall’incoraggiare, promuovere o consentire la formazione di eserciti irregolari o di bande armate, comprese quelle di mercenari e milizie nei loro rispettivi territori, e ne preverranno la formazione. A questo riguardo, ogni esercito irregolare o banda armata verrà sciolta e si agirà in modo da impedire che venga nuovamente costituita in futuro;
v. Si asterranno dall’organizzare, prestare assistenza e permettere, o partecipare ad atti di violenza interna o rivolta contro l’altro o dal consentire attività dirette a porre in essere tali atti;

(c) Per favorire la cooperazione in tema di sicurezza, le Parti costituiranno un Comitato Congiunto per la Sicurezza di alto livello, che si riunirà almeno una volta al mese. Il Comitato Congiunto per la Sicurezza avrà un ufficio congiunto permanente e potrà costituire quanti sotto-comitati si reputino necessari, inclusi sotto-comitati per risolvere urgentemente tensioni localizzate.

2. Sicurezza Regionale
i. Israele e Palestina lavoreranno insieme ai loro vicini e alla comunità internazionale per costruire un Medio Oriente sicuro e stabile, libero da armi di distruzione di massa, sia convenzionali che non convenzionali, nel contesto di una pace globale, duratura e stabile, caratterizzata dalla riconciliazione, dalla buona volontà e dalla rinuncia all’uso della forza.

ii. A questo scopo, le Parti lavoreranno congiuntamente per instaurare un sistema di sicurezza regionale.

3.Caratteristiche difensive dello Stato
(a) Nessuna forza armata, tranne quella definita nel presente Accordo, verrà dispiegata o sarà stanziata in Palestina.

(b) La Palestina sarà uno stato non militarizzato, con un forte corpo di polizia. Di conseguenza, nell’Allegato X verranno specificate le limitazioni alle armi che potranno essere acquistate, possedute o usate dal Corpo di Polizia Palestinese (CPP) o fabbricate in Palestina. Ogni proposta di modifica all’Allegato X verrà esaminata da un comitato trilaterale composto dalle due parti e dalla FM. In assenza di accordo raggiunto all’interno del comitato trilaterale, il GAV avanzerà le proprie proposte.
i. Nessuno, individuo o organizzazione, in Palestina tranne che il CCP e gli organi del GAV, compresa la FM, potrà acquistare, possedere, portare o usare armi, tranne quanto previsto dalla legge.

(c) ll Corpo di Polizia Palestinese:
i. Controllerà le frontiere;
ii. Farà osservare la legge e manterrà l’ordine pubblico, e svolgerà funzioni di polizia;
iii. Svolgerà compiti di intelligence e di mantenimento della sicurezza;
iv. Avrà compiti di prevenzione del terrorismo;
v. Svolgerà i compiti di salvataggio e di gestione delle emergenze;
vi. I servizi supplementari essenziali per la comunità in caso di necessità.

(d) La Forza Multinazionale vigilerà e controllerà il rispetto di questa clausola.

4. Terrorismo
(a) Le Parti rifiutano e condannano il terrorismo e la violenza in tutte le sue forme e adotteranno politiche pubbliche conseguenti. Inoltre, le Parti si asterranno da atti e politiche che possano fomentare l’estremismo e creare le condizioni che portino alla nascita del terrorismo in entrambi i lati.

(b) Le Parti effettueranno, congiuntamente e, nei loro rispettivi territori, unilateralmente, sforzi globali e continui contro tutte le forme di violenza e terrorismo. Questi sforzi comprenderanno il prevenire e lo sventare tali atti, e il perseguimento di chi li perpetri.

(c) A questo fine, le Parti avranno costanti consultazioni, attività di cooperazione e scambi di informazioni fra le rispettive forze di polizia.

(d) Un Comitato Trilaterale di Sicurezza composto dalle due Parti e dagli Stati Uniti verrà costituito per garantire l’applicazione del presente Articolo. Il Comitato Trilaterale di Sicurezza elaborerà politiche complessive e direttrici per combattere il terrorismo e la violenza.

5. Incitazione
(a) Senza ledere la libertà di espressione e gli altri diritti umani riconosciuti internazionalmente, Israele e Palestina promulgheranno leggi per prevenire l’incitazione all’irredentismo, al razzismo, al terrorismo, alla violenza e ne cureranno rigorosamente il rispetto.

(b) Il GAV coadiuverà le Parti nella formulazione delle direttive per l’applicazione di questa clausola, e inoltre monitorerà il rispetto delle Parti della stessa.

6. Forza Multinazionale
(a) Una Forza Multinazionale (FM) verrà costituita per fornire garanzie di sicurezza alle Parti, agire da deterrente e vigilare sull’attuazione delle disposizioni di questo Accordo di sua competenza.

(b) La composizione, la struttura e la portata della FM sono stabilite nell’Allegato X.

(c) Per adempiere alle funzioni specificate in questo Accordo, la FM verrà dispiegata nello stato di Palestina. La FM stipulerà un adeguato Accordo per lo Status delle Forze Armate con lo stato di Palestina.

(d) In osservanza a quanto prescritto nel presente Accordo, e secondo quanto specificato nell’Allegato X, la FM:
i. Proteggerà l’integrità territoriale dello stato di Palestina, alla luce della natura non militarizzata dello stato palestinese.

ii. Agirà come deterrente contro gli attacchi esterni che possano minacciare qualsiasi delle due Parti.

iii. Schiererà osservatori nelle aree adiacenti le linee del ritiro israeliano durante le fasi di tale ritiro, secondo quanto previsto nell’Allegato X.

iv. Schiererà osservatori per controllare I confine territoriali e marittimi dello stato di Palestina, come specificato nell’art. 5/13.

v. Svolgerà ai punti di frontiera internazionali palestinesi le funzioni specificate nell’art. 5/12.

vi. Svolgerà i compiti connessi con le postazioni di sorveglianza come specificati nell’art. 5/8.

vii. Svolgerà i compiti previsti nell’art. 5/3.

viii. Svolgerà I compiti previsti nell’art. 5/7.

ix. Svolgerà i compiti previsti nell’Articolo 10.

x. Collaborerà all’applicazione delle misure anti-terrorismo.

xi. Collaborerà all’addestramento della Forza di Sicurezza Palestinese.

(e) In merito a quanto sopra, la FM riferirà e aggiornerà il GAV, secondo quanto previsto nell’Allegato X.

(f) La FM verrà ritirata o vedrà modificato il suo mandato a seguito di accordo fra le Parti.

7. Evacuazione
(a) Israele ritirerà tutto il suo personale e le sue attrezzature militari e di sicurezza, compresi i campi minati, e tutto il personale impiegato per il supporto di questi, e tutte le installazioni militari dal territorio dello stato di Palestina, fatta eccezione per quanto diversamente concordato nell’Allegato X, per fasi successive.

(b) I ritiri graduali avranno inizio immediato a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo e verranno effettuati secondo lo schema temporale e le modalità fissate nell’Allegato X.

(c) Le fasi verranno stabilite secondo i seguenti principi:
i. La necessità di creare una zona di contiguità diretta libera e di favorire la prima attuazione dei piani di sviluppo Palestinesi.

ii. La capacità d’Israele di riallocare, di offrire una casa e assorbire i coloni. Seppure i costi e i disagi siano insiti in tale processo, questi non dovranno essere indebitamente disgreganti.

iii. La necessità di costruire e rendere operative le frontiere fra i due stati.

iv. L’introduzione e l’effettivo funzionamento della MF, in particolare sul confine orientale dello stato di Palestina.

(d) Di conseguenza, il ritiro verrà attuato secondo le seguenti fasi:
i. La prima fase includerà le aree dello stato di Palestina, come delimitate nella Carta X, e sarà completata entro 9 mesi.

ii. Il secondo e il terzo stadio includeranno il resto del territorio dello Stato di Palestina e sarà conpletata entro 21 mesi dalla fine della prima fase.

(e) Israele completerà il ritiro dai territori dello Stato di Palestina entro 30 mesi dall’entrata in vigore di questo Accordo e secondo quanto stabilito in esso.

(f) Israele manterrà una piccolo presenza militare nella Valle del Giordano sotto l’autorità della FM e soggetta allo Status Giuridico delle Forze Armate della MF, come specificato nell’Allegato X per ulteriori 36 mesi. Il periodo fissato potrà essere rivisto dalle parti in caso di sviluppi regionali di rilevanza, e potrà essere modificato con il consenso delle Parti.

(g) Secondo quanto previsto dall’Allegato X, le Forze Multinazionali controlleranno e verificheranno il rispetto di questo articolo.

8. Postazioni di sorveglianza
(a) Israele potrà continuare a tenere due postazioni di vigilanza a nord e in Cisgiordania nei luoghi stabiliti nell’Allegato X.

(b) Nelle postazioni di vigilanza sarà stanziato il numero minimo necessario di personale israeliano e occuperanno il minimo di territorio necessario alle loro operazioni, come stabilito nell’Allegato X.

(c) L’accesso alle postazioni di vigilanza sarà garantito sotto la scorta della FM.

(d) La sicurezza interna delle postazioni di vigilanza sarà sotto la responsabilità di Israele. Il perimetro di sicurezza delle postazioni sarà sotto la responsabilità della F.M.

(e) La FM e la Polizia Palestinese manterrà una presenza di collegamento nelle postazioni di vigilanza. La FM sorveglierà e verificherà che le postazioni di vigilanza siano usati per le finalità riconosciute da questo Accordo, come specificate nell’Allegato X.

(f) Quanto stabilito in questo Articolo sarà soggetto a revisione entro dieci anni, e saranno apportati cambiamenti con il mutuo consenso. In seguito, ci saranno revisioni quinquennali a seguito delle quali quanto stabilito in questo Articolo potrà essere esteso con il mutuo consenso delle Parti.

(g) Nel caso che in un qualsiasi momento durante il periodo sopra specificato venga costituito un sistema di pubblica sicurezza regionale, il GAV potrà richiedere che le parti rivedano se continuare o rivedere gli usi operative delle postazioni di vigilanza, alla luce di questi sviluppi. Qualsiasi modifica di questo tipo richiederà il consenso reciproco di entrambe le Parti.

9. Spazio Aereo
(a) Aviazione Civile
i. Le parti riconoscono come applicabile a ciascuna di esse I diritti, i privilegi e gli obblighi previsti dagli accordi multilaterali in material di aviazione ai quail entrambi abbiano aderito, in particolare dalla Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale del 1944 (La Convenzione di Chicago) e l’Accordo Internazionale per I Servizi Aerei di Transito del 1944.

ii. Inoltre, le Parti istituiranno, all’entrata in vigore del presente Accordo, una commissione trilaterale composta dalle due Parti e dal GAB per progettare il più efficiente sistema di gestione per l’aviazione civile, compresi gli aspetti più importanti del sistema di controllo del traffico aereo. In assenza di accordo, il GAV darà le proprie indicazioni

(b) Addestramento
i. L’Aviazione Israeliana avrà il diritto di utilizzare lo spazio aereo Palestinese per scopi di addestramento, secondo quanto stabilito nell’Allegato X, che avrà ad oggetto le regole riguardanti l’uso dello spazio aereo israeliano per l’Aviazione Israeliana.

ii. Il GAV controllerà e verificherà il rispetto di questo accordo. Ciascuna delle Parti potrà sottoporre un reclamo al GAV, le cui decisioni saranno inappellabili.

iii. Le prescrizioni fissate nel presente articolo potranno essere soggette a revisione ogni dieci anni, e potranno essere modificate o cessate con il consenso di entrambe le Parti.

10. Sfera Elettromagnetica
(a) L’uso della spera elettromagnetica da parte di nessuna delle due Parti potrà interferire con quello dell’altra parte.

(b) Nell’Allegato X saranno specificate le disposizioni relative all’uso della sfera elettromagnetica.

(c) Il GAV controllerà e verificherà il rispetto del presente articolo e dell’Allegato X.

(d) Ciascuna delle Parti potrà sottoporre un reclamo al GAV, le cui decisioni saranno inappellabili.

11. Applicazione della Legge
Le agenzie Israeliana e Palestinese deputate all’applicazione della legge coopereranno nella lotta al traffico di stupefacenti, ai traffici illegali di reperti archeologici e di oggetti di arte, al crimine inter-frontaliero, inclusi i furti e le frodi, il crimine organizzato, il traffico di donne e di minori, la contraffazione, le stazioni televisive e radiofoniche pirate, e altre attività illegali.

12. Posti di Frontiera Internazionali
(a) Le seguenti disposizioni si applicheranno ai posti di frontiera fra lo stato di Palestina e la Giordania, lo Stato di Palestina e l’Egitto, e agli aeroporti e ai porti che fungono da punti di accesso allo stato di Palestina.

(b) Tutti i posti di frontiera saranno controllati da squadre congiunte composte a membri delle Forze di Sicurezza Palestinese e della MF. Queste squadre impediranno l’ingresso in Palestina di ogni tipo di armi, materiale o attrezzature che sono in contrasto con le disposizioni di questo Accordo.

(c) I rappresentanti delle FM e delle Forze di Sicurezza Palestinese avranno, sia congiuntamente che singolarmente, l’autorità di impedire l’ingresso in Palestina di tale materiale. In caso di mancato accordo riguardo l’ingresso di merci o materiale fra le Forze di Sicurezza Palestinese e i rappresentanti della FM, le Forze Palestinesi potranno sottoporre la questione al GAV, le cui decisioni vincolanti saranno comunicate entro 24 ore.

(d) Queste disposizioni saranno sottoposte a revisione dal GAV dopo cinque anni per determinarne il prosieguo nella vigenza, la modifica o la loro cessazioni. Inoltre, la parte Palestinese potrà richiedere la revisione su base annuale.

(e) Nei terminal passeggeri, per trenta mesi, Israele potrà continuare ad avere una presenza non visibile sul posto in un’area designata, con la presenza di personale della FM e israeliano, utilizzando l’appropriata tecnologia. La parte Israeliana potrà richiedere che le squadre congiunte della FM e delle Forze di Sicurezza Palestinese conducano ulteriori ispezioni e prendano appropriate iniziative.

(f) Per I successive due anni, queste disposizioni continueranno in una struttura appositamente scelta in Israele, con l’uso dell’appropriata tecnologia. Ciò non potrà essere causa di ritardi oltre i procedimenti delineati nel presente articolo..

(g) Nei terminali merci, per trenta mesi, Israele potrà continuare ad avere una presenza non visibile sul posto in un’area designata, con la presenza di personale della FM e israeliano, utilizzando l’appropriata tecnologia. . La parte Israeliana potrà richiedere che le squadre congiunte della FM e delle Forze di Sicurezza Palestinese conducano ulteriori ispezioni e prendano appropriate iniziative. Nel caso in cui la parte Israeliana non si ritenga soddisfatta dall’operato della FM e delle Forze di Sicurezza Palestinese, potrà richiedere che il cargo venga fermato in attesa di decisione da parte di un ispettore della FM. La decisione dell’ispettore della FM sarà vincolante e definitiva, e sarà emanata entro 12 dal reclamo israeliano.

(h) Per i tre anni successivi, queste disposizioni continueranno in una struttura appositamente scelta in Israele, con l’uso dell’appropriata tecnologia. Ciò non potrà essere causa di ritardi oltre i procedimenti delineati nel presente articolo.

(i) Una commissione trilaterale di altro livello, composta da rappresentanti di Palestina, Israele e del GAV si riunirà regolarmente per verificare l’applicazione di queste disposizioni e rettificare qualsiasi irregolarità, e potrà essere convocata su richiesta.

(j) I dettagli di quanto sopra esposto sono definiti nell’Allegato X.

13. Controlli di Frontiera.
(a) Le Forze di Sicurezza Palestinese manterrà il controllo dei confini come specificato nell’Allegato X.

(b) La FM controllerà e verificherà il mantenimento del controllo dei confini da parte delle Forze di Sicurezza Palestinese.

Articolo 6 - Gerusalemme

1.Significato Religioso e Culturale:
(a) Le Parti riconoscono il significato universale storico, religioso, spirituale e culturale di Gerusalemme e la sua sacralità custodita nelle religioni Giudaica, Cristiana e Islamica. In riconoscimento di questo stato, le Parti riconfermano il loro impegno a salvaguardare la caratteristica, la sacralità e la libertà di culto nella città e a rispettare l’esistente divisione di funzioni amministrative e di pratiche tradizionali fra le diverse confessioni.

(b) Le Parti costituiranno un organismo inter-confessionale costituito da rappresentanti delle tre religioni monoteistiche, che abbia funzioni consultive nei confronti delle Parti sulle questioni relative al significato religioso della città e promuova l’accordo e il dialogo inter-religioso. La composizione le procedure e le modalità di questo organismo sono specificate nell’Allegato X

2. Capitale di Due Stati
Le Parti avranno le loro capitali reciprocamente riconosciute nelle zone di Gerusalemme sotto la rispettiva sovranità.

3. Sovranità
La Sovranità su Gerusalemme sarà come definite nell’allegata Carta 2. Questo non pregiudicherà né sarà pregiudicato dalle disposizioni di seguito specificate.

4. Sistema di Confini
Il sistema dei confine sarà definito secondo le disposizioni dell’Articolo 11, e tenendo conto delle specifiche necessità di Gerusalemme (quali, il flusso turistico e le disposizioni per la frequenza nell’attraversamento dei confini da parte degli abitanti di Gerusalemme) e delle disposizioni del presente articolo.

5. al-Haram al-Sharif/Spianata del Tempio (Recinto)
(a) Gruppo Internazionale
i. Un Gruppo Internazionale, composto dal GAV e da altri componenti da concordare fra le Parti, inclusi membri dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, verrà da ora in avanti costituito per controllare, verificare e sostenere l’applicazione del presente articolo

ii. A questo scopo, il Gruppo Internazionale costituirà un Presidio Multinazionale nel Recinto, la composizione, la struttura, il mandato e le funzioni del quale saranno fissate nell’Allegato X.

iii. Il Presidio Multinazionale avrà compiti speciali legati alla sicurezza e alla tutela. Il Presidio Multinazionale predisporrà per il Gruppo Internazionale rapporti periodici sulla tutela e la sicurezza. Tali rapporti verranno resi pubblici.

iv. Il Presidio Multinazionale si adopererà per risolvere tempestivamente qualsiasi problema insorgesse e potrà rivolgere ogni contesa non risolta al Gruppo Internazionale che opererà in accordo a quanto stabilito nell’Articolo 16.

v. Le Parti potranno richiedere in qualsiasi momento chiarimenti o avanzare proteste al Gruppo Internazionale che indagherà immediatamente e prenderà provvedimenti.

vi. Il Gruppo Internazionale fisserà norme e regolamenti per il mantenimento della sicurezza e la tutela del Recinto. Questi comprenderanno l’elenco delle armi e delle attrezzature consentite nell’area.

(b) Regolamenti relativi al Recinto.
i. In considerazione della sacralità del Recinto, e alla luce del suo significato religioso e culturale unico per il popolo Ebraico, non sarà possibile spalare, scavare o costruire nel recinto, a meno che ciò non sia stato approvato da entrambe le Parti. Le regole per l’ordinaria manutenzione e gli interventi di emergenza nel Recinto saranno fissante dal Gruppo Internazionale dopo aver consultato le Parti.

ii. Lo stato di Palestina sarà responsabile della sicurezza all’interno del Recinto e garantirà che non venga usato per compiere atti di ostilità contro gli israeliani o le zone Israeliane. Le uniche armi permesse all’interno del Recinto saranno quelle in dotazione al personale della sicurezza palestinese e al reparto di sicurezza della Presidio Multinazionale.

iii. Ai visitatori sarà concesso l’accesso al sito, alla luce del significato universale del Recinto, e con riguardo alle valutazioni sulla sicurezza e alla necessità di non interrompere le cerimonie religiose o il decoro del luogo come fissato dal Waqf. Questo sarà attuato senza alcuna discriminazione e – in generale – secondo l’uso passato.

(c) Trasferimento di Autorità
i. Al termine della fase di ritiro stabilita nell’art. 5/7, lo stato di Palestina farà valere la propria sovranità nel Recinto..

ii. Il Gruppo Internazionale e i suoi organismi di sussidiari continueranno a esistere e ad adempiere ai loro compiti come fissati nel presente articolo, a meno di diversi accordi fra le due Parti.

6. Il Muro del Piano
Il Muro del Piano sarà sotto la sovranità di Israele.

7. La Città Vecchia
(a) Significato della Città Vecchia
i. Le Parti considerano la Città Vecchia come un insieme che gode di una caratterizzazione unica. Le Parti concordano che la conservazione di questa caratterizzazione unica così come la salvaguardia e la promozione del benessere degli abitanti debba ispirare l’amministrazione della Città Vecchia.

ii. Le Parti opereranno secondo le direttive dell’Unesco in merito ai beni culturali patrimonio dell’umanità, fra Ie quali la Città Vecchia è inclusa.

(b) Il Ruolo del GAV nella Città Vecchia
i. Eredità Culturale
1. Il GAV controllerà e verificherà la conservazione dell’eredità culturale nella Città Vecchia secondo le direttive dell’Unesco in merito ai beni culturali patrimonio dell’umanità. A questo scopo, il GAV avrà accesso libero e senza limitazioni ai luoghi, ai documenti e alle informazioni connesse all’adempimento di questa funzione.
2. Il GAV opererà in stretto coordinamento con il Comitato per la Città Santa della Commissione per il Coordinamento e lo Sviluppo di Gerusalemme, anche nell’individuazione di un piano per il restauro e la conservazione della Città Vecchia.

ii. Polizia
1. Il GAV darà vita ad una Unità di Polizia per la Città Vecchia per collegare, coordinare e assistere le forze di polizia Palestinesi e Israeliane nella Città vecchia, per sciogliere tensioni locali e collaborare alla soluzione delle divergenze, e per svolgere funzioni di polizia in località specificate e secondo le procedure operative elencate in dettaglio nell’Allegato X.
2. L’Unità di Polizia relazionerà periodicamente al GAV..

iii. Entrambe le parti potranno sottoporre reclami in relazione a questo articolo al GAV, che interverrà tempestivamente presso di loro, secondo il disposto dell’articolo 16.

(c) Libertà di Movimento nella Città Vecchia
Gli spostamenti nella Città Vecchia saranno liberi e senza impedimenti, secondo quanto previsto in questo articolo e le norme e i regolamenti che fanno riferimento ai vari luoghi santi.

(d) Accesso ed uscita dalla Città Santa
i. I punti di accesso e di uscita verso e dalla Città versoSanta saranno presidiati dalle auotirtà dello stato sotto la cui sovranità ricadono tali punti, con la presenza di appartenenti all’Unità di Polizia, se non altrimenti specificato.

ii. Al fine di facilitare gli spostamenti all’interno della Città Vecchia, ciascuna delle parti prenderà provvedimenti ai punti di accesso nel suo territorio per assicurare il mantenimento della sicurezza nella Città Vecchia. L’Unità di Polizia controllerà le operazioni ai punti di accesso

iii. I Cittadini di entrambe le Parti non potranno uscire dalla Città Vecchia in territorio dell’altra Parte a meno che non siano in possesso di documentazione che dimostri il loro diritto a farlo. I Turisti potranno uscire dalla Città Vecchia nel territorio di quella parte dalla quale sono stati autorizzati ad entrare.

(e) Sospensione, Cessazione e Prolungamento
i. Ciascuna delle parti potrà sospendere per una settimana le disposizioni fissate nell’art. 6.7 iii in caso di emergenza. Il prolungamento di tale sospensione per più di una settimana dovrà essere successivo alla consultazione con l’altra Parte e con il GAV all’interno del Comitato Trilaterale costituito in base all’art. 3/3.

ii. Questo clausola non si applica alle disposizioni fissate nell’art. 6.7.vi

iii. Tre anni dopo il trasferimento dell’autorità sulla Città Vecchia, le Parti rivedranno queste disposizioni. Queste disposizioni potranno ritenersi concluse soltanto con l’accordo di entrambe le parti.

iv. Le Parti esamineranno lapossibilità di estendere queste disposizioni oltre la Città Vecchia e potranno stipulare un accordo per tale estensione.

(f) Disposizioni Speciali
i. Lungo il tracciato delineato nella Carta X (dalla Porta di Jaffa alla Porta di Zion) ci saranno disposizioni fisse e garantite per gli Israeliani relativamente all’accesso, alla libertà di movimento e alla sicurezza, come fissate nell’Allegato X. Il GAV sarà responsabile dell’applicazione di tali disposizioni.

ii. Senza pregiudizio per la sovranità Palestinese, l’amministrazione Israeliana della Cittadella sarà quella definita nell’Allegato X.

(g) Codificazione a Colori della Città Vecchia
Uno schema di codificazione a colori visibile verrà usato nella Città Vecchia per denotare le aree di sovranità delle rispettive Parti.

(h) Polizia
i. Un numero concordato di poliziotti israeliani formerà il distaccamento di polizia israeliana della Città Vecchia e avrà la responsabilità di mantenere l’ordine e di svolgere le funzioni ordinarie di polizia nell’area sotto la sovranità di Israele.

ii. Un numero concordato di poliziotti palestinesi formerà il distaccamento di polizia palestinese della Città Vecchia e avrà la responsabilità di mantenere l’ordine e di svolgere le funzioni ordinarie di polizia nell’area a sovranità Palestinese.

iii. Tutti i membri rispettivamente dei distaccamenti di polizia della Città Vecchia Israeliano e Palestinese verranno sottoposti ad uno speciale addestramento, con esercizi di addestramento congiunti, da parte dell’Unità di Polizia.

iv. Una speciale Sala Operativa Congiunta, sotto la direzione dell’Unità di Polizia e con membri dei distaccamenti di polizia della Città Vecchia Israeliani e Palestinesi, favorirà i collegamenti su tutte le principali questioni in tema di polizia e sicurezza nella Città Vecchia

(i) Armi
A nessuno sarà consentito portare o possedere armi nella Città Vecchia, con l’eccezione delle Forze di Polizia previste nel presente accordo. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà rilasciare uno speciale permesso scritto di portare o possedere armi nelle aree sotto la sua sovranità.

(j) Intelligence e Sicurezza
i. Le Parti avvieranno una intensa cooperazione in tema di intelligence riguardante la Città Vecchia, prevedendo l’immediata condivisione di informazioni relative a pericoli.

ii. Verrà costituito un comitato trilaterale composto dalle due Parti e da rappresentanti degli Stati Uniti per favorire questa cooperazione.

8. Cimitero sul Monte degli Ulivi.

(a) L’area delineata nella Carta X (il Cimitero ebraico sul Monte degli Ulivi) sarà sotto l’amministrazione Israeliana; alle persone che utilizzino tale area e alle procedure che ricadano sotto la sua pertinenza verrà applicata la legislazione israeliana, secondo quanto previsto nell’Allegato X.
i. Verrà destinata una strada per garantire accesso libero, senza limitazioni o impedimenti al Cimitero.

ii. Il GAV controllerà l’applicazione di questo articolo.

iii. Questa disposizione potrà essere rescissa a seguito di accordo di entrambe le Parti.

9. Disposizioni Speciali per i Cimiteri
Verranno predisposti dispositivi nei due cimiteri definiti nella Carta X (Cimitero del Monte Zion e Cimitero della Colonia Tedesca) per favorire e assicurare il proseguimento delle attuali pratiche di interramento e di visita, come anche l’accesso.

10. Galleria del Muro Occidentale
(a) La Galleria del Muro Occidentale definite nella Carta X sarà sotto il controllo dell’amministrazione Israeliana, che comprenderà:
i. Accesso senza restrizioni agli israeliani e diritto di preghiera e di celebrare cerimonie religiose.
ii. Responsabilità di conservare e mantenere il sito secondo quanto previsto nel presente Accordo e senza arrecare danni alle strutture sovrastanti, sotto la supervisione del GAV.
iii. Controllo di polizia Israeliano.
iv. Monitoraggio da parte del GAV.
v. L’Uscita Nord del Tunnel sarà usata soltanto per uscire e potrà essere chiuso soltanto in caso di emergenza, secondo quanto convenuto nell’articolo 6/7.

(b) Questa disposizione potrà essere rescissa solo a seguito di accordo fra entrambe le parti.

11. Coordinamento Municipale
(a) Le due municipalità di Gerusalemme formeranno un Comitato per il Coordinamento e lo Sviluppo di Gerusalemme per dirigere la cooperazione e il coordinamento tra la municipalità Palestinese di Gerusalemme e la municipalità Israeliana di Gerusalemme. Il Comitato per il Coordinamento e lo Sviluppo di Gerusalemme sarà composto da un numero uguale di rappresentanti Palestinesi e Israeliani. Ognuna delle parti nominerà i membri del Comitato e dei sottocomitati secondo le proprie procedure.

(b) Il Comitato per il Coordinamento e lo Sviluppo garantirà che il coordinamento dell’infrastrutture e i servizi serva al meglio i residenti di Gerusalemme, e promuoverà lo sviluppo economico della città a beneficio di tutti. Il Comitato per il Coordinamento e lo Sviluppo opererà per incoraggiare il dialogo incrociato all’interno della comunità e la riconciliazione.

(c) Il Comitato per il Coordinamento e lo Sviluppo avrà i seguenti sottocomitati:
i. Un Comitato di PIanificazione e Zonizzazione per garantire la pianificazione e la regolamentazione della zonizzazione nelle aree indicate nell’Allegato X.

ii. Un Comitato per Infrastrutture Idriche per gestire le questioni relative alla distribuzione dell’acqua potabile, il sistema fognario , e la raccolta e il trattamento delle acque di scarico. A Hydro Infrastructure Committee: to handle matters relating to drinking water delivery, drainage, and wastewater collection and treatment.

iii. Un Comitato per i Trasporti, per coordinare i principali collegamenti e la compatibilità dei due sistemi viari e altre questioni riguardanti il sistema dei trasporti.

iv. Un Comitato Ambientale: per affrontare le questione ambientali che riguardano la qualità della vita in città, inclusa la gestione dei rifiuti solidi.

v. Un Comitato per l’Economia e lo Sviluppo: per predisporre piani di sviluppo economico nelle aree di interesse comune, inclusi i settori dei trasporti, i punti di congiunzione per la cooperazione commerciale, e il turismo.

vi. Un Comitato per la Polizia e i Servizi di Emergenza. Per coordinare le misure di mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione del crimine e l’organizzazione dei servizi di emergenza.

vii. Un Comitato per la Città Vecchia: per pianificare e coordinare strettamente l’organizzazione congiunta dei servizi municipali più importanti, e altre funzioni concordate nell’articolo 6/7.

viii. Altri Comitati come concordati all’interno del Comitato per il Coordinamento e lo Sviluppo .

12.Residenza Israeliana degli abitanti di Gerusalemme Palestinesi
Gli abitanti di Gerusalemme, Palestinesi che attualmente hanno la residenza Israeliana, perderanno questa condizione dal momento del trasferimento dell’autorità di quelle aree, nelle quali risiedono, alla Palestina.

13. Trasferimento di autorità
Le Parti applicheranno in alcune attività socio-economiche misure ad interim per garantire il trasferimento concordato, rapido e ordinato di poteri e obblighi da Israele alla Palestina. Questo sarà fatto in modo da conservare i diritti socio-economici pregressi dei residenti a Gerusalemme Est.
Articolo 7 - Profughi

1. Il Significato del Problema dei Profughi.
(a) Le Parti riconoscono che, nel contesto di due stati indipendenti, dal momento che Palestina e Isralele, vivano in pace fianco a fianco, una soluzione concordata del problema dei profughi è necessaria per raggiungere una pace giusta, globale e duratura fra di loro.

(b) Tale soluzione sarà anche centrale per costruire stabilità e per lo sviluppo nella regione

2. UNGAR 194, Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 242, e Iniziativa Araba per la Pace.
(a) Le parti riconoscono che UNGAR 194, la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 242, e l’Iniziativa Araba di Pace (Articolo 2.ii.) riguardo al diritto dei profughi Palestinesi rappresentano la base per risolvere il problema dei profughi e concordano che tale diritto viene riconosciuto in base all’art. 7 del presente Accordo.

3. Compensazione
(a) Ai profughi verrà riconosciuto un compenso per il loro esilio e la perdita dei loro beni. Ciò non pregiudicherà ne’ sarà pregiudicato dal luogo di residenza dei profughi.

(b) Le Parti riconoscono il diritto degli stati che hanno ospitato i profughi palestinesi a un risarcimento.

4. Scelta del Luogo di Residenza
La soluzione all’aspetto relativo al luogo di residenza del problema dei rifugiati comporterà un atto di scelta informata da parte dei profughi, da esercitare in accordo con le opzioni e le modalità stabilite nel presente accordo. Le opzioni relative al Luogo di Residenza fra le quali i profughi potranno scegliere saranno le seguenti:
(a) Lo stato di Palestina, secondo la clausola a più sotto specificata.
(b) Le zone di Israle trasferite alla Palestina nello scambio di territori, in seguito all’assunzione della sovranità Palestinese, secondo la clausola a più sotto specificata; Areas in Israel being transferred to Palestine in the land swap, following assumption of Palestinian sovereignty, in accordance with clause a below.
(c) Paesi Terzi, secondo la clausola b di seguito specificata;
(d) Lo stato di Israele, secondo la clausola c di seguito specificata;
(e) I paesi che attualmente li ospitano, secondo la clausola d di seguito specificata.
i. Le opzione di Luogo di Residenza i e ii saranno un diritto per tutti i profughi palestinesi e saranno attuate in osservanza alle leggi dello Stato di Palestina.
ii. L’opzione iii sarà a discrezione sovrana dei paesi terzi, e rispetterà i dati numerici che ciascun paese terzo sottoporrà alla Commissione internazionale. Questi dati numerici rappresenteranno il numero totale dei profughi palestinesi che ciascun paese terzo accetterà .
iii. L’opzione iv sarà a discrezione sovrana di Israele e sarà rispondente alle cifre che Israele sottoporrà alla Commissione Internazionale. Questi numeri rappresenteranno il numero totale di Profughi palestinesi accetterà. Come base, Israele prenderà in esame la media della soma dei numeri che i differenti paesi terzi hanno presentato alla Commissione Internazionale.
iv. L’Opzione V sarà in osservanza della discrezione sovrana degli attuali paesi ospitanti. Ove esercitato, questo sarà nel contesto di un rapito e ampio sviluppo e dei piani di reinserimento per le comunità di profughi.

La priorità in tutto quanto sopra disposto sarà accordata alla popolazione di profughi palestinesi in Libano.

5. Scelta libera e informata.
Il procedimento in base al quale i profughi palestinesi esprimeranno la loro scelta di Luogo di Residenza sarà quello basato su una decisione libera e informata. Le parti stesse sono obbligate e incoraggeranno le terze parti a favorire la libera scelta dei profughi nell’esprimere la loro preferenza. Questo non pregiudicherà il riconoscimento della Palestina né la realizzazione della autodeterminazione e dello stato palestinese.

6.Termine dello Stato Giuridico di Profugo
Lo stato giuridico di profugo palestinese avrà termine al momento dell’attuazione del luogo di residenza del singolo profugo, come deciso dalla Commissione Internazionale.

7. Conclusione delle rivendicazioni.
Il presente accordo prevede la soluzione definitive e completa del problema dei profughi palestinesi. Nessuna rivendicazione potrà essere avanzata eccetto quelle correlate con l’applicazione del presente accordo.

8.Ruolo della Comunità Internazionale
Le Parti invitano la comunità internazionale a partecipare pienamente nella soluzione globale dei problema dei profughi, secondo quanto previsto nel presente Accordo, compreso, fra le altre cose, l’istituzione di una Commissione Internazionale e di un Fondo Internazionale.

9. Risarcimento
(a) I profughi saranno risarciti per la perdita di beni che derivi dal loro allontanamento.

(b) La somma complessiva a risarcimento dei beni sarà calcolata come segue:
i. Le Parti richiederanno alla Commissione Internazionale di nominare una Commissione di Esperti per valutare il valore dei beni dei palestinesi al momento del loro allontanamento.

ii. La Commissione di Esperti baserà le proprie decisioni sui documenti dell’UNCCP, sui documenti del Custode per i Beni degli Assenti e su ogni altra documentazione che venga ritenuta di interesse. Le Parti metteranno a disposizione questi documenti per la Commissione.

iii. Le Parti nomineranno degli esperti come consulenti e assistenti della Commissione nel corso dei suoi lavori.

iv. Entro 6 mesi, la Commissione sottoporrà le sue valutazioni alle Parti.

v. Le Parti concorderanno un moltiplicatore economico, da applicare al valore stimato, per raggiungere un’equa valutazione complessiva dei beni.

(c) Il valore complessivo concordato fra le parti costituirà il contributo forfettario di Israele al Fondo Internazionale. Nessun altra rivendicazione economica che insorga dal problema dei profughi Palestinesi potrà essere avanzata nei confronti di Israele.

(d) Il contributo di Israele verrà corrisposto ratealmente, secondo quanto fissato nello Schema X.

(e) Il valore dei beni immobili Israeliani che rimarranno integri negli ex-insediamenti e verranno trasferiti allo stato di Palestina sarà decurtato dal contributo di Israele al Fondo Internazionale. Una stima del valore di questi verrà effettuata dal Fondo Internazionale, tenendo in conto la valutazione dei danni causati dagli insediamenti.

10. Compenso per l’esilio
(a) Un “Fondo per l’esilio” verrà costituito a riconoscimento del periodo di esilio di ciascun individuo. Il Fondo, al quale Israele contribuirà, sarà sotto la supervisione della Commissione Internazionale. La struttura e il finanziamento del fondo viene definita nell’Allegato X.

(b) I fondi verranno versati alle comunità di profughi nelle zone già sotto la tutela dell’UNRWA, e sarà a loro disposizione per lo sviluppo commune e per la commemorazione dell’esperienza di profughi. Verrano identificati a cura della Commissione Internazionale gli appropriati meccanismi a seguito dei quali le comunità di profughi beneficiarie saranno messe in condizioni di decidere e amministrare l’utilizzo di questo Fondo.

11. La Commissione Internazionale (Commissione)
(a) Mandato e Composizione
i. Verrà istituita una Commissione Internazionale con responsabilità piena ed esclusiva nel nell’attuazione di tutti gli aspetti del presente Accordo che riguardino i profughi.

ii. Oltre a loro stesse, le Parti chiameranno a far parte della Commissione le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l’UNRWA, i paesi Arabi ospitanti, l’Unione Europea, la Svizzera, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Banca Mondiale, la Federazione Russa e altri.

iii. La Commissione:
1. Controllerà e dirigerà il processo a seguito del quale lo stato giuridico e il Luogo di Residenza dei profughi palestinesi verrà definito e realizzato.
2. Controllerà e dirigerà, in stretta collaborazione con gli stati ospitanti, i programmi di reinserimento e di sviluppo.
3. Raccoglierà e distribuirà equamente i fondi.

iv. Le Parti metteranno a disposizione della Commissione tutti i documenti e i materiali di archivio di interesse in loro possesso che si ritengano necessari per il funzionamento della Commissione e dei suoi organi. La Commissione potrà richiedere tale materiale da tutte le altre parti e organi coinvolti, compresi, fra gli altri l’UNCCP e l’UNRWA.

(b) Struttura
i. La Commissione sarà gestita da una Giunta Esecutiva (Giunta) composta da tutti i rappresentanti dei suoi membri.

ii. La Giunta sarà la più alta autorità della Commissione e prenderà le decisioni politiche necessarie in accordo con quanto fissato nel presente Accordo.

iii. La Giunta delineerà le procedure che regoleranno il lavoro della Commissione, in accordo con quanto fissato nel presente Accordo.

iv. La Giunta controllerà il comportamento dei vari Comitati della Commissione. Detti Comitati riferiranno periodicamente alla Giunta, secondo le procedure di seguito fissate.

v. La Giunta darà vita a una Segreteria e nominerà il suo Presidente. Il Presidente e la Segreteria gestiranno le attività ordinarie della Commissione.

(c) Comitati Specifici
i. La Commissione costituirà i Comitati Tecnici di seguito specificati:

ii. Se non altrimenti specificato nel presente Accordo, la Giunta fisserà la struttura e le procedure dei Comitati.

iii. Le Parti potranno avanzare proposte ai Comitati, secondo quanto si ritenga necessario.

iv. I Comitati fisseranno i meccanismi per la risoluzione delle controversie che insorgessero nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del presente Accordo relative ai profughi.

v. I Comitati opereranno in accordo con le disposizioni fissate nel presente Accordo, e renderanno decisioni vincolanti secondo le stesse disposizioni.

vi. I profughi avranno il diritto di appellarsi alle decisioni che li riguardino, secondo i meccanismi fissati nel presente accordo e specificati nell’Allegato X.

(d) Comitato per la determinazione dello Stato giuridico:
i. La Commissione per la determinazione dello stato giuridico avrà la responsabilità di verificare lo status di profugo.

ii. L’accreditamento da parte dell’UNRWA verrà considerata presunzione confutabile (prova di primo esame) dello stato giuridico di profugo.

(e) Comitato per il Risarcimento:
i. Il Comitato per il Risarcimento sarà responsabile di amministrare l’attuazione delle disposizioni di risarcimento.

ii. Il Comitato elargirà il risarcimento per i beni dei singoli secondo le seguenti modalità:
1. Una ricompensa fissa pro capite per le rivendicazioni su beni al di sotto di un certo valore. Questo richiederà che il ricorrente provi soltanto il titolo di possesso, e il ricorso verrà trattato con procedura abbreviata; ovvero
2. Una premio commisurato a quanto reclamato per rivendicazioni di beni che superino un certo valore per i beni immobili e altri beni patrimoniali. Questa procedura richiederà da parte del ricorrente la prova sia del titolo di possesso che del valore dei beni perduti

iii. Nell’Allegato X sono specificati i dettagli di quanto sopra, compreso, ma non solamente, le questioni relative alle prove e l’uso della “Custodia dei beni degli assenti” dell’UNCCP e i documenti dell’UNRWA, insieme ad altri documenti correlati.

(f) Comitato per il Risarcimento dello Stato Ospitante:
E’ previsto un risarcimento per gli stati ospitanti.

(g) Comitato per il Luogo di Residenza:
Il Comitato per il Luogo di Residenza,
i. Svilupperà congiuntamente a tutte le altre parti coinvolte programmi dettagliati concernenti l’applicazione delle opzioni per il Luogo di Residenza, secondo le previsioni del precedente Articolo 7/4.

ii. Assisterà i richiedenti nell’elaborazione di una scelta informata relativamente alle opzioni per il Luogo di Residenza.

iii. Riceverà le richieste dai profughi relativamente al Luogo di Residenza. I richiedenti dovranno indicare un numero di preferenze, in accordo con quanto disposto nel precedente Articolo 7/4. Le richieste saranno accolte entro e non oltre i due anni successivi all’inizio dei lavori da parte della Commissione Internazionale. I profughi che non presentino richiesta entro due anni perderanno il loro stato giuridico di profughi.

iv. Definirà, secondo quanto previsto nel precedente comma a, il Luogo di Residenza dei richiedenti, tenuto conto delle preferenze individuali e della conservazione dell’integrità del nucleo familiare. I richiedenti che non si rendano disponibili ad accettare la decisione del Luogo di Residenza presa dal Comitato perderanno lo stato giuridico di profughi.

v. Fornirà ai richiedenti la necessaria assistenza tecnica e legale.

vi. La definizione del Luogo di Residenza dei profughi palestinesi sarà realizzata entro 5 anni dall’inizio delle attività della Commisione Internazionale.

(h) Il Comitato per il Fondo per l’Esilio
Il Comitato per il Fondo per l’Esilio attuerà l’articolo 7/10 come specificato nell’Allegato X.

(i) Comitato per il Reinserimento e lo Sviluppo
In osservanza alle finalità del presente Accordo e con riguardo ai programme per il Luogo di Residenza di cui sopra, il Il Comitato per il Reinserimento e lo Sviluppo opererà in stretta collaborazione con la Palestina, i Paesi Ospitanti e altri paesi e parti interessati per il perseguimento dell’obiettivo del reinserimento dei profughi e dello sviluppo della comunità. Questo comprenderà programmi finalizzati e piani per offrire agli ex profughi le opportunità per una crescita personale e della collettività, alloggio, istruzione, sanità, formazione e risposta ad altri bisogni. Tutto ciò sarà integrato in piani generali di sviluppo per la regione

12. Il Fondo Internazionale
(a) Verrà istituito un Fondo Internazionale (il Fondo) per raccogliere i contributi definiti nel presente articolo e ulteriori contributi dalla comunità internazionale. Il Fondo finanzierà la Commissione per permetterle si svolgere le sue funzioni. Il Fondo controllerà l’operato della Commissione.

(b) La struttura, la composizione e l’operato del Fondo sono definiti nell’Allegato X.

13. UNRWA
(a) L’UNRWA si ritirerà dai paesi nei quali opera, a partire dalla conclusione della presenza di profughi in quella nazione.

(b) L’UNRWA cesserà di esistere cinque anni dopo l’inizio delle attività della Comissione. La Commissione predisporrà un piano per lo il ritiro dell’UNRWA e favorirà il trasferimento delle funzioni dell’UNRWA agli stati ospitanti.

14. Programmi di Riconciliazione
(a) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo sviluppo della cooperazione fra le loro principali istituzioni e la società civile creando sedi di dibattito per lo scambio della storiografia e promuovendo la reciproca conoscenza dell’eredità passata.

(b) Le Parti incoraggeranno e promuoveranno gli scambi per diffondere un maggiore riconoscimento delle loro rispettive tradizioni narrative, nei settori dell’istruzione formale e informale, offrendo le condizioni per contatti diretti fra scuole, istituzioni educative e la società civile.

(c) Le Parti potranno predisporre programmi culturali inter-comunitari al fine di promuovere gli obiettivi di conciliazione, in relazione alle loro rispettive eredità storiche.

(d) Questi programmi potranno comprendere lo sviluppo di metodi adeguate per commemorare quei villaggi e quelle comunità che esistevano prima del 1949. These programs may include developing appropriate ways of commemorating those villages and communities that existed prior to 1949.

Articolo 8 – Comitato per la Cooperazione Israelo-Palestinese. (IPCC)

1. Le Parti costituiranno un Comitato per la Cooperazione Israelo-Palestinese immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Il Comitato per la Cooperazione Israelo-Palestinese sarà un organismo a livello ministeriale con una Presidenza Congiunta a livello ministeriale.

2. Il Comitato per la Cooperazione Israelo-Palestinese svilupperà e sosterrà la messa in atto di politiche di cooperazione in aree di interesse comune incluso, ma non limitato a questi, le necessità di infrastrutture, lo sviluppo sostenibile e le questioni ambientali, la cooperazione municipale frontaliera, i pachi industriali nelle aree di confine, programmi di scambio, lo sviluppo delle risorse umane, lo sport e i giovanni, la scienza, l’agricoltura e la cultura.

3. Il Comitato per la Cooperazione Israelo-Palestinese si adopererà per ampliare gli ambiti e le finalità della cooperazione fra le Parti.

Articolo 9 – Disposizioni per l’Uso delle Strade Apposite

1. Le seguenti disposizioni per l’uso civile degli israeliani saranno applicate alle strade apposite in Palestina, come definite nella Carta X (Strada 443 da Gerusalemme a Tiberiade, at

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Titolo Autore Data
aggiornamento comitato Ginevra e vai Thursday, Mar. 18, 2004 at 12:20 PM
comitato di appoggio all'accordo hakeillah Monday, Feb. 23, 2004 at 12:24 PM
sostenere Ginevra gomel Monday, Feb. 23, 2004 at 12:22 PM
ginevra l'unica soluzione Beilin Saturday, Feb. 21, 2004 at 12:49 PM
verso la catastrofe ma dai Friday, Feb. 13, 2004 at 3:40 PM
E' vero, pero'.... Shlomo Levy Thursday, Feb. 12, 2004 at 6:33 PM
Yossi Beilin e Yasser Abed Rabbo a Roma per presentare l’iniziativa di Ginevra shalom Thursday, Feb. 12, 2004 at 3:36 PM
altri articoli http://www.hakeillah.com/ Wednesday, Dec. 24, 2003 at 10:17 AM
grazie natività a betlemme Wednesday, Dec. 24, 2003 at 10:03 AM
Aderire al comitato di appoggio all'accordo giacomo Wednesday, Dec. 24, 2003 at 5:46 AM
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