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COLLOQUI - PACCO VIVERI E INDUMENTI
Appena arrivato/a, chiedi in che giorni e orari si fanno i colloqui con i familiari.
Poi devi andare dallo "scrivano" e riempire un modulo dove ci scrivi nome e
cognome e grado di parentela dei familiari con i quali intendi fare colloqui;
per i colloqui telefonici devi indicare anche il n. di telefono e a chi e' intestato;
non si puo' telefonare a telefonio cellulari.
Chiedi anche alle tue compagne di detenzione quali generi alimentari possono
essere portati dai familiari in quel carcere e la quantita' (vi sono differenze
tra carcere e carcere), se ci sono limitazioni per il vestiario e per altri
oggetti.
Art. 37
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo
la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto.
I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati
quando ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza
di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita'
giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte
a controllo, con le modalita' previste dal regolamento interno, al fine di garantire
che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti
non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto
e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende
dal colloquio chi tiene un comportamento scorretto o molesto, riferendone al
direttore, il quale decide sulla esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in
spazi all'aperto a cio' destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di
sicurezza i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori.
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare,
in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi
di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene
la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso,
al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, all'autorita' giudiziaria che procede.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo
nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo
periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi
il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non puo' essere superiore
a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con
prole di eta' inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze,
possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma
8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di
eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del colloquio
con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e'
comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune
diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il
detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione
dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato
possono partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di derogare a tale
norma quando si tratti di congiunti o conviventi.
Art. 14 Ricezione acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari
5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti
in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti
a controllo.
6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese
complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente
generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalita' stabiliti dal regolamento
interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni
in sede di controllo.
COLLOQUI TELEFONICI
Art. 39
1. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore
dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero,
allorche' ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai
congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresi', essere
autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con
le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso
o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti
previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e
per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei
colloqui telefonici non puo' essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel
comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza,
se la stessa si svolga con prole di eta' inferiore a dieci anni, nonche' in
caso di trasferimento del detenuto.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica
con la frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dall'autorita' giudiziaria
procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza
telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando
il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione
concessa e' efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui
ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione,
che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati.
La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve
essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto
con le modalita' tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica e' di dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo
sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge puo' disporre
che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee
apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche
autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo
4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato,
anche mediante scheda telefonica prepagata.
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