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Gli avvocati commentano la repressione contro Carlo Ruta
by Black_Cat Monday, Oct. 09, 2006 at 11:10 AM mail:

ricevo/inoltro

Comunicato stampa

a cura di G. Corradini


Condanna carceraria allo storico Carlo Ruta. Il commento degli avvocati.



Avv. Giuseppe Arnone del Foro di Agrigento, della segreteria nazionale di Legambiente. Suscita non poca perplessità che, al di là del merito delle affermazioni, un giudice onorario ritenga di emettere sentenze che comminano pene alla reclusione, peraltro pesanti, per manifestazioni di critica storica, politica, giudiziaria. Ho difeso in altri processi lo storico Carlo Ruta: processi relativi alla sua vigorosa attività di scrittore, che si sono tutti conclusi con il riconoscimento della legittimità della espressione del pensiero, anche quando questo pensiero, su temi importanti, è stato espresso in modo incisivamente forte. E di qui deriva la mia piena disapprovazione della sentenza di Messina.





Avv. Fabio Repici, del Foro di Messina. Sono indignato ma per nulla sorpreso. La sentenza della quale mi informate è l'ennesima puntata del verminaio (o, se mi consentite di utilizzare un'espressione da me coniata, del rito peloritano). Non posso sorprendermi perché sto ancora oggi pubblicamente denunciando lo scandalo della scarcerazione del killer di Graziella Campagna, provocata dal ritardo nel deposito delle motivazioni di una sentenza pronunciata quasi due anni fa. Non posso sorprendermi perché il giudice (onorario, non togato) Venuto è lo stesso che assolse alcuni medici imputati di aver trattato come bestia da macello una donna che dava alla luce un bambino (in un processo nel quale io difendevo la vittima).





Avv. Massimiliano Cardullo, del Foro di Messina. Assolutamente censurabile è la sentenza emessa dal Giudice monocratico di Messina con la quale il dott. Carlo Ruta è stato condannato per il reato di diffamazione.

Il dott. Ruta infatti si è limitato a pubblicare sul sito "Accade in Sicilia" un'intervista rilasciatagli da Sebastiano Agosta in merito ad una vicenda di rilevante interesse locale e nazionale, anche in relazione ai soggetti coinvolti.

Così come statuito dalla Suprema Corte al riguardo "in tema di diffamazione la condotta del giornalista che pubblicando un intervista, vi riporti alla lettera dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca a condizione che via sia un interesse alla conoscenza di tali dichiarazioni." (Cass.pen., sez.I, 08/04/2003, n.27778).

Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale è emerso in maniera inconfutabile, perché riferito dal soggetto intervistato, che il giornalista nel testo dell'intervista non ha aggiunto né tolto niente rispetto a quello che a lui è stato dichiarato.

Circa il rilevante interesse alla conoscenza delle dichiarazioni, per quanto esposto nell'intervista dall'Agosta, non v'è dubbio come gli argomenti trattati rivestano un rilevante interesse, anche al di là del distretto ragusano.

Il dott. Ruta, inoltre si è anche preoccupato di trovare dei riscontri a quanto riferitogli dall'Agosta, è ciò è emerso in maniera chiara dalla deposizione del teste Giannì Elio.

In questa sua scrupolosa ricerca di riscontri alla dichiarazioni dell'Agosta, il dott. Ruta ci permettiamo di affermare alla luce della consolidato orientamento della Suprema Corte, è andato anche oltre i suoi doveri.

La Corte di Cassazione ha sancito difatti che "nel caso di pubblicazione di un'intervista, i criteri della verità, dell'interesse pubblico e della continenza vanno riportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il fatto in sé; pertanto, il limite della verità si atteggia in modo del tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto proferito dalla persona intervistata." (Cass.pen.,sez.V,14/12/1999, n. 2179).





Avv. Patrizio Galeotti, del Foro di Bari. Leggo con sgomento, manifesto tutta la mia solidarietà; ma questa non basta, gradirei avere la sentenza per esteso, intendo commentarla e darne la più ampia diffusione nei canali web che frequento. Gramsci, nei lontani anni venti, ebbe a dire che se volevamo conoscere la storia del nostro paese non potevamo fare a meno di cercarla anche sul Foro Italiano... nella buona e nella cattiva sorte.

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