Se ne parla ancora troppo poco, ma e' una direttiva pericolosissima, una "americanata" che legalizza i soprusi contro gli utenti. E il governo ha gia' pronta la legge che, recependola, spiana la strada a Palladium et similia in Europa. In Finlandia, grazie alla pressione dal basso dei movimenti, hanno gia' risposto picche. E noi come ci muoviamo? Ecco un po' di materiale.
da: http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/intro.shtml
Introduzione all'EUCD
La direttiva europea 2001/29/CE (meglio nota come EUCD, European Union Copyright Directive) nasce con lo scopo di aggiornare ed uniformare le leggi europee sul diritto d'autore, adeguandole ai trattati della World Intellectual Property Organization del 1996.
L'EUCD introduce una serie di novità legali dirette non tanto alla tutela dei reali autori, quanto alla tutela dei colossi dell'editoria e del software proprietario. Vengono previsti nuovi privilegi legali per i detentori dei diritti sulle opere, senza tenere conto degli abusi che essi possono provocare e della mancanza di analoghi diritti per gli utenti.
La direttiva arriva al punto di rendere potenzialmente illecite una serie di attività oggi perfettamente utili e legali (come le ricerche sulla crittografia), col pretesto che esse possano in qualche modo mettere in pericolo i nuovi privilegi offerti ai colossi dell'editoria.
Le conseguenze dell'EUCD vengono inoltre aggravate da un'altra direttiva correlata, la 2000/31/CE sul commercio elettronico, che fornisce alle grosse aziende enormi possibilità di censura del materiale pubblicato su Internet. Le norme introdotte dalla direttiva
* diventa illegale l'aggiramento di tutte le "misure tecnologiche" (anche se facilmente superabili) che regolano l'accesso e la copia delle opere digitali; * diventa illegale l'offerta di informazioni e servizi, o la creazione di programmi che possano facilitare tale aggiramento; * gli autori/editori possono proibire agli utenti di cedere o rivendere le opere digitali (come software o e-book) regolarmente acquistate attraverso Internet, e possano controllarne qualunque diffusione.
Le conseguenze per gli utenti
Nessuna garanzia di poter utilizzare in modo ragionevole le opere in formato digitale Il riconoscimento legale delle "misure tecnologiche" di protezione sancisce, di fatto, l'introduzione di un nuovo privilegio per i detentori dei diritti sulle opere: la possibilità di poter influire sull'utilizzo delle opere stesse. Infatti le "misure tecnologiche" dichiarate intoccabili dall'EUCD potrebbero imporre restrizioni estremamente severe per gli utenti, ed esse non potrebbero essere aggirate per alcun motivo. Si pensi ai film in DVD che possono essere guardati solamente in certi Paesi, agli e-book che non possono essere stampati, o ai cosiddetti "CD anti-copia" che non possono essere ascoltati su computer: queste vere e proprie truffe ai danni degli utenti verrebbero protette dalla legge, e rese inaggirabili; Rischi per la possibilità di scegliere quale software utilizzare per gestire i propri dati La creazione di software interoperante richiede il superamento delle misure tecnologiche che proteggono i formati dati. Questa procedura è indispensabile per creare, per esempio, programmi che leggano i DVD, o altri documenti (anche di propria creazione) criptati, protetti da password o comunque memorizzati con alterazioni (anche molto semplici) che ne impediscano una lettura diretta. L'aggiramento delle misure tecnologiche, tuttavia, è vietato dall'EUCD --- e quindi la direttiva di fatto riserva ad una sola azienda la possibilità di creare applicazioni che gestiscano un formato dati da essa creato. Gli utenti potrebbero perdere qualunque possibilità di scelta; Nessuna possibilità di cedere o rivendere i materiali digitali ottenuti attraverso Internet Questo rende impossibile la nascita di un mercato degli e-book o del software "usati", che porti ad una riduzione dei prezzi come avvenuto nel mercato del libro tradizionale. Inoltre, ogni documento diffuso via Internet potrebbe essere censurato in qualunque momento dalla sua fonte (l'autore o l'editore), e nessuna delle persone che ne abbia ottenuto legalmente una copia avrebbe il diritto di renderla nota in alcun modo. Questo pone dei gravi rischi alla futura possibilità di accesso a materiale di rilevanza storica e documentaristica; Nessuna possibilità di sapere se i programmi utilizzati sono sicuri Le informazioni sulle falle e difetti (bug) del software potrebbero agevolare l'aggiramento di "misure tecnologiche" difettose. Tali informazioni potrebbero essere quindi censurate, e gli utenti potrebbero essere tenuti all'oscuro dei problemi dei programmi utilizzati --- con grande vantaggio di varie aziende produttrici di software proprietario, non più costrette a correggere i problemi dei propri prodotti. Gravi pericoli per la libertà di espressione su Internet Qualunque informazione in grado di agevolare l'elusione di misure tecnologiche potrebbe essere dichiarata illegale, con gravi conseguenze sulla libertà di espressione e di stampa. Inoltre, le informazioni e i programmi resi illegali dall'EUCD potrebbero essere rimossi da Internet in modo estremamente rapido, con atti di censura che non richiedono l'intervento di un tribunale. Infatti, a causa della già citata direttiva sul commercio elettonico, ogni ISP (Internet Service Provider) che ospita le pagine Web degli utenti verrebbe di fatto costretto a soddisfare le richieste di oscuramento (più o meno motivate) provenienti dalle grosse aziende. Agli utenti verrebbero lasciate ben poche garanzie e possibilità di sfuggire alla censura.
Le minacce per gli sviluppatori di software libero (e non) Come già accennato, agli sviluppatori viene proibita la creazione di software in grado di interoperare con altri programmi e sistemi operativi proprietari: per produrre software interoperante, infatti, è necessario studiare il comportamento del software originario, aggirando le misure tecnologiche che rendono difficoltosa la lettura dei formati di scambio dei dati. Ma l'EUCD rende illegale questa pratica di aggiramento --- e quindi una azienda che subisca la concorrenza di un nuovo programma in grado di gestire gli stessi dati potrebbe denunciarne il creatore per il reato di "elusione di misure tecnologiche". Uno sviluppatore che superi una misura tecnologica per garantire l'interoperabilità potrebbe essere incarcerato, anche se egli non avesse mai compiuto alcuna violazione del diritto d'autore. Inoltre, i programmi (liberi e non) ritenuti scomodi da qualche azienda potrebbero essere rimossi da Internet con una semplice telefonata intimidatoria all'ISP che ne ospita il sito, magari con l'accusa di essere degli strumenti in grado di agevolare l'elusione di misure tecnologiche. Tutto questo porta direttamente al monopolio legale sui formati dei dati. Le minacce per i ricercatori e gli appassionati di crittografia e sicurezza informatica
Gli studi su crittografia e sicurezza sono basati essenzialmente sull'analisi della robustezza del software e degli algoritmi; questa analisi viene effettuata eseguendo dei tentativi di aggiramento delle misure tecnologiche di protezione. Purtroppo, tale pratica è vietata dall'EUCD --- ed anche la comunicazione dei dati su questi studi è dichiarata illegale, e censurabile con estrema facilità. Chiunque aggiri delle misure tecnologiche, o diffonda informazioni su questo argomento, potrebbe essere arrestato, pur senza aver mai compiuto violazioni del diritto d'autore.
Tali limitazioni rappresentano un evidente ostacolo alla libertà di ricerca, e frenano inevitabilmente i progressi nel campo della crittografia e della sicurezza informatica: fino ad oggi, queste attività sono state svolte alla luce del sole, ed hanno portato enormi benefici per il miglioramento del software disponibile; ma, a causa dei divieti previsti dall'EUCD, le ricerche su crittografia e sicurezza diventerebbero sostanzialmente illegali, e per questo verrebbero trattate solo "sotterraneamente", per scopi tutt'altro che leciti (gli stessi che l'EUCD cerca di contrastare). Uno scenario remoto?
Purtroppo no: le norme previste dall'EUCD sono le stesse contenute in un'altra legge già in applicazione, ed assai più famosa: lo statunitense DMCA (Digital Millennium Copyright Act), che ha già causato gravi danni alle libertà di utenti, ricercatori, sviluppatori di software libero d'oltreoceano. La legge statunitense è tutt'ora utilizzata da alcune grosse aziende (tra cui Lexmark, Adobe, Agfa, Sony, Blizzard Entertaninment) e addirittura da un movimento religioso (Scientology) come strumento per censurare motori di ricerca, siti Internet, forum di discussione e programmi liberi ritenuti "scomodi"; le norme del DMCA sono state inoltre usate per arrestare o intimorire ricercatori e programmatori (si pensi al famoso caso Sklyarov). Questa legge dimostra come i rischi finora elencati possano diventare improvvisamente realtà --- ed occorre aggiungere che, per alcuni aspetti, l'EUCD è addirittura più severo e pericoloso del DMCA. E l'Italia?
Per l'Italia il pericolo appare assai concreto e vicino: infatti è stata resa nota la bozza di un decreto legislativo per il recepimento dell'EUCD. Essendo nato da una delega ottenuta dal Governo, il decreto finale potrebbe essere approvato senza alcuna discussione in Parlamento.
Negli ultimi mesi, questa bozza ha destato notevole interesse per un suo aspetto in particolare: gli aumenti di prezzo previsti per i supporti di memorizzazione come CD-R e CD-RW, causati da un incremento delle tasse destinate alla SIAE. La rivista AFDigitale ha addirittura indetto una petizione on-line per l'annullamento dei rincari.
Tuttavia, per quanto estremamente discutibile, la questione rincari appare paradossalmente il problema meno grave della bozza di decreto legislativo. Tale decreto, infatti, comprende sopprattutto le pericolose innovazioni previste dall'EUCD:
* rende estremamente problematica e complessa la tutela dei diritti degli utenti, specie contro gli abusi legati a "misure tecnologiche" troppo restrittive; * rende pericolosa e potenzialmente illegale la produzione di software interoperante, specie se libero: i creatori di applicazioni poco gradite a qualche grosso produttore di software proprietario rischiano fino a tre anni di carcere; * rende illegale la ricerca su crittografia e sicurezza informatica: lo schema di decreto legislativo vieta l'aggiramento di "misure tecnologiche" e la diffusione di informazioni sull'argomento, senza alcuna tutela per la ricerca scientifica; * vieta di cedere o rivendere il materiale digitale acquistato via Internet, con i rischi già illustrati per la futura possibilità di accesso al sapere.
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EUCD in Italia: cosa cambiare?
Negli ultimi mesi ha destato notevole clamore la notizia della bozza di un nuovo decreto legislativo, che prevede consistenti rincari ai prezzi dei supporti di memorizzazione quali CD-R e CD-RW. Grazie ad una delega ottenuta dal Governo, tale decreto dovrebbe giungere entro breve tempo ad una forma definitiva ed esecutiva, senza dibattito parlamentare. La rivista AFDigitale ha addirittura indetto una petizione on-line per l'annullamento dei rincari.
Purtroppo, il clamore attorno ai (discutibilissimi) aumenti di prezzo ha posto in secondo piano altri aspetti decisamente più importanti e preoccupanti dello schema di decreto legislativo: esso, infatti, rappresenta il recepimento dell'EUCD nella legislatura italiana, ed introduce tutte le pericolose innovazioni previste dalla direttiva.
Qui di seguito verranno brevemente illustrati i punti salienti dello schema di decreto legislativo. Verranno anche proposte alcune modifiche che, pur mantenendo una compatibilità con l'EUCD, potrebbero rendere il decreto meno dannoso e pericoloso per le libertà di utenti, ricercatori, sviluppatori di software libero.
Una discussione più approfondita su questo tema è inoltre disponibile in questo documento. Divieto di decompilazione e reverse-engineering Cosa dice l'EUCD?
L'EUCD contiene un divieto estremamente generico all'elusione delle "misure tecnologiche" che limitano l'accesso e la copia di materiali coperti da diritto d'autore. Agli Stati membri dell'Unione europea viene richiesta una "adeguata protezione giuridica" contro le elusioni --- ma senza distinzioni tra quelle effettuate per scopi leciti e quelle effettuate per compiere violazioni del diritto d'autore.
Una interpretazione restrittiva dell'EUCD rischia di mettere in serio pericolo la possibilità di poter usufruire delle opere in un modo ragionevole: attraverso le "misure tecnologiche", l'autore/editore potrebbe imporre qualunque arbitraria limitazione all'utilizzo dei contenuti, e qualunque tentativo di aggiramento sarebbe illegale. Diverrebbe quindi reato ascoltare su PC i CD-ROM "anti-copia", o vedere dei film in DVD usando lettori "non autorizzati" (che quelli che girano, per esempio, su GNU/Linux).
Inoltre, l'azienda creatrice di un certo formato dati "protetto" potrebbe diventare l'unica legalmente autorizzata a sviluppare del software in grado di gestire il formato stesso: infatti la creazione di un programma interoperante richiede necessariamente il superamento delle "misure tecnologiche" che regolano l'accesso ai dati. I programmatori di software interoperante (specie se libero) rischierebbero quindi grosse sanzioni per una attività oggi perfettamente lecita, e gli utenti sarebbero costretti ad affidarsi ad una sola azienda/applicazione per gestire i propri dati (siano essi dati personali o opere in formato digitale legalmente possedute). Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Lo schema di decreto legislativo italiano presenta alcune differenze (per fortuna positive) rispetto all'EUCD: è meno vago, e l'aggiramento e la rimozione di "misure tecnologiche" sono dichiarati illegali solo nei casi in cui tali atti "diano luogo ad un utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o di materiali protetti". Viene inoltre sottolineato come il diritto al reverse-engineering del software non sia modificato dalla nuova legge.
La forma attuale della legge, tuttavia, non chiarisce cosa si intenda per "dare luogo ad utilizzi abusivi delle opere", creando una incertezza che favorisce la parte legalmente più forte. Questo fa sì che il creatore di una applicazione interoperante possa essere arrestato (e condannato a tre anni di carcere) se la sua applicazione fosse utilizzabile da terzi per compiere violazioni al diritto d'autore. Questo potrebbe avvenire anche se il programmatore non avesse mai compiuto tali violazioni.
Rimane dunque aperta la possibilità che aziende infastidite dalla concorrenza possano minacciare legalmente i creatori di altre applicazioni che gestiscono gli stessi formati di dati.
La legge, inoltre, non tutela in alcun modo gli utenti comuni: per loro, l'aggiramento di una qualunque "misura tecnologica" arbitrariamente stabilita da un produttore è sempre vietato, in quanto classificabile come "utilizzo abusivo". Come cambiare il decreto legislativo?
È necessario che il decreto legislativo sia più chiaro, e bilanci meglio i diritti di utenti e produttori: l'elusione delle "misure tecnologiche" dovrebbe essere vietata solo nei casi in cui essa è usata come strumento per poter compiere effettive violazioni del diritto d'autore. In questo modo l'elusione in quanto tale (e le attività attualmente lecite ad essa collegate) non sarebbero punibili --- ma chi realmente viola il diritto d'autore attraverso una elusione di "misure tecnologiche" sarebbe accusato di un nuovo reato (l'"elusione" stessa), con un inasprimento delle pene. Queste modifiche tutelerebbero maggiormente sia i programmatori, che gli utenti comuni. I pericoli per la libertà di ricerca e di espressione Cosa dice l'EUCD?
Oltre a rendere illegale l'elusione di "misure tecnologiche", l'EUCD richiede che gli Stati membri dell'Unione europea offrano una "adeguata protezione giuridica" contro la fabbricazione e l'offerta di dispositivi e servizi che possano agevolare l'elusione stessa. Il termine "offerta di servizi" comprende anche l'offerta di informazioni, e quindi le norme dell'EUCD rischiano di rappresentare un grave ostacolo alla libertà di espressione.
In particolare, verrebbero colpite le ricerche su crittografia e sicurezza informatica: tali materie di studio sono basate sull'analisi e lo sviluppo di sistemi di elusione, e non possono fare a meno della libera diffusione di dati ed informazioni. Qualunque notizia riguardante, per esempio, i problemi di sicurezza o i bachi del software potrebbe essere censurata, se ritenuta in grado di "facilitare" una qualsiasi elusione di "misure tecnologiche". Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Lo schema di decreto legislativo italiano recepisce queste linee in modo estremamente severo: l'offerta di dispositivi, informazioni o servizi che possano facilitare delle elusioni comporta addirittura sanzioni penali (fino a tre anni di carcere). Il divieto è assoluto: la ricerca scientifica e la libertà di espressione in generale non sono tutelate in alcun modo, nonostante la stessa EUCD dia delle (vaghe) indicazioni in tel senso.
La legge italiana è così generica da rendere potenzialmente illegale anche il software libero interoperante: un programma libero che legga formati "protetti" (come i DVD, o i file PDF cifrati) potrebbe essere considerato un pericoloso "dispositivo che facilita l'elusione", a causa della sua libera modificabilità e possibilità di riutilizzo. Come cambiare il decreto legislativo?
È necessario che il decreto tuteli la libertà di espressione e la ricerca scientifica (accademica e non), come d'altronde è previsto dalla stessa EUCD. Più in generale, se la legge deve vietare lo sviluppo di strumenti e l'offerta di servizi che facilitano una "elusione", deve restringere il divieto solamente ai casi in cui tali atti siano finalizzati al compimento reali di violazioni del diritto d'autore. In questo modo nessun libero scambio di informazioni o sviluppo di software sarebbe punibile --- ma i responsabili di reali violazioni del diritto d'autore potrebbero incorrere in un nuovo reato: la "fabbricazione e offerta di dispositivi e servizi che facilitano una elusione". L'abolizione della "prima vendita" per i documenti digitali Cosa dice l'EUCD?
L'EUCD introduce un nuovo diritto esclusivo per autori/editori: quello di poter "comunicare" le proprie opere.
Questo significa che gli utenti non avranno il diritto di poter cedere o rivendere il software o gli e-book ottenuti/acquistati via Internet (a meno di non ottenere un esplicito permesso); inoltre, se l'autore/editore decide di non rendere più disponibile un documento digitale (per esempio, a causa di un atto di censura), nessuno che ne abbia legalmente ottenuta una copia potrà renderla nota a terzi. I documenti digitali potranno essere distribuiti con condizioni "ad personam", che stabiliscono se ed in che modo un documento possa essere diffuso o ceduto da coloro che ne vengono in possesso. Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Lo schema di decreto legislativo italiano recepisce in modo quasi letterale quanto richiesto dalla direttiva. Come cambiare il decreto legislativo?
È necessario che la legge garantisca agli utenti il diritto di poter ricomunicare un'opera legalmente posseduta. Perchè questo sia possibile, la legge dovrebbe prevedere un maggior numero di eccezioni al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, o dovrebbe regolamentare le condizioni d'uso con cui le opere sono distribuite dagli autori/editori. I diritti degli utenti Cosa dice l'EUCD?
Come già visto, l'EUCD offre agli autori/editori la possibilità di limitare tecnologicamente l'utilizzo delle opere possedute dagli utenti. I diritti di questi ultimi potrebbero essere lesi da sistemi troppo rigidi e invasivi --- ma la direttiva non prevede alcuna norma chiara per tutelare i consumatori: viene consigliata una generica "mediazione" tra le parti, e vengono citate delle "misure volontarie" che gli autori/editori dovrebbero intraprendere per la tutela degli utenti.
L'EUCD, inoltre, prevede esplicitamente che i materiali ottenuti attraverso Internet possano essere protetti da qualunque "misura tecnologica", anche estremamente invasiva, senza limitazioni da parte della legge. Con il rapido sviluppo di Internet come mezzo di diffusione della cultura, si rischia di dare un enorme potere agli editori: negli USA, per esempio, iniziano già a diffondersi degli e-book scolastici che si autodistruggono alla fine del corso di studi, senza possibilità di essere riutilizzati o rivenduti. Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Il decreto legislativo italiano è fortunatamente meno vago dell'EUCD: vengono elencati una serie di casi in cui i detentori dei diritti sulle opere sono tenuti a rimuovere le misure di protezione troppo rigide (per esempio, nel caso delle copie destinate a istituti come biblioteche e scuole). Si dice inoltre che le misure tecnologiche devono garantire la possibilità di effettuare una copia di riserva dell'opera posseduta.
Queste disposizioni non sono però in grado di impedire abusi da parte dei detentori dei diritti sulle opere --- e in questi casi, il decreto legislativo è estremamente carente nella tutela degli utenti: esso prevede che ogni disputa causata da misure tecnologiche troppo invasive debba essere valutata dal "comitato consultivo permanente per il diritto d'autore", con una centralizzazione che sarà certamente fonte di lungaggini burocratiche e disagi. Inoltre, tale comitato non prevede alcun rappresentante per gli utenti: i suoi membri provengono unicamente dall'industria dello spettacolo e del diritto d'autore.
Infine, come accade nell'EUCD, il decreto italiano non pone alcun limite alle "misure tecnologiche" che limitano l'uso di materiali distribuiti via Internet. Come cambiare il decreto legislativo?
Le procedure legali a tutela degli utenti dovrebbero essere snellite, per esempio affidandole alla magistratura ordinaria anzichè ad un consiglio centralizzato.
La mancanza di regole per le misure tecnologiche applicate alle opere distribuite via Internet, invece, dovrebbe essere affrontata garantendo un certo numero di "utilizzi minimi" che le misure tecnologiche stesse non possono impedire agli utenti, in nessun caso.
La soluzione vera di questi problemi, comunque, dovrebbe passare per una completa revisione della legge sul diritto d'autore, in modo che essa garantisca dei chiari diritti anche agli utenti, oltre che agli autori/editori.
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da http://punto-informatico.it/p.asp?i=42953
La Finlandia manda a casa l'EUCD La contestatissima direttiva europea che fa da sponda al DMCA americano, per ora non passa nel paese dei mille laghi. In Europa solo Grecia e Danimarca hanno avuto il fegato di dare il proprio ok
03/02/03 - News - Roma - Arriva da una nota della Electronic Frontier Foundation finlandese (EFFI) la notizia secondo cui il parlamento finlandese ha negato la sua approvazione alla legge di ratifica della EUCD nel paese. Come noto la EUCD (European Union Copyright Directive) è una normativa sul copyright nell'era digitale che viene duramente contestata in Italia e all'estero.
I termini di recepimento della EUCD sono in realtà scaduti già alcuni giorni prima di Natale ma fino a questo momento soltanto la Danimarca e la Grecia hanno voluto ratificare la direttiva inserendola nei rispettivi ordinamenti nazionali.
A questo punto, in Finlandia la proposta di ratifica dovrà essere rivista e non è detto che quando tornerà al Parlamento sia approvata nella direzione auspicata dalla normativa comunitaria.
Il merito di aver convinto il Parlamento a studiare fino in fondo la questione se lo è assunto la sezione locale della EFF che, dopo essere stata ignorata dal Governo, è riuscita a farsi ascoltare con attenzione dai parlamentari. La EFFI ora incrocia le dita sperando che l'azione svolta impedisca una riproposizione della legge al Parlamento se non dopo ampia revisione.
La sostanza della EUCD, contro cui sta sorgendo uno schieramento trasversale in tutta Europa, è la tutela del copyright attraverso l'inibizione della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie. In soldoni, significa adottare i principi che già valgono negli Stati Uniti, secondo cui realizzare una tecnologia che sia anche capace di aggirare un sistema di protezione del copyright diventa illegale, indipendentemente dagli scopi ufficiali della tecnologia stessa.
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