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LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 1999, n. 86
by (( i )) imc abruzzo Friday, Sep. 01, 2006 at 12:27 PM mail:

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 1999, n. 86

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.

BURA N. 39 DEL 13 OTTOBRE 1999

Art.1

Finalità

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà e la realizzazione dell'anagrafe canina.

2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.

4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.

TITOLO I 

STRUTTURE SANITARIE

Art. 2

Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero

1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 281/91, la Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.

2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4, dell'art. 3 della legge 281/91, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.

3. La Giunta regionale stilerà un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 3

Servizio Veterinario Azienda U.S.L.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di ogni Azienda U.S.L. svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale (L.R. 33/81), ogni tre mesi, una copia dell'anagrafe stessa alla Regione ed ai Comuni competenti per territorio;

b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, ivi inclusa la sierodiagnosi della leihsmaniosi, la sterilizzazione, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari. I cani, su espressa richiesta ed adozione dell'autorità sanitaria locale, potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento;

e) predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;

f) dispone dei fondi assegnati;

g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri gestiti da associazioni, enti zoofili e da privati;

h) vigila sui professionisti convenzionati;

i) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;

l) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente più avanzati, che tengano conto della salute degli animali.

2. La Regione, ricevuti i dati dalle singole Aziende U.S.L., attiva, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, l'anagrafe regionale canina i cui dati sono pubblici e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:

A) CANILI SANITARI: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle U.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dalla U.S.L. competente.

B) RIFUGI: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata mediante convenzione, ad Enti o Associazioni iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un medico veterinario iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa.

C) ASILI: sono strutture private destinate al ricovero temporaneo o permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un veterinario iscritto all'Albo professionale che assume l'incarico di responsabile sanitario.

2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa presenti.

3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario del Settore Sanità della Regione Abruzzo, l'albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto ad iscrivere la stessa nell'elenco del predetto Albo.

Art. 5

Caratteristiche strutturali dei ricoveri

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.

2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale - tenuto conto del progresso tecnico-scientifico - con proprio atto deliberativo può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.

Art. 6

Criteri per la gestione dei canili

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani possono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, al trattamento contro la idatidosi, prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leihsmaniosi, eventuale immunizzazione e/o terapia, identificazione, eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.

2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali provenienti dai canili sanitari opportunamente identificati, tatuati, vaccinati e sterilizzati. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali non provenienti dalle strutture di cui ai commi precedenti, solo se si tratta di soggetti regolarmente iscritti all'anagrafe e identificati. All'atto del ricovero i cani devono essere sottoposti al trattamento contro la idatidosi ed al prelievo del sangue per la sierodiagnosi della leihsmaniosi. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 7

Pronto soccorso veterinario

1. I canili sanitari sono dotati di un servizio con reperibilità permanente di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, chirurgico o di soppressione eutanasica.

2. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da annotare su apposito registro.

TITOLO II 

STRUTTURE COMMERCIALI ED AMATORIALI

Art. 8

Allevamenti commerciali, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici

1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestici deve, nel rispetto delle vigenti norme, farne preventiva richiesta scritta alla ASL competente.

2. I competenti servizi della ASL, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge, formulano un parere scritto per il rilascio agli interessati, da parte dell'autorità comunale competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione.

3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.

Art. 9

Allevamenti amatoriali

1. Si definisce allevatore amatoriale chi non esercita a titolo esclusivo o principale l'attività di allevamento e commercio di cani.

2. I canili amatoriali sono costituiti da box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

3. I box singoli devono avere una superficie minima di mq. 4 e deve essere prevista una copertura tale da creare sufficiente riparo ed ombreggiatura.

4. Il pavimento deve essere costruito con pendenza idonea onde consentire il deflusso delle acque di lavaggio e munito di griglia di scolo nel caso in cui non vi sia autorizzazione allo spandimento.

TITOLO III 

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 10

Anagrafe del cane

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni Azienda U.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il possesso di cani di età superiore ai 4 mesi, e, in seguito, entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dell'inizio del possesso stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza. Dovrà, inoltre, notificare il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 120 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.

2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli di cui alla direttiva di attuazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13.6.1986 e successive modifiche. La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere specificati taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari e fotografia.

3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare all'Azienda U.S.L. entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della legge 281/91, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

Art. 11

Codice di riconoscimento

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo effettuata sulla faccia sx del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico che possa essere evidenziato da apposito lettore, deve inoltre, contenere in sigla l'indicazione della ASL di riferimento.

2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposita direttiva, indicando le caratteristiche del microchips e delle schede segnaletiche individuate da utilizzarsi per l'iscrizione dei singoli animali, alle quali dovranno uniformarsi le ASL della Regione.

4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza tenuti dall'ENCI.

5. I tatuaggi effettuati fino all'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante microprocessore sottocutaneo restano validi.

6. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati alle associazioni protezionistiche e venatorie che ne facciano richiesta.

Art. 12

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro il 15ø giorno dell'avvenuta cessione dell'animale.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

4. La disposizione di cui al precedente 3ø comma si applica anche ai cani provenienti da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in altra regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario.

6. Gli esercenti il commercio di cani debbono iscrivere all'anagrafe canina i cani acquisiti, entro 15 giorni dall'inizio della loro detenzione e comunque prima della vendita; devono inoltre comunicare al servizio veterinario competente i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente entro 20 giorni dalla vendita. I dati di cui sopra debbono risultare nel registro di carico e scarico vidimato dal Servizio veterinario e tenuto a disposizione del personale di vigilanza presso i locali nei quali si esercita l'attività.

7. Gli animali suddetti all'atto della vendita devono essere muniti a cura del venditore di libretto sanitario dal quale risultino le periodiche vaccinazioni, i trattamenti effettuati contro i parassiti intestinali, nonché gli accertamenti diagnostici per la leihsmaniosi.

Art. 13

Abbandono degli animali

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.

2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.

3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata su richiesta del proprietario e per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente, le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni, in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

Art. 14

Cattura, custodia e ricovero degli animali

1. Le autorità di PS, il CFS, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti alla ASL competente, la quale predispone gli interventi necessari per la loro cattura in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione e che sono tenuti ad organizzare idonee forme di rifugio o asilo in forma singola o associata, direttamente o in convenzione.

2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della ASL competente con metodi non lesivi all'animale.

3. Allorché la cattura dei cani vaganti inselvatichiti non sia possibile e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico il Servizio Veterinario della ASL provvede anche ricorrendo ad opportune convenzioni al loro abbattimento utilizzando metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali, previa ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge 142/90.

4. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

5. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di soggiorno.

6. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. Le tariffe giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e tatuato, e, negli altri casi, dal momento della cattura.

8. Gli animali senza proprietario ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, devono essere affidati ad Associazioni o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio e non reclamati entro 15 gg., dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche. Se non reclamati entri i successivi 45 gg. diventano di proprietà degli affidatari. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio e non reclamati né richiesti in adozione, trascorso il periodo di osservazione sanitaria devono essere inoltrati al rifugio del comune in cui gli stessi sono stati catturati. Gli animali ricoverati nei rifugi e negli asili devono essere ceduti ad associazioni o privati che ne facciano richiesta e che diano garanzia di buon trattamento.

9. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati - definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari - la USL provvede gratuitamente alla sterilizzazione.

10. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili, di comprovata pericolosità e/o aggressività. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 3 del precedente art. 4.

11. E' fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.

12. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o l'abbattimento dei cani inselvatichiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere effettuati esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i comuni e comunità montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle ASL.

Art. 15

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1. Le Aziende U.S.L. promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo delle nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani, tramite i propri servizi veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti. Le Aziende suddette promuovono inoltre, campagna di prevenzione, di focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leihsmaniosi. Possono altresì erogare presìdi medico-chirurgici a fini profilattici e terapeutici, in forma gratuita.

Art. 16

Protezione dei gatti in libertà

1. La tutela dei gatti che vivono in libertà è attuata dalle U.S.L. ai sensi dei commi 7 e seguenti, art. 2, legge 281/91.

2. L'Azienda U.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o di privati cittadini, vigila sulle colonie feline urbane, attua i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari, nonché interventi di controllo delle nascite.

3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili con le modalità di cui al comma 8 del precedente art. 12.

TITOLO IV 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

Art. 17

Misure di protezione

1. Chiunque possieda o detenga animali da affezione, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. I cani devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia piccola fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31.3.1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 21.

Art. 18

Affidamento degli animali maltrattati

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, legge 281/91, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.

2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.

3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione, o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

Art. 19

Trasporto di animali

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.

2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. I mezzi utilizzati per il trasporto di cani da parte di esercenti il commercio, nonché i mezzi utilizzati per il trasporto dei cani catturati, debbono essere autorizzati dall'Autorità sanitaria competente su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L..

Art. 20

Promozione educativa - corsi di formazione

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei comuni, dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L., dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli ordini professionali dei medici veterinari, e delle associazioni per la protezione degli animali e associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale.

2. La Regione, altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L..

3. La Regione finanzia altresì progetti specifici, tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

Art. 21

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso il Settore Sanità della Giunta regionale un albo regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.

2. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni, di cui al precedente comma, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, e senza ulteriore istruttoria, le associazioni nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge e che operino, con strutture periferiche, in almeno cinque regioni.

Art. 22

Servizio sostitutivo civile

1. Per lo svolgimento della loro attività, le associazioni protezionistiche e venatorie potranno avvalersi anche di giovani, iscritti nelle liste di leva, che intendono ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e del servizio civile sostitutivo.

2. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione.

3. Le Aziende U.S.L. potranno avvalersi del personale di cui al comma 1 con le medesime modalità ivi contemplate.

TITOLO V 

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23

Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono province ed ASL.

2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai Servizi Veterinari delle ASL e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle associazioni protezionistiche, previa autorizzazione della Giunta regionale.

4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dell'interessato. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l 'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 689/81, e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i servizi veterinari delle Aziende U.S.L.. Le guardie zoofile che all'entrata in vigore della presente legge sono già in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, devono adeguarsi entro un anno a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 13, comma 1 della presente legge si applica la sanzione amministrativa da £. 300.000 (trecentomila) a £. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila). Per le violazioni alle altre norme, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della legge 281/91, si applica la sanzione amministrativa da £. 100.000 (centomila) a £. 300.000 (trecentomila).

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della L.R. 47/84.

TITOLO VI 

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI

Art. 25

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione indennizza le aziende agricole e zootecniche per le perdite di capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., d'intesa con gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

2. I criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale, vigenti nelle singole province.

Art. 26

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, le Aziende U.S.L., fino a quando non dispongano delle necessarie strutture sanitarie e di sufficiente ed idoneo personale, potranno ricorrere a convenzioni con strutture private e con personale esterno, anche sanitario, di comprovata esperienza nel settore.

2. In sede di prima applicazione, i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione promuoverà misure atte a risolvere il problema della fecalizzazione urbana nonché della presenza di animali sinantropici, a tutela dell'igiene pubblica e della prevenzione delle antropozoonosi.

4. Le strutture di ricovero autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno adeguare entro il termine di mesi 18, le caratteristiche strutturali secondo quanto previsto nell'allegato A della presente legge.

Art. 27

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione della presente legge l'onere è valutato, presuntivamente per l'anno 1999, in £. 58.000.000.

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1999.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto il Cap. 81419 nel Sett. VIII, Tit. I, Ctg. IV denominato: "Spesa per l'attuazione delle norme sul controllo del randagismo".

4. Per gli esercizi 2000 e 2001 la copertura finanziaria sarà assicurata con le risorse complessivamente indicate nel Sett. VIII, Tit. I, Ctg. IV.

5. I fondi nazionali di cui all'art. 8 della legge 281/91 confluiscono sul Cap. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582.

Art. 28

Abrogazione

1. La L.R. 15/92 è abrogata.

Art. 29

Urgenza

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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