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- napoli - - eco -
[Aversa] il sito di stoccaggio provvisorio è illegittimo :le sentense del Tar
by Tana Saturday June 19, 2004 at 12:39 AM mail: tana@ecn.org 

la prima sezione del Tar della Campania annulla i provvedimenti che hanno permesso la costruzione del sito di stoccaggio in localita Cappuccini, adesso potrebbe scatenarsi un'effetto domino in tutti quei comuni dove i sindaci hanno illegittimamente dato il via ai siti per risolvere l'emergenza

n. 9408/04 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione prima -
composto dai Magistrati:
1) dr. Giancarlo Coraggio - Presidente
2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.
3) dr. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6534/2004 Reg. gen., proposto da Angelina Maria Teresa, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 16
contro
- il Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’avv. Giuseppe Nerone, con domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- il Sindaco di detto Comune, nella qualità di ufficiale di Governo, e n.c. in tale veste
nonché
- l’Azienda sanitaria locale Caserta 2, in persona del suo direttore generale, legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- (e, l’atto recante motivi aggiunti): anche l’Arpac, il Ministero dell’Interno ed il Commissariato straordinario di governo per l’emergenza rifiuti in Campania, rappresentato e difeso, quest’ultimo, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, n. 11
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- dell’ordinanza n. 59 del 18 marzo 2004, a firma del Sindaco di Aversa con la quale si dispone la requisizione del fondo di proprietà della ricorrente al fine di realizzarvici un sito di stoccaggio temporaneo di RSU;
- della relazione tecnica a firma dei dirigenti ingg. Golia e Pitocchi, di cui non si conoscono gli estremi;
- per quanto occorra, della nota dell’11 marzo 2004 dell’U.O. di prevenzione collettiva del Distretto 34 dell’Asl CE 2, di cui si ignora il contenuto ed i cui estremi sono riportati nell’ordinanza n. 59 cit.;
- di ogni altro atto, relazione, presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto all’atto recante motivi aggiunti ed integrativi:
- della relazione di sopralluogo e dello stato di consistenza;
- del verbale di somma urgenza datato 20 marzo 2004;
- del verbale Arpac del 18 marzo 2004;
- del parere dell’unità operativa di prevenzione collettiva dell’Asl Ce 1 del 16 aprile 2004;
- di ogni altro atto, relazione, presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente
Visto il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata con le annesse produzioni;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per il Commissario governativo straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2004, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, relatore il Consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Ritenuto che nella specie e sentiti sul punto i procuratori delle parti principali costituite (ricorrente e Comune di Aversa) presenti all’udienza come da relativo verbale, sussistono i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in forma semplificata, di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Dato atto che parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenerne l’annullamento del provvedimento cui tramite è stata disposta la requisizione di un’area di sua proprietà sita nel territorio del Comune di Aversa per realizzarvici un sito di stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani;
Che gli atti ed i provvedimenti emanati per far luogo a detta realizzazione sono stati fatti oggetto di molteplici censure, di metodo (procedimento) e di merito;
Che il Comune di Aversa, che ha emanato i provvedimenti impugnati, si è costituito in giudizio ed ha spiegato difesa scritta e verbale;
Che non si sono costituiti i restanti soggetti cui il ricorso è stato notificato (Arpac, Asl Ce 1 e Ministero dell’Interno), nel mentre si è costituito, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, il Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, senza tuttavia articolare la propria posizione;
Considerato che si appalesa fondato il denunciato difetto di competenza del Sindaco di Aversa all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di "emergenza rifiuti" in Campania, assoggettata a regime commissariale;
Che detto regime ha comportato, in materia, la sottrazione ai Sindaci dei poteri di ordinanza di cui agli art. 50, comma 5, e 54, comma 2, T.U. n. 267/2000 ed il loro affidamento ai Prefetti "al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza ambientale.........e piena effettività agli interventi ed alle iniziative del commissario delegato" (ordinanza del P.C.M. n. 3286 del 9 maggio 2003) e, da ultimo, anche direttamente al Commissario delegato (ordinanza del P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 2004);
Che gli stessi Prefetti risultavano, altresì, già titolari del potere di ampliare i limiti quantitativi delle discariche per fronteggiare lo stato di crisi in attesa dell'entrata in funzione degli impianti di C.d.R. (ordinanze ministeriali 3032/1999 e 3100/2000), nell'ambito di un quadro di gestione dell'emergenza teso a "superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato le varie attività di gestione dei rifiuti determinando negative diseconomie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato" (preambolo dell'ordinanza ministeriale del 30 settembre 2002, n. 319, istitutiva dell'Ente provinciale d'ambito per il ciclo integrato dei rifiuti);
Che, in breve, la normativa straordinaria che regola la situazione emergenziale in discorso non consente isolate fughe in avanti non coordinate con il soggetto preposto alla gestione dell'emergenza nel suo insieme, ovvero con il commissario delegato cui sono attribuiti i poteri extraordinem (gli stessi poteri prefettizi solo funzionali a quelli attribuiti al commissario) ed in capo al quale più che cedere la competenza incombe la responsabilità di garantire la fuoriscita dall’emergenza avuto unitario riguardo all’intero territorio commissariato;
Che, in tale quadro, che vede lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti fatto oggetto di disciplina puntuale da parte del commissario straordinario (cfr. ordinanze n. 25 e 29 del 22 gennaio 2004 ed in particolare le linee guida con la prima adottate), realizzare in via autonoma un sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti si appalesa operazione non consentita; e ciò a maggior ragione in presenza della già cennata ordinanza del P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 2004 (ancorchè di data successiva all'adozione dei qui contestati provvedimenti del Sindaco di Aversa) che ha affidato al Commissario delegato ampi e rinnovati poteri: di definizione di un piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti; di requisizioni ed occupazioni di urgenza; di proroga dell'esercizio delle discariche, di ampliamento dei volumi e di riapertura di quelle non più in esercizio; di individuazione, su base provinciale, di siti idonei allo stoccaggio; e così di seguito;
Che infine, come puntualmente denunciato, in ogni caso non si sarebbe potuto prescindere dalla valutazione di impatto ambientale, di cui l’art. 15 della l. 31.10.2003, n. 306 (comunitaria 2003) consente di fare a meno -ma pur sempre nella sussistenza dei presupposti ivi richiesti e previa effettuazione degli adempimenti pure ivi previsti- solo in presenza di esercizio dei poteri di ordinanza ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 5 della l. 225/1992;
Ritenuto che, alla stregua della fondatezza dei vizi esaminati ed assorbiti i restanti, il ricorso debba essere accolto ed i provvedimenti impugnati annullati;
Che le spese di giudizio possono comunque essere compensate fra le parti per giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Compensa per intero fra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2004.

dr. Giancarlo Coraggio, Presidente

dr. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.

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n. 9409/04 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione prima -
composto dai Magistrati:
1) dr. Giancarlo Coraggio - Presidente
2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.
3) dr. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6710/2004 Reg. gen., proposto dalla società IDYL s.r.l., in persona dell’amministratore unico sig. Franco Piccolo, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Antonio e Claudio Maria Lamberti, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, n. 55
contro
- il Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t., e lo stesso Sindaco direttamente rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’avv. Giuseppe Nerone, con domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
- l’Azienda sanitaria locale Caserta 2, in persona del suo direttore generale, legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- l’Arpac Napoli e Dipartimento provinciale di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 59 del 18 marzo 2004, a firma del Sindaco di Aversa con la quale si dispone la requisizione di aree al fine di realizzarvici un sito di stoccaggio temporaneo di RSU;
- dell’ordinanza dello stesso Sindaco, n. 231 del 20 marzo 2004, recante la determinazione di realizzare detto sito;
- del parere reso dall’Asl Caserta 2, unità operativa di prevenzione collettiva, con nota n. 361 del 19 marzo 2004;
- del parere reso dall’Arpac con nota n. 10772 del 18 marzo 2004;
- della relazione tecnica a firma dei dirigenti ingg. Golia e Pitocchi, di individuazione dell’area per la realizzazione del sito di che trattasi;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, in particolare se mai intervenuta dell’ordinanza recante la disciplina delle modalità di esercizio e di tenuta del sito di stoccaggio;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata con le annesse produzioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2004, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, relatore il Consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Ritenuto che, nella specie e sentiti sul punto i procuratori delle parti principali costituite (ricorrente e Comune di Aversa) presenti all’udienza come da relativo verbale, sussistono i presupposti per l’immediata definizione del giudizio in forma semplificata, di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Dato atto che parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenerne l’annullamento del provvedimento cui tramite è stata disposta la requisizione di un’area nel territorio del Comune di Aversa per realizzarvici un sito di stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani;
Che l’interesse al ricorso risiede nella vicinanza (100 mt.) del realizzando sito di stoccaggio (discarica a cielo aperto, nella prospettazione attorea) ad una struttura in corso di ultimazione da parte della società ricorrente consistente in un centro sportivo, costato già circa Euro 3.500.000,00;
Che gli atti ed i provvedimenti emanati per far luogo a detta realizzazione sono stati fatti oggetto di molteplici censure, di metodo (procedimento) e di merito;
Che il Comune di Aversa, che ha emanato i provvedimenti impugnati, si è costituito in giudizio ed ha spiegato difesa scritta e verbale;
Considerato che si appalesa fondato il denunciato difetto di competenza del Sindaco di Aversa all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di "emergenza rifiuti" in Campania, assoggettata a regime commissariale;
Che detto regime ha comportato, in materia, la sottrazione ai Sindaci dei poteri di ordinanza di cui agli art. 50, comma 5, e 54, comma 2, T.U. n. 267/2000 ed il loro affidamento ai Prefetti "al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza ambientale..e piena effettività agli interventi ed alle iniziative del commissario delegato" (ordinanza del P.C.M. n. 3286 del 9 maggio 2003) e, da ultimo, anche direttamente al Commissario delegato (ordinanza del P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 2004);
Che gli stessi Prefetti risultavano, altresì, già titolari del potere di ampliare i limiti quantitativi delle discariche per fronteggiare lo stato di crisi in attesa dell'entrata in funzione degli impianti di C.d.R. (ordinanze ministeriali 3032/1999 e 3100/2000), nell'ambito di un quadro di gestione dell'emergenza teso a "superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato le varie attività di gestione dei rifiuti determinando negative diseconomie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato" (preambolo dell'ordinanza ministeriale del 30 settembre 2002, n. 319, istitutiva dell'Ente provinciale d'ambito per il ciclo integrato dei rifiuti);
Che, in breve, la normativa straordinaria che regola la situazione emergenziale in discorso non consente isolate fughe in avanti non coordinate con il soggetto preposto alla gestione dell'emergenza nel suo insieme, ovvero con il commissario delegato cui sono attribuiti i poteri extraordinem (gli stessi poteri prefettizi solo funzionali a quelli attribuiti al commissario) ed in capo al quale più che cedere la competenza incombe la responsabilità di garantire la fuoriscita dall’emergenza avuto unitario riguardo all’intero territorio commissariato;
Che, in tale quadro, che vede lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti fatto oggetto di disciplina puntuale da parte del commissario straordinario (cfr. ordinanze n. 25 e 29 del 22 gennaio 2004 ed in particolare le linee guida con la prima adottate), realizzare in via autonoma un sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti si appalesa operazione non consentita; e ciò a maggior ragione in presenza della già cennata ordinanza del P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 2004 (ancorchè di data successiva all'adozione dei qui contestati provvedimenti del Sindaco di Aversa) che ha affidato al Commissario delegato ampi e rinnovati poteri: di definizione di un piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti; di requisizioni ed occupazioni di urgenza; di proroga dell'esercizio delle discariche, di ampliamento dei volumi e di riapertura di quelle non più in esercizio; di individuazione, su base provinciale, di siti idonei allo stoccaggio; e così di seguito;
Che infine, come puntualmente denunciato, in ogni caso non si sarebbe potuto prescindere dalla valutazione di impatto ambientale, di cui l’art. 15 della l. 31.10.2003, n. 306 (comunitaria 2003) consente di fare a meno -ma pur sempre nella sussistenza dei presupposti ivi richiesti e previa effettuazione degli adempimenti pure ivi previsti- solo in presenza di esercizio dei poteri di ordinanza ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 5 della l. 225/1992;
Ritenuto che, alla stregua della fondatezza dei vizi esaminati ed assorbiti i restanti, il ricorso debba essere accolto ed i provvedimenti impugnati annullati;
Che le spese di giudizio possono comunque essere compensate fra le parti per giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Compensa per intero fra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2004.

dr. Giancarlo Coraggio, Presidente

dr. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.




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