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TRASFERIMENTI (comunemente dette: "traduzioni")
Art. 83
1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza
si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine
alla destinazione.
2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, e' sottoposto
a perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che ne certifica lo stato
psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile
sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione
ne informa immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento.
3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato
gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con si, nei limiti
previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.
4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: a) generi alimentari
in quantita' e qualita' adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio
o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella
misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 86 - Traduzioni di detenute e di internate
1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con
la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
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