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GIORNALI LIBRI RADIO MANGIANASTRI...
I giornali si acquistano alla "spesa", i libri puoi farteli portare al colloquio.
Ma i libri puoi anche prenderli dalla biblioteca del carcere (ogni carcere dovrebbe
avere una "biblioteca", che dovrebbe essere gestita e frequentata dagli stessi
detenuti). La radio, se ne hai portata una del tipo consentito, dopo aver fatto
la "domandina" per richiederla e dopo i controlli dovrebbero dartela. Altrimenti
puoi acquistarla alla "spesa".
Art. 40 - Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
1. Ai detenuti e agli internati e' consentito usare un apparecchio radio
personale. Il direttore, inoltre, puo' autorizzare l'uso, anche nella camera
di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc
portatili per motivi di lavoro o di studio.
2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche,
le modalita' di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.
...ATTIVITA' CULTURALI E DI STUDIO e SCUOLA
Art. 21 - Servizio di biblioteca
1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati
abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonche'
la possibilita', a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di
pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti
nel luogo in cui e' situato l'istituto stesso.
5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala lettura,
cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori
e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli
di svolgimento dell'attivita' di lavoro e di studio. Il regolamento interno
stabilisce le modalita' e gli orari di accesso alla sala di lettura.
Art. 59 - Attivita' culturali, ricreative e sportive
1. I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono
articolati in modo da favorire possibilita' di espressioni differenziate. Tali
attivita' devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei
detenuti e internati lavoratori e studenti.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione
prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalita' indicate
dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente,
per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore
o superiore a cinquecento unita'.
4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti
e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie
attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi.
SCUOLA
Informati se nel carcere dove ti trovi ci sono corsi scolastici e di che
tipo siano (elementare, media, istituto tecnico); inoltre informati se ci sono
"corsi regionali".
Art. 41 - Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo.
1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con
il Ministero della giustizia, impartisce direttive...per l'organizzazione di
corsi a livello della scuola d'obbligo...
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati
dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti
forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione
ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono
la piu' ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento
dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate
in attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto. Sono
evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti
ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche se motivati da esigenze
di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione
a tali attivita'.
6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione didattica,
con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto,
che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La
commissione e' convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale
di istruzione.
Art. 42 - Corsi di formazione professionale
1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti
a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione
detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal
fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in
tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno
degli istituti.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione
ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la
piu' ampia partecipazione.
Art. 43 - Corsi di istruzione secondaria superiore
1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarita'
obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati su richiesta
dell'Amministrazione penitenziaria dal ministero.
2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria
aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione
della misura privativa della liberta' per un periodo di tempo non inferiore
ad un anno scolastico.
5. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire la
possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.
Art. 44 - Studi universitari
1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio
universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi
sono agevolati per il compimento degli studi.
2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorita' accademiche
per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere
gli esami.
3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal
lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.
4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove
possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo,
inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere
autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri,
le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.
Art. 45 - Benefici economici pergli studenti
1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale e' corrisposto un
sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel
caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli
delle attivita' di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati
che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata
al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto
nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado
i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto
ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria.
Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso
agli studenti e' corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella
misura determinata con decreto ministeriale, purche' abbiano superato con esito
positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono
corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che
hanno superato gli esami con effetti legali, nonche' agli studenti che seguono
corsi presso universita' pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli
esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni
economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo,
e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
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