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Taranto: testo revoca provvedimento custodia cautelare
by mj Monday, Jun. 10, 2002 at 5:04 PM mail:

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Tribunale di Taranto

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ********

Il Giudice - esaminati gli atti del procedimento a carico di XXXX, UUUUU, KKKKK, HHHHHH, PPPPPP, NNNNN, MMMMMMM, e FFFFFFF, nei cui confronti ha avuto esecuzione il 31 maggio 2002 il provvedimento cautelare domiciliare del 20 maggio u.s.;

- esaminate le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso dell'interrogatorio da essi reso;

- lette le richieste di revoca della misura cautelare formulate dalle difese e raccolto il parere per tutti contrario del Pubblico Ministero, eccezioni fatta per la GGGGGGGG, in considerazione delle condizioni di salute della stessa;

- preliminarmente chiarito (avendone comunque fatto gli indagati) che l'indagine in corso non ha riguardato e non riguarda affatto il movimento "antiglobal", nč la Confederazione COBAS in quanto struttura politico-sindacale organizzata, nč i movimenti ed i gruppi che ad essa si riconducono, ma il pił ristretto gruppo formato dagli indagati, ritenuti, fra i diversi militanti e manifestanti, particolarmente inclini (per quanto č emerso dai diversi atti di indagine e dalle relazioni e segnalazioni della DIGOS) al ricorso alla violenza, a fomentarla e a teorizzarla come strumento di lotta politica;

- considerato :

a) che l'originario quadro indiziario relativo all'ipotesi associativa (peraltro lieve) contestata ha trovato ulteriore conferma nel rinvenimento, nel corso delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni degli indagati, di strumenti atti ad offendere, di armi rudimentali (ascia), di numerose munizioni, anche da guerra, e di pubblicazioni per la difesa personale e l'organizzazione di barricate ed altro materiale eversivo;

b) che gli indagati non hanno contestato nella loro obbiettivitą i singoli episodi violenti, benchč abbiano cercato di sminuire la portata, di ricondurli a poco credibili estemporanee performances teatrali ovvero a ricondurli ad aggressioni provenienti da gruppi di opposta fede politica;

c) che gli indagati hanno sostanzialmente ammesso e riconosciuto la natura e la portata violenta di certe azioni e manifestazioni, sia pure escludendo che il ricorso alla violenza possa essere stato in qualche modo da essi programmato in anticipo;

d) che in alcuni casi (quelli relativi agli episodi di violenza ai danni di dei forzanovisti e relativi ai "fatti di Genova") i principali indagati hanno giustificato il ricorso alla violenza in termini di "leggittima" reazione alla aggressione violenta altrui, ivi compresa quella proveniente dalle istituzioni dello Stato (polizia e forze dell'ordine per lo XXXXX dichiaratamente "fasciste"), mentre in altri non potendola negare l'hanno giustificata richiamandosi alla natura eversiva, antidemocratica e sicuramente incostituzionale del programma politico di Forza Nuova;

e) che in ogni caso tutti gli indagati hanno allontanato da sč la volontą per il futuro di proseguire in attegiamenti violenti e si sono impegnati a tenere la violenza (e i soggetti violenti) lontana dalle proprie manifestazioni di piazza;

f) che le circostanze riferite dagli indagati e dirette a ricondurre alla iniziativa violenta proveniente dagli opposti gruppi politici l'occasione degli scontri di piazza, ancora tutte da provare (e per certo escluse, allo stato degli atti) potrebbero eventualmente portare in seguito anche a rivedere il giudizio di gravitą degli indizi relativi al reato associativo contestato;

g) che la consapevolezza acquisita dagli indagati del disvalore della loro condotta violenta (sopratutto quella minima) e la dichiarata presa di distanza dalla violenza (per quanto forzosa e probabilmente determinata dall'attuale stato di privazione della libertą), dagli istigatori e dai faudori di essa (benchč debba ribadirsi che per gli inquirenti tali risultano essere proprio gli odierni indagati) sono comunque circostanze idonee, ad avviso di questo giudice, a far ritenere interrotta la situazione di pericolo e dunque venute meno le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione della condotta criminosa (sotto il profilo della permanenza e della attualitą del programma eversivo), al punto di comportare la revoca della misura cautelare nei confronti di tutti gli indagati;

-letto l'art.294 e ss. c.p.p. r e v o c a nei confronti di RTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, la misura cautelare domiciliare loro imposta con provvedimento del 20 maggio 2002 e ne ordina la liberazione, se non detenuti per altra causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti.
taranto 6 giugno 2002

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