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SEMILIBERTA'
Art. 101
1. L'ordinanza di ammissione alla semiliberta' (e') immediatamente esecutiva...
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di
semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento che deve essere
redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria, dal solo direttore e
che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere
eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito
di copia del programma di trattamento provvisorio, che puo' essere limitato
a definire le modalita' per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semiliberta'
deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semiliberta'
sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare,
per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto,
anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche'
quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento,
al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attivita' per
cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la integrazione della persona nell'ambiente
familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attivita'
predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia,
sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potra' mantenere
all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo
di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attivita'
di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna
da parte del centro servizio sociale.
3. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che
si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del
soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti
secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio
della misura.
7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo
11, secondo comma, della legge non e' disposto piantonamento.
8. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate
in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
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