ecco lo statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE BULKARIA
Art. 01 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita l’associazione politico sociale culturale denominata ”Bulkaria” con sede in Milano, via Angelo della Pergola 5, che in seguito verrà nominata l’associazione. L’associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. La durata dell’associazione è illimitata. Art. 02 STATUTO E REGOLAMENTO L’associazione non ha fini di lucro. L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno da emanarsi a cura del comitato direttivo disciplina in armonia con il presidente gli aspetti relativi all’organizzazione e alle attività dell’ente. Questo statuto è modificabile in sede di assemblea straordinaria convocata dal comitato direttivo con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti. In seconda convocazione in quorum costitutivo è della metà più uno dei soci e quello deliberativo la metà più uno dei presenti. Art. 03 FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE promuovere, organizzare e gestire autonomamente o in collaborazione con altre associazioni attività di promozione sociale, culturale e ricreativa, e tutto ciò che riguarda il loro svolgimento creare e gestire uno spazio di libera aggregazione, e tutte le attività che si svolgono al suo interno integrare e razionalizzare competenze difficilmente investibili sul mercato del lavoro che si sviluppano anche attraverso esperienze di fatto formative ma ufficialmente non riconosciute rinvestire le suddette competenze in ambito progettuale di sviluppo delle forme di associazione e cooperazione tra essere umani, orientato al recupero e al riutilizzo delle risorse materiali residenti e inutilizzate e finalizzato a rispondere al bisogno sociale rilevato L’ associazione, con l’azione dei propri aderenti, persegue anche finalità di solidarietà sociale Art. 04 LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE Per il raggiungimento delle finalità previste all’art.3 l’associazione organizza almeno le seguenti attività: · la creazione e la promozione di laboratori e workshop nel campo della produzione artigianale e artistica indipendente al fine di sviluppare forme di comunicazione alternative e sperimentare con la costruzione artigianale percorsi indipendenti dalla logica di mercato · la produzione e promozione di eventi musicali e culturali estranei alla distribuzione massmediatica. · L’attivazione di un’agenzia di comunicazione per l’uso di strumenti intermediali quali il video, la fotografia, la rete informatica per mettere in relazione soggetti diversi nell’ambito della realizzazione di eventi culturali e sociali. · La creazione e la gestione di strumenti intermediali di veicolazione e diffusione dei saperi quali pubblicazioni, siti telematici, produzioni audiovideo, altro. · L’organizzazione e la gestione di servizi finalizzati ad un monitoraggio in ambito di precarietà sociale attraverso attività di studio, ricerca e documentazione, e all’investigazione sul territorio delle trasformazioni dello spazio urbano metropolitano. · l’associazione potrà anche svolgere attività commerciali occasionali o abituali in relazione ai settori di intervento. · L’apertura dello spazio sede dell’associazione per eventi aggregativi, culturali, musicali anche a non soci. Tutte le attività non conformi agli scopi dell’associazione sono espressamente vietate. Art. 05 SOCI Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che condividano gli intenti e gli ideali dell'associazione accettando i principi contenuti nello Statuto. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato direttivo. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 06 DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto in sede di assemblea generale. I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate per l’associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno. Art. 07 DOVERI DEI SOCI Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere contraddistinto dal rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 08 RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI Il socio può recedere dall'associazione in ogni momento in cui lo desideri . Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea generale dei soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art. 09 PATROCINI E COMITATI TECNICOSCIENTIFICI Enti locali, istituzioni, fondazioni, organizzazioni e singoli privati potranno formalizzare il loro sostegno all’associazione attraverso la forma del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e donazioni. E’ facoltà dell’associazione, su delibera dell’assemblea, istituire comitati tecnicoscientifici per la valutazione e la promozione delle attività previste. Rappresentanti degli enti patrocinanti e componenti dei comitati tecnicoscientifici potranno essere invitati alle assemblee e/o convocati per specifiche riunioni. Art. 10 ORGANISMI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: · Comitato direttivo · assemblea generale dei soci · presidente Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo totalmente gratuito. Art. 11 L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI L'assemblea generale dei soci amministratori ed ordinari è organo sovrano dell'associazione ed è costituita e convocata dal presidente almeno una volta all’anno. E’ presieduta dal presidente dell’associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato direttivo o,in loro mancanza, dal socio più anziano Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea è convocata dal presidente o in alternativa da un quinto dei soci L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea generale è informata di tutte le decisioni del Comitato direttivo, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, approva il bilancio consuntivo annuale e preventivo preparati dal Comitato direttivo, approva il programma annuale dell’associazione, ratifica l’esclusione e l’ammissione dei soci deliberati dal Comitato direttivo, approva eventuali modifiche allo Statuto (con la presenza di almeno 2/3 dei soci), scioglie l’ associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti (almeno 2/3 dei totali.) Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti (tranne nel caso dello scioglimento) sono espresse con voto palese tranne quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le deliberazioni vengono riportate su un verbale redatto da un segretario nominato dall’assemblea stessa. Il verbale viene sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute. Art. 12 IL COMITATO DIRETTIVO L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo composto dai soci amministratori che si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del presidente. Il Comitato direttivo: · compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legati alle iniziative dell’associazione · elegge il presidente dell’associazione · delibera circa l’ammissione e l’allontanamento dei soci sia ordinari che amministratori · propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi · garantisce alla pubblica amministrazione il corretto utilizzo degli spazi e strumenti avuti in gestione da essa · redige il bilancio consuntivo e preventivo annuale · prepara il programma di iniziative dell'associazione · propone eventuali modifiche allo Statuto Le deliberazioni del Comitato direttivo vengono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti. Solo i soci amministratori hanno diritto di voto, uno a testa. Le votazioni avvengono con voto palese. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e conservato in un apposito registro nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali. Può partecipare all’assemblea di gestione qualunque esterno interessato, pur senza diritto di voto. Art. 13 IL PRESIDENTE La carica di presidente dell'associazione è affidata ad un socio eletto dal Comitato direttivo per la durata di tre anni. Questi rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, presiede e convoca le sedute del Comitato direttivo e dell’assemblea generale. Il presidente ha il potere di firma, il vicepresidente sostituisce in tutto il presidente in caso di suo impedimento o assenza Art. 14 I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari dell'associazione provengono: dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. da iniziative promozionali da finanziamenti dell’amministrazione pubblica da proventi ricavati da materiale autoprodotto e dalla gestione dei servizi dall’autofinanziamento Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Art. 15 BILANCIO I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo ed approvati dall'assemblea generale. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell’organizzazione. Art. 16 SCIOGLIMENTO L’associazione si scioglie secondo le predette modalità. L’eventuale residuo deve essere erogato ad altre organizzazioni con finalità simili o per fini di pubblica utilità sentiti gli organismi preposti Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
|