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TAR e ATESIA
by RdB/CUB Ministero del Lavoro Wednesday, Nov. 29, 2006 at 3:55 PM mail:

Ordinanza del TAR del Lazio e giubilo ridicolo di ATESIA: il tentativo fallito di scoraggiare chi lotta! Si legge nell'ORDINANZA n. 6365 del TAR del LAZIO pronunciata il 22 novembre u.s.:


. l'esercizio di potere di diffida da parte degli ispettori del lavoro
"appare idoneo ad arrecare una lesione concreta ed attuale all'impresa
destinataria dell'accertamento." E che : " a fronte dei molteplici rischi
paventati dalla ricorrente ed alla luce dell'imminente (ancorché eventuale)
mutamento del quadro giuridico di riferimento. appare preminente garantire
il mantenimento della situazione in essere".

Ma qual è l' "imminente mutamento del quadro giuridico di riferimento" che
ha condizionato la sospensiva del TAR del Lazio sui provvedimenti presi
dagli ispettori?

E' l'art. 178 della Finanziaria 2007 che, ove dovesse passare (cosa assai
probabile) modificherebbe in peggio il decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14/2/2003 n.30).

Infatti l'art. 69 del decreto legislativo 276 attuativo della legge 30
(Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e
conversione del contratto) al primo comma recita:

1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di
esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.

Gli ispettori del lavoro nel loro rapporto, a seguito dell'accesso ispettivo
presso l'ATESIA, hanno applicato, tra gli altri, gli artt. 61 e 69 di una
legge iper liberista come la Biagi che solo al Capo I ("lavoro a progetto e
lavoro occasionale"), offre alcune garanzie ai lavoratori co.co.co. e co.
co.pro proprio negli articoli sopracitati.

Potevano durare quegli articoli? Certo che No.
E così la Riforma Biagi è stata modificata, ma in peggio!

Ci hanno, infatti, pensato CGIL, CISL, UIL con la loro ormai consolidata
tradizione di accordi aziendali peggiorativi della legge 30 (vedi
l'accordo dell'11 aprile 2006 tra Atesia e Sindacati) e con i loro "avvisi
comuni" (es. quello siglato il 4 ottobre 2006 insieme a Confindustria alla
presenza di Damiano), e ci ha pensato il Ministro con la sua circolare
salomonica (la n.17 del 14 giugno 2006) a predisporre il "clima giusto" a
cancellare gli unici e imbarazzanti articoli della riforma Biagi
potenzialmente a favore dei collaboratori a progetto. Questo a seguito dei
risultati ottenuti dagli ispettori che, va ricordato, hanno agito in piena
autonomia tanto che, secondo qualche illustre personaggio politico del
centro-sinistra, non hanno avuto la "creanza"di avvisare per tempo il
Ministro del loro operato, spiazzandolo.

Ecco allora l'inserimento nella legge Finanziaria del 2007, dell' l'articolo
178 che prevede che mediante accordi sindacali e con atti di conciliazione
individuali sottoscritti dai lavoratori, questi vedranno trasformati i
(finti!) contratti di lavoro autonomo in contratti di lavoro subordinato a
condizione però di rinunciare a qualsiasi rivendicazione pregressa. Infatti
invita i committenti datori di lavoro a stipulare accordi aziendali con le
organizzazioni sindacali entro il 30 aprile 2007 per promuovere la
stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato
(sparisce il tempo indeterminato previsto dall'art.69, comma 1 del dlgs
276/03) o attraverso il corretto utilizzo dei contratti di collaborazione
anche a progetto.

Gli accordi tra aziende e sindacati si concludono con un verbale di
conciliazione che comporta la rinuncia, in sede legale, da parte dei
lavoratori interessati ai loro diritti pregressi (differenze retributive,
tredicesima, ferie non godute, malattie non retribuite, ecc.).

Il datore di lavoro è solo obbligato a depositare presso la gestione
separata dell'Inps una somma pari alla metà dei contributi per i periodi di
validità dei contratti di collaborazione. Il restante 50% è a carico del
Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze., alias è a carico della collettività. Il versamento di questa somma
irrisoria comporta l'estinzione dei reati in materia di versamenti di
contributi o premi, di imposte sui redditi ecc.: un vero e proprio condono
che si estende anche " ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro"

L'ATESIA ringrazia, continuerà a macinare miliardi sulla pelle di migliaia
di precari sottopagati e ricattati e a minacciare la chiusura se costretta
a rispettare le leggi ( gran bel Paese, l'Italia!.).

Ci auguriamo che l'Unione al Governo dimostri di non essere del tutto
subalterna alla Confindustra e che l'articolo 178 sia quindi cancellato
dalla Finanziaria o seriamente emendato.

Una cosa è certa: la lotta dei precari (di ATESIA e non solo) si farà
ancora più incisiva: c'è da giurarlo! Noi continueremo a sostenerla.

Coordinamento Nazionale RdB Ministero del Lavoro





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