Italia - Approvato trattato di Prum su schedatura genetica

fonte: il sole 24 ore - 25 giugno 2009

Un grande archivio del Dna da utilizzare per scoprire gli autori di crimini oggi difficilmente individuabili. Ieri il Senato con il sì bipartisan ha approvato le norme di recepimento del trattato di Prum che prevede l’istituzione di banche dati del Dna nei Paesi aderenti e la loro reciproca connessione. Nel nostro Paese, con la nuova legge sarà operativo un unico e molto più ampio archivio nazionale dei profili biologici.

Entro l’estate del 2010, a cura della polizia o della polizia giudiziaria (che potrà stipulare convenzioni con laboratori specializzati), dovrà essere completata la mappatura dei profili di tutte le persone detenute o sottoposte a misure alternative alla detenzione in seguito a sentenza irrevocabile, ma anche di tutti i soggetti sottoposti a custodia cautelare, arresti domiciliari, arrestati in flagranza o sottoposti a fermo.

Ma nella banca dati sono destinati a confluire anche i profili di sconosciuti, raccolti sul luogo del delitto, di persone scomparse o dei cadaveri non identificati. Nutrito l’elenco dei reati per i quali è escluso il prelievo forzoso dei campioni: da quelli fallimentari a tributari e sono stati aggiunti alla Camera anche tutti i delitti previsti in materia finanziaria dal Testo Unico.

L’accesso, sarà possibile solo a forze di polizia, ma i profili del dna non potranno contenere informazioni che permettano l’identificazione diretta del soggetto a cui sono riferiti. Solo dopo esito positivo del confronto sarà possibile agli investigatori ottenere il nominativo dell’interessato (previsti fino a 3 anni di reclusione per i pubblico ufficiale che fa uso e diffonde dati in violazione della disciplina di protezione). I profili potranno essere conservati per un periodo di tempo che verrà fissato dal regolamento applicativo e, comunque non potrà essere superiore a 40 anni, mentre i campioni biologici verranno distrutti non oltre i 20 anni.

Distrutti d’ufficio i campioni e i profili acquisiti nei confronti dei soggetti assolti con formula definitiva o se le operazioni di prelievo sono state effettuate in maniera irregolare. Se l’autorità giudiziaria considera necessaria l’effettuazione di un prelievo forzoso nei confronti di chi non è iscritto nel registro degli indagati, emette un ordinanza soggetta solo a due condizioni: che si proceda per un reato non colposo punito con almeno 3 anni di carcere e che l’accertamento sia assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. In caso di rifiuto è sempre prevista la possibilità dell’accompagnamento forzoso. Il Pm potrà procedere solo dopo autorizzazione del Gip, ma è introdotta anche una procedura d’urgenza che prevede la convalida solo successiva, entro 48 ore, da parte del giudice.

 

 

 

Dom, 28/06/2009 – 19:54
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