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"In nome del popolo italiano, la Corte di assise di appello di Perugia alla pubblica udienza del 17/11/2002 ha pronunciato la seguente sentenza: visti gli art. 591 e 592 c.p.p. dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato Claudio Vitalone e lo condanna al pagamento delle spese cui ha dato causa. Visti gli art. 539, 542, 592, 605 c.p.p., 28 c.p.
in parziale riforma della sentenza in data 24/9/1999 della Corte d'assise di Perugia nei confronti di Calo' Giuseppe, Andreotti Giulio, Vitalone Claudio, Carminati Massimo, Badalamenti Gaetano e La Barbera Michelangelo, appellata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, delle parti civili Pecorelli Andrea, Pecorelli Rosina e in via incidentale, da Pecorelli Stefano dichiara Badalamenti Gaetano e Andreotti Giulio colpevoli del delitto di cui agli art. 110, 575, 573, n.3 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante della premeditazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n.1 c.p., condanna ciascuno dei predetti imputati alla pena di anni 24 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento in solido delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e di quelle sostenute dalle parti civili che liquida, quanto a Pecorelli Stefano, in euro 24.200, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile assegnando al predetto a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, euro 100.000, quando a Pecorelli Rosina, per entrambi i gradi di giudizio in euro 42.900, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, euro 50.000 e, quanto a Pecorelli Andrea in euro 24.200, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva euro 100.000. Conferma nel resto l'appellata sentenza nei confronti di Calò Giuseppe, Vitalone Claudio, Carminati Massimo e La Barbera Michelangelo. Visto l'art. 544, comma 3/o, c.p.p., considerata la particolare complessità del caso e, conseguentemente della motivazione, assegna il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza". (ANSA)
www.rainews24.rai.it/ran24/speciali/pecorelli/default.htm
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