UDIENZA DEL 13 APRILE 2005
[P= Presidente; D= difesa; A= accusa;]
P: [Fa l’appello] P:-. Allora deve interloquire la Difesa sugli atti depositati dal Pubblico Ministero e fare la propria richiesta di prove, prego! RICHIESTE DELLA DIFESA: D: (Belvedere) -. Allora, purtroppo è accaduto che il fratello di C., P. C., è morto. Il F. C. è qui per il rispetto che ha verso questa Corte. Le faccio presente signor Presidente che nella concitazione di questi giorni purtroppo non siamo riusciti a procurarci il certificato di morte, ma io mi riservo di presentarlo alla Corte. Le faccio, altresì, presente che il fratello di F. C. era un uomo giovane, quindi in questi giorni bisogna provvedere alle esigenze della famiglia perché ha dei figli. Quindi il C. credo non sia nelle condizioni e di poter presenziare né di seguire queste udienze con l’attenzione che meritano. Sottopongo questo alla sensibilità della Corte. P: -. Ma la richiesta qual è avvocato? D: (Belvedere) -. La richiesta... P: -. Processualmente qual è? D: (Belvedere) -. ...è di un rinvio dell’udienza. P: -. Il Pubblico Ministero? RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO: A: -. Sì, signor Presidente io ritengo che il codice di procedura penale sia ispirato al principio della prontezza della decisione e della speditezza del processo, parole che si leggono nell’articolo 18 del codice di rito che prevede la separazione dei processi. Cioè bisogna contemperare le giuste esigenze delle parti e qui siamo, in ogni udienza, circa cinquanta persone tra imputati, difensori e giudici popolari e magistrati. Ed è chiaro che, così come l’altra volta, la Corte ha manifestato completa e totale sensibilità per il decesso della madre dell’avvocato difensore di L. C. rinviando l’udienza ad altra data anche oggi può fare altrettanto. Evidenzio che non vi è innanzitutto una... dal punto di vista formale, una documentazione di questo legittimo impedimento. Inoltre, l’interessato, cioè l’imputato C., è presente in aula. In ogni caso, ritengo che l’udienza scorsa era stata di (parola incomprensibile) nella quale... era un’udienza di ammissione delle prove, infatti il Pubblico Ministero aveva depositato i suoi documenti e proprio C. F. aveva, ecco, in nostra presenza, in mia presenza, nella mezzora concessa dalla Corte, esaminato di persona questi documenti, qui su questo banco. Ha quindi avuto piena contezza, la Difesa ha avuto tutta la possibilità oggi di formulare le richieste di prova dinnanzi alle Signorie Loro. Mi sembra che, pertanto, non vi sia un legittimo impedimento e che, in ogni caso, possa farsi buon uso dell’articolo 18, cioè di una separazione, sia pure momentanea, della posizione di C. F. e salvo poi a riunirla nelle udienze successive, quando poi si discuteranno le prove anche relativamente a C. F. P: -. Ci ritiriamo!
[La Corte si ritira]
ORDINANZA: P: -. La Corte rigetta la richiesta della Difesa poiché l’istanza non è documentata, non è stata tempestivamente comunicata alla Corte, non sussistono gli estremi del legittimo impedimento e la difesa tecnica può essere garantita ed assicurata appunto dal suo difensore invece in perfetta forma. Quindi diamo la parola alle parti per interloquire sui documenti, c’è stato tutto il tempo per prenderne visione, avete estratto copia e per fare le richieste, le proprie richieste di ammissione delle prove, prego! Chi prende la parola? L’avvocato D’Addabbo prego! D: (D’Addabbo) -. Sì, avvocato D’Addabbo! Intanto vorrei depositare... è arrivato l’imputato D.V. e quindi vorrei depositare la nomina a sostituto processuale per me da parte dell’avvocato sia Annalisa Senese e sia Saverio Senese e sia per la posizione C. che... P: -. Va bene. D: (D’Addabbo) -. Poi vorrei brevemente prendere la parola per (parola incomprensibile) dell’avvocato D’Agostino, il quale appunto mi ha inviato una memoria difensiva che mi accingo a produrre. Volevo soltanto brevemente proprio illustrare la questione che viene affrontata e, in particolare, la questione diciamo della illegittimità costituzionale e quindi questo... appunto per quello parlo per prima anche, in relazione degli articoli 335 comma uno e 407 comma tre, per violazione degli articoli 3, primo comma, 24 e 11 comma terzo della Costituzione. Per quanto infatti il problema diciamo per la posizione proprio del C. in questo procedimento è relativa proprio all’utilizzabilità degli atti di indagine che sono stati svolti nel presente procedimento, in cui l’imputato in concreto è stato iscritto nel registro delle notizie di reato soltanto in data 9 febbraio 2004, come risulta anche dal certificato che dovrebbe essere agli atti, era negli atti dell’udienza preliminare. Quindi proprio il giorno prima della redazione del deposito e della partenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che è datata 10 febbraio 2004. Ora, diciamo ovviamente diciamo è insostenibile che in ventiquattro ore siano state proprio logicamente e concretamente insomma aperte e concluse le indagini nei confronti di qualsiasi persona appunto indagata, a meno che non si tratti proprio non so di un... di un reo confesso, ma sicuramente questa non è l’indagine, diciamo il caso che qui ci interessa. Da questo punto di vista quello che appunto preme sottolineare è che il materiale investigativo a carico del C. era in possesso del Pubblico Ministero fin dalla... diciamo sicuramente dal luglio del... penso luglio 2003, ossia... ma anche ben prima, come è documentato insomma agli atti. Ossia al momento della presentazione, da parte del Pubblico Ministero, di una memoria al Tribunale del riesame in cui si faceva riferimento alle intercettazioni telefoniche che poi sono state praticamente alla base della richiesta di rinvio a giudizio. E le intercettazioni telefoniche che sono state appunto eseguite nel luglio 2001 sono infatti pervenute nel fascicolo di questo procedimento da altre procure, quale quella di Taranto, Napoli e Benevento sicuramente diciamo tra il 2002 ed il 2003 e, comunque, ben prima del luglio del 2003, quando appunto ne è stata disposta anche diciamo... al Tribunale del riesame è stata presentata, appunto dal Pubblico Ministero, questa memoria cui faceva riferimento e, quindi, sicuramente i brogliacci o, comunque... anche se le trascrizioni non erano state ancora effettuate, sicuramente i brogliacci erano in possesso del Pubblico Ministero. E, quindi, da questo punto di vista devo appunto sottolineare che il G.U.P. presso Tribunale Di Modena, con un’ordinanza del 10 gennaio 2004 che viene allegata in copia, sostiene appunto, ritenendo poi, come dire, non soltanto rilevante ma anche fondata la questione di illegittimità costituzionale, sostiene appunto che diciamo questo lasso temporale intercorrente fra il momento di assunzione della qualità sostanziale di indagato da parte di una persona, di persona sottoposta all’indagine è quello dell’iscrizione formale nel registro di cui all’articolo 335 codice di procedura penale, questo appunto lasso temporale determina evidenti lesioni del diritto di difesa e del diritto della persona di essere informata diciamo nel minor tempo possibile dell’accusa che viene diciamo elevata a suo carico. E quindi, proprio sulla scorta di tutta una serie di valutazioni che diciamo sono riportate appunto ometto qui di ripetere che sono riportate nell’ordinanza a cui facevo riferimento, quindi il G.U.P. appunto ha sollevato questa questione di legittimità costituzionale relativa proprio agli articoli 335, comma uno, 405 e 407 comma tre nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità di quegli atti di indagine che sono stati compiuti nei confronti di un imputato in epoca anteriore alla sua formale iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 codice di procedura penale. E, comunque, diciamo il momento in cui ha assunto la qualità di persona nei confronti appunto della quale si sono svolte poi effettivamente le indagini e questo appunto per violazione, come dicevo prima, dell’articolo 3, comma uno, 24 e 11 comma tre, primo periodo della Costituzione. E’ diciamo il caso... insomma dall’ordinanza emerge il caso all’esame del G.U.P. di Modena è praticamente sovrapponibile a quello che qui ci interessa con l’unica differenza che aggrava ulteriormente diciamo la situazione della Difesa in questo procedimento è che in questo caso il dato temporale del momento in cui poi sostanzialmente sono iniziate le indagini a carico di C. non è immediatamente e concretamente individuabile. E, quindi, sicuramente la ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato determina una immediata conseguenza appunto dell’aggiramento dei limiti temporali previsti dall’articolo 405 codice di procedura penale e relativo appunto alla conclusione poi delle indagini preliminari e, quindi, la violazione anche del principio della ragionevole durata del processo. E come è stato diciamo rilevato in un'altra ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli in data 25 maggio 2004 che viene anche questa allegata in copia alla memoria che... insomma depositerò. E, quindi, diciamo di fatto le indagini contro C. sono durate per oltre... per ben più di due anni, sono state ufficializzate il 9 febbraio 2004 e concluse il 10 febbraio 2004 utilizzando materiali acquisiti ed indagini svolte anche in epoca inferiori precedenti. E, quindi, diciamo in conclusione le alternative possibili rispetto proprio appunto a questo abnorme ed evidente ritardo nell’iscrizione nel registro degli indagati di L. C. le alternative, appunto dicevo, sono tre: o appunto si dichiara l’inutilizzabilità di tutto il materiale probatorio che è diciamo acquisito al procedimento prima della data del 9 febbraio 2004, cioè data di iscrizione che appunto, a quanto consta, è esattamente questa nel registro qui della Procura di Cosenza; ovvero... oppure retrodatare l’iscrizione, ma a quel punto anche questa sarebbe un’operazione oltremodo difficoltosa per diciamo... per andare appunto effettivamente alla ricerca concreta di quando sia stato il momento diciamo iniziale di effettiva iscrizione poi e, quindi, di effettiva acquisizione della qualifica di indagato da parte del C. e, quindi, verificare l’utilizzabilità probatoria, diciamo del materiale probatorio con riferimento ad un ipotetico termine di chiusura delle indagini preliminari; oppure, ed è questa diciamo la richiesta principale, accogliere appunto la questione di... diciamo accogliere i motivi che appunto sono indicati nella memoria e anche facendo riferimento a queste due ordinanze a cui facevo appunto... di cui ho parlato prima, di tenere appunto la grave carenza delle disposizioni contenute negli articoli 335, 405 e 407 del codice di procedura penale e, quindi, da questo punto di vista chiedo che appunto questa Corte, valutata chiaramente la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dal G.U.P. di Modena con l’ordinanza del 12 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2004 in relazione appunto agli articoli 335, comma uno e 407 comma tre, per violazione degli articoli 3, primo comma, 24 e 11 terzo comma della Costituzione, quindi appunto la Corte voglia quindi sospendere il presente procedimento con remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ovvero, in subordine, sospenderla comunque in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione già proposta sia dal G.U.P. di Modena che dal G.U.P. di Vercelli per le motivazioni che appunto ho già elencato. Chiaramente in subordine chiedo che venga dichiarata, invece, l’inutilizzabilità di tutto il materiale probatorio nei confronti di L. C. per tutti gli atti di indagine ed il materiale probatorio acquisito nel corso dell’indagine e compiuto anteriormente alla data di iscrizione al registro generale delle notizie di reato. E, in ulteriore subordine, invece appunto che venga dichiarata l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti in data successiva allo spirare del termine per le indagini preliminari computato a decorrere da quando poi... diciamo dal momento, dall’acquisizione al fascicolo del Pubblico Ministero degli elementi a carico dell’imputato stesso. E, quindi, insomma così concludo e deposito la memoria con le allegate ordinanze, grazie! P: -. Fate tutte le richieste però e tutte le questioni, interloquite anche sugli atti, sui documenti di cui ha chiesto l’acquisizione il Pubblico Ministero e fate la vostra richiesta di ammissione di prova. Così ci ritiriamo una sola volta. Interloquite su tutto, prego dica il suo nome avvocato per la registrazione! D: (Petitto) -. Sì, avvocato Petitto! Innanzitutto mi scuso per la toga, l’ho dimenticata, il consiglio dell’ordine ancora non è aperto quindi non ho potuto procacciarmene una. Prontamente l’avvocato Nucci... P: -. Prego avvocato! D: (Petitto) -. Sì, io intendo controdedurre alle richieste avanzate dal Pubblico Ministero all’udienza del 30 marzo 2005, giusta elencazione depositata formalmente indice dei documenti prodotti e necessariamente, per una questione di chiarezza, scorrerò passo a passo, anzi punto punto, le richieste di acquisizione probatoria formulate dal Pubblico Ministero per prospettare le controdeduzioni. Allora, in ordine alla prima pagina dell’indice, sub voce A, documenti cartacei, al numero uno e due, ordinanze di custodia cautelare G.I.P. Taranto e revoca della misura cautelare questo difensore ritiene che la richiesta sia inammissibile e, quindi, l’acquisizione non possa essere realizzata perché trattasi di atto di diverso procedimento non definitivo, non concluso altrimenti vi sarebbe stata una sentenza e quindi non è acquisibile né in forza dell’articolo 238 né in forza dell’articolo 238 bis. Per quanto riguarda il punto tre, sempre documenti cartacei, lettera A, dell’indice prodotto dal Pubblico Ministero, appello preparato da O. V. per le occupazioni in agenzia interinali del 20 ottobre 2002, i problemi sono duplici. Si tratta di un documento telematico, come possiamo vedere anche dalla produzione... anzi, possiamo sicuramente vedere direttamente dalla produzione del Pubblico Ministero, pagine venticinque e ventisei della filiazione dell’ufficio di Procura. E’ evidente che si tratta di un documento telematico perché reca, io non so tecnicamente come si chiamino, però gli indirizzi sono evidenti xxxxx@otmeil.com inviato a movimento @ecn.org e così via. Allora delle due l’una! O è una intercettazione o abbiamo questo foglio per un’intercettazione telematica e allora è oggetto evidente della perizia che si è completata o si sta per completare e che verrà ovviamente depositata presso la Cancelleria della Corte di Assise e verrà poi acquisita all’esito dell’escussione del perito del Tribunale oppure si tratta di un documento che scaturisce da un’attività di sequestro. E su questo è necessario, e lo faccio adesso e varrà anche per ulteriori produzioni, soffermarsi. Se questo documento è stato rinvenuto nel computer di O. V. che, come computer di tutti gli odierni imputati, e anche di una vasta (parola incomprensibile) di soggetti indagati, poi alcuni prosciolti in istruttoria, in sede di indagini preliminari e altri solo indagati e perquisiti e prosciolti quasi nell’immediatezza, anche il computer di O. V. è stato oggetto di sequestro. Avete i provvedimenti di sequestro e di perquisizione e sequestro ed i verbali di sequestro in atti. Ebbene, il bene sequestrato, quindi il bene materiale, l’oggetto materialmente sequestrato è il computer inteso come macchina ovviamente. L’attività di estrazione del documento informatico, cioè dei documenti che abbiamo poc’anzi rammentato è altro, cioè si tratta di una attività che è scaturita in forza di una attività, ripeto e chiedo scusa per il bisticcio, di una abilità tecnico scientifica in capo ad un soggetto. Infatti, in atti vi è un conferimento, vi è una delega, un conferimento, ma sul punto non osserviamo nulla se sia più un conferimento o più una delega, ovviamente andava fatto come informale conferimento di incarico di consulenza tecnica, comunque in atti vi è, chiamiamolo incarico, al professor Tradigo(?) di estrarre, estrapolare dai documenti... le chiedo scusa, dai computer una serie di documenti. Anzi, in realtà tutto quanto contenuto all’interno del... quello che ritengo si chiami hard disk. Ebbene, è evidente che siamo di fronte ad una di quelle competenze cristallizzate nell’articolo 359 del codice di procedura penale. Vale a dire il Pubblico Ministero quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze per l’appunto, può nominare e avvalersi di consulenti. E così è stato! Un consulente informatico, un esperto informatico per questa attività che richiedeva una evidente abilità e conoscenza tecnico scientifica. Il problema però è il dopo! Perché all’esito di questa attività tutti i computer, e formalizzo la richiesta da parte del Pubblico Ministero di fornire a questa eccellentissima Corte di Assise i verbali per come sto da qui a poco rassegnando, tutti i beni e, quindi, anche i computer sono stati restituiti con decreti di restituzione di cose sequestrate agli odierni imputati e anche a tutti gli altri indagati. E allora dobbiamo capire se l’acquisizione che oggi viene richiesta sia compatibile, conforme, ammissibile e utilizzabile poi sotto il profilo degli esiti e dei risultati. Ritiene questo difensore di no! Perché l’attività compiuta dal professor Tradigo(?) è, di tutta evidenza, una attività che già ad origine poteva essere ritenuta irripetibile. A (parola incomprensibile) proprio del 360, ovvero quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. Nel momento in cui viene estratto penso che siano una serie di codici binari, io non sono esperto di informatica, ma per alcune reminiscenze del passato, i codici binari 01 che poi vanno a cristallizzare il documento, ovvero una serie di impulsi elettromagnetici cristallizzati nell’hard disk, è evidente che solo in quel momento si può sapere dove, come e quando si trovasse in quel computer. Faccio un esempio: per un’attività che mi pare si chiami spanning(?) io posso ricevere sul mio computer, attraverso la rete telematica planetaria che si chiama internet, una serie di cose ma non esserne io l’autore. Anzi, sforzarmi anche di cestinarle ma, come purtroppo sanno coloro i quali navigano in internet, essere assolutamente impossibilitati a farlo perché si radicano sul computer infettandolo e di fatto portandolo addirittura alla distruzione. Ebbene, le difese non hanno partecipato a questa attività che già ad origine poteva essere ritenuta irripetibile, proprio perché solo in quel momento poteva verificarsi, per esempio, (parola incomprensibile) di O. V. contenesse un’epigrafe diversa o, addirittura, una conclusione dove diceva che erano sciocchezze quelle, faccio un esempio ovviamente, quelle che erano scritte. Per cui solo in quel momento la Difesa, partecipando con propri consulenti, quindi con un avviso di accertamento tecnico non ripetibile o, addirittura, di un incidente probatorio avrebbe potuto concretamente verificare l’acquisizione del mezzo di prova richiesto. Ma anche qualora si ritenesse che non ad origine fosse irripetibile l’atto difatti lo è divenuto, perché come restituzione del bene in sequestro oggi queste difese non hanno più la possibilità di adeguatamente interloquire e controdedurre sulla genesi del documento, sulla posizione del documento nell’hard disk, sulla provenienza e sulla paternità. Ho fatto l’esempio prima della circostanza, a tutti nota, che posso avere senza averne alcuna responsabilità sul mio computer anche documenti pervenuti dalla rete informatica. Se così è, e questo difensore e queste difese ritengono francamente di sì, l’accertamento è da valutarsi come accertamento tecnico non ripetibile ad origine o, comunque, reso non ripetibile per il quale bisognava prestare le tutele e le guarentigie del codice per la necessaria partecipazione di tutti gli indagati, di tutti gli imputati attraverso i loro difensori ed eventuali consulenti tecnici alla estrapolazione di questi dati informatici. Ragion per cui ritengo che sotto questo profilo, questo e tutti gli altri documenti che passeremo in rassegna da qui a poco, siano da considerarsi, sotto il profilo della richiesta di acquisizione la richiesta è inammissibile, sotto il profilo del risultato ovviamente inutilizzabili o comunque nullo. Sub punto quattro, comunicato finale delle autorità governative, anche qui una rapidissima premessa. In realtà la totalità di questi documenti sono neutri, per quanto ci riguarda lo vogliamo dire con grande serenità. Però riteniamo che sia necessario nettare questo processo, veramente pulirlo da una serie di incrostazioni e sovrastrutture che lo hanno reso francamente, correrebbero il rischio soprattutto per voi, di renderlo francamente pesante, non solo per il quantitativo... ormai siamo penso... abbiamo superato il quintale, da tempo, di carte, ma proprio per evitare una serie di fenomeni inutili, cerchiamo di arrivare alla natura delle cose, alla correttezza delle cose attraverso il codice di procedura penale. A noi non interessa nulla, cioè per noi è assolutamente irrilevante il comunicato finale delle autorità governative, però per esempio intanto transita in un fascicolo per il dibattimento in quanto formalmente acquisito. Non c’è nessun verbale di formale acquisizione, se fa parte del (parola incomprensibile) è un altro aspetto. E anche sotto questo profilo chiedo ovviamente, attesa l’irrilevanza, che non venga ammesso. Punto cinque: dichiarazioni ufficiali al capo della Polizia dottor De Gennaro. Allora, il dottor De Gennaro è nella lista testi del Pubblico Ministero, riteniamo che non debba essere acquisito nulla del dottor De Gennaro, ma dobbiamo sentirlo qui in udienza davanti alle Signorie Vostre Eccellentissime ed esaminarlo e controesaminarlo. Si tratta di atti parlamentari sui quali il dottor De Gennaro è stato sentito... rispetto ai quali, chiedo scusa, il dottor De Gennaro è stato sentito sui fatti per cui oggi è imputazione, ragion per cui il dottor De Gennaro è in lista testi compiutamente il Pubblico Ministero, con tutto il tempo che vorrà, potrà esaminarlo. Quindi anche sotto questo profilo ovviamente chiedo che non venga ammessa la richiesta di acquisizione di queste dichiarazioni ufficiali sub punto cinque dei documenti cartacei. Punto sei: documento denominato la rivolta dei cacciaviti del 2 luglio 2001. Si coglierà ovviamente anche l’ironia delle espressioni, ma sarà oggetto di valutazioni più (parola incomprensibile) in seno a questo procedimento. Sotto il profilo squisitamente tecnico la richiesta anche... è inammissibile perché è anzitutto un documento che proviene da altro e diverso procedimento penale. Vi è assoluta incertezza sulla genesi del medesimo e sulla originaria acquisizione, perché nel momento in cui transita un altro procedimento dovremmo poter valutare e adeguatamente vagliare chi lo abbia acquisito, da dove sia stato acquisito, in forza di quale attività info investigativa di indagine o altro. Anche questo peraltro abbiamo il fondato, virgolette, sospetto che si tratti di un’intercettazione telematica, per cui deve essere oggetto ovviamente di una attività di perizia. La sede naturale di tutto ciò che è attività captativa ed intercettativa di comunicazioni e conversazioni, scritte o verbali, ha una sede propria nel codice e nel nostro processo. Manuale dei black block e manualetto di rivoluzione o terrorismo, io penso che anche le preposizioni semplici abbiano un senso e diamo un senso alle parole, come diceva qualcuno. Non è un manualetto di rivoluzione o terrorismo! Si tratta di un testo del famoso Vanaighem(?) e che è un testo assolutamente liberamente in commercio, come anche il manuale dei black block. Io l’altro giorno, ritornando in una libreria, ho trovato il manuale dei black block e ho detto “anche qui?”. Allora il manuale dei black block è edito da stampa alternativa, rivoluzione e terrorismo non lo ricordo però è in atti, se si vogliono acquisire si faccia pure. Io ritengo che siano irrilevanti, non è stampa clandestina ragion per cui non si comprende la perniciosità, e quindi l’interesse, da parte dell’ufficio di Procura. Punto otto: lettera spedita da C. F. alle agenzie di lavoro interinale pagine 263, 266 della produzione. Anche qui vale quanto dicevo prima, è un documento che proviene da altro procedimento e, comunque, fa parte di una annotazione di servizio e di una comunicazione di notizia di reato per la quale il Pubblico Ministero avrebbe non potuto bensì dovuto inserire in lista testi gli autori di questa annotazione. Anche perché, sotto altro profilo, valga anche per questo punto, la circostanza che è ignota è la genesi di questo documento e soprattutto le modalità acquisite nell’originario procedimento penale. Ovviamente declaratoria richiesta di inammissibilità rispetto alla fonte di prova. Punto nove: dichiarazione di guerra del 26 maggio 2001 che preannuncia lo scontro con le truppe di occupazione, allegato della Digos di Genova nella nota del 28 maggio 2001. C’è un vezzo, da parte dell’ufficio di Procura, di cercare di inserire tutto ciò che invece deve essere oggetto di autonome attività di prova: per esempio la testimonianza. Anche questo doveva essere oggetto di testimonianza. C’è un accertamento, sostiene l’ufficio di Procura, in ordine a questa dichiarazione, sentiamo gli operanti, sentiamo gli ufficiali di polizia giudiziaria. Valga anche sotto questo profilo la circostanza che non vi è alcuna verifica possibile da parte delle difese sulle genesi del documento e sulla modalità acquisitiva nell’originario procedimento. Noi abbiamo una messe di fotocopie, non conformi all’originale, ma non è neanche questo il problema, non sappiamo chi abbia realizzato delle attività, come le abbia realizzate, sulla base di eventuali deleghe o di iniziativa e, soprattutto, come abbia cristallizzato, come in questo caso, l’acquisizione di un documento cartaceo. Allora punto dieci: documento sottoscritto da 136 persone della società civile fratelli e sorelle che saranno a Genova. Anche questo, per questo punto chiediamo l’inammissibilità ai sensi delle osservazioni fatte poc’anzi. Si tratta di documento di altro procedimento, è inserito in una comunicazione di notizia di reato, quindi surrettiziamente si cerca di far passare anche atti di indagine che invece non possono entrare nel fascicolo del dibattimento. Avremmo dovuto sentire... o, meglio, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto nella propria lista testi individuare i testimoni da sentire, gli ufficiali di polizia giudiziaria a conoscenza dei fatti. Punto undici: elenco danneggiamenti con allegata cartina di Genova del 28 maggio 2002, dottor Giuseppe Gonan(?) dirigente Digos Genova, sentiamo il dottor Gonan(?). Non è in lista testi, avrebbe dovuto farlo il Pubblico Ministero. E’ un’attività di polizia giudiziaria ricostruttiva e può entrare nel procedimento solo attraverso il narrato del teste Gonan(?). Punto dodici: copia della rassegna stampa circa le dichiarazioni di C. F. che preannuncia di avere un piano per sfondare la zona rossa e di aver mandato un bosso al ministro, tratto dal Messaggero del 29 giugno 2001. Anche questo è stato inserito in una attività di indagine in altro procedimento, anche qui poteva entrare solo attraverso l’escussione testimoniale. Si tratta, in ogni caso, di dichiarazioni giornalistiche che hanno un senso ben diverso da quello che è un po’ nelle suggestioni di questo indice. Numero tre copie del Quotidiano punto tredici, liberazione nei quali vengono raffigurati dei manifestanti incappucciati verosimilmente C. E. Be’ questo si commenta un po’ da sé e non intendo soffermarmi, non solo ma non si comprende neanche il finalismo “è verosimilmente incappucciato qualcuno deve essere necessariamente C. E.”. E’ evidente che non può assolutamente entrare in questo procedimento, è inammissibile ed è inconferente anche ai temi di causa. Numero quattordici: documento internet e-mail rivenuto e sequestrato dal computer di A. I. relativo all’avviso da parte di C. A. di una riunione. Valga quanto detto sub punto tre per O. V., non è stato sequestrato questo documento. Questo documento è frutto di un’attività tecnico scientifico realizzata alla luce di un sequestro operato a carico di A. I. che non fa parte neanche di questo procedimento perché fu solo indagata e poi immediatamente prosciolta. Valgano, quindi, quelle considerazioni. Di fatto è un accertamento tecnico non ripetibile o reso tale in violazione quindi dei diritti di partecipazione ed assistenza delle difese, quindi è inammissibile e, comunque, inutilizzabile l’esito del medesimo. Ove invece fosse altro c’è un’intercettazione telematica è oggetto di perizia e quindi non può entrare ex impliciter così. Allora sui video! Sui video noi dobbiamo sollevare una questione che però non illustro io perché non sono l’autore di questo documento, di questa attestazione dell’ufficio della sua Cancelleria Eccellentissimo Presidente in quanto non sono stati duplicati i video. P: -. Non sono stati? D: (Petitto) -. Duplicati i video del punto b, dico bene? D: (Mazzotta) -. Non sono stati riportati in Cancelleria, stamattina li hanno riportati. (Voci fuori microfono, parole incomprensibili) fino a ieri noi non abbiamo avuto la possibilità di accedere a nessun documento. P: -. No, ieri mi hanno telefonato dicendo che non c’erano i difensori, sono arrivate delle persone estranee e volevano duplicare. Allora poi hanno detto che invece si sarebbero presentati con i difensori e quindi avrebbero proceduto poi alla duplicazione. Queste sono le notizie che io ho. D: (Mazzotta) -. I video sono stati consegnati... posso Presidente? Noi abbiamo la nota della Cancelleria che le produciamo se la troviamo. Eccola qua! La nota della Cancelleria alle ore 13:15 del 12 aprile risultano non ancora restituiti nella Cancelleria della Corte di Assise i cd rom processo “No global” ritirati dal Pubblico Ministero dottor Fiordalisi in data 11 aprile per la estrazione delle copie a favore dell’avvocato Senese. Cioè, ieri alle ore 13:15 non erano ancora in Cancelleria, se sono arrivate stamattina non lo so. Il dato oggettivo è che noi difensori a quell’ora non avevamo la possibilità di accedere a questa documentazione. P: -. E’ stata rilasciata a chi questa attestazione? D: (Mazzotta) -. A me. P: -. Va bene, adesso lo accertiamo vediamo. D: (Mazzotta) -. Se vuole gliela produciamo subito. D: (Petitto) -. In ogni caso Presidente io intendo comunque anche intervenire, io non ho potuto vederli ovviamente per questo impedimento assoluto però intendo intervenire sui video proprio per come presentati nell’indice. Allora, sembrerebbe, ripeto, avremmo dovuto verificare direttamente il materiale video, che perlomeno il punto due e tre diciamo della lettera b, documenti video, dell’indice degli atti del Pubblico Ministero due, tre e quattro chiedo scusa, afferiscano a delle produzioni video realizzate a Napoli il 16 e il 17 marzo dell’anno 2001 durante il global forum ocse oggetto di capo di imputazione in questo procedimento. Allora, i difensori sono a conoscenza, ovviamente ove si trattasse degli stessi video, che sin dall’origine, sin dal Tribunale del riesame sono state versate in atti alcune video cassette che ritrarrebbero questi... che ritraggono sicuramente episodi di manifestazione e in parte di scontri asseritamente avvenuti a Napoli e che coinvolgerebbero alcuni dei nostri assistiti. Io lo dico, intervengo a favore di C. per il quale viene... al quale viene rimproverato e quindi accusato anche di attentato agli organi costituzionali, con riferimento a Napoli. Ove si tratti, ripeto, questi cd rom delle stesse video cassette solo riversate sotto altro supporto e, quindi, solo in questo caso io deduco, come ho già dedotto in sede di questioni preliminari, che le VHS acquisite a questo procedimento non sono mai state oggetto di sequestro né di formale acquisizione presso un organo della Pubblica Amministrazione, per esempio la Polizia di Stato, né frutto di un dovere in esibizione(?), che sono in altre parole le uniche tre modalità procedimentalmente rilevanti nel nostro codice di acquisizione di qualche cosa ad un procedimento penale. L’incertezza sulle modalità di rinvenimento, e questo è stato già oggetto di illustrazione, ripeto, in sede di questioni preliminari, l’incertezza sulle modalità di rinvenimento e acquisizione delle VHS manca tra l’altro, questo sia chiaro, qualunque attestazione di conformità impongono la declaratoria di inutilizzabilità e quindi della inammissibilità della prova, della richiesta di prova chiedo scusa. Per quanto riguarda il punto cinque io ovviamente sconosco, perché non l’ho potuto visionare, il filmato originale sequestrato a T. M.relativo alle prove (parola incomprensibile), quindi su questo io non posso interloquire compiutamente. Per quanto riguarda il punto cinque, filmati acquisiti presso la Procura della Repubblica di Genova, sintesi effettuati dai C.C.T.T., cioè dai consulenti tecnici al plurale tra Digo(?) e Pecora io devo osservare questo: allora, come abbiamo già detto la scorsa volta i consulenti tecnici del Pubblico Ministero tra Digo e Pecora hanno, con una propria missiva indirizzata al Pubblico Ministero, reso edotto lo stesso dello svolgimento di questa attività di realizzazione di un documento video di sintesi, poi riversato in realtà su un dvd, su uno o più dvd. Ebbene, l’osservazione che facevamo l’altra volta è che i video che sono stati acquisiti a questo procedimento, oggetto di questa consulenza, altri non possono essere se non quelli acquisiti entro l’agosto dell’anno 2004, atteso che il 13 agosto del 2004 abbiamo avuto l’ultimo avviso ex articolo 430 codice di procedura penale di attività integrativa di indagine con la quale, tra l’altro, venivamo resi edotti dell’attività di rinvenimento di altro materiale compiuto a Genova da parte del Pubblico Ministero dottor Fiordalisi. Quindi, come già abbiamo osservato, l’ultimo limite è quello dell’agosto 2004 e quindi tutto ciò che può essere oggi prodotto all’attenzione della Corte di Assise è, come dire, è da riferirsi entro e non oltre all’agosto 2004. Ebbene, dall’annotazione a firma di Tradigo(?) e Pecora datata 14 gennaio 2005, dove si dà atto in altre parole, di aver compiuto l’attività di consulenza tecnica richiesta, a pagina due si evince chiaramente che sono stati utilizzati, per la realizzazione di questa sorta di the best off, una serie di video che sono posteriori proprio come dato fattuale all’agosto 2004. Uno su tutti 6 novembre 2004 Digos, si riferisce alla... peraltro si riferisce a fatti sottratti ovviamente alla cognizione dell’Eccellentissima Corte, si tratta dell’assalto al supermercato, saccheggio non so come qualificarlo, non mi interessa, al supermercato Panorama a Roma. Ma anche altre cose! Noi non abbiamo rinvenuto, nell’avviso di 430 e nella verifica dei documenti portati all’attenzione delle parti, questo reperto 150 LA7, questo Luna TV, anzi chiedo scusa Luna Rossa cinematografica che, peraltro, dovrebbero essere presentate all’attenzione di noi tutti come dei mini dvd, dvcam e betacam. Non le abbiamo mai trovate queste cose! E altri aspetti, proprio perché con quel 430 il Pubblico Ministero, dottor Fiordalisi, aveva solamente raccolto dei dvd di provenienza genovese, esattamente dell’ufficio di Procura di Genova, tutto il resto è sconosciuto. Quindi evidentemente sono stati sottratti alla valutazione e alla possibilità di adeguata controdeduzione della Difesa. Si tratta, quindi, di un elemento successivo al 415 bis, successivo al 430, fuori da questo procedimento, quindi inammissibile in quanto tale. Ma non è il solo elemento! La richiesta è inammissibile anche sotto altro profilo e lo diciamo adesso onde evitare questioni di tardività dell’eccezione. Questo signor, dottor, non so Pecora non risulta essere consulente tecnico del Pubblico Ministero, non risulta esserci alcun conferimento di incarico, ma l’unico consulente tecnico del Pubblico Ministero è il professor Tradigo(?). Prova ne sia il fatto che al punto sedici della lista testi è indicato solo il professor Tradigo, rispetto al quale, con riferimento anche alla richiesta della escussione dei testi, e quindi solamente con riferimento a Tradigo, noi chiediamo che venga dichiarata l’inammissibilità perché il professor Tradigo andrebbe ad interloquire e a esporre consulenze tecniche realizzate non da se medesimo, ma in... come dire, in concorso, se mi si passa l’espressione, con questo signor, dottor o professor Pecora. Che, ripeto, non è consulente tecnico e, per la qual causa, qualunque attività, in tutto o in parte compiuta da questo signor Pecora, non può entrare a far parte della cognizione di questa Corte di Assise. Lettera c, documenti di altro tipo. Solo una breve glossa, per quanto riguarda le acquisizioni confluite nel 430 dell’agosto dell’anno 2004 Eccellentissimo Presidente, io mi permetto di rinviare al verbale di riunione tra i Pubblici Ministeri di Cosenza e Genova del 29 luglio 2004 dove sono elencati i video che vengono sottoposti all’attenzione del Pubblico Ministero Fiordalisi e dei quali il Pubblico Ministero dottor Fiordalisi ne chiede copia. Potrà agevolmente, ove non sia in atti, mi sembra di sì, però ove non sia in atti, ai soli fini del decidere questa specifica questione, io chiedo che il Pubblico Ministero voglia fornirne copia alla Corte. Si potrà agevolmente valutare come vi sia una discrasia assoluta tra gli elementi fondanti il video di sintesi che, addirittura, il Pubblico Ministero chiedeva venisse proiettato prima dell’escussione dei testi e quanto formalmente rinvenuto ed acquisito dal Pubblico Ministero e, soprattutto, messo nella disponibilità delle Difese. Allora documenti di altro tipo! Qui torniamo a temi già trattati in seno alle questioni preliminari perché al punto uno della lettera c, documenti di altro tipo, ovvero documento di C. F. del 6 marzo 2001, a firma realtà antagonista della Calabria, vi invito a creare disordine e violenza a Napoli, per il quale, rammento bene, il dottor Fiordalisi aveva detto che non se ne poteva parlare perché non ne aveva chiesto l’acquisizione e quindi era fuori dei temi delle questioni preliminari. Ebbene, adesso ne chiede l’acquisizione... non vorrei ricordare male, però rammento così, in ogni caso adesso ne chiede l’acquisizione, ebbene questo documento non può entrare a far parte degli atti di questo procedimento perché è acquisito fuori dal procedimento medesimo, non dopo, prima! E’ acquisito, se mi si permette l’azzardo, non si sa da chi, in data 6 marzo 2001, e anche qui formalizzo la richiesta di acquisizione della nota di iscrizione al modello 44, che è addirittura anteriore al modello 21, il procedimento 3997, che è il procedimento che oggi trattiamo 01 R.G.N.R., non esisteva neanche nella sua forma ex articolo 44 della quale mi sfugge il numero. Perché la prima iscrizione di questo procedimento, che poi insomma avremmo modo di capire a carico di chi era nato, comunque di questo procedimento comunemente conosciuto come “no global”, è dell’aprile 2001, del 27 aprile all’esito del famoso rinvenimento del documento nipr(?). Le questioni di nullità sollevate in seno alle questioni preliminari evidentemente si riverberava, infatti comunque i nodi sono arrivati al pettine. Il documento di C. del 6 marzo 2001 è fuori da questo procedimento, perché il 6 marzo 2001 il signor C. F. evidentemente, almeno per questo procedimento, non era indagato. E quindi non si comprende come questo... innanzitutto chi abbia compiuto questa attività, che tipo di attività sia, è stato sequestrato, rinvenuto, su delega di quale autorità giudiziaria atteso che l’autorità giudiziaria, la pubblica accusa di Cosenza non era titolare di alcun fascicolo perché nessun fascicolo evidentemente esisteva. Quindi questo sotto il profilo diciamo anche metodologico e conoscitivo. Sotto il profilo più squisitamente tecnico, in ogni caso, pur ritenendo insuperabile quanto sin qui detto mi permettano in ogni caso di osservare che manca un qualsivoglia verbale, ex articolo 357 del codice di rito, che attesti, come è obbligatorio fare, la modalità acquisitiva di questo documento del 6 marzo 2001. Le date sono importanti e la dicono lunga! Lo stesso si può dire per il documento del 22 maggio 2001 di C. F., diffuso via internet, anche qui non vi era ancora indagine a carico di C. F.. In ogni caso, non si sa come sia stato rinvenuto, se fosse un’intercettazione telematica ove questa sia ovviamente... sia stata formalmente disposta, dovrebbe essere o è oggetto di perizia, io ritengo che dovrebbe essere perché non mi pare che questo sia stato oggetto di perizia. Valgano tutte le considerazioni che ho già svolto per quanto riguarda il documento del 6 marzo 2001. Manuale di autodifesa! Lo avevamo già evidenziato nella nostra prima udienza, con le questioni preliminari. Vi è una nota, invito il Pubblico Ministero a produrla, nella quale il dirigente della Digos di Cosenza dà atto di avere ricevuto, di aver ricevuto questo manuale di autodifesa circolato tra i manifestanti in data 16 e 17 marzo del 2001. Questo manuale di autodifesa, come tutti sappiamo, costituisce peraltro autonomo capo di imputazione in questo procedimento, mi sembra per il reato di propaganda sovversiva. Quindi siamo di fronte ad un corpo di reato o una cosa pertinente al reato, doveva essere formalmente sequestrato, ma anche in questo caso manca qualunque provvedimento formale di acquisizione di qualsivoglia natura e genere al presente procedimento. Noi ce lo troviamo (parola incomprensibile) fotocopiato e bypassato nel procedimento penale, ma ovviamente siamo qui per vigilare sulla correttezza dell’acquisizione. Sulla lettera D. C. ero dietro le barricate di Via Tolemaide(?) subito dopo il G8 ad una lettura attenta, che mi pare sia caro dottor Rampoldi il reale titolo, valgono tutte le questioni fatte sull’acquisizione. E’ una lettera, peraltro, in conferente ai fini di causa perché riguarda altro, è un esercizio di... devo dire gradevole scrittura perché, come tutti sanno, C. D. è una persona raffinatissima nello scrivere, ritengo che non faccia... non debba far parte di questo procedimento. Fotografie dell’occupazione dell’agenzia di lavoro interinale di Cosenza, trovato nel computer di C. A. Valga quanto detto, è attività tecnica realizzata all’esito di un sequestro, il computer è stato dissequestrato, non è nella disponibilità né della Corte di Assise né delle parti, è una consulenza tecnica realizzata in forza di conoscenze scientifiche peculiari, è un accertamento tecnico non ripetibile, è inutilizzabile il medesimo. Non so se l’ho già chiesto, al fine di adeguatamente supportare quanto detto io chiedo che tutti i verbali di restituzione delle cose sequestrate vengano portate all’attenzione dell’Eccellentissima Corte. Il punto sei: messaggio internet del 20 dicembre con invito di O. V. a compiere azioni contro agenzia lavoro interinale. In effetti è esattamente quello che è sub punto tre della pagina uno, documenti cartacei, valgano le stesse considerazioni sulle intercettazioni telematiche. Cioè si doveva provvedere secondo le forme delle perizie, se è sequestro valga quanto detto in ordine all’accertamento tecnico non ripetibile e, quindi, alla inutilizzabilità delle attività di indagine. Messaggio internet di risposta il 21 ottobre 2002, è un’intercettazione telematica, appartiene peraltro a soggetto non indagato, che non fa parte di questo procedimento, non si comprende per quale motivo debba entrare a far parte del fascicolo del dibattimento. Il taccuino di Roberto Ferrucci, dibattito BR in movimento, intervista a L. C. non sappiamo dove è stato rinvenuto, chi sia l’autore. Anche qui però, in realtà, e ribadisco la neutralità in realtà di tutte queste produzioni, si tratta di esercizi della libertà di pensiero ancora costituzionalmente garantita. Peraltro non riguarda i temi di causa, ecco questo intendo sottolinearlo perché dalla lettura si evince chiaramente che non riguarda i temi di causa. Punto nove: e-mail inviata da G. B. a C. F. per la solidarietà al compagno S. e a tutti i rivoluzionari. E’ una e-mail, le e-mail di C. F. sono state intercettate da quanto perlomeno è stato indagato, forse abbiamo scoperto che oggi anche da prima ha dato il messaggio al 63, ma questa è una nota a margine... in ogni caso, essendo questo una e-mail sul punto nove, non può che far parte di un’attività di perizia. Lo stesso valgasi per il punto dieci ed il punto undici, e-mail del 3 luglio 2001 Digos Taranto e 11 messaggio internet da C. F., xxxxxx@libero del 10 giugno 2002. E 12, anche questa è un’intercettazione telematica, e per tutti valga la richiesta di declaratoria di inammissibilità, documento internet relativo alle intercettazioni e-mail tra C., blocco rosso, black block eccetera, eccetera. Per tutte queste cose la eccezione ovviamente di inammissibilità della richiesta è la stessa. Tredici: documento estrapolato dal computer di C. F. o per aggredire la legalità eccetera, eccetera è un documento estrapolato da un computer, in virtù di un accertamento tecnico irripetibile per come ho già evidenziato più volte. Punto quattordici: e-mail relativa alla riunione del sud ribelle presso sede Cobas, su casella di posta elettronica. Anche questa è un’intercettazione telematica come medesima intercettazione telematica è quella sub punto quindici, messaggio internet del 9 ottobre 2002 dalle ore 16:48. Poi, a gentile richiesta abbrevio, dal punto sedici al punto trentasei di questa foliazione del Pubblico Ministero pagine tre e quattro valga quanto detto, sono tutte attività compiute all’esito dei sequestri dei computer degli indagati o di altri soggetti. Sono attività compiute, in realtà, accertamenti tecnici non ripetibili, la Difesa non è stata messa nelle condizioni di esperire proprie attività investigative o, comunque, di verifica dell’attività del Pubblico Ministero. Un accertamento tecnico non ripetibile, i risultati sono inutilizzabili o, comunque, nulli. 37 fotografie sequestrate ad A. L., la maggior parte delle quali la ritraggono nuda sul letto. Qui c’era la contestazione d’arma da fuoco che è caduta addirittura in seno alle indagini preliminari, io poi su queste cose veramente preferisco neanche soffermarmi perché sommessamente mi permetto di dire sono di cattivo gusto, in quanto uno si può far fotografare come meglio desidera, appartengono alla sfera personalissima di un soggetto o almeno dovrebbero. Verbali di perquisizione più verbali di sequestro e sono già (parola incomprensibile) in atti. 39 foto relative alle riunioni contro il G8 di Genova, tenutosi in questa Provincia, Università di Rende e Piazza Matteotti in cui hanno partecipato L. C., (parola incomprensibile) non indagato nel presente procedimento ed altri. Be’ dobbiamo prima sentire gli operanti, fotografi della scientifica o, comunque, del Gabinetto di polizia scientifica dei Carabinieri e poi eventualmente acquisire le foto, ma solo questa può essere l’attività da realizzare. 40 articoli stampa relativi a dichiarazioni di L. C., sono fuori dai temi del procedimento, sono comunque irrilevanti, si tratta di espressioni del pensiero. 41 documento fotografico riproducente F. G. durante la manifestazione del 17 marzo 2001, corredato dalla relazione da parte di ufficiali agenti di polizia giudiziaria della Questura di Bologna, con la quale attestano il riconoscimento. Be’ il riconoscimento si fa in udienza, se c’è un’annotazione di servizio dovevamo sentire, dovremmo sentire i testi. Non appartengono alla lista testi e, comunque, così un riconoscimento ovviamente non può entrare... anche perché non si tratta di un riconoscimento formale. 42 documento internet dalla Repubblica.it addirittura è un documento del 2003 qua abbiamo l’ipertrofia della contestazione. Questa è una contestazione dalla genesi alla rivelazione. 44 documenti rinvenuti su floppy disc sequestrato presso il dipartimento di sociologia di A. C., prima (parola incomprensibile) Genova, è un esito di sequestro, i floppy disc sono stati restituiti, è un accertamento tecnico non ripetibile, valga quanto già detto. Stessa chiosa sub punto 45, documenti rinvenuti all’interno del computer sequestrato ad A. C., da Nizza bilancio dei danni, riposa su un esito di sequestro, consulenza tecnica per accertamento tecnico irripetibile, mancato avviso alla Difesa, nullità dell’accertamento, inutilizzabilità degli esiti e valga per tutto quanto già sin qui detto. 46 documenti rinvenuti all’interno del personal computer sequestrato ad A. C. già detto. Consulenza tecnica, mancato avviso ai difensori, nullità dell’accertamento, inutilizzabilità degli esiti. 47 documenti rinvenuti all’interno del computer sequestrato ad A. C., valga la stessa considerazione di inutilizzabilità o, comunque, nullità dell’attività, inutilizzabilità degli esiti intendo dire, inammissibilità della richiesta. Fascicolo fotografico redatto dalla Digos di Napoli furgone bianco, non si capisce a che cosa faccia riferimento, in ogni caso prima di acquisire qualsiasi esito di attività degli operanti di polizia giudiziaria bisogna, conformemente alla lettera del codice, sentire gli stessi. Io, in ordine alle controdeduzioni sulle richieste di prova del Pubblico Ministero ho concluso e concludo quindi per l’inammissibilità dell’intera richiesta di prova documentale per come è formulata dal Pubblico Ministero e rassegnata all’indice dei documenti prodotti all’udienza del 30 marzo. Nulla quaestio sulla lista testi, tranne che sul consulente il professore Tradigo che ha realizzato di fatto una consulenza tecnica in combinato disposto in unione con altro soggetto che non risulta essere consulente tecnico del Pubblico Ministero, per il quale non vi è un formale incarico e, comunque, ove ciò fosse superabile l’attività del professor Tradigo, con riferimento all’attività di realizzazione di video mi riferisco, poi sulle realizzazioni informatiche vedremo, è inammissibile perché realizzata comunque in violazione del diritto di Difesa avendo avuto ad oggetto video afferenti fatti successivi all’ultimo 430 codice di procedura penale e quindi sconosciuti alla Difesa. Mi pare di avere concluso ed ho chiesto... P: -. Non ha richieste di prova per sé? D: (Petitto) -. Sì, ah, posso anche concludere sulle mie... P: -. Sì, prego! ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA DELLA DIFESA: Il difensore avvocato Carlo Petitto nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 codice di procedura penale, indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle prove, come segue: D: (Petitto) -. Io chiedo l’ammissione dei testi per come indicati in lista. Se la Corte ritiene passo anche a... ma in realtà le circostanze sono già compiutamente rassegnate. Si tratta di soggetti che potranno riferire sull’attività politica dell’imputato, sul suo impegno da sempre, sulla partecipazione ai cortei in genere, i cortei nello specifico dei quali stiamo parlando. In realtà, per quanto riguarda il C. è solo quello di Napoli. Il teste Cosentino che, per quanto riguarda la lista testi di questo difensore, è sotto il numero sei riferirà, inoltre, sulle lesioni patite dal C. nel corso della manifestazione del 17 marzo 2002. E. P., S. V. e I. A. riferiranno nello specifico sulla manifestazione del 17 marzo 2001. Rappresento come puntualmente in lista testi sia stato inserito il nominativo di I. A. che verrà sentita ai sensi del 210 in quanto originariamente indagata in questo procedimento. Il dottor Damiano Guagliardi è un... era, perché adesso ci sono state le elezioni, non so se sia stato rieletto, ex quindi consigliere regionale del partito di rifondazione comunista, comunque esponente del partito di rifondazione comunista e riferirà in ordine ai rapporti tra la sinistra istituzionale, il sindacato, il movimento no global ed il sud ribelle e, in particolar modo, tra i rapporti tra il partito della rifondazione comunista e sud ribelli. La conferenza di questa circostanza si ricava dal fatto che al professor C. sono state intercettate una serie di comunicazioni telematiche proprio con rifondazione comunista in ordine alle riunioni tra rifondazione e sud ribelle. E’ evidente l’importanza della circostanza e dell’escussione di questo teste per capire se davvero sud ribelle, o quello che sia stato, sia stata un’organizzazione sovversiva o invece abbia tranquillamente interloquito, dalle proprie posizioni, nell’ambito della sinistra. Fabio Niccolò, giornalista di Rai Tre Calabria, riferirà in ordine all’iniziativa politica all’interno della società Obiettivo Lavoro, atteso che durante l’occupazione del... la cosiddetta occupazione invasione edifici, per come la definisce il Pubblico Ministero, delle agenzie lavoro interinale, questi sovversivi avevano addirittura chiamato la stampa, è importante capire che cosa abbiano detto alla stampa e se sia, quindi all’esito ovviamente della prova, configurabile un’attività di sovversione video diffusa. P: -. Va be’ ma la lista non la deve illustrare avvocato la lista. D: (Petitto) -. No, è... P: -. Le circostanze ci sono. D: (Petitto) -. Sulle circostanze benissimo. Il professore Mattia e poi un politologo (parola incomprensibile) di fama internazionale. Grazie! Chiedo ovviamente l’ammissione dei testi di lista. P: -. Facciamo una piccola pausa!
[La corte si ritira]
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