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IN CELLA
Se si dovesse prendere alla lettera quanto dice il Nuovo Regolamento del 2000,
oltre il 99% delle carceri italiani dovrebbero chiudere. Difatti, cosi' dice:
Art. 6 - Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono
essere igienicamente adeguati.
2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di
luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio.
Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi
schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano
comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere,
nonche' per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno,
per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale,
con i pulsanti esterni, puo' escludere il funzionamento di quelli interni, quando
la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e
internati.
4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione
deve essere di intensita' attenuata.
5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche
che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e
dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.
6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati
a provvedervi, l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti
o internati.
Art. 7
1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua
corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare
negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche
dei detenuti e internati.
Art. 8 3. Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio
elettrico.
ERQUISIZIONI DELLA CELLA
Art. 74 - Perquisizioni
1. Le operazioni di perquisizione previste dall'art. 34 della legge
sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza
di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di vice
sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia
deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
2. La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile compiere
l'accertamento con strumenti di controllo.
3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono
essere effettuate con rispetto della dignita' dei detenuti nonche' delle cose
di appartenenza degli stessi.
5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario
l'ordine del direttore.
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