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[inchiesta g8]: procedimento penale
by imc_italy Tuesday, Jun. 22, 2004 at 11:51 AM mail:

BIGNAMINO PROCEDIMENTO PENALE:

Il procedimento penale inizia con la “notizia di reato” che può arrivare al Procuratore o tramite Polizia Giudiziaria o tramite querela o esposto da parte di privati cittadini.
Dal momento in cui la persona indagata viene iscritta al registro delle notizie di reato, il Pubblico Ministero ha un termine massimo per svolgere le indagini che varia da sei mesi a un anno per i reati più gravi. Tale termine può essere prorogato se le indagini risultano essere particolarmente complesse o devono essere svolte anche in parte all’estero o se comunque il Pm è nell’oggettiva impossibilità di concluderle.
Il termine max è comunque di 18 mesi o di 2 anni se i reati sono di particolare gravità.

Le indagini possono essere svolte attraverso tutti i metodi di ricerca della prova. Ad esempio: intercettazioni, perquisizioni, testimonianze, sequestri, perizie etc.. Durante le indagini può anche accadere che una prova debba essere assunta prima del dibattimento perché irripetibile (testimonianza del moribondo, perizia su oggetto deperibile etc). In questi casi, il Pm o il difensore chiedono di procedere all’assunzione della prova con incidente probatorio. Trattasi di anticipazione del dibattimento, dal momento che la prova (non potendo essere assunta e discussa successivamente al processo vero e proprio) viene formata rispettando le garanzie del contraddittorio. Ciò a dire che si svolge una vera e propria udienza con la partecipazione di tutte le parti (GIP, PM, difensore dell’indagato e delle parti offese).
L’udienza di incidente probatorio si svolge davanti al GIP che è il giudice per le indagini preliminari, ovvero quello che si occupa di tutti gli atti dei PM che devono essere vagliati da un Giudice terzo (perquisizioni, sequestri, convalida dell’arresto ed altri).

Terminate le indagini il procedimento può avere due diversi ed opposti sbocchi:
1) il PM non ritiene di aver raggiunto sufficienti prove per sostenere l’accusa in giudizio (o ritiene che l’indagato sia innocente..) e quindi chiede l’archiviazione del procedimento al GIP che può concordare e quindi disporre l’archiviazione (con la quale il procedimento si chiude definitivamente) o rimandare al PM per nuove indagini (soprattutto se la parte offesa dal reato esercita il diritto ad opporsi all’archiviazione);
2) il Pm ritiene al contrario di avere sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio e chiede al GIP il rinvio a giudizio. Se il procedimento è per reati meno gravi e di competenza del giudice monocratico, il Giudice emana il decreto che dispone il giudizio e il processo comincia. Se, invece, si procede per reati più gravi di competenza del giudice collegiale, il GIP fissa l’udienza preliminare che si svolge davanti all’omonimo giudice (GUP) diverso dal primo perché non deve già conoscere gli atti del procedimento.
Nell’udienza preliminare il PM presenta le prove assunte che ritiene utili e sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, la difesa può opporsi. Il GUP valuta NON l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato MA SOLO l’idoneità delle prove raccolte dall’accusa a sostenere il processo con ragionevoli probabilità di giungere alla condanna. Se il GUP non ritiene gli elementi di prove sufficienti pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se invece, come quasi sempre accade, ritiene che il Pm abbia sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio fissa l’udienza di inizio del dibattimento davanti al collegio competente.
3) Durante l’udienza preliminare l’imputato può anche chiedere di essere ammesso a riti alternativi al dibattimento quali il patteggiamento o il rito abbreviato.

A questo punto comincia il processo vero e proprio.
Le due parti (accusa e difesa) devono presentare le liste di testimoni almeno 7 giorni prima del processo a pena di decadenza. Altri testi potranno essere citati nel corso del dibattimento solo a prova contraria su circostanze specifiche sulle quali vengono citati testi di controparte o al termine del dibattimento se il Giudice li ritiene fondamentali per la formazione del suo convincimento.
Il dibattimento si apre con la verifica della regolare costituzione in giudizio delle parti (PM, difesa e parti offese) e le altre eventuali questioni preliminari (competenza dei giudici etc). Quindi si apre il dibattimento e si procede alla formazione del fascicolo del dibattimento. Infatti il collegio deve essere per legge “vergine” ovvero non conoscere nulla degli atti di indagine del procedimento. Nel fascicolo del dibattimento (ovvero del collegio) entreranno quindi per legge solo gli atti irripetibili (perquisizioni, sequestri, udienze di incidente probatorio) e quelli provenienti dalle parti sui quali ci sia il consenso di controparte. Quindi si inizia sentendo i testimoni dell’accusa, poi quelli della difesa, ed infine, se vogliono, gli imputati.
L’esame dei testi si svolge in questo modo: le domande vengono poste per prima dalla parte che ha citato il teste e successivamente da controparte (controesame), o dalle altre parti presenti nel processo (eventuali parti civili..).
Altre prove che entrano nel processo e provenienti dalle due parti possono essere documenti (scritti, video o fotografici) o perizie o consulenze tecniche di parte. Al termine del dibattimento il Giudice (collegiale o monocratico) pronuncia sentenza di assoluzione o colpevolezza dell’imputato. Sulla sentenza di primo grado può essere presentato ricorso alla Corte di Appello e sulla sentenza di questa ricorso per Cassazione.

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