Le eccezioni della difesa e le respinte del collegio giudicante.
I Eccezione. Incompetenza territoriale.
Difesa: Le condotte contestate non sono ascrivibili al territorio di competenza della Procura di Cosenza ma sono riferiti a fatti che riguardano le mobilitazioni di Napoli e Genova. Il radicamento territoriale a Cosenza – sostiene uno degli avvocati della difesa – porta in luce il carattere politico di questo provvedimento che avvalora la tesi secondo cui i faldoni dei ROS hanno girato di procura in procura fino ad approdare a Cosenza.
Collegio Giudicante: il reato di cospirazione politica (art. 305 del cod. Penale), il più grave dei capi di imputazione contestati, «attrae tutti gli altri». La competenza è stabilita a Cosenza in quanto il reato "associativo" è stato consumato nella riunione del 19 e 20 maggio 2001 in quel di Cosenza.
II Eccezione. Inammissibilità della costituzione in parte civile dello Stato.
Difesa: altro atto politico vista l’assenza di motivazioni con cui la presidenza del consiglio dei ministri ha concesso il mandato ai ministeri della Difesa e dell’Interno per la costituzione.
Collegio Giudicante: l'Avvocatura dello Stato può rappresentare lo stesso Stato in qualsivoglia processo senza necessità di mandato.
III Eccezione. Intercettazioni telefoniche ed ambientali nulle.
Difesa: Nullità di alcune intercettazioni effettuate fuori dalla procura competente senza quindi le adeguate garanzie per gli indagati.
Collegio Giudicante: si riserva ancora in merito alla decisione.
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