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DETENZIONE DOMICILIARE
La legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 47-ter, tratta della Detenzione
domiciliare
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere
espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in
luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con
lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata
a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richie-dano costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio,
di lavoro e di famiglia.
Art. 100
1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e'notificato il
provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere
indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita
la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo
47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo
76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa
dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
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