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VITTO e SPESA
Art. 11 - Vitto giornaliero
1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre
pasti.
2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale
che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo
circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.
3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente
intervallati.
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al
primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale.
Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi
venduti nell'istituto
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto
comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in
piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo
dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che
i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale
sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in
vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli
esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi
in vendita nello spaccio (sopravitto), che sono comunicati anche alla rappresentanza
dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti
dalle informazioni predette.
Art. 13 - Locali per la confezione e la somministrazione del vitto.
Uso di fornelli.
1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto
per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati e'
maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
2. Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal fine
sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.
4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso
di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi giu' cotti, nonche' per
la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi
a prescrizioni ministerialia'....
Art. 14 - Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti
o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e' consentito il possesso,
l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento
delle attivita' trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione
dei generi e oggetti ammessi si terra' anche conto delle nuove strumentazioni
tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti
in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi
venduti nell'istituto
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto
comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in
piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo
dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che
i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
Art.13
4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di
fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti, nonche' per la
preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi
a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresi' le modalita' di uso e di
recupero, anche forfetario, della spesa.
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