IMPOSSIBILE ARCHIVIARE... ANZI INDAGARE
Dopo la decisione del giudice Mammone, la questione del “fiume inquinato” resta aperta. Nessun rinvio a giudizo per cercare i responsabili di un danno che non è più carico di ignoti.
IL CITTADINO OGGI Giovedi 15 luglio 2004, pag 16.
IMPOSSIBILE ARCHIVIARE... ANZI INDAGARE Dopo la decisione del giudice Mammone, la questione del “fiume inquinato” resta aperta. Nessun rinvio a giudizo per cercare i responsabili di un danno che non è più carico di ignoti.
VALDIEMERSE. Come anticipato, il Gip Armando Mammone, esaminate gli atti del procedimento penale e udite le parti in udienza camerale, osservò che la richiesta di archiviazione non poteva essere accolta. Nella stessa sede il giudice rimetteva all’indagine del Pm Pedone, indipendentemente dalle scelte della Regione Toscana, l’approfondimento se “le condotte inerenti l’interramento dei predetti rifiuti potevano casomai essere valutate come gestione non autorizzata di discarica. Dalla visione delle fotografie dei luoghi e dalla consulenza disposta dal Pm (come dalla relazione Sanna), - continua il giudice Mammone - sembrebbe che il passaggio dell’acqua inquinata dalla miniera di Campiano al fosso Ribudelli avvenga tramite condotta. Ciò costituirebbe il presupposto d’applicazione della normativa in materia di scarichi. In mancanza di autorizzazione - spiega il giudice - la consumazione del reato con lo scarico delle acque è avvenuta solo in data recente (ossia allorchè lo scarico è stato rilevato dagli operanti). Il consulente nominato dal Pm ha laconicamente evidenziato la mancanza di autorizzazione. Già questo sarebbe sufficente all’elevazione dell’imputazione:”. Fissata l’epoca di consumazione del reato, quindi. dalla consulenza si evinceva che occorreva ancora “valutare il rispetto o meno dei valori limite ai fini dell’intergrazione del reato. Non solo, occorreva valutare la condotta dei responsabili della miniera alla luce delle prescrizioni di legge e dell’inosservanza dell’autorizzazione regionale del 12 giugno 1989, che imponeva l’impermeabilizzazione delle camere nelle quali sono state smaltite le scorie ematitiche”. Ancora, sembrava comunque al giudice che si potesse “configurare il reato di danneggiamento” se si confrontava la sentenza dell' 8 maggio 1980 della II sezione della Casazione riguardo al caso dell’inquinamento del fiume Lambro. Da ultimo, pareva opportuno al magistrato oltre che “ necessario approfondire le valutazioni del consulente del Pm circa gli effetti sulla catena alimentare al fine di determinare la sussistenza del reato” - Di necessità - sottolinea Armando Mammone- il procedimento non può proseguire a carico di ignoti avendo già il Pm fatto identificare i soggetti ai quali dovrebbero essere ricondotte le responsabiltà dei reati. E’ necessario l’approfondimento di indagine per indentificare tra i soggetti enumerati nell’informativa, quali siano in concreto i responsabili. Dagli atti dei procedimenti riuniti , inoltre, si ricavano informazioni rilevanti che consentono di escludere comunque la buona fede dei responsabili : uno studio dell’università di Bologna avente ad oggetto proprio la compatibilità ambientale dei rifiuti di pirite come materiale di riempimento, nel 1989 già evidenziava come l’incognita dell’operazione fosse rappresentata proprio dall' acqua: avere interrotto il pompaggio delle acque sotterranee quindi, costituisce non un semplice atteggiamento colposo, ma casomai un dolo eventuale. Invero, un successivo studio delle Usl aveva evidenziato come evento prevedibile la risalita delle aque sotterranee e la loro fuoriuscita proprio all’imbocco della rampa principale della miniera in caso di fermata delle pompe di eduzione. Non si comprende tuttavia come l’Usl avesse potuto escludere il rischio di inquinamento dato che il Distretto minerario reputava pericolosa per l’ambiente l’acqua pompata in superficie per il carico di metalli e per l’acidità fortemente oscillante”. Da tutte queste motivazioni l’invito a continuare le indagini per ulteriori quattro mesi per il Pm pedone. Ad oggi, in seguito all’affidamanto del procedimento, dopo il 6 giugno 2003, al nuovo Pm Antonella Tenarini, non vi sono stati rinvia a giudizio. (continua 9)
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