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Leggi e direttive italiane sull'allattamento materno
by info Wednesday, Dec. 01, 2004 at 10:06 PM mail:

In genere la donna, dopo il parto, sente istintivamente ciò che sarebbe appropriato per la salute, sicurezza e felicità proprie e del bambino: essere insieme, poterlo toccare, abbracciare e portare al seno appena mostra di cercare la mamma, dormire con lui. Tuttavia in genere finisce per accettare come inevitabile un'impostazione totalmente diversa (separazione tranne che per nutrire in bambino secondo orari e quantità prefissate, lasciare che riceva biberon in una nursery per mano di estranei, ecc.). E la mamma spesso non solo si adatta, ma anzi finisce per far proprie queste modalità di accudimento, e pensare che questo sia il modo "giusto" di crescere un neonato, e che il suo istinto sia in qualche modo sbagliato.

Quello che spesso i genitori ignorano è che tali modalità di assistenza sono state da decenni identificate, sulla base di crescenti prove scientifiche, come la causa principale del decremento dell'allattamento materno; e che pertanto queste prassi disattendono leggi e direttive regionali, nazionali e internazionali, che anche l'Italia, come moltissimi altri paesi e organismi internazionali, ha sottoscritto.

Vediamo dunque di quali documenti si tratta.

1979: OMS - UNICEF, raccomandazione, "favorire e sostenere l'allattamento al seno":
Raccomanda ai servizi sanitari dei paesi membri, che gli operatori sanitari siano aggiornati, e le donne informate, sui vantaggi dell'allattamento al seno, e su come favorirlo e mantenerlo; le pratiche ostetriche dovrebbero facilitare l'allattamento esclusivo, immediato ed a richiesta del neonato, lasciandolo nella stanza della puerpera. Il sostegno alla madre deve provenire anche dalle organizzazioni femminili esistenti sul territorio.

1981: OMS, direttiva, "Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno":
È vietata pubblicità o promozione al pubblico di preparati per lattanti ed altri sostituti del latte materno, nonché di biberon e tettarelle; le etichette di questi prodotti non devono raffigurare bambini né idealizzare l'allattamento artificiale, bensì contenere avvertenze sui rischi dell'uso di alimenti sostituitivi per il mantenimento della lattazione; è vietata la distribuzione alle madri di campioni gratuiti, direttamente o tramite operatori sanitari; non deve essere fatta promozione di tali prodotti al personale sanitario.

1985: OMS, Raccomandazione, "Tecnologia appropriata per la nascita":
Si deve promuovere immediatamente l'allattamento al seno, anche prima di lasciare la sala parto; il neonato sano deve restare con la madre.

1985: Regione Lazio, legge N.84, "Riorganizzazione dei presidi sanitari per la tutela psico-affettiva del parto":
Nei reparti di maternità si debbono attuare condizioni atte a garantire il contatto immediato fra madre e neonato, e favorire fin dalle prime ore dopo il parto l'allattamento al seno; su richiesta della madre il neonato sano può stare in stanza con lei.

1987:Regione Lombardia, legge N.16, "La tutela della partoriente e la tutela del bambino in ospedale":
Le strutture devono predisporre uno spazio singolo per la partoriente, una persona di sua scelta ed il neonato, in cui trascorrere il travaglio, il parto e l'immediato post-partum; la scelta del tipo di allattamento spetta alla donna, comunque il personale deve favorire l'allattamento precoce al seno; la donna deve avere la possibilità di tenere accanto a sé, per tutto il periodo di degenza, il neonato sano; durante questo periodo, devono essere promossi incontri informativi, anche sull'allattamento.

1990: OMS - UNICEF, Dichiarazione degli Innocenti:
Impegna tutti gli stati firmatari (fra cui l'Italia) ad adoperarsi per mettere tutte le donne in grado di attuare l'allattamento materno esclusivo. Tutti i neonati dovrebbero essere nutriti soltanto con latte materno fino ai 4-6 mesi di vita. I bambini dovrebbero continuare ad essere allattati al seno, ricevendo allo stesso tempo alimenti complementari adeguati, fino oltre i due anni di età." Stabilisce inoltre come obbiettivo operativo che "... per il 1995 tutti i governi dovrebbero aver garantito che ogni servizio ospedaliero di maternità applichi Le dieci norme per realizzare l'allattamento al seno" (vedere sotto), contenute nella dichiarazione congiunta OMS-UNICEF: L'allattamento al seno: protezione, promozione e sostegno - l'importanza del ruolo dei servizi di maternità.

1991: OMS - UNICEF, Iniziativa BFHI (Ospedali Amici dei Bambini):
Una campagna globale per modificare radicalmente la qualità dell'assistenza data alle puerpere e ai neonati, allo scopo di creare le condizioni ottimali al successo dell'allattamento al seno. Le strutture che vogliono meritarsi questo riconoscimento, devono risultare adeguate, in seguito all'esame di un'apposita commissione, ad un protocollo di comportamento descritto in dieci punti fondamentali (vedi più avanti). L'Italia, sottoscrittice di tale impegno, nel 2000 non ha ancora nemmeno un ospedale che risponda a tali requisiti.

1991: CEE, direttiva 321 del 14/4 /91 - commercializzazione alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento:
E' vietata la pubblicità ed altre forme di promozione al pubblico di prodotti alimentari per neonati e di latti di proseguimento; le etichette di questi prodotti non devono raffigurare bambini né idealizzare l'allattamento artificiale scoraggiando quello materno, anzi devono esplicitamente attestarne la superiorità; è vietata la distribuzione alle madri di campioni gratuiti, direttamente o tramite operatori sanitari; le donazioni di materiale didattico e informativo alle famiglie devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema sanitario, e solo su richiesta, dietro approvazione scritta o secondo gli orientamenti espressi dalle autorità preposte.

6 aprile 1994: decreto ministeriale n.500 sui prodotti alimentari per lattanti:
Emanato dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, commercio e Artigianato; ricalca sostanzialmente la direttiva CEE del 1991.

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supermulta dell'antitrust!
by novità Thursday, Oct. 20, 2005 at 7:58 PM mail:

Antitrust, multa 9,7 milioni di euro
by Callisto Tanzi Thursday, Oct. 20, 2005 at 7:21 PM mail:



Sette aziende sanzionate per aver fatto cartello per mantenere elevati livelli di prezzo, con maggiorazioni rispetto ad altri Paesi dell'Ue fino al 300% Antitrust, multa 9,7 milioni di euro ai produttori di latte per l'infanzia

ROMA - L'Antitrust ha dato sanzioni per 9.743.000 euro ad alcuni produttori di latte per l'infanzia che hanno fatto "cartello per mantenere elevati livelli di prezzo, superiori agli altri Paesi europei anche del doppio o del triplo".

Le aziende interessate al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono le società Heinz Italia, Plada, Nestlè Italiana, Nutricia, Milupa, Humana Italia, Milte Italia, le quali "hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, concordando il mantenimento di elevati livelli di prezzo del latte per l'infanzia. Tale intesa - spiega l'Antitrust - che viola l'articolo 81 del trattato Ue, in considerazione della sua gravità e durata, è stata sanzionata per complessivi 9.743.000 euro".

L'istruttoria dell'Antitrust, si legge in una nota, ha messo in evidenza come "nel periodo 2000/2004, le imprese abbiano posto in essere comportamenti paralleli nella determinazione dei prezzi dei latti per l infanzia - e specificamente del latte di partenza e del latte di proseguimento - fissando livelli assai elevati e di gran lunga superiori rispetto ai prezzi di prodotti equivalenti o comunque fungibili rilevati negli altri Paesi europei".

In particolare, precisa l'Antitrust, "il differenziale tra i prezzi italiani e i correlativi prezzi all'estero nel canale farmaceutico è stato, nella maggioranza dei casi, maggiore del 150 per cento, con punte di oltre il 300 per cento per i latti di partenza, nonché maggiore del 100 per cento, con punte di oltre il 200 per cento, per i latti di proseguimento".

Nel 2004, ricorda l'Antitrust, "a seguito di una richiesta del ministro della Salute di riduzione dei prezzi, le imprese hanno adottato un comportamento ancora una volta parallelo, sostanzialmente univoco e conservativo, per quanto possibile, della situazione preesistente, caratterizzata dall'esistenza di livelli di prezzo elevati. La prova del carattere concordato della suddetta pratica è risultata dall'esistenza di contatti, diretti e indiretti, intercorsi tra le imprese per tutto il periodo considerato".

Queste le multe previste per ogni azienda: Heinz Italia 279.000 euro; Plada 3.022.000 euro; Nestlè italiana 3.300.000 euro; Nutricia 629.000 euro; Milupa 938.000 euro; Humana Italia 1.377.000 euro; Milte Italia 198.000 euro.

(20 ottobre 2005)


http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/cronaca/latteinfanzia/latteinfanzia/latteinfanzia.html



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