Legge 23 marzo 2001, n. 93 - "Disposizioni in campo ambientale" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001
Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi 8
ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)
1. Per la prosecuzione delle
attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
è autorizzata per l’anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800
milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l’articolo 2 ed in lire
10.800 milioni per l’articolo 3.
2. Per la prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l’anno 2000,
di lire 93.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 32.000 milioni
per l’anno 2002.
Art. 2.
(Disposizioni per le agenzie
regionali per l’ambiente)
1. Per le finalità
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata
la spesa di lire 22,1 miliardi per l’anno 2001 e di lire 17,1
miliardi per l’anno 2002. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le
competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono
assegnate all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all’effettiva operatività di
quest’ultima, all’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e
alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente secondo le
modalità indicate nel decreto stesso allo scopo di:
a)
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli
sull’ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di
supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali;
b) finanziare
lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino
all’effettiva operatività di quest’ultima, dall’ANPA, volti a
organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità
delle agenzie regionali e nazionali;
c)
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i
controlli ambientali;
d)
realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi
compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi
informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio
idrogeologico.
2. All’articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Lo
statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, prevede
l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive
nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo
statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e
due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto
disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi
sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle finalità indicate
dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61».
3. I soggetti titolari
degli organi dell’ANPA cessano dall’incarico alla data di emanazione
dello statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici di cui al comma 4 dell’articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Contributi ad organismi
internazionali per l’ambiente)
1. Per il pagamento della
quota associativa dell’Italia all’Unione internazionale per la
conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di lire 500
milioni a decorrere dall’anno 2000.
2. Per le attività previste
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per
l’anno 2001.
3. Per l’esecuzione della
Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge
3 novembre 1994, n. 640, è autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l’anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.
4. Per l’attuazione della
Convenzione per la protezione delle Alpi, nonchè per il
funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’arco alpino, di
cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa, a
decorrere dall’anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 della
citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il
funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all’articolo 3 della
medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza
italiana è assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all’attuazione della
Convenzione.
Art. 4.
(Emissioni di gas serra)
1. I programmi di cooperazione
bilaterale per l’Italia con gli Stati dell’Europa centro-orientale e
con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255,
al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al
decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere
una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle
emissioni di gas serra.
Art. 5.
(Personale del Ministero
dell’ambiente e norme sulle risorse umane)
1. Le lettere b) e c)
del comma 4 dell’articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
sono sostituite dalle seguenti:
«b)
i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle
procedure previste dalla lettera a) sono coperti
con l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti
in liquidazione in servizio presso il Ministero dell’ambiente, previa
verifica dei requisiti richiesti;
c)
il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica
del Ministero dell’ambiente sono coperti attraverso il passaggio del
personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente
inferiori che non abbia già conseguito il passaggio di qualifica in
applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo
accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le
stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio
nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale è elevata al
70 per cento;
c-bis)
i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente
liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel
rispetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con le modalità di seguito riportate, indicate in ordine di priorità:
1)
mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello
Stato;
2)
mediante ricorso, secondo l’ordine di graduatoria, agli idonei dei
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali approvate nell’ultimo quadriennio decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base
di criteri adottati con decreto del Ministro dell’ambiente in
relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero
dell’ambiente;
3)
mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e
VIII;».
2. In relazione
all’incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati
al Ministero dell’ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti
economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale,
sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive
risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di
ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate
nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista
dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
Art. 6.
(Commissione per le valutazioni
dell’impatto ambientale)
1. La commissione per le
valutazioni dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 18, comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è
incrementata di venti unità. Per far fronte al relativo onere è
autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001.
Art. 7.
(Modello unico ambientale ed
informazioni in materia di rifiuti)
1. All’articolo 6 della
legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
«2-bis.
Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello
di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di
dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo;
in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato
in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
predetto decreto».
2. Al fine di favorire il
riciclaggio dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali recuperati dai
rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dell’ambiente, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico
all’ANPA ed all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini
dell’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio medesimo
dall’articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai
materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.
3. Al fine di introdurre
semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di
gestione amministrativa di rifiuti con l’ausilio di nuove tecnologie
telematiche, le modalità tecniche e le relative procedure sono
disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell’ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite l’ANPA e l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
Art. 8.
(Aree naturali protette)
1. Per la realizzazione delle
attività necessarie al mantenimento dell’ecosistema delle riserve
naturali dello Stato denominate «Saline di Cervia» e «Saline di
Tarquinia» è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000
milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore
dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei
sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002
da assegnare all’Amministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa
con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa
teatina». Il Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo
34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale «Costa teatina»
sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a
decorrere dall’anno 2001.
4. All’articolo 36, comma
1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la
lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:
«ee-quater)
Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
5. Il Ministero
dell’ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001,
all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione
dell’area protetta marina di cui alla lettera ee-quater)
dell’articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991,
introdotta dal comma 4 del presente articolo.
6. All’articolo 1, primo
comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511,
e successive modificazioni, dopo le parole: «è dichiarato Parco
nazionale dell’Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «, Lazio e Molise».
7. Per favorire l’estensione
del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di
interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree
sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello
Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o
che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o
all’istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati,
qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con
diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo
richiedano, per un importo pari all’indennità di esproprio.
8. All’articolo 18, comma 1,
della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti
parole: «di concerto con il Ministro della marina mercantile e».
9. All’articolo 18 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
«1-bis. L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad
accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente».
10. Per il funzionamento e la
gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre
1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la
spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nelle
medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa
di lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2000.
11. La segreteria tecnica
per le aree protette marine, istituita dall’articolo 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 è
incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire
900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Al relativo onere, pari
a lire 900 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Art. 9.
(Bonifica e ripristino ambientale
dei siti
inquinati. Disciplina sanzionatoria)
1. All’articolo 17, comma
10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
«e di ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «nonchè la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza».
2. All’articolo 17, comma
11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «di
cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2
e 3,».
3. All’articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 è
inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso in
cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorità
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l’accesso al sito per
l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale».
4. All’articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis,
è inserito il seguente:
«13-ter. Gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti
inquinati nonchè dalla natura degli inquinamenti».
Art. 10.
(Modifiche agli articoli 8, 41 e
51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. All’articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f),
sono aggiunte le seguenti:
«f-bis)
le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali
provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme
vigenti;
f-ter)
i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore
ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre
1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto».
2. All’articolo 41, comma
6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola
«CONAI», sono inserite le seguenti: «ha personalità giuridica di
diritto privato ed».
3. L’articolo 41, comma
7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato.
4. All’articolo 51 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis
sono aggiunti i seguenti:
«6-ter.
I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono
all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a)
nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti
ed immessi sul mercato interno;
b)
nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed
immessi sul mercato interno;
c)
nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d)
del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.
6-quater.
Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte
della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine di cui all’alinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies.
I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un
contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso
versamento di tale contributo essi sono puniti:
a)
nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti
ed immessi sul mercato interno;
b)
nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed
immessi sul mercato interno;
c)
nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d)
del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene».
5. Al fine di realizzare un
modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui
all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e
dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di
programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso, le province
istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’osservatorio provinciale sui rifiuti.
Art. 11.
(Modifica all’articolo 15 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)
1. All’articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «e
non superiore ai tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non
superiore ai sei anni».
Art. 12.
(Modifiche agli articoli 6 e 24
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
1. All’articolo 6, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse le parole da: «, compresa» fino alla
fine della lettera.
2. All’articolo 24 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
«2-bis.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,
vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle
percentuali di cui al comma 1».
Art. 13.
(Tutela della «Posidonia
Oceanica»)
1. Per la prosecuzione dei
programmi di mappatura delle praterie di «Posidonia Oceanica», è
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 2001. Il
Ministro dell’ambiente riferisce al Parlamento annualmente
sull’evoluzione dei programmi di mappatura.
Art. 14.
(Interventi di tutela
dall’inquinamento
marino)
1. L’articolo 5 della legge
16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: «in
via prioritaria» di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono
esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in
occasione dell’affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l’11
aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione
monetaria, mentre per «interventi di bonifica del mare», da finanziare
con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale
delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239
del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale
delle conoscenze.
2. Al fine di realizzare il
supporto tecnico al Ministero dell’ambiente in materia di prevenzione
e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto
marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, è istituita dal 1º
luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio
difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il
funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche
del Ministero dell’ambiente, nazionali ed internazionali, per standard
normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in
campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine è autorizzata la
spesa di lire 450 milioni per l’anno 2001 e di lire 900 milioni a
decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni
per l’anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Art. 15.
(Disposizioni in materia
di attività mineraria)
1. Ai fini dello sviluppo
del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno
2001. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 57, comma 2, della
citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l’importo di
lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal
comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.
2. Al fine di conservare e
valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni
dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e
ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle
miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro
dell’ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e
gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dalla
regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 16.
(Norme per il Piemonte)
1. Sono assegnate lire
1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, per il miglioramento e l’incremento del patrimonio boschivo dei
comuni la cui sede è collocata ad un’altitudine superiore a 1.200
metri sul livello del mare. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
2. Sono assegnate lire 1.000
milioni all’amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi
delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
Art. 17.
(Disposizioni per amministrazioni,
enti ed associazioni impegnati
nella tutela dell’ambiente)
1. Il nucleo operativo
ecologico dell’Arma dei carabinieri previsto dall’articolo 8, comma
4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di
Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.
2. Per l’attivazione di
centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel
rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità
e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001, da iscrivere nell’unità previsionale di base 3.2.1.1.,
capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.
3. All’articolo 13, comma 1,
della citata legge n. 349 del 1986, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Decorso tale termine senza che il parere sia stato
espresso, il Ministro dell’ambiente decide».
4. All’articolo 2, comma 37,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: «o
associazioni ambientaliste riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche
consorziati tra loro».
5. Su richiesta dei
comuni interessati, il Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle
proprie competenze, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino
all’effettiva operatività di quest’ultima, dell’ANPA e
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), può,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovere iniziative
di supporto alle misure finalizzate a ridurre l’inquinamento
nell’ambito dei piani del traffico di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall’articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista
dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle
misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico già adottati
dalle loro amministrazioni.
6. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini
appartenenti alla specie tursiops trancatus.
7. Il Ministero
dell’ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento «Città
sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore
iniziativa finalizzata a migliorare l’ambiente urbano per e con i
bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della
sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell’ambiente del 3
agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del
12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio
2001 il Ministro dell’ambiente definisce con proprio
decreto i requisiti per l’attribuzione del riconoscimento e del premio
nonchè le modalità per la partecipazione ed i criteri per la
valutazione. Agli oneri previsti per l’espletamento delle attività
connesse all’attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200
milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto
all’anno 2000, mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
iscritta nell’unità previsionale di base 12.2.12 «piani di
disinquinamento» (capitolo 9261) dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e, quanto al 2001, mediante
riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
8. Per le attività
previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e
alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre
1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su
proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle
autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo
di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il
funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla
desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001. Al
corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l’anno 2001 e a
lire 1.000 milioni per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
Art. 18.
(Semplificazione delle procedure
amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)
1. Nel rispetto delle
normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste
dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni
all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo di
cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che
risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al
suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.
2. Le procedure di cui al
comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a)
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b)
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e
successive modificazioni;
c)
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
d)
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento.
3. L’autocertificazione di
cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del
certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93
del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché
da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità
dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative
e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di
prove a ciò destinate, ove previste.
4. L’autocertificazione e i
relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a
tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero
all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2,
e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e
successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
5. L’autocertificazione e i
relativi documenti accompagnatori mantengono l’efficacia di cui al
comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della
registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93
del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l’applicazione
delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle
norme di cui al comma 2, si applica l’articolo 483 del codice penale
nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 4.
Art. 19.
(Interventi per evitare la
dispersione nell’ambiente di prodotti non biodegradabili di uso
comune)
1. Al fine di prevenire la
dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di
prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia
delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno
essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale
biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
2. La produzione e la
commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non
abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non
specifica delle violazioni indicate può essere applicata,
dall’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o dal
giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e
dell’entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della
chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque
giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino ad
un massimo di due mesi della licenza, dell’autorizzazione o
dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio
dell’attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. È competente all’applicazione della sanzione
amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
Art. 20.
(Censimento dell’amianto e
interventi
di bonifica)
1. Per la realizzazione di una
mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e
degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire
6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni
2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione
del comma 1, contenente:
a)
i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi
di bonifica;
b)
i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il
coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c)
le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Art. 21.
(Promozione di «Agende 21»
e contabilità ambientale)
1. Ai fini di promuovere ed
attuare presso i comuni, le province e le regioni l’adozione delle
procedure e dei programmi denominati «Agende 21», ovvero
certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la
partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la
revisione dell’Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della
contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero
dell’ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni
di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di
lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di
sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All’onere
derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 3.500
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. Al fondo di cui al comma
1 affluiscono i finanziamenti previsti dall’articolo 109, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di
cui alle lettere g) ed h) del
medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 22.
(Organizzazione di traffico illecito
di rifiuti)
1. Dopo l’articolo 53 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il
seguente:
«Art. 53-bis. - (Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti). – 1. Chiunque,
al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di
rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da
tre a otto anni.
3. Alla condanna
conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis
e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui
all’articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la
sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato
dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della
sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del
pericolo per l’ambiente».
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000
milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
2. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2, comma
1, dell’articolo 3, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 6,
dell’articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e
dell’articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni
per l’anno 2001, a lire 29.650 milioni per l’anno 2002
e a lire 10.050 milioni per l’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. All’onere per
l’anno 2000 derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma
2, pari a lire 33.000 milioni, dell’articolo 8, comma 2, pari a
lire 2.000 milioni, dell’articolo 8, comma 10, secondo
periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 17,
comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell’articolo 20,
comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
2.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno,
e quanto a lire 43.000 milioni l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
4. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 8, commi 2
e 10, secondo periodo, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo
20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l’anno 2001, a lire
44.000 milioni per l’anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, quanto a
lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a
lire 102.000 milioni per l’anno 2001, 39.000 milioni per l’anno 2002
e 2.000 milioni per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
5. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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