LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 1999, n.
86
Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
BURA N. 39 DEL 13 OTTOBRE 1999
Art.1
Finalità
1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un
corretto rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente,
disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione,
promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli
interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei
confronti dei gatti in libertà e la realizzazione dell'anagrafe canina.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la
sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle
trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che
comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o che siano contrari alla
loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.
TITOLO I
STRUTTURE SANITARIE
Art. 2
Programma di prevenzione del
randagismo e costruzione di strutture di ricovero
1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 281/91, la
Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e
venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione
del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4, dell'art. 3 della
legge 281/91, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione
degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stilerà un rapporto annuale sullo stato di attuazione
della presente legge.
Art. 3
Servizio Veterinario Azienda U.S.L.
1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di
ogni Azienda U.S.L. svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti
compiti:
a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e
trasmettendo, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale (L.R.
33/81), ogni tre mesi, una copia dell'anagrafe stessa alla Regione ed ai Comuni
competenti per territorio;
b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni protezionistiche e
venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di
educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli
animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto
ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura, del luogo ove si trova e delle modalità
di riscatto;
d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i
controlli sanitari, ivi inclusa la sierodiagnosi della leihsmaniosi, la
sterilizzazione, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la
cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari. I cani, su
espressa richiesta ed adozione dell'autorità sanitaria locale, potranno essere
rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento;
e) predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione
per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela
igienico - sanitaria;
f) dispone dei fondi assegnati;
g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri gestiti da associazioni,
enti zoofili e da privati;
h) vigila sui professionisti convenzionati;
i) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il
ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la
cessione a terzi;
l) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina
vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici
scientificamente e tecnologicamente più avanzati, che tengano conto della
salute degli animali.
2. La Regione, ricevuti i dati dalle singole Aziende U.S.L., attiva, nell'ambito
del Sistema Informativo Veterinario Regionale, l'anagrafe regionale canina i
cui dati sono pubblici e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 4
Strutture di ricovero: canili
sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti
1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti
denominazioni:
A) CANILI SANITARI: sono strutture pubbliche di ricovero di prima
accoglienza realizzate e gestite dalle U.S.L. che svolgono le funzioni di
custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati nonché di
isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nei canili sanitari
l'assistenza veterinaria è assicurata dalla U.S.L. competente.
B) RIFUGI: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei
cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle
Comunità montane. La gestione può essere affidata mediante convenzione, ad Enti
o Associazioni iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza
veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il
tramite di un medico veterinario iscritto all'Albo, al quale è affidata la
responsabilità sanitaria della struttura stessa.
C) ASILI: sono strutture private destinate al ricovero temporaneo o
permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere
assicurata dal proprietario attraverso un veterinario iscritto all'Albo
professionale che assume l'incarico di responsabile sanitario.
2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del
veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove
vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa presenti.
3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario del Settore
Sanità della Regione Abruzzo, l'albo regionale delle strutture di ricovero. Il
legale rappresentante della struttura è tenuto ad iscrivere la stessa
nell'elenco del predetto Albo.
Art. 5
Caratteristiche strutturali dei
ricoveri
1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi
agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e
delle caratteristiche di cui all'allegato A della
presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei
requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della
presente legge.
3. La Giunta regionale - tenuto conto del progresso tecnico-scientifico -
con proprio atto deliberativo può modificare l'allegato A per adeguarlo alle
mutate esigenze.
Art. 6
Criteri per la gestione dei canili
1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani possono essere ricoverati
esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita
veterinaria, al trattamento contro la idatidosi, prelievo di sangue per la
sierodiagnosi della leihsmaniosi, eventuale immunizzazione e/o terapia,
identificazione, eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà
fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario
responsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali
provenienti dai canili sanitari opportunamente identificati, tatuati, vaccinati
e sterilizzati. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro
di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali non provenienti
dalle strutture di cui ai commi precedenti, solo se si tratta di soggetti
regolarmente iscritti all'anagrafe e identificati. All'atto del ricovero i cani
devono essere sottoposti al trattamento contro la idatidosi ed al prelievo del
sangue per la sierodiagnosi della leihsmaniosi. Di ogni movimentazione deve
essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile
della struttura.
4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale
di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale
veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve
essere quotidiano.
Art. 7
Pronto soccorso veterinario
1. I canili sanitari sono dotati di un servizio con reperibilità permanente
di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, chirurgico o di
soppressione eutanasica.
2. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da annotare su
apposito registro.
TITOLO II
STRUTTURE COMMERCIALI ED AMATORIALI
Art. 8
Allevamenti commerciali, centri di
vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione
domestici
1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di
allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli
animali di affezione domestici deve, nel rispetto delle vigenti norme, farne
preventiva richiesta scritta alla ASL competente.
2. I competenti servizi della ASL, valutata la conformità degli ambienti,
delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento
alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di
animali ed alle norme della presente legge, formulano un parere scritto per il
rilascio agli interessati, da parte dell'autorità comunale competente,
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione.
3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1
devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.
Art. 9
Allevamenti amatoriali
1. Si definisce allevatore amatoriale chi non esercita a titolo esclusivo o
principale l'attività di allevamento e commercio di cani.
2. I canili amatoriali sono costituiti da box costruiti con materiali atti a
soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
3. I box singoli devono avere una superficie minima di mq. 4 e deve essere
prevista una copertura tale da creare sufficiente riparo ed ombreggiatura.
4. Il pavimento deve essere costruito con pendenza idonea onde consentire il
deflusso delle acque di lavaggio e munito di griglia di scolo nel caso in cui
non vi sia autorizzazione allo spandimento.
TITOLO III
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO
POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 10
Anagrafe del cane
1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni Azienda U.S.L., è applicata
l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo
dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario
dell'Azienda U.S.L. competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe,
entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
possesso di cani di età superiore ai 4 mesi, e, in seguito, entro 15 giorni dal
raggiungimento di tale età o dell'inizio del possesso stesso, indicandone in
quest'ultimo caso la provenienza. Dovrà, inoltre, notificare il parto di cagne,
a qualsiasi scopo detenute, entro 120 giorni dal parto stesso, con
l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti
e della destinazione dei cuccioli.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda,
utilizzando i modelli di cui alla direttiva di attuazione dell'ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13.6.1986 e successive modifiche.
La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di
profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione
della scheda dovranno inoltre essere specificati taglia, colore del mantello,
eventuali segni particolari e fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore
e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare all'Azienda U.S.L.
entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe,
oltre alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della legge 281/91, il Sindaco,
a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di
vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato,
dispone l'iscrizione d'ufficio.
Art. 11
Codice di riconoscimento
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di
riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore
sottocutaneo effettuata sulla faccia sx del collo, alla base del padiglione
auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico
che possa essere evidenziato da apposito lettore, deve inoltre, contenere in
sigla l'indicazione della ASL di riferimento.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare
sofferenza all'animale.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale emana apposita direttiva, indicando le caratteristiche del
microchips e delle schede segnaletiche individuate da utilizzarsi per
l'iscrizione dei singoli animali, alle quali dovranno uniformarsi le ASL della
Regione.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio
effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza tenuti
dall'ENCI.
5. I tatuaggi effettuati fino all'adozione del codice di riconoscimento
impresso mediante microprocessore sottocutaneo restano validi.
6. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati
alle associazioni protezionistiche e venatorie che ne facciano richiesta.
Art. 12
Trasferimento, smarrimento o morte
del cane
1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono
segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza, i
mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento
o la morte dell'animale.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte deve avvenire per
iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è
custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata
immediatamente con qualunque mezzo. In caso di mutamento della titolarità della
proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro
il 15ø giorno dell'avvenuta cessione dell'animale.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore,
ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere
reiscritto presso l'anagrafe dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, con
il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente 3ø comma si applica anche ai cani provenienti
da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati
con codice ad essi impresso.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in
altra regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a
60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche
telefonicamente, al competente Servizio Veterinario.
6. Gli esercenti il commercio di cani debbono iscrivere all'anagrafe canina
i cani acquisiti, entro 15 giorni dall'inizio della loro detenzione e comunque
prima della vendita; devono inoltre comunicare al servizio veterinario
competente i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente entro 20 giorni
dalla vendita. I dati di cui sopra debbono risultare nel registro di carico e
scarico vidimato dal Servizio veterinario e tenuto a disposizione del personale
di vigilanza presso i locali nei quali si esercita l'attività.
7. Gli animali suddetti all'atto della vendita devono essere muniti a cura
del venditore di libretto sanitario dal quale risultino le periodiche
vaccinazioni, i trattamenti effettuati contro i parassiti intestinali, nonché
gli accertamenti diagnostici per la leihsmaniosi.
Art. 13
Abbandono degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro
animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere
effettuata su richiesta del proprietario e per fondati motivi di ordine sanitario
e/o sociale, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare
al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente, le motivazioni che
hanno resa necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario dell'Azienda
U.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al
comma 1, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso
di sé l'animale può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione
a consegnare l'animale al rifugio previo periodo di osservazione presso il
canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che
impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni, in
caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende
accolta.
Art. 14
Cattura, custodia e ricovero degli
animali
1. Le autorità di PS, il CFS, gli agenti di polizia urbana, i servizi
sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e
le associazioni zoofile animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza
di cani vaganti, randagi o inselvatichiti alla ASL competente, la quale
predispone gli interventi necessari per la loro cattura in collaborazione con i
Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione e
che sono tenuti ad organizzare idonee forme di rifugio o asilo in forma singola
o associata, direttamente o in convenzione.
2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario
della ASL competente con metodi non lesivi all'animale.
3. Allorché la cattura dei cani vaganti inselvatichiti non sia possibile e
vi sia comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio
zootecnico il Servizio Veterinario della ASL provvede anche ricorrendo ad
opportune convenzioni al loro abbattimento utilizzando metodologie e mezzi tali
da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali, previa ordinanza del
Sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge 142/90.
4. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è
responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del
benessere della prole.
5. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti
al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di soggiorno.
6. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono,
in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. Le tariffe giornaliere sono
determinate con apposito provvedimento di Giunta regionale entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del
ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e tatuato, e, negli altri casi,
dal momento della cattura.
8. Gli animali senza proprietario ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi
e negli asili, devono essere affidati ad Associazioni o a privati che ne
facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di
tatuaggio e non reclamati entro 15 gg., dopo essere stati sottoposti ad
osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi
vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati che
diano garanzia di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche. Se
non reclamati entri i successivi 45 gg. diventano di proprietà degli
affidatari. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio
e non reclamati né richiesti in adozione, trascorso il periodo di osservazione
sanitaria devono essere inoltrati al rifugio del comune in cui gli stessi sono
stati catturati. Gli animali ricoverati nei rifugi e negli asili devono essere
ceduti ad associazioni o privati che ne facciano richiesta e che diano garanzia
di buon trattamento.
9. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore
apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati - definitivi
affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari - la USL provvede gratuitamente
alla sterilizzazione.
10. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in
modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili, di comprovata
pericolosità e/o aggressività. La decisione spetta unicamente al veterinario
responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a
redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 3 del
precedente art. 4.
11. E' fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di
ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la
vivisezione.
12. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o l'abbattimento
dei cani inselvatichiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere
effettuati esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti
convenzionati con i comuni e comunità montane interessati, autorizzati dalla
Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle ASL.
Art. 15
Controllo delle nascite, delle
malattie e profilassi
1. Le Aziende U.S.L. promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo
delle nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani, tramite i propri servizi
veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti. Le
Aziende suddette promuovono inoltre, campagna di prevenzione, di focolai
individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la
sierodiagnosi della leihsmaniosi. Possono altresì erogare presìdi
medico-chirurgici a fini profilattici e terapeutici, in forma gratuita.
Art. 16
Protezione dei gatti in libertà
1. La tutela dei gatti che vivono in libertà è attuata dalle U.S.L. ai sensi
dei commi 7 e seguenti, art. 2, legge 281/91.
2. L'Azienda U.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle
associazioni protezionistiche o di privati cittadini, vigila sulle colonie
feline urbane, attua i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero
rendersi necessari, nonché interventi di controllo delle nascite.
3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se
gravemente ammalati ed incurabili con le modalità di cui al comma 8 del
precedente art. 12.
TITOLO IV
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED
ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE
Art. 17
Misure di protezione
1. Chiunque possieda o detenga animali da affezione, a qualunque titolo, è
obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
2. I cani devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio
sufficiente, non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i
cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia piccola fornito di struttura
idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un
adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore
dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31.3.1979, il
Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione, anche
avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 21.
Art. 18
Affidamento degli animali maltrattati
1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, legge 281/91, nel caso siano
accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la
noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il
Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza
ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali
verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento
in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente
legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a
carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della
contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si
riveli l'infondatezza della contestazione, o qualora vengano comunque date
assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente
legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.
Art. 19
Trasporto di animali
1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per
qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di
ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese
quelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da
intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi.
La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle
condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. I mezzi utilizzati per il trasporto di cani da parte di esercenti il
commercio, nonché i mezzi utilizzati per il trasporto dei cani catturati,
debbono essere autorizzati dall'Autorità sanitaria competente su parere del
Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L..
Art. 20
Promozione educativa - corsi di
formazione
1. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei comuni,
dei servizi veterinari delle Aziende U.S.L., dei Provveditorati agli Studi e
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli
ordini professionali dei medici veterinari, e delle associazioni per la
protezione degli animali e associazioni venatorie, programmi di informazione e
di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al
fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale.
2. La Regione, altresì istituisce, in collaborazione con Province,
Associazioni ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, corsi di formazione e
di aggiornamento per guardie zoofile e di riqualificazione professionale del
personale dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L..
3. La Regione finanzia altresì progetti specifici, tesi a pubblicizzare e a
propagandare i contenuti della presente legge.
Art. 21
Istituzione albo regionale delle
associazioni per la protezione degli animali
1. E' istituito presso il Settore Sanità della Giunta regionale un albo
regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione
degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Regione, che ne
facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'albo delle associazioni, occorre fare riferimento
all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni, di cui al precedente
comma, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto
costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e
l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale,
che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della
domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, e senza ulteriore
istruttoria, le associazioni nazionali che abbiano per fine statutario gli
obiettivi perseguiti dalla presente legge e che operino, con strutture
periferiche, in almeno cinque regioni.
Art. 22
Servizio sostitutivo civile
1. Per lo svolgimento della loro attività, le associazioni protezionistiche
e venatorie potranno avvalersi anche di giovani, iscritti nelle liste di leva,
che intendono ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e del
servizio civile sostitutivo.
2. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà
avvenire previa convenzione.
3. Le Aziende U.S.L. potranno avvalersi del personale di cui al comma 1 con
le medesime modalità ivi contemplate.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 23
Organi di vigilanza
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono
preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di
cui dispongono province ed ASL.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere
utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai
sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.
18.6.1931, n. 773.
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati
devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con
esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dalle province,
dai comuni, dalle comunità montane, dai Servizi Veterinari delle ASL e
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso
dalle associazioni protezionistiche, previa autorizzazione della Giunta
regionale.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con
fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale su richiesta
dell'interessato. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli
estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di
guardia zoofila e la durata della validità.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1
nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla
presente legge, hanno l 'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di
riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie
redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 689/81,
e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata
l'infrazione, informandone contestualmente i servizi veterinari delle Aziende
U.S.L.. Le guardie zoofile che all'entrata in vigore della presente legge sono
già in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta
regionale, devono adeguarsi entro un anno a quanto previsto dai precedenti
commi 1 e 2.
Art. 24
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 13, comma 1 della presente
legge si applica la sanzione amministrativa da £. 300.000 (trecentomila) a £.
1.500.000 (unmilionecinquecentomila). Per le violazioni alle altre norme, non
sanzionate ai sensi dell'art. 5 della legge 281/91, si applica la sanzione
amministrativa da £. 100.000 (centomila) a £. 300.000 (trecentomila).
2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni
amministrative, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della
L.R. 47/84.
TITOLO VI
PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA
CANI RANDAGI O INSELVATICHITI
Art. 25
Indennizzo per danni causati da cani
randagi o inselvatichiti
1. La Regione indennizza le aziende agricole e zootecniche per le perdite di
capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal
Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., d'intesa con gli Ispettorati
Ripartimentali delle Foreste.
2. I criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la
liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento della
Giunta regionale.
3. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere
erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle
prescrizioni di massima di Polizia Forestale, vigenti nelle singole province.
Art. 26
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, le
Aziende U.S.L., fino a quando non dispongano delle necessarie strutture
sanitarie e di sufficiente ed idoneo personale, potranno ricorrere a
convenzioni con strutture private e con personale esterno, anche sanitario, di
comprovata esperienza nel settore.
2. In sede di prima applicazione, i proprietari o detentori di cani devono
provvedere all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione promuoverà misure atte a risolvere il problema della
fecalizzazione urbana nonché della presenza di animali sinantropici, a tutela
dell'igiene pubblica e della prevenzione delle antropozoonosi.
4. Le strutture di ricovero autorizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge dovranno adeguare entro il termine di mesi 18, le
caratteristiche strutturali secondo quanto previsto nell'allegato A della
presente legge.
Art. 27
Norma finanziaria
1. Per l'applicazione della presente legge l'onere è valutato, presuntivamente
per l'anno 1999, in £. 58.000.000.
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di quota
parte della partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio
1999.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in
corso è istituito ed iscritto il Cap. 81419 nel Sett. VIII, Tit. I, Ctg. IV
denominato: "Spesa per l'attuazione delle norme sul controllo del
randagismo".
4. Per gli esercizi 2000 e 2001 la copertura finanziaria sarà assicurata con
le risorse complessivamente indicate nel Sett. VIII, Tit. I, Ctg. IV.
5. I fondi nazionali di cui all'art. 8 della legge 281/91 confluiscono sul
Cap. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul
corrispondente capitolo di spesa n. 71582.
Art. 28
Abrogazione
1. La L.R. 15/92 è abrogata.
Art. 29
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.