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decreti attuativi riforma moratti
by autorg Thursday, Jan. 20, 2005 at 2:08 PM mail:

decreti attuativi rifoma moratti per le superiori ** LUNEDì 24 GIORNATA DI MOBILITAZIONE E VENERDI 28 CORTEO CITTADINO (ROMA) **

Quello che segue è lo schema ufficiale del decreto legislativo di attuazione della L.53 (tiforma Moratti) per le scuole secondarie. Il Governo ha diversi mesi per promulgare (apportando eventuali modifiche) effettivamente il decreto, che nel frattempo viene inviato alle commissioni parlamentari competenti ed ad altri organismi per un parere come stabilito dalla legge delega

Rispetto alla bozza circolata in queste settimane, ci sono alcune modifiche (anche se, ad una prima lettura, non sostanziali).

Per scaricare il file in versione pdf:
http://www.istruzione.it/allegati/schema_decreto_17gennaio2005.pdf

Per scaricare gli allegati al decreto (contenenti gli orari dei vari tipi di istituti):
http://www.istruzione.it/allegati/decreto_secondociclo.pdf

-----------------



Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 1
UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo concernente “Istituzione del servizio
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme
generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 2
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
ACQUISITO, in data……………………………, il parere della
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 3

CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione è costituito dai licei e dall’istruzione e formazione
professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il dirittodovere
all’istruzione e formazione.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il
conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata
ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla
civiltà europea.
4. I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza il dirittodovere
all’istruzione e formazione sono di pari dignità e sono dotati di
autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione
professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il
fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare
l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità
personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze
relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua
europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo,
culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli
strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati
ai Capi II e III.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 4
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’alternanza scuolalavoro,
come previsto dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n.53.
7. E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare percorso tra i
licei e all’interno dei licei, come previsto dall’articolo 12, comma 4,
nonché di passare dai licei all’istruzione e formazione professionale, e
viceversa, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo
concernente le norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla
formazione, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n.53.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono
essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le
istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre, con specifiche
certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze
formative e gli stages realizzati in Italia e all’estero anche con periodi
di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
dei servizi.
9. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione si accede previo superamento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
10. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione
professionale con quelli di cui all’articolo 69 della legge n.144 del 1999
è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi
del decreto legislativo n.281 del 1997, prevedendo anche il raccordo
con i percorsi di cui al Capo II.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 5

CAPO II
I licei
Articolo 2
(Finalità e durata)
1. I licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita ed elevata delle
problematiche legate alla persona ed alla società nella realtà
contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed
ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e
le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro.
2. I licei hanno durata quinquennale. I relativi percorsi si
sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I licei realizzano il profilo educativo, culturale e professionale
di cui all’allegato A ed articolano i percorsi formativi secondo le
indicazioni nazionali di cui agli allegati B, C, D, etc.
4. I licei, d’intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta
formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed
ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento costituisce titolo necessario per l’accesso all’università
ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 6
restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e
competenze previsti dall’ordinamento giuridico. L’ammissione al
quinto anno dà inoltre accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore.
6. I licei sono i seguenti: a) artistico; b) classico; c) economico; d)
linguistico; e) musicale e coreutico; f) scientifico; g) tecnologico; h)
delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale,
definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 7
Articolo 3
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di cui
all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nei licei,
comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato
Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con
legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in
attività e insegnamenti obbligatori, opzionali obbligatori ed opzionali
facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
2. Nel quinto anno, i licei organizzano attività ed insegnamenti
opzionali obbligatori destinati ad approfondimenti disciplinari
coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni
manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo
quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
3. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di
studi organizzano, a partire dal secondo biennio, nell’ambito del
piano dell’offerta formativa, e tenendo conto delle prevalenti richieste
delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto
agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è
facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita.
Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative
prescelte. Le relative richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione.
Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, le istituzioni scolastiche
possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 8
Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la
componente estetica come principio di comprensione del reale.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per
esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza
dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti
laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità
progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo
studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi
delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura,
design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di
metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle
metodologie proprie del disegno industriale e delle
problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo,
multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione
visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell’alle-stimento
scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio,
990 ore nel secondo biennio e di 990 ore nel quinto anno. L’orario
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 9
annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio e di 99
ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale opzionale
facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 10
Articolo 5
(Liceo classico)
1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e
filosofiche, fornendo allo studente gli strumenti per interpretarle.
Assicura la padronanza delle metodologie, delle tecniche e dei
linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai
valori anche estetici e l’ampiezza e fecondità della visione culturale,
che consentono di cogliere le radici dell’umanesimo nel mondo
moderno.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio,
924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel
quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 11
Articolo 6
(Liceo economico)
1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale
messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo
studente gli strumenti per conoscere forme e regole economiche,
sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra
i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e
locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo
dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità.
2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio,
nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in
particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali
mirate su specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo e le produzioni
agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse dal mondo del
lavoro.
4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce
in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali, anche
nelle dimensioni locale, nazionale europea e internazionale.
5. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo e nel
secondo biennio, e di 785 ore il quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio , 198 ore nel
secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 12
Articolo 7
(Liceo linguistico)
1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e
culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere, anche in
un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per acquisire la
padronanza comunicativa di almeno tre lingue dell’Unione europea
oltre l’italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre
culture.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio,
924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel
quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 13
Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione
storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della
creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente gli
strumenti per conoscere il patrimonio musicale e coreutico,
assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza
dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio,
990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio, e di 99 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale opzionale
facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 14
Articolo 9
(Liceo scientifico)
1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza,
sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze
sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi necessari
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle
competenze relative.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio,
924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel
quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 15
Articolo 10
(Liceo tecnologico)
1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso
il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli strumenti
per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali
collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo
della creatività e della capacità progettuale e la padronanza delle
tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione
relative.
2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio,
nei seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della comunicazione;
d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio;
h) trasporti.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei
quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali e
l’apprendimento delle tecniche dei processi tecnologici e delle
metodologie di gestione ad essi proprie, relativamente a ciascuno
degli ambiti di cui al comma 2.
4. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio e
di 759 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio e di 330 ore,
dedicato alle attività laboratoriali, nel secondo biennio e nel quinto
anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 16
Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali,
con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi.
Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere la complessità e la
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze
umane.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio,
924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel
quinto anno.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 17
Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo 3, sono
assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all’istituto.
Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui
all’articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non
riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista
l’abilitazione all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei
limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato
con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali,
sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in
costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e
produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle
finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche
attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che
svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati
anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità,
almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative di
orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 18
liceo o ai percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale.
5. I licei, d’intesa con le università e con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, definiscono specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l’accesso ai corsi di istruzione superiore.
6. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) all’ individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline; tale nucleo essenziale rispecchia la cultura e
l’identità nazionale e prevede una quota riservata alle
Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali; nonché alle modifiche
delle indicazioni di cui all’allegato B;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici.
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 19
Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze
da essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani
di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione
periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi
educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo
degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello
studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato complessivo di cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al
termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo 2 comma 2, i
docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità
dello studente, al terzo ed al quinto anno, subordinata all’avvenuto
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi
compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo
della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente
non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo
anno dei predetti bienni può essere disposta solo per gravi lacune,
formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato
gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.
5 All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge 10 dicembre
1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.
6. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame di
idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
superato l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 20
grado tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli
studi.
7. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono
equiparati ai candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo,
cessino di frequentare l’istituto. Sono dispensati dall’obbligo
dell’intervallo dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 6 i
candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno
precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di
idoneità. Coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o
compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
8. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione estiva.
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 21
Articolo 14
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni
d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell’ultimo anno.
2. All’esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno
conseguito la valutazione positiva di cui all’articolo 13, comma 4.
3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato , nella sessione dello
stesso anno, gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello
scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una
votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio
finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli
otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare
disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di
educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui all’articolo 13, comma 5, sostengono
l’esame di Stato secondo le modalità definite dall’articolo 3 del DPR
23 luglio 1998, n.323.
5. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il
terzo periodo è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono
ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il
loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei
candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i
candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite,
soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
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CAPO III
L’istruzione e formazione professionale
Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e
formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal
presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle
indicazioni dell’Unione Europea, rappresenta assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto dall’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in
materia di istruzione e formazione professionale e nella
organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli
essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono
requisiti per l’accreditamento delle istituzioni formative che
realizzano i percorsi di cui al comma 1.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali
di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto
dall’articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e
formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative,
a conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale,
rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per
l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144,
fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze
previsti dall’ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 23
fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d’intesa con i licei, con le università e con l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso
l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276 costituiscono l’espletamento del diritto dovere
di istruzione e formazione a norma dell’articolo 1, comma 3 del
decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul
diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 24
Articolo 16
(Livelli essenziali dell’offerta formativa)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i
relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale dell’offerta
formativa, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 25
Articolo 17
(Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei
percorsi formativi)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quali
livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei
percorsi formativi, l’avvio dell’anno formativo contemporaneo
all’avvio dell’anno scolastico, un orario complessivo annuale
obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue, di cui tre
quarti a frequenza obbligatoria, destinando almeno il 25 per cento
all’apprendimento in contesti di lavoro. Le Regioni assicurano inoltre,
agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti
tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il
conseguimento di una qualifica professionale;
b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il
conseguimento di un diploma professionale.
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 26
Articolo 18
(Livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e
professionale)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli
obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale:
a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale
siano personalizzati con riferimento al profilo educativo,
culturale e professionale del secondo ciclo, individuato
all’articolo 1, comma 5 e che essi forniscano allo studente,
attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare
responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le
competenze professionali per l’inserimento attivo nella società e
nel mondo del lavoro e delle professioni;
b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure di
differente livello, relative ad aree professionali, definite
mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della
Repubblica. Tali figure possono essere articolate in specifici
profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come
previsto alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi
formativi di cui all’articolo 19, richiesti per la spendibilità
nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali
conseguiti all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione.
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schema decreto 17 gennaio 2005.doc 27
Articolo 19
(Standard minimi dei percorsi formativi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali i
seguenti standard minimi dei percorsi formativi:
a) l’acquisizione di competenze essenziali di base, nonché linguistiche
come previsto dall’articolo 1, comma 5, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico–sociali ed economiche, così come individuate
dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, allegato
al presente decreto;
b) l’acquisizione delle competenze professionali relative alle figure
professionali definite a sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b),
mirate in relazione al livello della qualifica o del titolo cui si
riferiscono;
c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’accordo
che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121,
e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
d) la destinazione all’acquisizione delle competenze di cui alla lettera
a) della quota oraria prevalente dell’orario complessivo obbligatorio
nei primi due anni dei suddetti percorsi;
e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la
continuità del processo di apprendimento nell’istruzione e formazione
tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica e
musicale, e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti
dello studente;
f) la definizione di specifiche modalità per l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore;
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 28
g) la permanenza dei docenti nella stessa sede per l’intera durata del
corso ovvero, per la durata di almeno un periodo didattico qualora il
corso stesso sia articolato in periodi didattici.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 29
Articolo 20
(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei
requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano
affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata
esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale
di riferimento.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 30
Articolo 21
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali della
valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti
siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione,
periodica e annuale, da parte dei docenti;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e
formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e
finale delle competenze, che documenti il livello di
raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente
consegua il certificato di qualifica professionale, a conclusione
dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei
percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;
d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c)
sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui
all’articolo 20.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 31
Articolo 22
(Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi )
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle
strutture e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano i seguenti
requisiti:
a) adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione
economica;
b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente;
c) accettazione del sistema dei controlli pubblici;
d) completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le
tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) e b);
e) svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale
integrativo di cui all’articolo 15 comma 6, realizzato d’intesa con
i licei, con le università e con gli istituti dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle
attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
prevenzione incendi e di infortunistica;
g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla
disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli
indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 32
h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla
tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti
all’evoluzione tecnologica;
i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo
che individuale;
j) capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed
esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi
attivati.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono conformi a quanto definito
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio
2001, n.166 e sono ridefiniti a cadenza triennale previa intesa in sede
di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo n.281 del
1997 e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 33
Articolo 23
(Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di
istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del
servizio relativo, le Regioni assicurano, per quanto di loro
competenza, quale livello essenziale dei passaggi tra i sistemi, la
possibilità di passaggio dal sistema dell’istruzione e formazione
professionale a quello dei licei, e viceversa.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i
crediti scolastici definiti come previsto dall’articolo 12, comma 6,
lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole
Regioni, in conformità alle disposizioni della legge n. 53 del 2003.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 34
Articolo 24
(Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti
dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di valutazione da
parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al
predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al
fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di
istruzione e formazione, che il Ministro, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma
3 della legge 28 marzo 2003, n.53.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 35

CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1. I percorsi liceali di cui al presente decreto sono gradualmente
attivati a partire dall’anno scolastico 2006-2007.
2. I corsi avviati entro l’anno scolastico 2005-2006 negli istituti
di istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 191 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,
proseguono fino al loro completamento.
3. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione
e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica sede,
sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e
formative interessate.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 36
Articolo 26
(Trasferimento di competenze alle Regioni)
1. Dall’anno scolastico 2006/2007 le competenze relative ai
percorsi che si concludono con i titoli e le qualifiche di cui all’articolo
15, comma 5, non rientranti tra i licei di cui al Capo II del presente
decreto, sono gradualmente trasferite alle Regioni.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato
all’assicurazione dei livelli essenziali di cui al Capo III e alla
definizione dei livelli del servizio da mantenere da parte delle
Regioni, attuata mediante intese in sede di Conferenza Stato-Regioni
nonché con specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e singole Regioni, che comunque devono
assicurare i livelli occupazionali, il soddisfacimento delle richieste
dell’utenza, il rilascio dei diplomi di qualifica professionale a
conclusione dei percorsi triennali, il biennio post-qualifica,
preordinato all’esame di Stato conclusivo, previsto dal precedente
ordinamento.
3. Al trasferimento di cui al comma 1 si provvede con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con le
singole Regioni interessate.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 37
Articolo 27
(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)
1. Nell’anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione
e frequenza di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi
tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla
base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003,
allegato al presente decreto.
2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione
e formazione, come previsto dall’articolo 1 del relativo decreto
legislativo continua ad applicarsi l’articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello
stesso decreto legislativo.
3. Dall’anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui
al comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base
delle intese di cui all’articolo 26, nonché di apposite intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni ovvero di specifiche intese tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni, in
conformità alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
4. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di
valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e cessa, sulla base di
apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di
specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e singole Regioni, a seguito della completa attuazione del
diritto-dovere di cui all’articolo 1 del relativo decreto legislativo, e a
condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l’accesso ad
entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta e che vengano
definiti gli standard di costo dei percorsi di istruzione e formazione
professionale.
Cart: d.lgs 2° ciclo
schema decreto 17 gennaio 2005.doc 38
Articolo 28
(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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