#machetilamenti – Vorrei raccontare, perché forse non tutti lo sanno, che scherzetti possono succedere con i famosi 80 euro della legge 66 dell’aprile 2014.
Infatti quello che è stato sbandierato come una sorta di toccasana per risolvere i problemi delle famiglie e addirittura rilanciare i consumi e l’economia, per me e per molti miei colleghi si è risolto in uno scherzetto diabolico per cui abbiamo deciso – gioco forza! – di rinunciare riservandoci di chiedere l’eventuale conguaglio a dicembre 2015.
Perché? Io sono una lavoratrice a progetto… una volta si sarebbe detto “a cottimo”, ma ai giorni nostri il cottimo è proibito e quindi lo si continua a fare ma con un altro nome, ovvero “progetto”: tanto lavoro si fa, tanto si viene pagati. Quindi non abbiamo una retribuzione fissa mensile, e quello che è ancor peggio è che dal 15 luglio al 15 di settembre l’attività del nostro committente (… non uno qualsiasi, ma un Ministero) è pressoché ferma e quindi i nostri compensi sono quasi a zero.
Ho così fatto una tristissima scoperta: pur rientrando il mio reddito annuale senza ombra di dubbio nella fascia degli aventi diritto (tra gli 8.000 e i 15.000 euro lordi all’anno) per l’erogazione del cosiddetto bonus il calcolo viene fatto mensilmente in proiezione, e quindi dopo l’agosto e il settembre a quasi zero il mio reddito potenziale scendeva in previsione sotto gli 8.000 e quindi, sorpresa! mi sono trovata non solo senza gli 80 euro, ma mi hanno sottratto gli 80 euro già erogati in precedenza, e tutti in una volta, col risultato che la mia busta paga di settembre è stata di -49,78 euro! Certo, poi me li hanno restituiti nel mesi successivi, ma la mia domanda è: se non avessi avuto da parte quattro-lire-quattro (perché sono vecchia e ho mantenuto la consuetudine del mettere da parte anche solo 10 euro al mese per le emergenze…) che cosa avrei fatto?
Quando ho chiesto spiegazioni mi è stato detto che chi guadagna sotto gli 8.000 non ha diritto agli 80 euro perché gode di altre agevolazioni, solo che nel mio caso le agevolazioni in questione mi sarebbero state riconosciute solo nella dichiarazione di giugno dell’anno seguente… e quindi intanto attaccati al tram, come si direbbe a Milano!
Adesso scopriremo se a dicembre 2015 me li daranno veramente tutti in una volta! Ve lo farò sapere.
Ciao
Alcune precisazioni:
Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 su “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Tra le misure in esso contenute figura l’introduzione del credito di 80 euro in busta paga.Numerose criticità accompagnano l’erogazione del credito: l’intervento è nato nel 2014 ma è diventato strutturale e dunque applicabile anche agli anni successivi, con la legge di stabilità, per l’anno 2015, mediante l’utilizzo di un apposito fondo costituito per la necessità.Il bonus viene riconosciuto solo ai soggetti che ricevono, nel 2014, un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, non superiore a 26.000 euro all’anno.Le condizioni che danno accesso al credito sono tre e cioè: – essere nei limiti reddituali previsti dalla norma;- ricevere un reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente; – il reddito ricevuto deve produrre imposta da versare al netto della sola detrazione per reddito di lavoro subordinato.il beneficio è determinato sulla base di 4 fasce collegate al reddito complessivo:1) fino euro 8.145,32: il credito non spetta; 2) da euro 8.145,33 fino a euro 24.000: il credito sarà pari a 640 euro (80 euro al mese da maggio a dicembre); 3) oltre euro 24.000 e fino a euro 26.000: il credito di euro 640 sarà ridotto in virtù del rapporto tra l’importo di euro 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di euro 2.000; 4) oltre euro 26.000: il credito non è concesso.
Vi è, tuttavia, da tenere presente quanto indicato nel secondo comma dell’articolo 1 del D.L. n. 66/2014 e cioè: “Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Applicando tale regola si scopre che il credito è in teoria di 80 euro mensili ma in realtà, corrisponde a 53,33 euro al mese. A tale conclusione si può agevolmente giungere considerando che la norma non indica un valore mensile bensì un ammontare annuo (640 euro) riferendolo all’intero periodo di imposta. Chi lavorerà per tutto l’anno 2014, riceverà il credito in misura intera, cioè 640 euro. Questo equivale a dire che, per ogni mese, percepirà 53,33 euro (1/12 di 640 euro). Va da se che tale considerazione non ha riflessi per chi lavora tutto l’anno; li ha, invece, per chi lavora parte dell’anno.
Esempio: un lavoratore, che ha i requisiti per il bonus, è stato assunto prima del 1° gennaio 2014 ed è in forza nel mese di maggio.Inizia a percepire il bonus in ragione di 80 euro ogni mese. Il 31 ottobre 2014 il suo rapporto si interrompe. Sin a quel momento egli avrà percepito 480 euro (80 euro per 6 mesi).
Rapportando, però, il bonus all’effettiva durata del rapporto di lavoro (640 : 12 x 6) possiamo rilevare che il credito effettivamente spettante è pari a 320 euro. In sede di conguaglio di fine rapporto il datore di lavoro dovrà recuperare 160 euro.