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POSTA
Art. 38
1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza
epistolare e telegrafica. La direzione puo' consentire la ricezione di fax.
2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce
gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro
spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura
ordinaria.
3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili,
per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto
o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, e' sottoposta
a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti
non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalita' tali da garantire l'assenza
di controlli sullo scritto.
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su
se-gnalazione o d'ufficio, e' inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato
di sorveglianza o dell'autorita' giudiziaria che procede.
9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba
essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di
sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, che decide se si debba o
meno provvedere all'inoltro.
10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la
corrispondenza e' stata trattenuta.
11. Non puo' essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza
epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali
amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di
cui l'Italia fa parte.
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