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L'asgi sulla Cap Anamur
by A.S.G.I. (by way of killerina) Tuesday, Jul. 20, 2004 at 10:38 PM mail:

---

La vicenda della Cap Anamur impone delle riflessioni in merito al trattamento
riservato dallo stato italiano alle 37 persone, raccolte in mare dalla nave, che sin
all'inizio si sono manifestate come richiedenti asilo, tanto da avere inoltrato
domanda alla Germania dopo che forzatamente era stato loro rifiutato l'attracco nel
porto italiano.

Riflessioni che si rendono necessarie anche se prescindono da una dettagliata
ricostruzione dei fatti e delle circostanze: fino ad oggi infatti la dinamica
dell'accaduto è rimessa a cronache dei mass media, voci, episodi narrati dagli
operatori delle Associazioni accorse, in quanto la vicenda è stata gestita dal
Governo Italiano senza trasparenza e senza dar conto dei provvedimenti adottati.

Del resto l'ambiguità dell'azione del Governo riflette la schizofrenia conseguente
alla clamorosa assenza in Italia di una normativa sull'asilo, all'evidente iniziale
volontà del Governo di non accogliere i profughi e alla successiva obbligata
necessità di occuparsi della vicenda, violando la stessa lacunosa normativa italiana
nonché le norme internazionali.

L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione non può, quindi, esimersi dal
denunciare le gravissimi violazioni poste in essere dal Governo.

È stato illegittimamente vietato per giorni alla nave Cap Anamur di entrare in acque
territoriali italiane nonostante il capitano avesse subito informato l'autorità
italiana di avere raccolto in mare un gruppo di naufraghi; conseguentemente è stato
vietato per giorni alle 37 persone di entrare in Italia per presentare domanda
d'asilo, nonostante avessero dichiarato al capitano della Cap Anamur di essere
profughi sudanesi in fuga dal Darfur.

Costretto dagli eventi a consentire l'attracco, il Governo italiano ha,
immediatamente, rinchiuso i richiedenti asilo in un centro di detenzione
amministrativa impedendo loro di entrare in contatto con le associazioni di tutela e
con legali e, quindi, NEGANDO INNANZITUTTO IL DIRITTO AD UNA COMPLETA INFORMAZIONE
SULLE CORRETTE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.

Per giorni le notizie sulla sorte dei 37 richiedenti asilo si sono rincorse senza
che le autorità italiana rendessero noti i provvedimenti adottati o che intendevano
adottare, nonostante il clamore della vicenda e l'attenzione dimostrata da
parlamentari, enti locali e associazioni di tutela.

In mancanza di una corretta informazione, i 37 profughi sono riusciti a presentare
unicamente istanze per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante
potessero presentare direttamente all'Autorità giudiziaria domanda di asilo
costituzionale, con facoltà certamente più ampie di quelle sottese al rifugio
politico.

In ogni caso, pur essendo richiedenti asilo, I 37 PROFUGHI SONO STATI TRATTATI COME
"SEMPLICI" CLANDESTINI in quanto nei loro confronti sono stati adottati, subito dopo
lo sbarco a Porto Empedocle, veri e propri decreti di respingimento, nonostante la
stessa legge italiana vieti tali misure nei confronti dei richiedenti asilo, e
nonostante misure di tal genere siano parimenti vietate dall'art. 33 della
Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 3 della Conv. Europea dei diritti
dell'uomo.

Il decreto di respingimento, per come è formulato, con contenuti uniformi per tutti
i destinatari, si configura inoltre come respingimento collettivo di persone
provenienti da aree ove la loro vita e la loro libertà possono essere seriamente
minacciate, in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti
dell'Uomo e del quarto protocollo della stessa Convenzione.

Per ragioni sconosciute, il gruppo dei profughi è stato diviso e 14 richiedenti la
protezione sono stati trasferiti nottetempo nel centro di detenzione di Ponte
Galeria (Roma), mentre gli altri sono rimasti nel centro siciliano, NONOSTANTE TUTTI
RISULTINO DI NAZIONALITÀ SUDANESE, COME ATTESTATO NEGLI STESSI DECRETI DI
RESPINGIMENTO.

La CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO, solo per i trattenuti a Ponte
Galeria, È AVVENUTA IN GRAN SEGRETO, NONOSTANTE FOSSE ANCORA IN CORSO L'ESAME DELLA
DOMANDA DI ASILO E NESSUN ESITO FOSSE STATO ANCORA NOTIFICATO.

E' IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE NESSUN RESPINGIMENTO PUÒ ESSERE ADOTTATO NEI CONFRONTI
DI RICHIEDENTI ASILO, COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ART. 10 DEL TU 286/98.

Non si sa quando e se per i trattenuti a Caltanissetta avverrà la convalida di
provvedimenti, la cui procedura è comunque soggetta a tempi che oggi sono certamente
decorsi.

Ciò significa che PER I 22 PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA NON VI È, PER QUANTO
E' DATO SAPERE, ALCUN TITOLO LEGALE CHE GIUSTIFICHI LA PRIVAZIONE DELLA LORO
LIBERTÀ.

*

Ad oggi, non si sa ancora se e quante domande di rifugio politico sono state accolte
o rifiutate, continuando l'incredibile cortina di silenzio delle Autorità italiane e
l'isolamento, di fatto, dei profughi.

*

COSA CHIEDE L'ASGI


L'Asgi chiede che, nel rispetto della normativa italiana ed internazionale, il
Governo italiano:

- NON DISPONGA ALCUN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE nei confronti di coloro ai quali
sarà negato il rifugio politico, anche alla luce delle chiare indicazioni contenute
nella recente sentenza n. 222/2004 della Corte costituzionale.

L'espulsione o il respingimento verso il Sudan, paese nel quale è in corso una
guerra civile, o verso altri paesi nei quali i profughi potrebbero essere
incarcerati o gravemente perseguitati, violerebbe l'art. 19. co..1 del T.U. 286/98 e
l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che proibiscono in ogni
caso il rinvio di uno straniero verso un territorio ove egli possa essere sottoposto
a pene o trattamenti disumani o degradanti;

- NON SIA ESEGUITO ALCUN PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO alla frontiera, tenuto conto
che è stata accertata la nazionalità sudanese dei profughi e che l'art. 3 della
Conv. Europea dei diritti dell'uomo vieta il respingimento verso Paesi in cui lo
straniero possa subire trattamenti inumani e degradanti;

- AUTORIZZI LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA E GLI AVVOCATI ad avere colloqui con tutti i
richiedenti asilo, al fine di informarli compiutamente dei loro diritti;

- CONSENTA A TUTTI I 37 PROFUGHI L'ACCESSO AD UN EFFETTIVO RICORSO ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA, per la tutela dei loro diritti, prima di ogni provvedimento di
rimpatrio;

- DISPONGA L'IMMEDIATA LIBERAZIONE DI TUTTI PROFUGHI TRATTENUTI A CALTANISSETTA DAL
CENTRO DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA, non sussistendo alcun titolo legale per la
privazione della loro libertà personale.

*

L'ASGI precisa che:

L'allontanamento immediato - conseguente ad espulsione o all'esecuzione del
respingimento - costituirebbe anche una violazione della stessa legge 189/02
(Bossi-Fini) che comunque prevede, con la nuova procedura d'esame delle domande (la
cui applicazione è subordinata all'emanazione del regolamento di attuazione) che il
ricorrente abbia diritto ad un "riesame" della prima decisione negativa prima
dell'esecuzione dell'allontanamento.

Per motivi legati alla nullità o persino all'inesistenza degli atti presupposti,
ovvero per consentire ai richiedenti asilo, di potere presentare ricorso avverso la
decisione negativa e permettere all'autorità giudiziaria di operare almeno una
valutazione sul fumus boni iuris del ricorso, l'allontanamento dei 14 richiedenti
asilo non risulta in alcun modo eseguibile e deve dunque essere concessa agli stessi
un'autorizzazione temporanea alla permanenza sul territorio dello stato per
consentire l'azione di tutela in sede giudiziaria.

Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

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