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[Processo Sud Ribelle] Trascrizione II Udienza
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 2:43 AM mail:

UDIENZA DEL 20 DICEMBRE 2004

ORDINANZA DELLA CORTE
P: – C’è una brevissima richiesta di atti e poi la Corte uscirà con l’Ordinanza. La Corte di Assise, per decidere le eccezioni proposte all’udienza decorsa, dispone l’acquisizione del comunicato diffuso via internet da parte di C. F., indicato al capo a) della rubrica con l’indicazione del tempo e del luogo di trasmissione dell’atto. Dispone, altresì, l’acquisizione degli avvisi ai difensori, ai sensi dell’articolo 415 bis, e degli avvisi di fissazione dell’udienza preliminare, perché ci sono delle questioni, ma non abbiamo gli atti. Se ce li producete rapidamente… ce li potete portare anche in Camera di Consiglio. Va bene, noi abbiamo disposto l’acquisizione, ci ritiriamo.

[Breve Pausa]

P: – ORDINANZA Sulla eccepita incompetenza funzionale del Pubblico Ministero procedente e del GUP che ha emesso il decreto dispositivo del giudizio, la Corte d’Assise rileva: solo la legge 1512 2001 n°438 in conversione del Decreto Legge 18/10/2001 n°374 recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, ha modificato l’articolo 10 bis, gli articoli 51 e 328 del Codice di Procedura Penale, assegnando all’Ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale e poi del GIP GUP distrettuale, anche i procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, vedi articolo 51 comma tre quater e articolo 328 comma I° ter del Codice di Procedura Penale. E però, il comma tre del citato articolo 10 bis, e la legge 438 del 2001, stabilisce che queste nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge in questione. Per “iniziati successivamente” devono intendersi procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del Codice di Procedura Penale, successivamente all’entrata in vigore della legge, e nella specie il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18/12/2001 n° 293. Dalle schede per iscrizione di notizie di reato della Procura della Repubblica di Cosenza, allegata alla memoria prodotta dall’Avvocato Senese alla decorsa udienza, si rileva agevolmente che la prima iscrizione nel Registro Noti (vedi ve n’è una precedenti contro ignoti del 27/04/2001) del procedimento n.3397/1 Registro Generale Notizia Reati per i delitti di cui agli articoli 270 e 272 a carico di C. F. e altro soggetto non imputato in questo processo, risale al 22/06/2001; per C. A. ed altro all’11/07/2001; per C. A. il 05/10/2001; per D. C., il 28/08/2001 e così di seguito. Il procedimento de quo risulta quindi iscritto in epoca precedente all’entrata in vigore della legge e l’eccezione dev’essere rigettata. Quanto all’eccezione d’incompetenza per territorio di questa Corte, rileva: in primo luogo, nessuna delle parti ha prodotto atti nuovi e diversi da quelli facenti parte del fascicolo per il dibattimento a sostegno delle proprie tesi, sicché il giudizio della Corte deve fondarsi necessariamente ed esclusivamente sugli atti in suo possesso, cioè il decreto che dispone il giudizio, i verbali di perquisizione e sequestro, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e il comunicato diffuso via internet secondo l’Accusa da C. F. ed oggi acquisito. Il reato più grave contestato è senza dubbio l’articolo 305 del Codice Penale, tutti gli altri connessi vengono attratti dalla competenza territoriale di questo primo reato, così come dispone l’articolo 16 del Codice di Procedura Penale. E’ esclusivamente la contestazione di questo reato che occorre esaminare per stabilire la competenza per territorio. Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è, come si sa, reato permanente e pertanto deve applicarsi il comma III dell’articolo 8 del Codice di Procedura Penale secondo il quale è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Nessuna delle parti ha prodotto documentazione sul punto, anzi si sono tutti assestati sull’impossibilità di accertare il luogo e il giorno in cui si sarebbe consolidato l’accordo per costituire l’associazione sovversiva. Soccorre però, come delineato dalla Difesa, la Suprema Corte a indicare i criteri per stabilire l’inizio della consumazione; di qui il criterio di individuare il luogo nel quale per la prima volta il sodalizio si è manifestato all’esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, vedi ex multis Cassazione Sezione Prima 13/05/2003. Temporalmente il primo atto della cospirazione contestata è la condotta imputata a C. F. nel capo a), e precisamente subito dopo la riunione di Cosenza del 19-20 maggio 2001 di costituzione della rete meridionale del Sud Ribelle, diffondeva via internet per conto del gruppo un comunicato con il quale invitava il Movimento a ripetere al G8 di Genova gli scontri fatti a Napoli il 17/03/2001. Non interessa qui la natura del documento, né l’esegesi del testo, ma ai fini della valutazione incidentale sulla competenza, rileva esclusivamente, perché cristallizzato nel capo d’imputazione, che il sodalizio si è manifestato all’esterno con il documento citato inviato da Diamante, provincia di Cosenza, da C. F. il 22-24 maggio 2001; ed invero, nel capo n) che riprende la diffusione del comunicato nel reato concorrente di propaganda sovversiva, viene indicato Diamante come luogo di commissione di detto reato. E comunque, anche la seconda condotta addebitata al sodalizio nel capo a) relativa all’organizzazione dell’invasione delle agenzie di lavoro, si realizzava a Cosenza il 2 luglio 2001 con l’occupazione della Società Cooperativa Obiettivo Lavoro come da capo l) della rubrica. Quindi è Cosenza il luogo nel quale per la prima volta il sodalizio si è manifestato all’esterno, e ciò radica la competenza territoriale di questa Corte di Assise. E’ di tutta evidenza perché la stessa Difesa lo afferma, vedi nell’udienza del 02/12/2004, e nelle memorie scritte, che il riferimento spazio temporale a Napoli marzo 2001 quale luogo e tempo tra gli altri, ma primo della consumazione del reato, è … (parola incomprensibile)… grafico in quanto gli scontri di Napoli relativi al Global forum del 17 marzo 2001 non appartengono alla contestazione del reato più grave di cospirazione politica; non vi appartengono anche e soprattutto per quanto affermato dalla Difesa e dal P.M all’udienza citata a seguito della recepita valutazione effettuata dal Tribunale del riesame e dalla Suprema Corte di Cassazione nei procedimenti incidentali de libertate e che ha imposto al P.M. la richiesta di rinvio a giudizio nelle forme espresse a modifica della originaria ipotesi accusatoria. Per quanto sin qui ci è dato sapere, per quanto si legge nei capi d’imputazione e nel documento di C. F., individuato dall’Accusa ed espresso nel capo a) della rubrica, il primo atto di esternazione programma sovversivo avviene solo dopo gli scontri di Napoli, dove e quando si nova il mero e programmatico dissenso, ovviamente non solo internazionalmente, ma pure processualmente lecito, del Movimento No Global, in qualcosa che l’Accusa individua come cospirazione politica mediante associazione ai sensi dell’articolo 305 del Codice Penale. Il resto è merito che non può interferire in questa valutazione incidentale. 3 – Sull’istanza di esclusione delle Parti Civili costituite per il tramite del Procuratore dello Stato all’udienza preliminare del 24/05/2004, l’istanza dev’essere respinta; l’Avvocatura dello Stato, cui spetta, senza la necessità di specifico mandato, la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, ha la capacità di compiere tutti gli atti processuali consentiti dal difensore munito di mandato, compresi quelli diretti ad agire o resistere in giudizio. Il rapporto sottostante a quello di mandato ex legge tra l’Amministrazione dell’Avvocatura e relativo alla gestione della … (parola incomprensibile)… costituisce un rapporto meramente interno all’amministrazione medesima, senza alcuna necessità che questa deliberi, con atti di rilievo esterno, la sua volontà di agire o resistere in giudizio nei vari gradi e fasi di esso (vedi Cassazione 3-9-2003). Passando ad applicare i principi esposti, nessun rilievo ai fini dell’ammissibilità o dell’esclusione della Parte Civile può essere attribuito all’eventuale delibera con cui si sia pervenuti alla costituzione delle odierne parti civili e ad eventuali atti con cui siano stati individuati, tra i vari dicasteri, quelli danneggiati dai fatti per cui è imputazione, poiché trattasi di atti attinenti al rapporto sottostante a quello di mandato ex legge tra l’Amministrazione e l’Avvocatura, come tali interni, e conseguentemente insindacabili da parte dell’Autorità Giudiziaria investita da controversia. Infine appare parimente insussistente il profilo di inammissibilità dedotto dalle Difese con riferimento all’articolo 78 lettera b) del Codice di Procedura Penale atteso che nell’atto di costituzione risultano sufficientemente indicate, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, le condotte asseritamente lesive dei diritti facenti capo ai soggetti pubblici in giudizio e ai danni patrimoniali e non che ne sono derivati. 4) Sull’eccezione di nullità dell’avviso di cui all’articolo 415 bis C.P.P. per omessa notifica all’Avvocato Branda nominato da C. E. come proprio difensore, revocando l’Avvocato Crisci, all’atto della notifica dell’avviso predetto nei confronti di sé medesimo; la Corte rileva che l’avviso in questione risulta ritualmente notificato ai difensori del C., Avvocato Crisci, poi sostituito con l’Avvocato Branda, e Avvocato Belvedere. Nessuna notifica spettava all’Avvocato Branda poiché nominata successivamente alla data di emissione dell’avviso di conclusione delle indagini. In ogni caso, l’Avvocato Branda nel presente procedimento ha ricevuto notifica dell’avviso di conclusione delle indagini poiché è difensore di altri indagati e, per giurisprudenza costante, nell’ipotesi come quella in esame in cui un avvocato assume la difesa di più indagati o imputati, non è necessario, ai fini della validità della notificazione degli avvisi, consegnare o meno un numero di copie esattamente corrispondente al numero degli assistiti. Sull’eccezione di nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, e atti conseguenti per omessa notifica all’Avvocato Branda in qualità di difensore di C.F., rileva: l’Avvocato Branda, difensore di più imputati nel procedimento che occupa, ha comunque ricevuto avviso di fissazione dell’udienza preliminare, stante la natura del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, ossia di atto diretto a rendere noti il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza; ritiene quindi la Corte che sia superflua la notificazione di più avvisi qualora il difensore assista più imputati. Sulle ulteriori richieste dell’Avvocato Alessandro relative alla nullità del capo a) della rubrica per omessa indicazione della condotta di A. L. e sulla richiesta di assoluzione, ex articolo 129 C.P.P., della sua assistita per il capo e) la Corte rileva che in entrambi i capi d’imputazione sopra citati la condotta di A. L. è compiutamente specificata, mentre la complessità dei reati contestati non consente in questa fase assai anticipata alcuna valutazione di merito, sicchè entrambe le istanze devono essere rigettate. 6) Si riserva sulle questioni relative alla nullità delle intercettazioni telefoniche per gli omessi avvisi ai difensori e le omesse autorizzazioni del GIP, poiché tali atti non sono stati prodotti dal P.M. all’esito della sua richiesta di rigetto delle eccezioni, e pertanto la Corte ne dispone l’acquisizione. Si riserva sulle questioni relative ai decreti di perquisizione e sequestro, poiché in atti non rinvenuti, e dispone l’acquisizione – in quanto atto irripetibile, ai sensi dell’articolo 431 del Codice di Procedura Penale – dei decreti cui si riferiscono i verbali di perquisizione e sequestro allegati al fascicolo. Quanto alle questioni sul sequestro probatorio del documento cosiddetto Nipr né il documento, né il relativo decreto di sequestro fanno parte del fascicolo per il dibattimento, ed il P.M. si è riservato di produrli eventualmente come prova documentale; sicchè, allo stato, l’istanza è intempestiva e va rigettata. A questo punto… quindi c’è questa richiesta di acquisizione di atti che riguarda le intercettazioni telefoniche, tutti gli avvisi, tutte le autorizzazioni del GiP che non abbiamo in atti, nonché i decreti di perquisizione e sequestro, perché nel fascicolo per il dibattimento abbiamo esclusivamente i verbali di sequestro, ma non i decreti di perquisizione e sequestro. Quindi su queste eccezioni, si riserva la Corte, aspetta che il P.M. produca questi atti e rinvia… perché questa era l’intesa con la quale ci siamo lasciati la volta scorsa – all’udienza del 23 febbraio 2005… sospende il dibattimento e rinvia all’udienza del 23 febbraio 2005, h. 09:30. Gli atti di cui abbiamo disposto l’acquisizione vorremmo averli prima del 23 febbraio. L’udienza è tolta.

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