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[Processo Sud Ribelle] Trascrizione I Udienza
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 2:27 AM mail:

UDIENZA DEL 2 DICEMBRE 2004

[P= Presidente; D= difesa; A= accusa; C=difesa di parte civile; I=imputati]

COSTITUZIONE DELLE PARTI
QUESTIONI PRELIMINARI
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO F.S.C.


P: [Fa l’appello]

La parola alle parti per le questioni preliminari.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Ah, sì! Poiché i nostri tecnici della registrazione non conoscono le vostre voci, ogni volta che parlate dite il vostro nome perché altrimenti non riusciamo a trascrivere. Allora, la costituzione di Parte Civile per la Presidenza del Consiglio Ministri, il Ministero degli Interni, il Ministero della Difesa, rappresentati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. L’avvocato dello Stato chi è?
VOCE NON IDENTIFICATA - [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P:-. ...Luca Matarese. Prego avvocato.
D: (D’Abbabbo) -. Per F. G. vi è una richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato che vorrei depositare prima del...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Va bene. Lo potevate fare anche fuori udienza, era uguale,no?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. ...per C. L. e F. G.. Prego avvocato, dica il suo nome.
D: (Branda) -. Avvocato Natalia Branda, difensore di F. ed E. C.
P: -. Sì, prego.
DIFESA: (Branda) -. Relativamente alla costituzione di Parte Civile spiegata dall’avvocato Matarese, Procuratore dello Stato, all’udienza del 24 maggio, noi Le chiediamo l’esclusione ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura penale della Parte Civile medesima poiché non risulta agli atti e né agli allegati prodotti dal Procuratore dello Stato alcun atto deliberativo in tal senso inteso da parte dei legali rappresentanti dei vari Ministeri... [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono] ...costituzione del Ministero degli Interni e del Ministero della Difesa oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tal ché, di fatto noi abbiamo una sorta di autorizzazione che interviene in una relazione. A quale tipo di atto pregresso e necessariamente propedeutico che dovesse poi dare... [Parola incomprensibile] ...all’autorizzazione da parte del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che alla fine si rivela come una sorta di atto sostanzialmente senza alcun significato proprio perché non riusciamo a catalizzare l’attenzione sulla genesi e sull’iter dell’atto deliberativo sotteso appunto a questa autorizzazione. Noi le produciamo una memoria, anche a nome degli atri colleghi codifensori, alla quale alleghiamo una sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione, che viene ripresa molto di recente e in particolare in data 24 maggio dal Gup presso il Tribunale di Bologna nel processo per l’omicidio Biagi che dichiara addirittura inammissibile per le stesse motivazioni dianzi esposte la Parte Civile... [Parola incomprensibile] ...proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P: -. Prego, dica il nome avvocato.
DIFESA: (Crisci) -. L’avvocato Crisci, associandosi, come vedrà dalle sottoscrizioni della memoria che l’avvocato Branda porterà, si associa a questa eccezione per la costituzione dell’avvocato dello Stato, specificando appunto che non è un’eccezione rispetto alla delega al Procuratore dello Stato, perché la delega sappiamo bene che è eterna a titolo dello Stato, ma è sulla specificazione, e la scelta del Ministero per il quale si costituiscono e quindi ritiene, questo difensore, che è addirittura carente del tutto la delega specifica che poi dovrebbe giustificare anche le motivazioni per cui si costituisce l’avvocato dello Stato. Poi volevo fare un’altra questione. Siccome stiamo entrando, anche se sono questioni preliminari, in una parte del merito e l’udienza è aperta, chiedere che gli agenti di Polizia ed i funzionari citati come testi non siano presenti in aula. Chiedo al Presidente di comunicare, Voi avete tutte le liste testi, e gli Ufficiali Giudiziari e non che sono presenti in aula devono essere allontanati.
P: -. Certo. Gli ufficiali che devono essere sentiti come testi non possono rimanere in aula durante lo svolgimento del dibattimento.
D: (Crisci) -. Faccio riferimento al Dottor Mortola che è presente in aula e che è da me conosciuto personalmente.
P: -. Sì. È lei?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Deve stare fuori allora!
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Non dal Palazzo, ma dall’aula sì! Cioè, le persone citate come testimoni devono rimanere, durante il dibattimento, fuori dall’aula! Altre questioni?
D: (Senese) -. Avvocato Annalisa Senese per il verbale nell’interesse dei suoi assistiti di fiducia. Giudice, noi preliminarmente intendiamo riproporre ai sensi dell’articolo 21 del codice di rito una questione di incompetenza territoriale che fu già proposta all’udienza preliminare e rigettata dal GUP di Cosenza. Noi riteniamo infatti che questa Corte di Assise non sia territorialmente competente e, a sostegno di quanto sosteniamo, depositeremo per l’appunto una memoria difensiva a cui da qui a poco mi riporterò. Però, vorrei un attimo illustrare le ragioni di questa eccezione. Il capo a del decreto che dispone il giudizio per quanto concerne i capi di imputazione degli odierni imputati attiene, com’è noto ormai al Presidente ed ai Giudici della Corte d’Assise, ad un’associazione, o meglio, ad una cospirazione mediante associazione finalizzata alla commissione di una serie di reati. In ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero costituito un’associazione per turbare l’esercizio delle funzioni di governo nel corso dei Vertici Internazionali di Napoli del marzo 2001 e di Genova del luglio dello stesso anno. Avrebbero costituito l’associazione con la finalità di effettuare una propaganda sovversiva e avrebbero costituito addirittura un’associazione composta di migliaia di persone e volta a sovvertire violentemente l’ordinamento economico costituito dello Stato. Nella parte descrittiva della contestazione in fatto si fa riferimento addirittura alla esigenza di una propaganda per creare una più vasta associazione di 20.000 persone che avrebbero dovuto, con quelle modalità, sovvertire l’ordinamento economico dello Stato. Ora, prescindendo da qualunque valutazione nel merito della contestazione perché non è questa la sede ed il momento deputato alla valutazione del merito, rimane un dato che secondo noi è essenziale: l’associazione che è contestata agli imputati, Signori Giudici, è un’associazione che opera, in ipotesi accusatoria, sull’intero territorio nazionale dal momento che leggerete nella parte finale del capo a: in Cosenza, Taranto, Napoli e Genova, dal marzo ad ottobre 2001. E d’altra parte gli imputati hanno appartenenze regionali profondamente diverse, tant’è che noi siamo oggi qui da tutta l’Italia, perché Casarini viene dal Veneto, ci sono imputati campani, imputati tarantini e così via. Quindi, nella contestazione, nell’ipotesi accusatoria c’è un’associazione operante sul territorio nazionale:Cosenza, Taranto, Genova, Napoli che dal marzo 2001, per quanto si legge dalla contestazione al capo a, avrebbe operato all’interno del più vasto movimento della “Rete del sud Ribelle” costituita a Cosenza il 19 maggio 2001 e della “Rete No Global” che è appunto questo movimento addirittura internazionale che opera nel mondo e che pertanto, per quanto attiene alla fattispecie in esame, è il profilo nazionale quello che ci interessa e quindi l’ipotesi accusatoria di un’associazione nazionale. Ora, dal momento che il momento genetico della presunta associazione è assolutamente insondabile, lo stesso rappresentante della Pubblica Accusa non è stato in grado di fornire neppure in ipotesi accusatoria quello che dovrebbe essere il momento genetico e costitutivo dell’associazione, è evidente che per radicare la competenza si applica l’articolo 8 del codice di procedura penale e pertanto si deve guardare al luogo ove per primo ha avuto inizio la consumazione del reato. Ora, noi riteniamo che certamente questo luogo non sia Cosenza e questo risulta, Signori Giudici, dalla mera lettura del decreto che dispone il giudizio, perché la lettura integrale delle contestazioni consente senz’altro di evincere che l’assioma accusatorio presuppone e prevede che gli imputati avrebbero agito innanzitutto a marzo 2001, con la condotta di turbativa delle funzioni di governo, avvenuta a Napoli il 17 marzo del 2001. E’ vero che il Pubblico Ministero ha modificato la contestazione rispetto ai capi di imputazione originariamente contenuti e previsti nell’ordinanza di custodia cautelare perché Voi avrete sicuramente, ai fini della valutazione, giudicato cautelare l’ordinanza ai vostri atti. Inizialmente il Pubblico Ministero contestava al capo a, fra i reati satellite, innanzitutto la turbativa, cioè il II comma e l’articolo 289 del codice penale, sostanziale per i fatti di Napoli. Successivamente, poiché la Difesa aveva contestato l’inverosimiglianza di un’associazione che sarebbe stata costituita il 19 maggio 2001 a Cosenza e che già a marzo, a Napoli commetteva reati, il Pubblico Ministero ha modificato il capo di imputazione eliminando dalla contestazione di cui al capo a il reato satellite del 289 capoverso per quanto attiene ai fatti di Napoli ed ha mantenuto la contestazione per quanto riguarda Genova, cioè ha detto che l’associazione avrebbe agito per la prima volta estrinsecando il momento genetico con le condotte tenute a Genova nel luglio 2001. E però, innanzitutto ha mantenuto il reato satellite per i fatti di Napoli e soprattutto, Signori Giudici, all’esito delle udienze di riesame ha modificato l’impostazione accusatoria perché si è reso conto che la “Rete per il Sud Ribelle” non era un’associazione criminalizzabile essendo chiaramente un’associazione costituita in un’assemblea pubblica il 19 maggio 2001 a Cosenza e costituita da forme di partecipazione le più ampie possibili e sicuramente legittime e, resosi conto della debolezza dell’impianto accusatorio e di una contestazione di tal fatta, ha modificato l’imputazione sostenendo che in realtà gli imputati avrebbero fatto parte di una sottoassociazione per così dire “segreta”, una costola della più ampia e legittima associazione della “Rete del Sud Ribelle”. Pertanto, il momento originariamente individuato della costituzione del 19 maggio 2001 della Rete per il Sud Ribelle a Cosenza non trova più alcuna ragione d’essere, è assolutamente fittizio e, mi perdoneranno i Giudici della Corte di Assise, solleva anche dei dubbi sui motivi per i quali oggi noi ci troviamo dinanzi alla Corte di Assise di Cosenza. Cioè, qual è la condotta in fatto o in diritto commessa dagli imputati che consente di radicare la competenza a Cosenza? Allo stato noi abbiamo un’associazione operante sul territorio nazionale all’interno del movimento legittimo della “Rete del Sud Ribelle” e della “Rete No Global” per come si legge dal capo d’imputazione, che avrebbe operato per sovvertire l’ordinamento economico dello Stato. Come avrebbe operato? Agendo a Napoli, a marzo 2001, con i movimenti di piazza che avrebbero turbato l’esercizio delle funzioni di governo e poi agendo a Genova nel luglio del 2001. Quindi... ovviamente noi contestiamo l’esistenza di un’associazione, ma per quanto concerne strettamente la prospettazione giuridica e la competenza, il primo momento sintomatico della genesi di questa associazione in ipotesi accusatoria esistente è Napoli! Cioè il territorio dove si sarebbe realizzata la prima estrinsecazione di un’associazione che di fatto, da una lettura ragionata dei capi di imputazione, emerge secondo l’impostazione accusatoria essere sorta già a marzo 2001 perché ce lo contesta al capo a. Dice: “da marzo 2001 a ottobre 2001”. Quindi, l’inizio della condotta contestata è marzo e, a marzo l’unica condotta estrinsecatasi da parte degli imputati che gli si può addebitare, è la partecipazione alla manifestazione per alcuni degli imputati, cosiddetta “Antiglobal Forum”, che è avvenuta a Napoli il 2001, ma comunque anche se non si volesse condividere questa prospettazione, il primo momento sarebbe comunque Genova! O Napoli o Genova! Non si vede come sia stata radicata la competenza a Cosenza, se è vero che la Cassazione ha reiteratamente ribadito anche di recente che laddove venga contestata un’associazione, sia essa di mafia, sia essa un 416 Bis o un 74 che operi sull’intero territorio nazionale con cellule di appartenenza regionale differente, ed è il nostro caso, si deve guardare... ovviamente per radicare la competenza territoriale, al luogo dove si è consumato per la prima volta, dove ha manifestato la sua operatività e ciò avviene con elementi comunque presuntivi! Ma possono utilizzarsi per la individuazione anche criteri che noi dobbiamo desumere dai reati fine (è la Cassazione della VI Sezione Penale del ’99 del Presidente Troiano). Quindi, attraverso i reati fine noi individuiamo la competenza territoriale. E’ evidente! Altrimenti non sarebbe materialmente possibile. Noi contestiamo questa competenza, siamo ben lieti dell’ospitalità che questa città ci offre, ma ci chiediamo e l’opinione pubblica intera si chiede: “Perché Cosenza?”. E, Signori Giudici, mi perdonerete una parte conclusiva che tecnicamente comunque posso riportare all’articolo 9 del codice di procedura penale. I motivi per i quali noi ci troviamo qui è perché questa indagine è stata fatta anche a Napoli, anche a Genova, perché gli odierni imputati erano iscritti per 270Bis anche a Napoli e prima che a Cosenza! Eppure, la Procura della Repubblica di Napoli per queste stesse condotte ha ritenuto non esistenti gli estremi per procedere per un’associazione sovversiva, tant’è io ho qui con me, la Procura della Repubblica di Napoli ha notificato agli imputati, dopo l’udienza preliminare a Cosenza, l’avviso ai sensi del 415Bis, cioè di chiusura delle indagini preliminari per i fatti del 17 marzo 2001 del “Global Forum di Napoli” contestando solo una resistenza. Io ho qui con me il 415Bis e, pure risulta dagli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, che questi imputati erano stati iscritti e l’iscrizione della notizia di reato io l’ho allegata alla mia memoria difensiva perché comunque si applicano le regole suppletive, l’articolo 9, solo ove non si riesca a radicare la competenza attraverso l’articolo 8 e noi riteniamo che ciò si possibile, ma comunque si deve considerare il luogo di iscrizione della notizia di reato e il luogo di iscrizione è Napoli perché la notizia di reato per 270Bis è stata iscritta. La data di Napoli è 26 aprile 2001! Io l’ho allegata e l’ho estratta, la copia, dal fascicolo del Pubblico Ministero, quindi è assolutamente controllabile. Laddove, invece la notizia di reato a Cosenza è stata iscritta il 28 aprile 2001 quindi tre giorni dopo a modello 44, ovviamente e in entrambi i casi, perché inizialmente erano ignoti gli autori del reato e poi si è proceduto all’identificazione. Pertanto io ritengo che innanzitutto la competenza si è radicata senz’altro a Napoli o, in subordine a Genova, perché sono i luoghi ove di fatto si sarebbe concretizzata per la prima volta, all’esterno, l’associazione che viene contestata agli imputati. Comunque, ove questa Corte dovesse ritenere di non condividere l’assunto difensivo, non si può applicare l’articolo 9 dal momento che l’Accusa non ha assolutamente indicato un fatto che consenta di ritenere il momento conclusivo, l’ultima condotta contestata agli imputati, ma anzi, a dire la verità, l’ultima condotta che questa Difesa rinviene dal decreto di citazione a giudizio addirittura è quella relativa alla propaganda sovversiva che, stando sempre all’assioma accusatorio, l’imputata O. V. avrebbe commesso per le finalità del gruppo eversorio il 21 ottobre a San Cesario di Lecce e quindi, leggendo i capi di imputazione e leggendo il decreto che dispone il giudizio manifesto una perplessità: “Perché sradicare la competenza dal Giudice naturale?” Perché, o si applica il comma III dell’articolo 8 e quindi è competente Napoli o, in subordine è competente Genova! Oppure, volendo applicare il primo comma dell’articolo 9 addirittura sarebbe competente la Puglia! Cioè... è paradossale! Quale è la condotta, quali sono gli elementi che consentono di ritenere che Voi siete competenti per questi reati? Capirete che il sospetto è che si sia voluta costruire una competenza territoriale inesistente! E francamente dal momento che esiste un principio che è quello del Giudice naturale ed è fondamentale perché è un principio costituzionalmente garantito che l’imputato sappia prima che inizi il processo quale è l’Autorità Giudiziaria che procederà e perché, e secondo quali criteri si è radicata la competenza, perché questi sono momento di garanzia dell’intera collettività, non solo degli imputati che oggi rispondono di una cospirazione mediante associazione sovversiva! Io Vi chiedo di evitare la genericità in cui è incorso il GUP nell’udienza preliminare che con una motivazione francamente incomprensibile ha sostenuto che l’eccezione di incompetenza sarebbe stata infondata atteso che il reato più grave in contestazione, lettera a della rubrica, risulta perpetrato a Cosenza sia con riferimento al primo atto riconducibile alla ivi asserita associazione illecita ed ivi costituita ed operante, sia con riferimento ad altre condotte ascritte al sodalizio criminoso. Quali?! La Difesa chiede: “Quali sono queste condotte?” Perché siamo oggi venuti da tutt’Italia in questa, per carità, splendida cittadina, a radicare una competenza in un Foro che francamente si dovrebbe occupare di criminalità organizzata, di mafia, di droga che sono i veri problemi che la collettività di questa Regione immagino viva. Quindi io deposito una memoria difensiva e Vi chiedo, con sentenza, di dichiararVi incompetenti e di trasmettere gli atti al Giudice naturale. Ovviamente è stata prospettata all’udienza preliminare e riproposta ai sensi del III comma dell’articolo 21, l’eccezione.
D: (Branda) -. È arrivato S. S., il decreto di contumacia credo debba essere revocato.
P: -. Chi è S.?
D: (Branda) -. S. S..
P: -. Revochiamo la contumacia, l’imputato è presente. Gli altri difensori?
D: (D’Alessandro) -. Allora, avvocato D’Alessandro, difensore di A. L., si associa alle eccezioni dei colleghi che mi hanno appena preceduto e sollevo una questione di competenza funzionale e per materia, anzi ripropongo, perché già ritualmente proposta nell’udienza preliminare, nella seconda data dello svolgimento dell’udienza preliminare, una questione di competenza per materia e per funzione del G.U.P. presso il Tribunale di Cosenza. Essendo evidentemente in presenza di reati di competenza della D.D.A., la lettura dell’articolo 51 comma 3 quater, in questo senso io formulo la mia eccezione, indica che quando si tratta di procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, le funzioni indicate nel comma 1 sono attribuite dal Pubblico Ministero presso la D.D.A., che è quella di Catanzaro. Ne conseguirebbe che il GIP competente dovrà essere evidentemente quello presso la D.D.A. di Catanzaro. A tal fine evidenzio che ad A. L. viene contestato al capo P, l’istigazione a disobbedire alle leggi dell’ordine pubblico, il capo di imputazione si conclude: “...con l’aggravante di aver commesso il fatto per finalità di eversione dell’ordine democratico”. È evidente che si tratta di una fattispecie che rientra nel 51 comma 3 quater e, d’altro canto, la stessa Cassazione con una sentenza che io vi produco, sentenza 17 maggio ’01 numero 571, a proposito dell’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche per reati di 416 semplice e non 416Bis o 74 D.P.R. 309/90 dice di abbandonare il criterio rigido della indicazione tassativa riportandosi ad un criterio di offensività del bene giuridico protetto dalla norma. Infatti, leggo brevemente: “Anche in questa sede non può che ribadirsi che l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di Cassazione ha da tempo abbandonato il rigido aggancio alla nozione di delitti di criminalità organizzata ad ipotesi tassative di reati mediante rinvio a singole fattispecie, facendo invece riferimento ad un criterio teleologico mediante una verifica di assoluta congruità della disciplina. La finalità perseguita dal Legislatore è da individuarsi in una esigenza di tutela della collettività non in funzione della omogeneità delle condotte, ma del tipo di attacco portato ai valori della convivenza civile. Più avanti specifica che: le figure delittuose riguardanti i reati commessi con uso di armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, con riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, rientra nella competenza della D.D.A.”. Quindi sotto un duplice aspetto sia tassativamente formulato per quanto riguarda l’articolo 51 comma ter ed anche secondo l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale a cui questa sentenza che io vi produco fa riferimento, le fattispecie indicate e contestate nei capi d’imputazione sono evidentemente alla luce di tutti quanti secondo me. Competente la D.D.A. presso la Procura di Catanzaro, quella Distrettuale. Quindi doveva essere competente il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro e quindi, in questi termini formulo la prima eccezione. La seconda eccezione è quella che riguarda la nullità del capo a per omessa indicazione della condotta descritta. Tra le varie contestazioni c’è quella di sovvertimento violento dell’ordinamento economico dello Stato. Sovvertire violentemente un ordinamento economico significa cambiare l’ordinamento economico dello Stato. Il nostro, nella fattispecie, è un ordinamento economico di tipo capitalista. Immagino che “sovvertire” presumo significhi trasformarlo in un ordinamento di tipo socialista o comunista, quindi con una centralizzazione dei mezzi di produzione e quindi una statalizzazione dei beni e dei mezzi di produzione. Non viene descritto però come, con quali condotte, si sarebbe materialmente sovvertito l’ordinamento economico dello Stato. Cioè, sovvertire violentemente un ordinamento economico è una cosa, di uno Stato oltretutto come quello italiano, abbastanza complicata e complessa, bisognerebbe dire come, con quali condotte e verso quali finalità, cioè come questo ordinamento andava trasformato. Lo stesso discorso per “sovvertire l’ordinamento del mercato del lavoro”, non viene indicata la condotta attraverso la quale si sarebbe dovuto sovvertire questo ordinamento del mercato del lavoro, quindi anche nullità del capo a per omessa indicazione della fattispecie descrittiva, cioè della condotta che dovrebbe integrare la violazione della norma, e poi ho preso la parola e quindi concludo, anche se non è il rituale, vorrei che la Corte comunque pronunciasse una sentenza di assoluzione ai sensi dell’articolo 129 del codice di rito per quanto riguarda il capo e in cui, all’imputata A., viene contestata una istigazione a disobbedire alle leggi dello stato e soprattutto l’articolo 289 nel caso specifico, la cui condotta si sarebbe realizzata attraverso la pubblicazione di un manuale di autodifesa che dovrebbe essere corpo del reato e quindi essere allegato al fascicolo del dibattimento, e questa condotta descrittiva, integrativa del 289, dovrebbe essere quella di aver redatto questo manuale di autodifesa. Nel capo di imputazione vengono riportate alcune di quelle che dovrebbero essere le frasi del manuale di autodifesa in cui si dice: “Raccomandando di portare sul posto diversi giorni prima le maschere antigas, che notoriamente sono uno strumento di difesa e non di offesa, e tutto il necessario allo scontro di piazza. Per evitare i controlli al momento dell’arrivo a Napoli...”, questo non è vero, perché quello che ci si raccomanda di portare sono gli striscioni, le maschere antigas e poi scarpe da ginnastica nel caso specifico, assorbenti o cose del genere che sicuramente non sono idonei ad integrare la fattispecie di cui al 289. Quindi concludo questo mio brevissimo intervento chiedendo appunto che la Corte voglia pronunciare ai sensi del 129 sentenza di proscioglimento in relazione al capo e per A. L..
D: (Petitto) -. Presidente, chiedo scusa, la Difesa vorrebbe sapere se Lei intende ritirarsi in Camera di Consiglio per decidere anzitutto sulla questione di incompetenza oppure concludiamo in ordine alle questioni preliminari? La questione di competenza è ovviamente preliminare a tutte le altre questioni preliminari!
P: -. Vi vogliamo sentire tutti!
D: (Crisci) -. Veramente tra le difese abbiamo concordato proprio questo, che prima si faranno le eccezioni e poi ciascuno di noi aderirà o meno alle eccezioni. Quindi ci sentirete tutti!
VOCE NON IDENTIFICATA -. Posso?
P: -. Sì, prego.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. Prima il nome, grazie.
D: (D’Addabbo) -. Avvocato D’Addabbo per F..
P: -. Dunque, dicevamo questo, vista la corposità delle eccezioni, per come ci stiamo rendendo conto, fatele tutte perché poi la Corte si riserva, altrimenti non usciamo più dalla Camera di Consiglio. Fatele tutte e poi le valutiamo tutte.
D: (D’Addabbo) -. Certo. Avvocato D’Addabbo per F. G.. Faccio presente che è arrivato il mio assistito, quindi chiedo che venga revocata la dichiara...
P: -. Che si chiama come, avvocato?
D: (D’Addabbo) -. F. G.
P: -. F. G. Prego avvocato, lei voleva dire qualcosa?
D: (D’Addabbo) -. Sì, volevo concludere per una questione, insomma dire altre due riflessioni e considerazioni sulla questione appunto della incompetenza per territorio, cercando di non ripetermi rispetto alle considerazioni che ha appena svolto la collega Senese ed alle quali chiaramente aderisco completamente. In effetti, come questa Corte potrà rendersi conto dalla lettura del decreto che dispone il giudizio e quindi dei capi di imputazione con riferimento al reato contestato più grave, “quod penam”, ossia l’articolo 305 del codice penale di cui al capo a contestato a tutti gli imputati come ha efficacemente espresso e sottolineato la mia collega poco fa, nessun elemento storico circa la costituzione, il reale momento costitutivo dell’associazione illecita qui imputata, che possa radicare la competenza per territorio a Cosenza, emerge appunto anche dalla semplice lettura del capo di imputazione. E quindi, qui il problema serio è uno, cioè o si ammette che imputato di questo processo è l’intera Rete del Sud Ribelle, costituita da alcune centinaia di persone, in realtà da strutture, comitati ed associazioni che si fanno portatori della lotta contro la disoccupazione, il degrado ed altri mali che affliggono il Meridione e non solo, e quindi, cioè, si ammette che imputato di questo processo, qui a Cosenza, è proprio il dissenso politico pacifico, che invece è legittimo, è tutelato dalla Costituzione, oppure se questo non è, e quindi le imputazioni riguardano una presunta associazione cospirativa, diciamo così, illecita, che si sarebbe costituita all’interno della Rete del Sud Ribelle legittima, allora sicuramente questo processo non può, non deve celebrarsi a Cosenza! Come diceva prima la collega non è un problema di inospitalità o di non... un nostro problema rispetto alla Corte...
P: -. Ma noi non ci offendiamo, non ci offendiamo per questo!
D: (D’Addabbo) -. Ecco! Sicuramente, ecco, da un unto di vista proprio tecnico giuridico manca l’elemento che possa radicare la competenza qui a Cosenza e quindi da questo punto di vista devo dire che proprio nel giudicato cautelare, e questo..., è stata correttamente ricostruita l’intera vicenda dalla collega Senese, proprio il Tribunale per il riesame in sede di rinvio si è molto preoccupato di sottolineare e, come dire, delimitare i limiti della contestazione di cui all’articolo 305 codice penale sottolineando proprio, leggo testualmente a pagina 8, che appunto: “L’associazione contestata di cui all’articolo 305 c.p. si sarebbe creata all’interno di un’associazione non illecita denominata Rete Meridionale del Sud Ribelle, costituita in Cosenza in data 19/5/2001, al fine di commettere i delitti indicati al capo a”. Quindi, diciamo, è questo il problema centrale, non c’è alcun dubbio che questa rete, ho detto legittima, di associazioni, comitati, si sia costituita nel corso di alcune riunioni evidentemente svoltesi a Cosenza, però se a questo si deve dare il ruolo di momento costitutivo dell’associazione illecita, allora significa appunto mettere sotto processo l’intera associazione della Rete del Sud Ribelle e quindi, come ho detto prima, un coordinamento di strutture che invece legittimamente esprimono il loro dissenso e la loro contestazione al sistema politico, economico e sociale in Italia. Da questo punto di vista, dicevo, discende quindi l’impossibilità di radicare la competenza a Cosenza e quindi applicare quei criteri presuntivi, come indicava la collega, elaborati comunque dalla giurisprudenza e su cui veramente ho trovato numerosissime sentenze della Corte di Cassazione che qui non sto a ripetere e che ho indicato nella memoria che depositerò e quindi, diciamo, gli elementi che valgono a radicare la competenza per territorio nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all’esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell’associazione nello spazio. E quindi è proprio sulla base di questo, in mancanza appunto dell’elemento storico certo della genesi dell’associazione, quello che rileva è proprio il luogo in cui accadono i primi fatti criminosi attribuiti alla presunta associazione. Da questo punto di vista devo dire quindi che sicuramente dalla lettura dei capi di imputazione, anche a voler prescindere dalla valutazione circa la contestazione di cui al capo c mi pare, e comunque la contestazione del reato di cui all’articolo 289 comma 2 per i fatti accaduti a Napoli, quindi a voler comunque prescindere da una valutazione se questo reato possa effettivamente essere individuato come un reato fine della già costituita associazione o no, in ogni caso Cosenza non può essere competente perché, dicevo, anche a prescindere da queste valutazioni che eventualmente potrebbero attenere più al merito, dalla semplice lettura
del decreto che dispone il giudizio vedrete chiaramente che il luogo in cui si è manifestata concretamente per la prima volta l’attività criminosa è comunque e sicuramente la città di Genova, durante il vertice dei Capi di Stato del G8 il 20 e 21 luglio del 2001 e quindi basta appunto leggere il capo di imputazione di cui alla lettera a. Anch’io chiedo in conclusione che questa Corte di Assise dichiari la propria incompetenza e trasmetta gli atti al Giudice naturale per competenza, associandomi in questo alle richieste che ha poc’anzi illustrato la collega Senese. Chiaramente mi associo anche alla eccezione illustrata dal collega che mi ha preceduto, Mario D’Alessandro, e per quanto riguarda la costituzione della Parte Civile, nell’associarmi anche qui alla memoria depositata, volevo soltanto far presente che nell’atto di costituzione di Parte Civile, oltre alla mancanza di qualsiasi specifico provvedimento che autorizzi da parte dei legali rappresentanti dei ministeri che comunque autorizzi o comunque esprima la volontà di costituirsi Parte Civile in questo procedimento, volevo far presente che manca completamente l’indicazione del nome e del cognome del difensore al di là dell’autorizzazione “ad litem” e quindi immagino, quindi ritengo che ci sia una violazione dell’articolo 78 codice di procedura penale lettera c. Deposito la memoria che ho appena illustrato, grazie.
D: (Senese) -. Presidente, scusi, sono sopraggiunti F. C. e A. D.V., sono presenti in aula e chiedo che venga revocato il provvedimento dichiarativo di contumacia.
P: -. Dove sono?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. C. e D.V. Quindi revochiamo la contumacia anche di F. perché non lo abbiamo detto. Sono tutti presenti, quindi?
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
P: -. O. V. invece non è venuta e quindi rimane la contumacia solo per O. V.
D: (Crisci) -. Scusa... posso chiedere al collega Petitto se ha ancora eccezioni sull’incompetenza o possiamo passare...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
D: (Crisci) -. Ah, allora posso fare una questione prima? P: -. Prego avvocato Crisci.
D: (Crisci) -. Avvocato Crisci. Pur aderendo, associandomi alle eccezioni già proposte, facendo presente che appunto l’avvocato Branda congiuntamente a questa Difesa difende il C., e l’avvocato Crisci è anche per S. S., si associa alle richieste di eccezione sulla costituzione di Parte Civile e sulle richieste di incompetenza, sempre confermando che appunto sull’incompetenza, questo per i Giudici Popolari, perché credo che anche loro debbano essere partecipi ed i Giudici togati spiegheranno sì in Camera di Consiglio, ma credo che anche noi dovremmo fare uno sforzo per far capire ai Giudici Popolari come queste questioni siano così importanti anche se hanno già fatto altri processi, però che noi insistiamo su questa questione dell’incompetenza perché tutti debbano sapere chi è il Giudice competente, perché le eventuali sentenze non siano annullate nei gradi successivi proprio per carenza di competenza, per carenza degli elementi che radicano appunto la possibilità di poter processare delle persone nella città dove si processano. L’avvocato D’Alessandro ha eccepito poi il problema della competenza per materia che è destinata quando si parla di atti di terrorismo, come purtroppo è stato contestato un articolo che dà il fine di terrorismo addirittura alla produzione di un opuscolo di autodifesa dei manifestanti che si trovano in occasione di alcune manifestazioni in situazioni in cui ci sono dei tumulti. Quindi è stato contestato questo articolo 1 della famosa legge Cossiga che prevede che qualsiasi reato fatto con il fine di terrorismo aumenti più di 1/3 la pena eventualmente irrogata. Queste gravissime accuse sono comprese in questi capi di imputazione, ma proprio a questo fine, questa Difesa interviene per chiedere che venga annullato il decreto che dispone il giudizio ex articolo 429 in quanto la genericità del capo di imputazione come già illustrata nell’occasione delle eccezioni di incompetenza, che il capo di imputazione non fa riferimento a nessun elemento concreto dal quale si evinca quale è la città competente, la Corte d’Appello competente o il Tribunale competente, ma non c’è nessun elemento che indica la pericolosità di questa associazione. Se pur esistesse la pericolosità di questa associazione, attraverso quali condotte? E su questo la Cassazione ha più volte ribadito che anche se il reato di associazione o il reato di cospirazione o i reati di attentati ai poteri dello Stato sono comunque reati che vanno puniti prima che abbiano degli effetti concreti e si dicono cosiddetti reati a punizione anticipata perché si deve prevenire giustamente, ma quando si previene si deve indicare quali sono le condotte che fanno prevedere che queste persone faranno un atto di sovversione dello Stato o dello Stato democratico, ripeto, dello Stato democratico; perché questi reati che sono nati in un codice formato nell’era fascista, che era un regime totalitario, autoritario, che voleva prevedere qualsiasi mossa di chiunque contro lo Stato, elaborò queste norme e fu usato moltissimo durante il fascismo e ci furono dei Tribunali speciali, ad hoc. In Italia abbiamo dei Tribunali Ordinari o la Corte d’Assise per materia che si occupa di questi reati. Ma perché sono rimasti nel nostro codice questi reati nonostante non c’è più un regime totalitario ed autoritario, o comunque, così si presume da parte di chi fa le norme oggi in questo paese? Sono rimasti questi reati perché si è presunto che probabilmente anche contro un regime democratico l’attenzione deve essere massima nei confronti di chi comincia anche ad organizzarsi per sovvertire le istituzioni democratiche. Quali sono le condotte antidemocratiche che fanno intervenire l’Autorità Giudiziaria per evitare che siano portate a termine o che condizionino un’operazione di rivolta autoritaria? Perché noi dobbiamo difendere un regime democratico e quindi queste norme devono evitare che ci siano rivolte autoritarie, dittatoriali, questo è il senso delle sentenze della Corte di Cassazione che, più volte adita, su questi reati ha detto: “No, questi reati devono rimanere.” E allora, quando si dice che questi giovani devono essere giudicati perché volevano costituire un’associazione, che vorrebbe che cosa? Non viene indicato! Vogliono un regime dittatoriale? E dove lo abbiamo visto? Devono essere punite queste condotte delle quali non sappiamo? Perché la condotta di fare un libretto di autodifesa per esempio, o di provocare la Polizia com’è in un altro capo di imputazione, non sono condotte che possono far sorgere il dubbio? Ma soprattutto a Voi Giudici Popolari che non siete addentro alle leggi, alle normative, a tutte quelle disposizioni che possono far creare un’abitudine in noi avvocati e nei Giudici ad evidenziare subito una condotta, non le troverete queste condotte perché saranno sottoscritte da altre norme! Una resistenza non può essere una rivolta! Una resistenza o addirittura una difesa che a volte può essere considerata come una resistenza, perché mettersi una maschera antigas, se qualcuno è stato allo stadio lo sa bene, che addirittura c’è gente che manda dei fuochi d’artificio, ma ci sono degli agenti che a volte sono costretti a tirare dei gas lacrimogeni che non ci si respira! Allora, qualsiasi persona che va allo stadio potrebbe anche portarsi la mascherina antigas sapendo che possono succedere queste cose! In Italia dal ’48 ad oggi, in tutte le manifestazioni, non ricordiamo Reggio Emilia, non ricordiamo Roma, più volte Milano, dove ci sono stati dei morti, Genova dove c’è stato un morto non tra le Forze dell’Ordine, la gente si è dovuta riparare dai lacrimogeni che adesso sono addirittura gas pericolosissimi come il “ciesse” che bloccano la respirazione! Non fanno solo lacrimare gli occhi, bloccano la respirazione! Ci sono state denunce di persone che hanno dovuto denunciare che hanno subito delle lesioni fortissime ai polmoni a causa di questi acidi messi dentro i lacrimogeni! Allora, Voi questo vedrete nei capi di imputazione: le maschere antigas, il libretto, l’invasione di un ufficio, l’intimidazione ad un ufficio! Dove stanno queste condotte?! Le stiamo cercando in tutti i 30.000 fogli del processo, ma nel capo d’imputazione soprattutto, non ci sono! Questa genericità del capo di imputazione noi la eccepiamo qui ed insistiamo che il decreto che dispone il giudizio sia annullato perché il capo di imputazione deve essere preciso! Dobbiamo sapere da che cosa ci dobbiamo difendere, non possiamo difenderci se non abbiamo con precisione illustrate le condotte che la Cassazione prevede, sempre che ci siano anche per le associazioni sovversive, condotte che ci dicono che abbiano dato luogo al presupposto, all’indagine e all’imputazione per associazione sovversiva, per propaganda sovversiva, per attentato agli organi istituzionali. Quindi insisto perché sia disposta la nullità del decreto che dispone il giudizio per tutti gli imputati e per i miei in particolare.
P: -. Avvocato Petitto, prego.
D: (Petitto) -. Allora, nel meticciato dei dialetti e degli accenti adesso sentirete uno del Sud, perché sono di Catanzaro.
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono] a Napoli.
D: (Petitto) -. Sì, dove le campane fanno in quel modo che dite voi di Cosenza, del Nord appunto! Avvocato Carlo Petitto in Difesa di A. C. Illustre Signor Presidente e Signor Giudice a latere, Signori Giudici del Popolo, le questioni che intendo prospettare alla vostra attenzione ricadono ovviamente nell’alveo dell’articolo 491 con riferimento all’articolo 181, cioè alcune questioni di nullità già, lo preciso, sollevate in seno all’udienza preliminare da uno o da più difensori e rispetto alle quali comunque tutti si sono riportati, nonché alcune questioni di inutilizzabilità, addirittura inesistenza di alcuni atti ed ancora, infine, alla richiesta nullità del decreto dispositivo del giudizio nonché dell’udienza preliminare per violazione assoluta del diritto di difesa in quanto, come proverò ad argomentare da qui a poco, esistono una serie di atti che noi abbiamo scoperto esistere, mi si permetterà il bisticcio, solo nell’ambito dell’udienza preliminare e non hanno mai fatto invece parte della discovery totale ed assoluta che si completa e si realizza con l’articolo 415Bis e soprattutto con l’avviso che segue all’articolo 415Bis. La prima censura che propongo, e anticipo ovviamente che ci sarà una memoria scritta, sottoscritta da tutti i difensori giusto appunto per evitare di perdere elementi per strada, ovviamente la prima censura che invoco è la nullità di tutti i provvedimenti di sequestro operati e realizzati ed adottati nel presente procedimento, nel 3997/01 Mod.21 R.G.n.r. per omessa o comunque apparente motivazione del decreto di perquisizione datato 6/11/2002 e notificato agli imputati in uno, con l’ordinanza di custodia cautelare in data 15 novembre 2002, e questa nullità si riverbera sul sequestro per mancata identificazione dei beni oggetto dell’apprensione, quali corpo del reato o cose pertinenti al reato. Ulteriore ed altra valutazione è l’omessa motivazione del sequestro che è avvenuto in conseguenza della perquisizione 6/11/-15/11/2002 in ordine alla finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti in quanto corpo di reato, o per essere i beni appresi in quella sede, necessari per l’accertamenti dei fatti come cosa pertinente al reato. Le nullità invocate ovviamente si riverberano sull’articolo 247, 252, 253 e 125 del codice di rito. Violazione dell’articolo 354 e 355 per mancata convalida dei provvedimenti ablativi, dei provvedimenti di sequestro operati dalla Polizia Giudiziaria; violazione dell’articolo 366, per omesso avviso ai difensori di deposito degli atti del procedimento e, nello specifico, degli atti di perquisizione e sequestro dei quali vi ho parlato e, questo, con riferimento ai verbali di sequestro. Ovviamente adesso enuncerò nello specifico le lagnanze. Ulteriore censura e proposta con riferimento ad un verbale di sequestro che ovviamente immagino sia transitato legittimamente, ci mancherebbe, nel vostro fascicolo del dibattimento e mi riferisco al sequestro operato nell’ambito del procedimento 3293/01 Mod.44, ovvero il sequestro del cosiddetto “Documento N.I.P.R.”. Conseguenza: è il primo documento, Illustre Presidente, che dà il la a questa indagine e più oltre sarà oggetto di altre e diverse valutazioni, ovviamente se supereremo la fase della competenza. In relazione ed in conseguenza ovvia, “de plano”, di quanto detto, io invoco la nullità ex articolo 185 di tutti gli atti conseguenti, vale a dire di tutti gli accertamenti tecnici delle attività infoinvestigative realizzate sul materiale oggetto appunto di sequestro in capo agli imputati con riferimento al procedimento 3997, nonché con riferimento al procedimento 3293/01 Mod.44, tutte le attività intercettative, ne parlo in termine di nullità come nullità conseguente, perché appunto si riverbera dalla nullità del sequestro principale appunto in conseguenza del sequestro del “Documento N.I.P.R.”. Adesso vado ad illustrare questi dati. Il Pubblico Ministero, il Dottor Fiordalisi, con provvedimento di perquisizione locale e personale datato 6 novembre 2002, notificato agli imputati ripeto il 15 novembre 2002, disponeva la perquisizione degli all’epoca indagati, delle loro abitazioni e degli altri luoghi pertinenziali: auto, magazzini, garage e quant’altro. Il Pubblico Ministero sosteneva nel decreto di perquisizione locale e personale che ovviamente è in atti, a pagina 14 e 15, che all’interno di questi luoghi e/o sulle persone degli indagati si sarebbero rinvenuti una serie di oggetti. L’elenco lo troverete, e vi risparmio dalla enunciazione e dalla lettura, a pagina 14 e 15 del decreto di perquisizione locale e personale che ho appena richiamato. Questi beni sono beni assolutamente generici e peraltro non vengono individuati né come beni da qualificare giuridicamente “corpo di reato”, né come beni da qualificare giuridicamente come “cosa pertinente al reato”. E così a pagina 21 di questo robusto atto di perquisizione locale e personale. A pagina 21 il Procuratore della Repubblica dispone, e quindi detta ordine alla Polizia Giudiziaria, la perquisizione di appartamenti, locali, delle persone, dei luoghi chiusi, delle pertinenze e di quant’altro con conseguente sequestro. Qui cito rapidamente senza dimenticare neanche una virgola: “A norma dell’articolo 252 di quanto rinvenuto (quali cose pertinenti al reato) e in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini”. E allora, un primo step, un primo livello, una prima valutazione: i beni indicati a pagina 14 e 15 sono beni assolutamente generici, beni che in ogni caso non vengono ribaditi nel provvedimento dispositivo, prescrittivo nell’ordine dato alla Polizia Giudiziaria di ablare, di apprendere un bene. E allora, la prima censura è che in realtà il provvedimento di perquisizione non contenga neanche l’ordine di andare a perquisire al fine di prendere, acquisire un bene determinato, ma affidi alla Polizia Giudiziaria appunto, di sequestrare quanto rinvenuto ritenuto utile ai fini dell’indagine. Il nocciolo valutativo cioè dell’attività eventualmente ablativa è affidato esclusivamente agli ufficiali e sottoufficiali di Polizia Giudiziaria che in quella notte si presentarono presso le abitazioni e tutti gli altri luoghi di pertinenza degli imputati. Va da sé pertanto, che i provvedimenti di sequestro operati quella notte dovevano essere necessariamente seguiti da provvedimento di convalida del Pubblico Ministero che però, non è mai giunto. E sul punto in memoria ci siamo permessi di indicare anche un paio di sentenze, la sentenza Golfetto e la sentenza Arcolin 2002, ’99 ed altre...
VOCE NON IDENTIFICATA -. [Voce non registrata perché parla lontano dal microfono]
D: (Petitto) -. Appunto! È un melting-pot di razze e di lingue! In queste sentenze viene chiaramente prescritto, da parte del Supremo Collegio, come nel caso di individuazione rispetto a “genus” di beni, quindi a beni assolutamente generali, operata dalla Polizia Giudiziaria quindi con un’attività conoscitiva, valutativa, ermeneutica, sul posto operata è rimessa esclusivamente alla sua volizione. Al suo operato ed alla sua discrezione deve intervenire il pronunciamento di convalida del Pubblico Ministero. Ma siccome siamo al Sud, non sappiamo se ribelle, vogliamo essere creativi e allora vogliamo fare anche un discorso al contrario e vogliamo essere più realisti del re e chiedere: “E se invece il provvedimento del sequestro contenga già l’indicazione dei beni da sequestrare? Il provvedimento di sequestro, rectius di perquisizione e poi di sequestro, è valido?” Ribaltiamo quindi la valutazione in punto di ermeneutica giuridica. Ritiene la Difesa di no, perché in tutto il corpo di questo decreto di perquisizione e sequestro, ove si debba ritenere un ordine di sequestro di beni determinati, ma così riteniamo non è per le censure esposte, ebbene, non si comprende se si stiano sequestrando “cose pertinenti al reato” o “cose corpo del reato”. Gli unici due generi di beni sotto il profilo giuridico rilevanti ai nostri fini e comunque nell’ordinamento con riferimento al sequestro probatorio quale quello del caso, ma in ogni caso manca il riferimento a quella necessarietà, a quel finalismo probatorio che ormai in giurisprudenza è definitivamente passato, è stato accertato perché è superata addirittura quella “querelle” che diceva che per il corpo di reato non vi dovesse essere la necessità di indicare il finalismo probatorio, essendo il corpo del reato in re ipsa(?), cosa finalizzata ad un accertamento probatorio, e quindi non vi era necessità di motivare lo spossessamento del corpo del reato. La sentenza Ferazi, la 5876 del 2004 ha definitivamente tranciato ogni dubbio intimando e prescrivendo che vi sia sempre, per il corpo del reato e per la cosa pertinente al reato, questo era un elemento ovviamente già insito nel codice, la enunciazione del criterio della finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti. E allora l’ambiguità espositiva, anzi la mancata esposizione delle cose sequestrabili, semmai sia stato indicato, ripeto noi riteniamo di no, non consente di valutare se le cose siano cose pertinenti al reato o corpo del reato proprio perché manca questo elemento, motivo ineludibile. Passando ad un ulteriore aspetto, è bene evidenziare come gli atti compiuti dalla Polizia Giudiziaria o per meglio dire dal Pubblico Ministero che delega la Polizia Giudiziaria, ricadano nell’alveo degli atti di cui all’articolo 365 e 366, atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso, è un atto a sorpresa ed anche qui va da sé che il difensore non possa essere preventivamente avvisato di un atto che si andrà a compiere e che ha come elemento essenziale la possibilità di cogliere la genuinità di un dato storico. Ebbene, se però il difensore ha diritto di partecipare senza essere avvisato, ha sicuramente un diritto, quello cioè di ricevere avviso e notifica del deposito degli atti di perquisizione e di sequestro che sono stati realizzati. Ebbene, questo verbale di deposito non è mai stato notificato alle parti, anche questa è una censura già proposta in sede di udienza preliminare, ma l’ho dato come prerequisito. L’omesso avviso di deposito del verbale di sequestro comporta una nullità generale a regime intermedio, per cui la fase di caducazione dalla fase dell’udienza preliminare che noi abbiamo superato perché abbiamo già eccepito in quella sede. Ulteriore questione di nullità invece ricade e riguarda un altro verbale di sequestro che fa parte del provvedimento, madre di tutte le battaglie, poi lo vedremo eventualmente più avanti, ovvero il sequestro del volantino N.I.P.R., un documento di circa 17 pagine che dovrebbe essere in atti, io non ho potuto verificare, lo farà ovviamente l’Illustrissimo Presidente o il Giudice a latere. Si tratta di un documento di 17 pagine con riferimento ad un attentato compiuto a Roma e rivendicato in Rende il 27 aprile dell’anno 2001. Ebbene, vedrete anche qui la convalida. Qua sì c’è ovviamente una convalida di sequestro. La convalida dice solamente che: “Si sequestra perché corpo del reato”. Punto! Non c’è null’altro! È evidente che anche qui, a mente la sentenza Ferazi, ci si trovi in un’ipotesi di nullità che non riguarda il sequestro per come dedotto sin qui e gli atti da questo dipendenti che sono quelli che ho detto prima: -le intercettazioni telefoniche, le attività infoinvestigative e quello più compiutamente troverete nella memoria. Il secondo capitolo delle censure che questa Difesa propone è la inutilizzabilità o comunque nullità per violazione del diritto di difesa (178 lettera c), dell’acquisizione di alcuni documenti. Ovviamente questi documenti non sono nel fascicolo del dibattimento, ma noi riteniamo di doverlo eccepire adesso anche perché la prima delle questioni che andrò a rassegnare involge direttamente il problema della competenza. La questione di inutilizzablità o di nullità per violazione del diritto di difesa (178 lettera c), riguarda le acquisizioni di un documento e le acquisizioni in seno alle indagini di un documento denominato “La Globalizzazione è sotto casa”, del cosiddetto “Manuale di Autodifesa” e di tutte le VHS, vorrei che fosse chiara alla fonoregistrazione, acquisite in questo procedimento e soprattutto quelle provenienti dalla Questura di Napoli.
A: -. Presidente, chiedo scusa, io mi oppongo alla formulazione in questa sede di questa eccezione perché si tratta di eccezioni intempestive, saranno formulate in sede di ammissione eventuale delle prove.
D: (Petitto) -. Quindi non sono intempestive, però!
A: -. Sono... [Voci sovrapposte parole incomprensibili]
D: (Petitto) -. Semmai sono anticipate!
A: -. [Voci sovrapposte parole incomprensibili]
P: -. Ma intempestive perché non è la fase processuale, dice il Pubblico Ministero.
D: (Petitto) -. Va be’, però se c’è una violazione del diritto di Difesa e da qui a poco io chiederò anche la nullità del decreto dispositivo del giudizio...
A: -. Non ho ancora chiesto l’ammissione di queste prove e può darsi che non la chiedo!
D: (Petitto) -. Allora, se mi si permette riformulo la questione sotto un altro profilo! Al capo n dell’odierno decreto dispositivo del giudizio viene contestato ad una persona non difesa da me, ma si riverbera sulla mia posizione processuale, sulla posizione processuale del mio assistito, “propaganda sovversiva”, capo n ribadisco della rubrica, se non erro, ovvero la realizzazione di questo documento: “La globalizzazione è sotto casa”. Atteso che al di là se sia il documento, secondo l’editto accusatorio, riconducibile ad un singolo o ad una fattispecie associativa cospirativa, questo documento è quello attraverso il quale si va anche ad addentellare e a radicare la competenza territoriale, per come in maniera splendida dedotta dalla collega Annalisa Senese, io mi permetto semplicemente di fare una nota a margine rispetto a questo documento riservandomi in seno alle questioni di ammissione della prova di dedurre poi puntualmente. Allora, il documento “La globalizzazione è sotto casa” è contestato ad uno o a più indagati, capo n della rubrica e - il Giudice a latere sta seguendo il decreto dispositivo del giudizio - in calce al capo n si dice: “Accertato in Cosenza, marzo 2001”. Ebbene, lo dico chiaramente e senza infingimenti, a marzo del 2001 non esisteva questo procedimento e non esisteva neanche il procedimento 3293/01 Mod.44.! Purtroppo, talvolta il Diavolo - non che il Dottore Fiordalisi sia il Diavolo - fa le pentole e non i coperchi, dice un antico motto popolare. Potrete vedere perché fa parte del fascicolo del dibattimento, addirittura anche il Giudice dell’indagine preliminare incorre in questo problema, lo do come dato storico valutativo Illustrissimo Presidente, allorquando a pagina 19 dell’ordinanza di custodia cautelare che ex lege transita nel vostro fascicolo, il GIP dice: “In data 6 marzo 2001 nell’ambito delle indagini su F. C., la D.I.G.O.S. rinveniva presso il sito internet del movimento antagonista - che ha il nome lunghissimo e che non lo so dire -. un comunicato inviato tramite l’account”. Ebbene, chiaramente, lapidariamente, in data 6 marzo 2001 non esisteva questo procedimento, non esisteva il procedimento ad ignoti, a noi non risulta che potesse esistere altro procedimento, per cui è evidente che questo documento è sotto il profilo giuridico addirittura inesistente, e quindi lo posso dedurre anche in questa fase proprio perché le condotte contestate, pregherei il Pubblico Ministero di fornirvi l’elenco di iscrizione nominativa a Modello 44/Ignoti o a Modello 21, scaturiscano non prima e partono non prima del 28 aprile 2001, come ricordato anche dall’avvocato Senese. Quindi non si capisce un mese prima la D.I.G.O.S. su che stesse legittimamente investigando! Mi riservo comunque, eventualmente dovesse superarsi questa fase, di controdedurre in ordine alla utilizzabilità, che va da sé, è un atto compiuto fuori dal procedimento, “da ignoti” è il caso di dire, nel senso che qualcuno l’ha trovato e non si sa chi è! Manca un verbale di acquisizione ex articolo 357, ma lo troverete compiutamente in memoria perché alla memoria ci riportiamo. Ulteriore questione. Presidente, per non inasprire i toni io salto la questione delle videocassette e dell’acquisizione del vademecum di autodifesa che pure fanno parte di questa memoria e comunque mi riporto, rispetto allo scritto, riservandomi lo ribadisco, nella fase acquisitiva della prova, anche se le dedotte censure possono tranquillamente trovare alveo in questa fase. Vi è adesso una richiesta, di voler ravvisare la nullità dell’avviso ex articolo 415Bis e della richiesta di rinvio a giudizio per mancata, piena ed assunta discovery dell’attività di indagine realizzata. Perché accade questo? Il Pubblico Ministero ne avrà senz’altro memoria. In data 16 giugno 2004 in una richiesta di brogliacci che è stata effettuata al G.I.P., la segreteria del Pubblico Ministero ha consegnato... la richiesta era finalizzata alle valutazione da compiere in seno all’udienza stralcio, nell’ambito dell’udienza stralcio, il Pubblico Ministero, attraverso la sua segreteria, ha consegnato tra gli altri i seguenti brogliacci, ovvero i verbali giornalieri di ascolto, di captazioni telefoniche e/o ambientali a carico dei seguenti soggetti: R. S., Rit.(registro intercettazioni) 286 del 2002, T. G., evito i numeri telefonici, Rit. 186/2002, A. F., Rit. 253/02, A. R. Rit. 92/02 e D.V. A., che è un imputato, Rit. 169/03; gli altri non sappiamo chi siano! Ma vi è dell’altro, sono stati depositati i brogliacci su richiesta delle parti che sconoscevano l’esistenza di queste intercettazioni. Alle parti, ai difensori, alle parti private non sono mai stati mostrati, ma soprattutto, tecnicamente non sono mai stati depositati gli atti di indagine e quindi, nello specifico, i decreti autorizzatori. I decreti con i quali il Pubblico Ministero richiedeva, i provvedimenti con i quali il G.I.P. autorizzava eventuali provvedimenti di convalida e/o di proroga di queste intercettazioni telefoniche. In altre parole, e mi rivolgo ai Giudici Popolari semplicemente per rendere un attimo più fruibile il mio dire, nell’ambito di questo procedimento, e i faldoni sono là, siamo pronti a qualsiasi verifica, non esiste nessun faldone che contenga i provvedimenti di legge dispositivi delle autorizzazioni d’urgenza, oppure attraverso il G.I.P., di convalida e quant’altro in relazione a questi Rit. Per cui è del tutto pacifico, è evidente che sono stati sottratti alla Difesa alcuni elementi investigativi perché questi Rit. riposano in questo procedimento evidentemente, e altrimenti non si capisce a che titolo ci abbiano dato questi brogliacci, ma tutti gli atti sottesi, propedeutici e preliminari all’attività di ascolto non sono mai stati forniti! Non ci sono stati forniti in realtà i provvedimenti del Pubblico Ministero e del G.I.P. che hanno richiesto, autorizzato, disposto e prorogato le intercettazioni delle quali abbiamo scoperto l’esistenza, “d’amblé”, il 16/6/2004! E’ chiaro che la lettera del codice e la lettera della Costituzione soprattutto, impone al Pubblico Ministero la discovery totale di tutti gli atti di indagine senza la possibilità di selezionare questo o quel materiale più o meno favorevole. È evidente che in teoria l’avvocato Petitto valutando queste intercettazioni avrebbe, tanto per dire, potuto consigliare al suo assistito di accedere ad un rito alternativo, ma al di là delle valutazioni tattiche, esiste un problema strategico più... [Parola incomprensibile]. In Italia, vigente questo codice e questa costituzione, il Pubblico Ministero non può scoprire le proprie carte in parte, deve depositare tutti gli atti investigativi. E così non è stato fatto! Da ultimo, e concludo, noi chiediamo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza stralcio perché è stato omesso l’avviso alle parti ed ai propri difensori di ascoltare le registrazioni, ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche, telematiche, ex articolo 268 comma 4 e 6, e questa omessa citazione si riflette anche sul 415Bis che non conteneva assolutamente le prescrizioni di cui all’articolo 268 comma IV e VI. Nello specifico, è una violazione, a parere della Difesa, assoluta del diritto di difesa, (1268 lettera c ), per l’impossibilità di adeguatamente controdedurre in ordine alle intercettazioni per come realizzate. Sinteticamente voglio solo riportare la vostra attenzione sulla circostanza che nell’ambito di questa indagine il Pubblico Ministero aveva chiesto ed ottenuto dal GIP procedente ed autorizzante delle attività di intercettazione il ritardato deposito degli atti sino al termine delle indagini preliminari. Ebbene, al termine delle indagini preliminari avrebbe dovuto fornire alla Difesa l’avviso di ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi informatici e di quant’altro appunto utile alla Difesa ai sensi dell’articolo 268 comma IV e VI. Ciò non è stato fatto e importa le nullità per come dedotte. Per il resto mi riporto integralmente alla memoria, con la firma di tutti i difensori, che da qui a poco depositeremo agli atti di causa, e soprattutto alle verbalizzazioni integrali sia fonoregistrate che sintetiche dell’udienza preliminare e, da ultimo, mi riporto a tutte le questioni sin qui formulate dai difensori che mi hanno preceduto. Grazie.
P: -. C’è l’avvocato Mazzotta.

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