Bergamo – Il 10 gennaio scorso, durante una conferenza stampa, il presidente della Brembo S.p.A, Alberto Bombassei ha dichiarato la sua discesa in campo tra le fila della lista Monti. Al giornale “La Stampa” ha affermato che se fosse stato eletto si sarebbe impegnato per “creare le condizioni per nuovi posti di lavoro con misure eccezionali” . A questa frase ha poi aggiunnto un’osservazione tutt’altro che sottovalutabile : “Un mercato del lavoro rigido come il nostro non esiste da nessuna parte”.
Bombassei è iscritto al primo posto del collegio Lombardia, e nel caso il Partito di Monti prenda almeno il 7%, sarebbe sicuramente eletto in parlamento.Visti i numerosi contenziosi tra lavoratori e azienda verrebbe da pensare però che dietro la condotta della Brembo S.p.A vi sia una precisa scelta politica. Sono ormai numerose le condanne subite dall’azienza, tanto far riflettere sulle modalità di assunzione del personale da parte del colosso orobico degli impianti frenanti.
Nelle ultime settimane sono state pronunciate dal Tribunale di Bergamo due sentenze favorevoli ai lavoratori in merito a ricorsi presentati contro il lavoro interinale alla Brembo S.p.A. Si tratta delle sentenze numero nove e numero dieci di una serie di ricorsi su cui il Tribunale di Bergamo ha cominciato a pronunciarsi dal giugno del 2010.
Le ultime due sentenze sono arrivate l’8 novembre scorso (da parte del Giudice Giuseppina Finazzi) e il 13 dicembre (da parte del Giudice Angela Corvi). La prima riguarda la vicenda del lavoratore D.M. che, attraverso l’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo, aveva presentato ricorso il 12 dicembre 2011. Assunto con quattro contratti di somministrazione (prorogati), aveva lavorato in Brembo dall’aprile 2008 fino al novembre 2010. Il Giudice del Lavoro per il suo caso ha dichiarato “l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di somministrazione concluso (dal lavoratore) con decorrenza dal 27/4/2008 e, per l’effetto, costituisce tra D.M. e la società Brembo spa S.p.A un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla suddetta decorrenza”. Inoltre il Tribunale “condanna Brembo S.p.A al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, liquidato in misura pari a 8 mensilità, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo”.
La seconda sentenza è a seguito del ricorso depositato l’11 maggio 2011 da K.S che ha lavorato in Brembo S.p.A dal maggio 2006 fino al settembre 2007, con un contratto di somministrazione, seguito poi da un rapporto a tempo determinato (prorogato). Il Tribunale, anche in questo caso, ha dichiarato “l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di somministrazione concluso tra K.S. con decorrenza dal 11/5/2006 e, per l’effetto, costituisce tra lo stesso e la società Brembo S.p.A un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla suddetta decorrenza”. Anche in questo caso “condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate dal 30/9/2010 all’odierna pronuncia e detratto quanto percepito dallo stesso ricorrente per effetto di rapporti di lavoro o di collaborazione instaurati o in corso nel frattempo”.
Alla luce delle sentenze, divenute ore esecutive, i lavoratori sono rientrati in azienda con un contratto a tempo indeterminato. Le parole di Bombassei potrebbero dunque risultare contraddittorie agli occhi di chi lavora. A quale mercato del lavoro fa riferimento? Di certo, risultano inaccettabili le illegittime assunzioni interinali come ingresso per i giovani nel mercato del lavoro.
Brembo la miglioreeeeeeeeee