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artt.41 e 4 bis
by grevi Sunday, Feb. 02, 2003 at 9:54 PM mail:

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REGIMI DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE
Articolo 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario "...possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte... [coloro] che con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbano l'ordine degli istituti; che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti...."

Art. 33
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. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorita' giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere nel termine di dieci giorni.
3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita' giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione e' prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato e' sottoposto, e' data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.
5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

Art. 34 - Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare
1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, e' iscritto nel registro ...ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore. Articolo 41- bis e 4- bis L'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario la cui applicazione e' stata recentemente resa permanente ed estesa ai cosiddetti reati di "terrorismo", detto anche "carcere duro" ricalca modelli detentivi sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e con l'applicazione allora dell'articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: l'eversione politica. Elemento importante di differenziazione gli articoli 41 bis e 4 bis impediscono l'accesso ai benefici premiali in base alla condanna. L'unico modo per potervi accedere consiste nella collaborazione alle indagini e nell'accertamento di cessato collegamento con l'organizzazione esterna. Il 4 bis impedisce l'accesso ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione domiciliare, semiliberta', affidamento ai servizi sociali o ai programmi terapeutici), il 41 bis, oltre ad escludere i benefici, istituisce il carcere duro in cui sono sospese le normali regole di trattamento penitenziario.
Gli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono provvedimenti emergenziali resi operativi a partire dall'inizio degli anni '90 (entrano in vigore nella loro forma definitiva nel 1992). Il codice penale contempla la nuova formulazione del reato associativo di tipo mafioso definendo con l'articolo 416 bis l'associazione di tipo mafioso; l'altro reato che piu' riguarda l'applicazione di 4 bis e 41 bis e' il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione definito dall1Art. 630 del Codice Penale. Negli anni il 41 bis e' stato regolarmente rinnovato e la sua applicazione si e' via via estesa a nuove categorie di reato e forme di criminalita' organizzata. Analogamente l'articolo 4 bis e' abbondantemente applicato quale punizione aggiuntiva per le persone detenute nelle sezioni comuni, che in questo modo devono scontare per intero in carcere la condanna.Grazie alla loro formulazione gli articoli 4 bis e 41 bis sono utilizzati in maniera diffusa. La loro introduzione ha avuto una ricaduta negativa sulla concessione complessiva dei benefici, orientando tribunali e magistratura di sorveglianza in senso restrittivo anche al di la' dei casi interessati dagli articoli 4 bis e 41 bis.
L'applicazione dell'articolo 41 bis (il regime di carcere duro) e' cresciuta negli anni e riguarda oltre 500 persone detenute; il 4 bis che prevede l'esclusione dai benefici e la detenzione in istituti e sezioni carcerarie comuni e' applicato a migliaia di persone detenute. Come nel 1977 era stato per l'istituzione delle carceri speciali e dell'articolo 90, cosi' con il 41 bis il circuito penitenziario si diversifica con propri regimi detentivi, istituti, sezioni, personale e strutture di riferimento esterne. Le persone detenute in 41 bis sono sorvegliate da agenti di polizia penitenziaria che non entrano in contatto con le sezioni comuni delle carceri. I GOM (gruppo operativo mobile) sono gli agenti speciali della polizia penitenziaria alle dirette dipendenze del ministero incaricati di effettuare ispezioni, trasferimenti e attivita' di intelligence carceraria relativamente alle persone in 41 bis. Limitazioni della difesa. La discrezionalita' che l'articolo 41 bis prevede per gli apparati preposti a verificarne la legittimita' rende vano qualsiasi tentativo di ricorso contro la sua applicazione, anche prima della sentenza di condanna definitiva. Per revocare 41 bis e 4 bis, al di fuori della collaborazione, si deve escludere qualsiasi collegamento con l'organizzazione criminale esterna secondo le informazioni fornite dall'apparato investigativo (sia giudiziario sia di polizia). I colloqui con l'avvocato dentro il carcere si svolgono con vetro divisorio e citofono o interfono. Nell'applicazione del 41 bis sono previsti anche i processi in video-conferenza con la lontananza della persona imputata dall'aula del dibattimento e il collegamento telefonico con la difesa. Limitazioni dei contatti esterni. I contatti tra la persona detenuta e l'esterno sono volutamente limitati, anche per quanto riguarda il nucleo familiare che e' considerato dall'istituzione potenziale tramite con l'organizzazione esterna. Le persone sottoposte a 41 bis sono detenute in carceri speciali o sezioni speciali di istituti in citta' distanti da quelle di provenienza, i colloqui sono limitati nel tempo (piu' di quanto imposto alle altre persone detenute) e nelle forme (vetri divisori e controlli). Il regime 41 bis di massima sicurezza prevede un unico colloquio al mese, quello di speciale sicurezza da due a quattro colloqui. Le restrizioni riguardano anche i colloqui telefonici che non possono essere effettuati verso le abitazioni di residenza della famiglia ne' ad apparecchi mobili. Le persone della famiglia su appuntamento si devono recare presso il carcere cittadino e da la' ricevere le telefonate per una durata inferiore di quella concessa con la detenzione ordinaria. Sono penalizzati anche i pacchi dall'esterno e la posta. C'e' il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza: le lettere in arrivo vengono aperte e controllate, quelle in partenza devono essere consegnate aperte. Limitazioni della vivibilita' interna.
Il 41 bis prevede poche ore d'aria e durante queste limita le possibilita' d'incontro tra le persone detenute a piccoli gruppi (da due a otto persone) o in solitudine. Non si ha accesso alle strutture sportive e ai luoghi di socialita' comune. Il passeggio e' realizzato in vasche di cemento. La lista di beni alimentari acquistabili con la spesa e' limitata e non si possono cucinare le pietanze, ne' si ha accesso alla commissione di controllo in cucina. Numerose restrizioni riguardano gli oggetti consentiti in cella, comprese fotografie, musicassette, bottiglie. Le persone sottoposte a regime 41 bis sono escluse dai programmi didattici e dalla frequentazione di scuole e corsi interni al carcere. E' limitato l'accesso alle biblioteche e i contatti con il volontariato, cosi' come la scelta di giornali e riviste. Si puo' tenere in cella un numero ridotto di libri, fascicoli, quaderni e penne. Sono vietate le pubblicazioni con copertina rigida.

 

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