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[Post dinamico] E' primavera, Telecom cede i suoi rami / sciopero nazionale
by imc Monday, May. 01, 2006 at 2:52 PM mail:

Post dedicato alla raccolta di informazioni, aggiornamenti, e approfondimenti riguardo la ftr sullo sciopero nazionale Telecom contro la legge 30 e la cessione dei servizi radiomarittimi.

.: leggi la feature "E' primavera, Telecom cede i suoi rami":.

:: post dinamici - howto ::

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Il copyright sul contratto
by obzudi Monday, May. 01, 2006 at 3:12 PM mail:


Il copyright sul contratto

Un assurdo e antidemocratico divieto di riproduzione del contratto di lavoro.

Nei mesi scorsi l'Asstel (l'associazione di categoria delle imprese di servizi di telecomunicazioni, a cui aderiscono Telecom Italia/Tim, Vodafone, Wind, H3G, Albacom, Fastweb e tutti gli altri gestori di telecomunicazioni, e che fa parte della Confindustria) e i sindacati di categoria di Cgil-Cisl-Uil hanno trovato un'intesa per il rinnovo del contratto nazioonale per i lavoratori di questo settore.

Le stesse parti sociali hanno recentemente concluso un accordo per la stampa e la distribuzione di una copia del contratto di lavoro a tutti i lavoratori non iscritti a questi sindacati firmatari (perché agli iscritti dovrebbero fornirla i sindacati gratuitamente). Ai lavoratori non iscritti sarà addebitata una quota una tantum di modesta entità, 20 euro per i lavoratori full-time e 10 euro per i lavoratori part-time, con la possibilità per i lavoratori di chiedere che non ci sia l'addebito.

Fin qui niente di male: una quota di servizio a tutti, affinché anche i lavoratori non iscritti paghino i costi dell'attività dei sindacati per il rinnovo contrattuale e questi non ricadano solo sugli iscritti, che sono sempre meno. Certamente una scelta di questo tipo obbligherebbe i Sindacati a coinvolgere anche tutti i lavoratori in referendum con voto segreto per l'approvazione di piattaforme e ipotesi contrattuali e anche per decidere gli scioperi, senza deleghe in bianco ai vertici, come avviene adesso.

La cosa incomprensibile e assurda è invece che le parti si siano accordate per inserire un "divieto di riproduzione parziale e/o totale del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro", come se il contratto fosse un'opera letteraria, tutela dal diritto di autore o un brevetto industriale.

Le regole di vita lavorativa che impegnano tutti i lavoratori e tutte le imprese, per cui si può ricevere una sanzione disciplinare e perfino il licenziamento, in caso di inosservanza, dovrebbero essere disponibili e riproducibili, gratuitamente, su Internet e sulle Intranet aziendali, per tutti i soggetti interessati ma anche per la pubblica opinione e per la società

Questa tradizione è sempre stata in vigore nel movimento sindacale internazionale, che ha sempre ritenuto un diritto fondamentale dei lavoratori conoscere e discutere il contratto, come forma basilare di autotutela individuale e collettiva, fino a pretenderne l'affissione in bacheca in tutti i posti di lavoro e la consegna a tutti i neo-assunti. Invece ci ritroviamo un copyright sui diritti sindacali di cui non si sentiva affatto il bisogno.

zeus

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DECRETO LEGISLATIVO
by DL Monday, May. 01, 2006 at 11:08 PM mail:

DECRETO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 2112 del codice civile)

1. L’art. 2112 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

1.In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.".

5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428)

1. All’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. Quando si intenda effettuare ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi.".

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.



Roma, 9 febbraio 2001

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comunicato stampa
by cobas lavoro privato Tuesday, May. 02, 2006 at 4:29 PM mail: tlc@cobas.it

MARTEDI’ 2 MAGGIO 2006 I LAVORATORI TELECOM ITALIA HANNO MANIFESTATO DAVANTI MONTECITORIO PER
FERMARE LA “SVENDITA” DEI RADIOMARITTIMI,
IMPEDIRE IL TAGLIO DEI POSTI DI LAVORO IN TELECOM ITALIA
E CANCELLARE LA LEGGE 30 E TUTTE LE FORME DI PRECARIETA'

In data 2 maggio 2006 CIRCA 200 lavoratori e lavoratrici di Telecom Italia, nel corso dello sciopero indetto dai Cobas del Lavoro Privato, hanno partecipato alla manifestazione davanti a Montecitorio, per sollecitare un intervento del nuovo governo che impedisca la cessione del settore dei radiomarittimi.

La decisione dei vertici di Telecom Italia di vendere, attraverso la cessione di ramo d’azienda, il comparto dei SERVIZI RADIOMARITTIMI E SATELLITARI desta forti preoccupazioni per il futuro occupazionale dei 76 lavoratori, sparsi in diverse sedi italiane.

Con la protesta i lavoratori di Telecom hanno voluto ribadire che:

 l’azienda acquirente, la neo costituita ITS Servizi Marittimi e Satellitari del gruppo ITS, non possiede alcuna esperienza specifica nel settore marittimo nonché alcuna presenza nel mercato di riferimento;
 persiste la totale mancanza di garanzie occupazionali vista anche la perdita di valore che ha subito il settore negli ultimi mesi, dovuta alle voci ricorrenti di cessione e dello stravolgimento dell’organizzazione lavorativa;
 tutto il processo è stato caratterizzato dalla totale mancanza di criterio nella definizione delle competenze oggetto della cessione.

Inoltre, quanto è oggi oggetto di “cessione di ramo” non ha assolutamente nulla di funzionalmente autonomo, quindi, l’uso da parte di Telecom Italia dell’art. 2112 sulla cessione di ramo è da ritenersi una mera forzatura per evitare il necessario consenso del lavoratore al passaggio di contratto di lavoro individuale all’azienda acquirente.

In tal senso le lavoratrici e i lavoratori che hanno manifestato, hanno voluto ribadire la necessità al nuovo governo di cancellare la legge 30 con la quale il governo Berlusconi ha anche stravolto il suddetto articolo del codice civile.

Roma, 2 maggio 2006

Coordinamento lavoratrici e lavoratori Radiomarittimi di Telecom Italia
Cobas del Lavoro Privato – settore comunicazione

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Finti Rami d'azienda BASTA! Denunciateli
by Bernardo Mambelli Tuesday, May. 02, 2006 at 9:59 PM mail:

Basta con i licenziamenti mascherati da finte cessioni di ramo d'azienda!
Se il ramo è finto si fà una truffa, si è una organizzazione a delinquere, se la cessione tutela il lavoratore va bene. Se è una truffa per licenziarlo non va bene, si denuncia allora! La comunità europea dice che le cessioni di finti rami d'azienda sono illecite.
Dimostrate che si sono inventati un ramo solo per licenziarvi.
Denunciate tutti i falsi rami d'azienda, denunciate le aziende che fanno false cessioni per licenziare.
Le finte cessioni di ramo d'azienda sono ILLEGALI, denunciatele alle autorità, alla Finanza, alla stampa, alle procure. I diritti vanno difesi a tutti i costi.

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fastweb
by plebiscito Tuesday, May. 02, 2006 at 10:28 PM mail:

posso aggiungere che il vecchio padrone di fastweb si è gettato a capofitto (per ora solo all'estero)sullo sfruttamento dell'energia nuclare.porci dalla fibra all'atomo

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