SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIV LEGISLATURA ----
N. 2170
DISEGNO DI LEGGE
d´iniziativa dei senatori SODANO Tommaso e MALABARBA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003
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Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»
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Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni è andata diffondendosi nel paese una nuova domanda che è insieme di democrazia e partecipazione proveniente da quella che è stata definita da più parti la «società civile»: cittadini che rivolgono il loro interesse alla vita politica e sociale del paese. Un interesse che porta a una domanda alla quale le istituzioni dovrebbero prestare grande attenzione: una richiesta di democrazia non intesa nel solo senso formale del termine. Una domanda che guarda ad un altro concetto di democrazia, più ampia e diffusa di quella elettorale: un concetto che si amplia fino a diventare, con riferimento all´esperienza di Porto Alegre, «Democrazia Partecipativa». Una democrazia vissuta, esperita da tutti i cittadini e tutte le cittadine ed in cui tutti possano incidere realmente nelle sceite economiche e sociali di un comune, una regione o uno stato.
Molti sono gli esperimenti in questo senso che si stanno tentando in varie amministrazioni italiane. È in questo contesto di fermento culturale, di volontà di partecipazione, che si inscrive il fenomeno delle «street TV», le televisioni di strada. Un esemplo di «cittadinanza attiva» che si confronta con il degrado della democrazia in uno dei settori più delicati della società: l´informazione. Il 4 dicembre del 1974 una sentenza della Corte costituzionale sancì la incostituzionalità del monopolio dell´etere, che allora era nelle mani dello stato italiano. Fu il principio di un processo che in breve portò alla proliferazione di radio libere su tutto il territorio nazionale. Oggi, dopo 28 anni, quella sentenza della Corte costituzionale acquista nuovamente attualità. Infatti ci troviamo di nuovo in una situazione di monopolio. Si tratta di un monopolio del tutto diverso da quello che dominava il sistema radiotelevisivo fino al 1974. Si tratta di un monopolio che ha caratteri misti, perchè unisce sotto il medesimo comando televisioni private e un bene pubblico come la RAI. Oggi come a metà degli anni Settanta, in nome della democrazia, occorre favorire e praticare la proliferazione di emittenti televisive che si rendano capaci di eludere, e presto abbattere il monopolio informale che si è determinato. La «legge Mammì», votata nel corso degli anni Ottanta, vieta e punisce il possesso e l´utilizzo di strumenti per la comunicazione televisiva senza concessioni. Ma qui non si tratta di grosse o medie emittenti televisive che ricavano profitti più o meno elevati dalle trasmissioni. Le «street TV» sono delle emittenti microscopiche che sfruttano «scampoli di frequenza» non utilizzate dai legittimi concessionari, inserendosi in coni d´ombra del segnale senza disturbare le trasmissioni delle emittenti proprietarie della frequenza, per trasmettere in condomini, quartieri, al massimo in rioni. Micro-emittenti televisive, quindi, che valorizzano le capacità espressive e creative di chiunque voglia cimentarsi; totalmente autoprodotte, che praticano la «democrazia dal basso» finanche nei palinsesti. Basti pensare alla prima di queste emittenti: Orfeo, una tv nata a Bologna, nella quale chiunque può proporre filmati rispettando unicamente i tre princìpi fondamentali dell´emittente: antirazzismo, antifascismo ed antisessismo. Un´esperienza importante, quella delle TV di strada, che valorizza il «locale» per il pubblico, inteso non come un aspetto accessorio, ma come parte attiva di una ristrutturazione democratica ed evolutiva. Un «locale» in grado di valorizzare le iniziative territoriali considerando le esigenze della società, spostando il punto di osservazione e leggendo i bisogni reali, rappresentando la domanda di un diverso livello comunicativo proveniente da associazioni, collettivi, cooperative, comunità. Un «locale», infine, che sappia rispondere adeguatamente alla voglia di libertà di espressione che si respira in Italia e che è sancita nell´articolo 21 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
1. All´articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«21-bis. I coni d´ombra, risultanti dall´illuminazione di una determinata frequenza sul territorio, possono essere utilizzati per trasmissioni radio o televisive, previa denuncia di inizio attività all´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entro novanta giorni l´interessato è tenuto a comunicare al competente Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) che le trasmissioni non interferiscono con il servizio radiotelevisivo autorizzato.
21-ter. Con regolamento adottato dall´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono determinate le circostanze nelle quali l´utilizzo del cono d´ombra è incompatibile con il servizio radioteleviso autorizzato».
2. I servizi di comunicazione risultanti dalla presente legge possono accedere, secondo quanto stabilito da apposito regolamento dell´Autorità per le garanzie delle comunicazioni, alle sovvenzioni previste per i soggetti editoriali e di emittenza privata locale.
3. Il regolamento di cui al comma 21-ter dell´articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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